Sentenza 22 gennaio 2014
Massime • 2
Ai fini della distinzione tra peculato e truffa non rileva il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la qualificazione come truffa del comportamento di un incaricato di pubblico servizio che aveva concorso all'accaparramento indebito di finanziamenti regionali per attività di formazione professionale, conseguiti per effetto dell'artificiosa rappresentazione dei costi sopportati per l'organizzazione dei corsi).
Nel procedimento incidentale cautelare, sussiste l'interesse attuale del P.M. a impugnare il provvedimento con il quale venga diversamente qualificato il reato addebitato (nella specie, derubricato da peculato a truffa aggravata), quando da tale decisione consegua la revoca della misura cautelare in corso o la riduzione dei termini di durata massima della medesima misura.
Commentario • 1
- 1. Spese pazze dei politici: peculato non truffa (Cass. 33831/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2019
Commette il reato di peculato il Consigliere regionale che si appropria di fondi avuti dalla regione per le attività collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei gruppi, atteso che l'amministratore non può essere considerato soggetto privato solo perché ha percepito i contributi attraverso il gruppo consiliare, ente di diritto privato, al quale la regione li ha trasferiti. Si ha il peculato allorquando il pubblico ufficiale si appropria del denaro di cui abbia già il possesso anche solo mediato e gli artifici e raggiri sono realizzati soltanto per effettuare l'illegittima appropriazione oppure per occultarla; si ha invece la truffa allorquando gli artifici e raggiri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 10309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10309 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 22/01/2014
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 135
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 39946/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina;
nel procedimento nei confronti di:
Lo TI AL, nato a [...] il [...];
Nonché sul ricorso presentato dallo stesso lo TI AL;
avverso l'ordinanza del 06/08/2013 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi;
udito per l'indagato l'avv. GIACOBBE Nicola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso del P.M., l'accoglimento del proprio ricorso con l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., confermava il provvedimento del 09/07/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di Lo TI AL in relazione ai reati di cui agli artt. 416 c.p., (capo d'imputazione 1); art. 81, 110 e 314 c.p., (capi 19), 21), 23), 25); art. 61 c.p., n. 2, artt. 81 e 640 bis c.p. (capi 20), 22), 24), 26), 39).
Rilevava il Tribunale come gli elementi acquisiti durante le indagini avessero dimostrato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, anche se taluni dei fatti oggetto di addebito dovessero essere qualificati in termini di truffa aggravata e non anche di peculato, in quanto l'erogazione di fondi regionali in misura maggiorata era avvenuta, anche per le quote di acconto, sulla base di quanto chiesto e rappresentato fraudolentemente dalla associazione A.N.CO.L..
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina il quale, sottolineata l'esistenza del proprio interesse ad impugnare, ha denunciato la violazione di legge, in relazione agli artt. 640, 640 bis e 314 c.p., ed il vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame erroneamente qualificato i fatti oggetto di accertamento giudiziale, posto che per le somme ricevute dalla suddetta associazione a titolo di primo e di secondo acconto erano state liquidate senza alcuna verifica da parte degli uffici regionali, chiamati ad effettuare un controllo solo sulla documentazione giustificativa delle spese sostenute, prodotta in sede di rendicontazione con la richiesta finale, talché le somme del finanziamento pubblico ricevute dall'indagato, oggetto di appropriazione, erano già entrate nel possesso o nella disponibilità dell'incaricato di pubblico servizio, talché la successiva condotta di produzione di documentazione fraudolenta non era stata finalizzata a permettere quell'appropriazione ma a giustificarla formalmente ex post.. 3. Contro la stessa ordinanza ha presentato ricorso anche il Lo TI, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 640 bis c.p. e art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione, per contraddittorietà,
illogicità e travisamento della prova, per avere il Tribunale omesso di considerare che, al momento della presunta commissione dei reati di truffa oggetto di addebito, il Lo TI non era amministratore unico ne' titolare di quote della Sicilia Service s.r.l., e per avere, invece, travisato sia il contenuto delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti UD, OL e NI, che quello della prova documentale segnalata come riscontro.
