Sentenza 16 aprile 2009
Massime • 1
La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Penale: Delitti Contro il Patrimonio, Usura, Determinazione del Tasso UsuraioAvv. Anna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 21 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2009, n. 37114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37114 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 16/04/2009
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 595
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 042577/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE OS NI, P.C., N. IL 08/02/1945;
2) RO IA, P.C., N. IL 22/02/1953;
contro
3) ME IE, N. IL 17/09/1975;
avverso SENTENZA del 27/05/2008 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Pizzuti Giuseppe;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Salzano Francesco (annullamento con rinvio).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 27.5.2008 il g.u.p. del tribunale di Milano, decidendo a seguito di sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Prima Sezione di questa Corte Suprema il 29.11.2007, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di ME TR in ordine al reato di omicidio volontario (art. 575 c.p.) in persona di De SA IO "perché il fatto non sussiste".
Nella motivazione della sentenza il predetto g.u.p. evidenziava che "da un esame delle risultanze processuali emergeva con chiarezza la prova positiva della piena operatività, nel caso che ci occupa, della esimente della legittima difesa".
Avverso la summenzionata sentenza del g.u.p. del tribunale di Milano le parti civili NC AZ e De SA GI,
rispettivamente madre e padre della vittima, proponevano, per mezzo dei loro difensori, separati ricorsi per cassazione. Il difensore della parte civile NC AZ deduceva:
1) Violazione degli artt. 627 e 28 c.p.p.. Il g.u.p. avrebbe disatteso il principio di diritto espresso da questa Corte e avrebbe erroneamente dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per avere quest'ultimo agito in stato di legittima difesa anche putativa.
2) Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della detta esimente. Il g.u.p. avrebbe erroneamente ritenuto che nel caso in esame fosse ravvisabile l'ipotesi di cui all'art. 425 c.p.p. in relazione all'art. 52 c.p.. Il g.u.p., inoltre, contravvenendo ai principi consolidati in materia di valutazione delle prove, avrebbe trascurato la ricostruzione della vicenda operata dai testi oculari, mentre avrebbe valorizzato ingiustificatamente ed arbitrariamente le dichiarazioni difensive dell'imputato, ancorché contraddette e confutate sia dalle emergenze obiettive sia dalle emergenze dichiarative disinteressate dei testi.
Il difensore della parte civile De SA GI deduceva:
Violazione degli artt. 627 e 28 c.p.p.. Il g.u.p. avrebbe disatteso le indicazioni di questa Corte Suprema ed avrebbe erroneamente dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per insufficienza degli elementi emersi a sostenere l'accusa in giudizio per il contestato reato di omicidio volontario.
2)/3) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'esimente della legittima difesa anche putativa.
Ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare l'ammissibilità dei suaccennati ricorsi.
"Nel suo testo originario l'art. 428 c.p.p. non prevedeva impugnazioni della parte civile, ma ammetteva il ricorso della sola persona offesa contro la sentenza di non luogo a procedere e solo per vizi del contraddittorio (Cass. Pen. Sez. 5, 25.3.2003, Menino, CED 225334).
L'esclusione della parte civile dall'ambito dei soggetti legittimati ad impugnare la sentenza conclusiva dell'udienza preliminare era del resto confermata dall'art. 576 c.p.p., comma 1, incluso nella disciplina generale delle impugnazioni, che alla parte civile riconosceva il diritto di impugnare solo "contro le sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio", oltre che ai soli effetti della responsabilità civile". E questa disciplina era stata dichiarata costituzionalmente compatibile da Corte Costituzionale 29.7.1992 n. 381, anche nei confronti delle persone offese dai delitti di ingiuria e di diffamazione, cui l'art. 577 c.p.p. riconosceva, ove costituite parte civili, il potere di impugnare anche agli effetti penali contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate in giudizio.
La L. n. 46 del 2006, che ha tra l'altro abrogato l'art. 577 c.p.p., ha profondamente modificato il regime di impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, riconoscendo alla persona offesa la legittimazione a ricorrere per cassazione non solo per violazione del contraddittorio, ma, quando sia costituita parte civile, anche per gli altri motivi ammessi dall'art. 606 c.p.p.. Sicché si pone il problema dell'estensione anche al danneggiato della legittimazione ad impugnare riconosciuta alla persona offesa, quando vi sia stata costituzione di parte civile.
La soluzione del problema non può prescindere dalla preliminare considerazione che questa impugnazione non è limitata ai soli effetti civili, perché una tale limitazione, tuttora esplicitamente imposta dall'art. 576 c.p.p., comma 1 per le impugnazioni della parte civile contro le sentenze pronunciate in giudizio, non è prevista dall'art. 428 c.p.p., comma 2, oltre ad essere incompatibile con la natura della decisione conclusiva dell'udienza preliminare, priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia. Sicché deve ritenersi che il riferimento dell'art. 428 c.p.p., comma 2 alla persona offesa escluda il danneggiato, pur costituito parte civile, dalla legittimazione a ricorrere per cassazione, trattandosi qui di un'impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. Del resto la distinzione tra persona offesa e danneggiato è ben chiara nella terminologia del codice (si vedano gli artt. 11, 36, 77, 404 e 652 c.p.p.); e non è ragionevole che da una tale distinzione si prescinda nell'ambito di una disposizione che alla persona offesa riconosca una più limitata legittimazione ad impugnare anche quando sia costituita parte civile" (Cass. Pen. Sez. 5, 15.1.2007, n. 5698, CED 235863). Il Collegio non condivide l'opposta tesi seguita dalla sentenza della Quinta Sezione Penale di questa Corte Suprema in data 22.2.2008 n. 12902 CED 239385, trattandosi di decisione che non confuta le sopra esposte argomentazioni.
Conclusivamente, essendo pacifico che, nella specie, le parti civili non sono persone offese dal reato di omicidio contestato ma solo persone danneggiate da tale reato, i ricorsi in esame devono essere dichiarati inammissibili.
È giustificato l'esonero dei ricorrenti dall'onere dell'ammenda ex art. 616 c.p.p. in considerazione dell'accennato contrasto giurisprudenziale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella udienza nella camera di consiglio, il 16 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2009