Articolo 21 del Codice del processo amministrativo
Articolo 20Articolo 22
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16 settembre 2010
Art. 21


Commissario ad acta

1. Nell'ambito della propria giurisdizione, il giudice amministrativo, se deve sostituirsi all'amministrazione, puo' nominare come proprio ausiliario un commissario ad acta. Si applica l'articolo 20, comma 2.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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