3.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 416 c.p. e art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione, per contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, per avere il Tribunale confermato il provvedimento genetico della misura sulla base di una erronea lettura del testo delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini.
3.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., e mancanza di motivazione, per avere il Tribunale sostenuto l'esistenza del pericolo di recidiva, senza considerare che i reati oggetto di addebito risultano commessi nel lontano periodo 2008-2009, senza valorizzare altri concreti elementi fattuali e senza spiegare la ragione per la quale l'indagato non avrebbe potuto beneficiare dell'applicazione di una misura cautelare meno rigorosa, anche eventualmente nelle modalità esecutive.
3.4. Con memoria depositata il 06/08/2013 il difensore del Lo TI ha formulato motivi nuovi, richiamando una serie di argomenti già esposti nell'originario ricorso e sottolineando come il prevenuto avesse avuto con il coindagato UT normali rapporti commerciali e come la polizia giudiziaria avesse errato nel quantificare i costi sostenuti dalla società interessata.
4. Ritiene la Corte che il ricorso del P.M. sia inammissibile.
4.1. Sussiste l'interesse del P.M. ad impugnare in quanto la questione della corretta qualificazione giuridica dei fatti accertati ha, nel caso di specie, rilevanti effetti pratici, incidendo sul computo del termine di durata della custodia cautelare (in senso conforme Sez. 6^, n. 48764 del 06/12/2011, Pmt in proc. Leone, Rv. 251569, in relazione ad una fattispecie nella quale era stato impugnato un provvedimento con cui l'originario reato di concussione era stato "derubricato" in quello di violenza privata;
e, con riferimento ad una ipotesi nella quale la questione concerneva la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, dal cui riconoscimento sarebbe potuta conseguire una più lunga durata dei termini di custodia, Sez. 1^, n. 25949 del 27/05/2008, P.M. in proc. Minotti e altri, Rv. 240464; contra la sola Sez. 6^, n. 18091 del 08/03/2011, PM in proc. Bellavia, Rv. 250270). L'interesse del P.M. è, infatti, sia concreto, perché la riqualificazione dei fatti, originariamente contestati in termini di peculato, come ipotesi di truffa aggravata, comporta, in ragione del diverso limite edittale massimo, un diverso e più ridotto termine di durata della custodia cautelare per le fasi procedimentali indicate rispettivamente dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a), b) e b bis);
che attuale, poiché la mancata proposizione del ricorso per cassazione da parte del P.M. avverso l'ordinanza del Tribunale che, in sede di appello, aveva riqualificato i fatti addebitati, con effetti del tipo innanzi precisati, avrebbe comportato per lo stesso P.M. una preclusione a riproporre la questione dinanzi al giudice della cautela che fosse stato sollecitato a dichiarare la perdita di efficacia della misura per decorrenza del termine di durata di fase. D'altro canto, il riconoscimento, in siffatte situazioni, dell'interesse ad impugnare del rappresentante della pubblica accusa appare coerente ad un sistema nel quale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante ad effetto speciale, sussiste solamente se da quella statuizione conseguano immediati riflessi sulla valutazione della gravità del fatto ovvero sul computo della durata massima della custodia cautelare (in questo senso, tra le molte, Sez. 6^, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507; Sez. 1^, n. 30531 del 30/06/2010, Bonfitto, Rv. 248320). Va, dunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale nel procedimento incidentale cautelare sussiste l'interesse del P.M. ad impugnare il provvedimento con il quale venga diversamente qualificato il reato addebitato quando da tale decisione consegua la revoca della misura cautelare in corso o la riduzione dei termini di durata massima della medesima misura.
