Sentenza 25 marzo 2005
Massime • 1
In materia di impugnazioni, nel processo per i reati di ingiuria e minaccia semplice la persona offesa, in quanto abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato, è legittimata a proporre ricorso per cassazione anche agli effetti penali avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal Giudice di pace. Tale potere è riconosciuto dall'art. 38 D.Lgs. n. 274 del 2000 che disciplina l'impugnazione del detto ricorrente in relazione al potere di impugnativa del P.M. (In motivazione la Corte ha ricordato che le sentenze di proscioglimento dalle imputazioni di ingiuria e minaccia semplice, punite dinanzi al Giudice di pace con sola pena pecuniaria, non sono soggette ad appello del P.M. ma solo a ricorso per cassazione in base al disposto dell'art. 36 D.Lgs. cit.. L'art. 38, inoltre, legittimando la persona offesa all'appello anche agli effetti penali contro tutte le sentenze di proscioglimento nei casi nei quali è legittimato il P.M., contiene un precetto che si aggiunge a quelli, sulle impugnazioni in generale, previsti dagli artt. 576 e 577 cod. proc. pen.: norme, quest'ultime, che consentono alla persona offesa, in quanto costituita parte civile, sia l'impugnazione ai soli effetti civili delle sentenze di proscioglimento che l'impugnazione anche agli effetti penali delle sole sentenze di proscioglimento dalle imputazioni di ingiuria e diffamazione. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice dell'appello, adito dal ricorrente, aveva dichiarato la inammissibilità dell'impugnazione, osservando che avrebbe dovuto, in quanto giudice incompetente, trasmettere la stessa alla Corte di cassazione riqualificandola come ricorso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2005, n. 23665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23665 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 25/03/2005
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 741
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 036659/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL NI, parte civile;
2) RO PA parte civile;
nel procedimento
contro
:
LO NI N. IL 03/01/1930;
DR OS NA N. IL 26/07/1962;
avverso SENTENZA del 01/07/2004 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udite le conclusioni del S.P.G. Dr. V. GERACI, di rigetto del ricorso;
RITENUTO
1 - Il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile l'appello di IL NT e ON ZI, Parti Civili nel procedimento
contro
UE AM IA e LO LA, imputate in concorso nel reato continuato di minaccia ed ingiuria in loro danno, avverso la sentenza del Giudice di Pace. Questi aveva condannato la prima per un episodio di ingiuria con generiche ad euro 400 di multa, assolvendola per un altro episodio e per minaccia, ed aveva assolto l'altra per insussistenza del fatto.
Il Tribunale ha ritenuto che nel procedimento avanti al giudice di pace non sia applicabile l'art. 577 C.P.P., e che la parte civile possa proporre impugnazione soltanto nel caso previsto dall'art. 38 d.lgs. 274/00, cioè se sia stata essa stessa a dare impulso al procedimento, presentando il ricorso a norma dell'art. 21 s. decreto. IL e ON propongono ricorso avverso questo provvedimento, per manifesta illogicità di motivazione - violazione di legge.
2 - Va innanzitutto precisato che il ricorso rimuove l'ostacolo all'atto originario d'impugnazione, esso da qualificarsi quale ricorso, ed oggetto diretto di esame.
Posto che la disciplina del d.lgs. 274/00 si pone in termini di specialità rispetto alle norme del codice procedurale, da osservarsi in quanto applicabili per tutto ciò che non è previsto nel decreto (art. 2), il Tribunale non ha osservato l'articolo 568/5 C.P.P., dichiarando l'impugnazione inammissibile quale appello, mentre quale giudice incompetente, avrebbe dovuto trasmetterla a questa Corte, dovendo essa comunque qualificarsi ricorso.
Difatti il capo 6^ "disposizioni sulle impugnazioni" del titolo 1^ del D.lgs. cit. non prevede nell'articolo 38 l'impugnazione della parte civile in quanto tale, ma quale ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato. L'articolo stabilisce che il ricorrente può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del p.m.. Il che significa rinvio all'art. 36, per il quale il p.m., e perciò il ricorrente sia o non parte civile, può proporre appello solo contro le sentenze di condanna a pena diversa da quella pecu-niaria e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti a pena alternativa. Negli altri casi può proporre ricorso per Cassazione. Però la disposizione dell'art. 38 ha natura di norma speciale per addizione rispetto a quella dell'art. 577, in quanto prevede che il ricorrente, ed ancorché non costituito parte civile, possa appellare agli effetti penali anche per altri reati oltre quelli indicati nell'art. 577 C.P.P., purché perseguibili a querela. È insomma una previsione che si aggiunge a quella dell'art. 577 C.P.P., che riconosce alla persona offesa il potere di proporre impugnazione anche agli effetti penali solo se è costituita parte civile e la sentenza riguarda i reati di ingiuria e di diffamazione. Inoltre, per il rinvio contenuto nell'art. 2 d.lgs. 274/00, anche nel procedimento avanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 576 C.P.P., che attribuisce più in generale alla parte civile il potere di proporre impugnazione nei confronti delle statuizioni concernenti la responsabilità civile con il mezzo previsto per il pubblico ministero. Tanto premesos, e tenuto conto dei limiti stabiliti dall'art. 38 per l'impugnazione del p.m., i ricorrenti non potevano appellare avverso il proscioglimento di ES AM IA e di LO LA, perché entrambi i reati (ingiuria e minaccia semplice) sono punibili, nelle ipotesi contestate avanti al giudice di pace, con pena pecuniaria.
Potevano solo proporre ricorso come previsto per il p.m. (art. 36/2). L'atto originario d'impugnazione va dunque qualificato ricorso. Ma come tale risulta inammissibile, perché i motivi, lungi dal poter essere rapportati ai parametri di cui all'art. 606 C.P.P., propongono censure di fatto e richieste di merito che sarebbero state apprezzabili in sede di appello, non in questa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificata l'impugnazione proposta avverso quella di 1^ grado, quale ricorso per Cassazione, lo dichiara inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno alla somma di Euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2005