Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
Nel procedimento penale dinanzi al giudice di pace, la parte civile può proporre impugnazione agli effetti penali, avverso le sentenze di proscioglimento, limitatamente alle ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. (In applicazione del principio la Corte ha annullato le statuizioni penali della sentenza di condanna emessa dal giudice del gravame, previa dichiarazione di inammissibilità dell'appello della parte civile relativo a sentenza emessa in procedimento instaurato a seguito di citazione da parte della polizia giudiziaria su autorizzazione del P.M., ai sensi degli artt. 15 e 20 D.Lgs. 274 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2013, n. 50578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50578 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 07/11/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2837
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 10304/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI AG MA N. IL 08/12/1943;
avverso la sentenza n. 18/2004 TRIBUNALE di CHIETI, del 04/10/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti penali, per intervenuta prescrizione dei reati, conferma delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Chieti, con sentenza del 4/10/2007, in totale riforma di quella emessa dal locale Giudice di pace, ha condannato UC IA IA a pena di giustizia per ingiuria, minaccia e lesioni in danno di D'TI RG, oltre al risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della persona offesa, giudicate coerenti e credibili, nonché del fratello dell'imputato (UC CO).
2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell'interesse dell'imputato l'avv. Marco Femminella, con tre motivi.
Col primo si duole della contraddittorietà della motivazione resa in punto di credibilità dei testi, sottolineando le contraddizioni del loro racconto.
Col secondo si duole della illogicità della motivazione resa in punto di credibilità di UC CO, ritenuto sereno nonostante avesse deposto contro il fratello, e del fatto che non sia stata presa in considerazione la certificazione medica prodotta dall'imputato.
Con terzo si duole, ancora una volta, della carenza di motivazione in ordine al contrasto, evidenziato, tra dichiarazioni di teste e persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso merita accoglimento, ma vanno annullate le statuizioni penali della sentenza di condanna.
1. Nel caso di specie l'imputato è stato assolto in primo grado e condannato in appello. Tuttavia, il rapporto processuale dinanzi al giudice d'appello si è instaurato per effetto dell'impugnazione, anche agli effetti penali, della parte civile, che non era facoltizzata a farlo. Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, infatti, avverso le sentenze di proscioglimento la parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, a norma del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 38 limitatamente all'ipotesi in cui la citazione a giudizio dell'imputato sia stata chiesta dalla persona offesa con ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto. Nel caso di specie, invece, l'imputazione è stata formulata dal Pubblico Ministero e la citazione è stata effettuata dalla pg (Questura di Chieti) su autorizzazione del Pubblico Ministero stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 15 e 20, per cui la parte civile era autorizzata ad impugnare la sentenza ai soli effetti civili. Nelle ipotesi siffatte la disciplina dell'impugnazione è quella ordinaria di cui all'art. 576 c.p.p., nell'ambito della quale le facoltà di impugnazione della parte civile non hanno comunque subito limitazioni con l'entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46, ma si sono invece estese per effetto della soppressione dell'inciso "con il mezzo previsto per il p.m." nell'art. 576 c.p.p., comma 1. In conseguenza di ciò, essendo venuto meno il vincolo di collegamento fra la potestà d'impugnazione del p.m. e quella della parte civile, a quest'ultima è consentito proporre impugnazione senza alcuna restrizione - sia pure, si ribadisce, ai soli effetti civili - contro la sentenza che le è sfavorevole, sia nel giudizio ordinario sia nel procedimento davanti al giudice di pace.
Per quanto sopra vanno rimossi gli effetti penali della condanna pronunciata a carico del UC, a nulla ostando che l'imputato non ne abbia fatto motivo ricorso in Cassazione, versandosi in una ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione della parte civile, per la ragione che le cause di inammissibilità non sono soggette a sanatoria e debbono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
2. Vanno disattese, invece, le doglianze concernenti la ricostruzione del fatto (in funzione dell'eliminazione delle statuizioni civili). Sebbene il ricorrente abbia articolato il ricorso in tre motivi diversi, è possibile - ed è opportuno - trattarli congiuntamente, perché tutti sono riconducibili al vizio di motivazione e tutti concernono la prova della responsabilità. Sono tutti manifestamente infondati, siccome diretti a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito e fondati su una lettura alternativa del materiale probatorio, con una indebita svalutazione delle testimonianze acquisite (non solo della persona offesa, ma anche di un estraneo alla contesa vicinissimo familiarmente all'imputato) e senza che venga evidenziata alcuna reale frattura logica nel ragionamento del giudicante. Lo sforzo del ricorrente si è esaurito, infatti, nell'enucleare contraddizioni nelle versioni dei testi sul presupposto - erroneo - che questa Corte possa conoscere delle dichiarazioni di costoro e nel parlare - assertivamente - di certificati medici ugualmente sconosciuti a questa Corte;
inoltre, nel contestare la credibilità di un teste (UC CO) sulla base di un percorso logico che cozza, questo si, con l'esperienza ed il senso comune, essendo noto che la testimonianza contro il proprio fratello non viene resa con leggerezza ne', nel più dei casi, con spirito mendace.
L'infondatezza, sul punto, del ricorso, impone di tener ferme le statuizioni civili della sentenza di condanna.
P.Q.M.
Dichiarato inammissibile l'appello delle parti civili agli effetti penali, annulla senza rinvio le statuizioni penali della sentenza impugnata.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013