Nè conduce ad una differente conclusione la circostanza che, nel caso oggi in esame, l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame rechi nel dispositivo una decisione di conferma del provvedimento genetico della misura cautelare e solo nella motivazione la precisazione della differente qualificazione giuridica data al reato sub capo 44), in quanto è pacifico che, a differenza di quanto accade per la sentenza, nella quale la statuizione contenuta nel dispositivo prevale sempre sull'eventuale contenuto difforme della parte motiva, nella ordinanza - qual è quella adottata dal Collegio ai sensi dell'art. 309 c.p.p., - vi è una inscindibilità tra dispositivo e motivazione talché, in caso di divergenza, è doverosa una lettura integrata dell'intero provvedimento (così, ex multis, Sez. 5^, n. 27787 del 20/05/2004, Fattorusso, Rv. 228709; Sez. 1^, n. 4857 del 09/07/1999, Garreffa, Rv. 214089).
4.2. Tuttavia, la doglianza formulata dal P.M. è, nel merito, manifestamente infondata.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la distinzione tra peculato e truffa non va ravvisata nella precedenza cronologica dell'appropriazione rispetto all'attività ingannatoria o viceversa, ma nel modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro del quale si appropria: per cui sussiste peculato quando l'agente fa proprio il danaro della pubblica amministrazione, del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, mentre vi è truffa qualora il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, non avendo tale possesso, si sia procurato fraudolentemente, con artifici e raggiri, la disponibilità del bene oggetto della sua illecita condotta.
Più in particolare, ricorre il peculato quando l'artificio od il raggiro (anche mediante la creazione di falsa documentazione) siano stati posti in essere non per entrare in possesso del pubblico danaro, ma per occultare la commissione dell'illecito; al contrario, nella truffa il momento consumativo del reato coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso (così Sez. 6^, n. 11902 del 11/05/1994, Capponi ed altro, Rv. 200200; in senso conforme, in seguito, Sez. 6^, n. 32863 del 25/05/2011, P.G. in proc. Pacciani, Rv. 250901; Sez. 1^, Sentenza n. 26705 del 13/05/2009, Troso, Rv. 244710; Sez. 6, n. 35852 del 06/05/2008, Savorgnano, Rv. 241186; Sez. 6^, n. 5799 del 21/03/1995, Ummaro, Rv. 201680; sostanzialmente in termini anche Sez. 6^, n. 16980/08 del 18/12/2007, Gocini e altri, Rv. 239842). A tale regala iuris il Tribunale di Messina si è correttamente uniformato, evidenziando, con motivazione congrua, priva di vizi di manifesta illogicità, come gli artifici, descritti nei capi d'imputazione, fossero serviti non per "mascherare" le indebite appropriazioni di denaro, bensì proprio per ottenere disposizioni patrimoniali da parte degli uffici dell'ente pubblico tratti in inganno. In altri termini, il denaro oggetto di indebita appropriazione non era "in possesso" dei responsabili dell'associazione che aveva chiesto ed ottenuto il finanziamento dei corsi di formazione professionale, ma era stato acquisito sulla base di documentazione falsa utilizzata per creare la parvenza di esistenza di spese "gonfiate" in relazione alle quali l'associazione sarebbe stata ammessa a beneficiare di quei finanziamenti ed avrebbe ottenuto tanto gli importi a titolo di acconto o anticipazione (nella misura rispettivamente del 50% e del 30% rispetto al totale), liquidati sulla base di dichiarazioni di progetto e di contratti di noleggio che già contenevano l'indicazione delle spese in misura maggiorata (dunque, somme anticipate in proporzione appunto alle spese prospettate); quanto l'importo finale a saldo (del residuo 20%), determinato sulla base di una verifica contabile sui costi reali, in base alla documentazione di spesa sostenuta. In pratica, è stato convincentemente chiarito come fosse irrilevante che i dirigenti dell'associazione aggiudicataria del finanziamento pubblico avevano dapprima indicato quelle spese e poi le avevano rendicontate come effettuate solo al momento della liquidazione della terza ed ultima trancine del finanziamento: l'operazione economica illecita doveva essere considerata in maniera unitaria, considerato che sin dall'inizio era stato prospettato all'ente pubblico finanziatore un costo sproporzionato, Valorizzando sia la documentazione concernente una apparente gara per l'individuazione del contraente che avrebbe dovuto fornire l'attrezzatura, che il relativo contratto "di favore" di noleggio dell'attrezzatura medesima, costo in seguito documentato in fase di rendicontazione finale (v. pagg.
