Sentenza 14 febbraio 2007
Massime • 1
In applicazione della regola generale dettata dall'art. 576 cod. proc. pen., valida anche nel processo davanti al giudice di pace in forza del richiamo di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, la persona offesa costituitasi parte civile può proporre impugnazione, ai soli effetti civili, avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace, pur quando il procedimento non sia stato instaurato con il ricorso immediato previsto dall'art. 21 del citato D.Lgs. n. 274 del 2000, atteso il carattere estensivo e non limitativo che deve riconoscersi al successivo art. 38 del medesimo testo normativo, in base al quale, ove vi sia stato invece il suddetto ricorso immediato, il ricorrente può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, avverso la sentenza di proscioglimento.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2007, n. 15223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15223 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 14/02/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 211
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 21475/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE UD n. a Pescia il 12.8.1971, parte civile;
nel procedimento a carico di:
ON AE;
avverso la sentenza in data 9.3.2004 del Giudice di pace di Roma che assolveva il IO con la formula ex art. 530 c.p.p., comma 2, dal reato ex art. 590 c.p.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale, nella persona del Sost. Proc. gen. Francesco Salzano che, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore della parte civile ricorrente, avv. to Salivetto Giuseppe nella qualità di procuratore speciale. FATTO E DIRITTO
In data 9.3.2004 il giudice di pace di Roma assolveva con la formula perché il fatto non sussiste ex art. 530 c.p.p., comma 2, IO AE dal reato di lesioni personali determinate dalla violazione delle norme del codice della strada.
Avverso tale sentenza la parte civile UD NE ricorre per cassazione articolando due motivi.
Con il primo si duole della manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ricostruzione della dinamica del sinistro sotto il duplice profilo sia della individuazione delle singole condotte sia della spiegazione causale dei danni subiti dai veicoli e del punto di caduta del motoveicolo, condotto dalla parte offesa.quali emergenti dal verbale della Polizia municipale.
Con il secondo lamenta la carenza assoluta di motivazione laddove il giudice omette di riportare una circostanza a carattere confessorio emergente dalle dichiarazioni rese alla Polizia municipale dall'imputato, il quale aveva dichiarato che nell'immettersi sulla via Torfiorenza aveva urtato con la fiancata destra dell'autovettura una moto che viaggiava parallelamente.
Nell'interesse del IO è stata depositata una memoria difensiva con la quale si chiede il rigetto del ricorso sostenendo La norma sarebbe pertanto inapplicabile al caso in esame in il quale aveva ritenuto opportuno non proporre alcuna impugnazione. Nel merito, rimarca l'inammissibilità dei motivi, non rientranti in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 606 c.p.p, in quanto rivolti a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti, travisando il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato, assolutamente non confessorie.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dall'imputato sul rilievo che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38 consentirebbe l'impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento soltanto nei casi in cui è ammessa l'impugnazione del Pubblico Ministero, a condizione che il ricorrente abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 stesso decreto legislativo, con la conseguente inapplicabilità al caso in esame, in cui la citazione a giudizio era stata disposta dalla polizia giudiziaria, previa autorizzazione del P.M. la questione di diritto sottoposta all'esame di questo Collegio consiste, quindi, nel "quesito se, in caso di proscioglimento di un imputato - nella fattispecie, accusato del reato di lesioni colpose - chiamato a giudizio nelle forme ordinarie dell'art. 20 del citato decreto, e non già sulla base di ricorso immediato ex art. 21, la persona offesa, costituita parte civile, abbia possibilità di interporre gravame, sia pure ai soli effetti civili, a norma della generale disciplina dell'art. 576 c.p.p.. La risposta negativa a tale quesito porterebbe a concludere che il citato art. 38 avrebbe portata derogatoria dell'art. 576 c.p.p., secondo il quale la parte civile è legittimata, in via autonoma, rispetto al pubblico ministero a proporre impugnazione contro i capi della sentenza di proscioglimento, sia pure ai soli effetti civili. Nell'affrontare la questione devono, pertanto, essere tenuti presenti i seguenti riferimenti normativi.
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38, dispone che il ricorrente, che ha proposto ricorso immediato ai sensi dell'art. 21, può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parie del pubblico ministero. Quest'ultima statuizione rimanda alla norma racchiusa nel comma 1 del precedente art. 36, secondo cui il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per i reati puniti con pena alternativa (ferma restando la possibilità per il P.M. di proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace, a mente del cit. art., comma 2). L'art. 576 c.p.p. prevede che la parte civile può proporre impugnazione, oltre che contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, anche contro la sentenza di proscioglimento, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile.
Resta da menzionare il D.Lgs n. 274 del 2000, art. 2, secondo cui nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto quanto non previsto dalla speciale normativa si osservano - in quanto applicabili - le norme contenute nel codice di rito, salve determinate eccezioni, tra le quali non figura il menzionato art. 576.
L'imputato sostiene che il citato art. 38, limitando la facoltà della persona offesa di proporre impugnazione avverso le sentenze di proscioglimento alle sole ipotesi in cui la stessa abbia provveduto a citare a giudizio l'imputato ex art. 21, avrebbe finito per escluderla nei casi, quale quello di specie, di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 20. Ha norma in questione avrebbe, dunque, portata derogatoria dell'art. 576 c.p.p.. Ritiene la Corte che tale interpretazione non tiene conto che, in virtù del generale richiamo alla disciplina del codice di rito espresso dall'art 2 del decreto in parola, l'art. 576 si applichi anche al procedimento dinanzi al giudice di pace.
La norma di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 38, comma 1 riguardante i soli casi di ricorso immediato ai sensi del precedente art. 21, ha una portata chiaramente estensiva del generale principio dell'art. 576 c.p.p., estendendo la possibilità, per la persona offesa che ha presentato ricorso immediato, di proporre impugnazione, pure agli effetti penali, avverso le sentenze relative a tutti i reati rientranti nella competenza del giudice di pace. In conformità a quanto già affermato da questa Corte (v. Sez. 5^, 22 aprile 2005, Capellino ed altri), la stessa norma del D.Lgs. n.274 del 2000, art. 38 mentre - da una parte - amplia la facoltà
d'impugnazione per la parte civile, d'altro introduce una limitazione, in quanto circoscrive l'ampliata facoltà d'impugnativa ai soli casi, tassativamente indicati, in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero (sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa: v. cit. Decreto, art. 36). Nelle ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, deve ritenersi valere, invece, in virtù del generale richiamo alla disciplina del codice di rito espresso dall'art 2 del decreto in parola, l'applicabilità del generale principio di cui all'art. 576 c.p.p., sempre con la limitazione ai soli effetti civili.
Alla luce di tali principi, l'impugnazione proposta dalla parte civile, sotto il profilo procedurale, deve ritenersi ammissibile. Va, invece, rilevata la manifesta infondatezza dei motivi, che si risolvono in mere censure di merito all'iter argomentativo, in virtù del quale il giudice di merito ha escluso la penale responsabilità di IO AE assolvendolo ex art. 530 c.p.p., comma 2 perché il fatto non sussiste.
Il giudizio espresso sul punto attiene al merito dei fatti e non è sindacabile in sede di legittimità perché frutto di un apprezzamento delle emergenze processuali, in ordine alla condotta di guida dell'imputato, ed alla incidenza della stessa sotto il profilo causale, del quale è stata data congrua e coerente giustificazione. Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale dì ciascuna colpa concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Sez. 4^, 10 febbraio 2004, Mandaglio). Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2007