Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2013, n. 50578
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali, avverso le sentenze di proscioglimento, limitatamente alle ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. (In applicazione del principio la Corte ha annullato le statuizioni penali della sentenza di condanna emessa dal giudice del gravame, previa dichiarazione di inammissibilità dell'appello della parte civile relativo a sentenza emessa in procedimento instaurato a seguito di citazione da parte della polizia giudiziaria su autorizzazione del P.M., ai sensi degli artt. 15 e 20 D.Lgs. 274 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2013, n. 50578
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50578
    Data del deposito : 7 novembre 2013

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