5-10 ord. impugn.).
5. Anche il ricorso del Lo TI è inammissibile.
5.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso sono stati presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, il ricorrente ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dal Tribunale del riesame: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione. Ed infatti, è pacifico come il controllo dei provvedimenti di applicazione della misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta di una misura adeguata alle medesime esigenze e proporzionata ai fatti. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.
Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e l'esistenza di bisogni di cautela a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di a diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).
Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come i giudici di merito abbiano dato puntuale contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare. Dati informativi dai quali, in termini esaurientemente congrui e logicamente ineccepibili, il Tribunale ha desunto la conferma della esistenza del requisito della gravità indiziaria con riferimento a tutti i reati oggetto di addebito: avendo spiegato, da un lato, come i rapporti di due distinte associazioni, la ARAM, facente capo a UT LI, e la Sicilia Service 2000 s.r.l., legalmente rappresentata da OL SA, fossero stati finalizzati alla sistematica commissione di quei delitti contro il patrimonio;
e come, da altro lato, la divisione non occasionale di compiti e di ruoli tra i prevenuti ed i loro compiici all'interno del sodalizio criminale dimostrano l'esistenza di una compagine organizzativa dedita, in maniera stabile e continuativa, alla commissione di truffe e falsi diretti all'accaparramento dei finanziamenti pubblici;
la prolungata condivisione tra gli associati dei programmi attuativi e degli interessi illeciti perseguiti, nonché la predisposizione di accorgimenti comuni per contrastare le indagini svolte dalla polizia giudiziaria, fossero tutti elementi indiziari dai quali poter desumere che l'attività delittuosa de qua era stata espressione di un accordo permanente e destinato a protrarsi oltre è il momento di consumazione dei singoli delitti fine, reati ascrivibili ad comune programma attuato sulla base di una vincolante intesa non circoscritta nel tempo, avvalendosi della predisposizione di mezzi ed attività necessarie per l'esecuzione di ogni singola parte delle azioni criminose (v. pagg. 20-27 ord. impugn.). Inoltre, i Giudici del riesame hanno convincentemente spiegato come la consulenza tecnica disposta dal P.M. avesse comprovato l'esistenza degli elementi costitutivi della truffa aggravata nei confronti in danno della Regione, delitto integrato dalla presentazione, da parte dell'associazione ARAM, di preventivi e di documentazione di rendicontazione di spesa chiaramente "gonfiati" nella loro portata economica (così per i costi di locazione di immobili, artatamente aumentati rispetto a quelli di mercato, talora fino a dieci volte superiori a quelli originari;
v. pagg. 10 e segg. ord. impugn.); e come, al di là degli incarichi formali, l'operatività della Sicilia Service facesse capo direttamente all'odierno ricorrente Lo TI, che di quella società era l'amministratore di fatto, come espressamente puntualizzato dal OL e dal UD, confermato dalla NI, cognata del prevenuto, e riscontrato sia dall'accertato versamento, da parte del Lo TI, della somma necessaria, al momento della costituzione dell'impresa collettiva, per operare la formale intestazione delle quote all'amico OL, che dalle verificate molteplici cointeressenze negli affari commerciali tra le società del Lo TI, tra le quali la Na.Pi. Service s.r.l., e quelle del UT (v. pagg. 12-13, 18-19 ord. impugn.).
5.2. Quanto all'esigenza cautelare ed ai criteri di scelta della misura cautelare idonea a contrastare quel bisogno processuale, le doglianze difensive appaiono manifestamente infondate, in quanto, a fronte di una (peraltro alquanto generica) denuncia di carenza o contraddittorietà degli argomenti valorizzati dai Giudici di merito, il provvedimento impugnato risulta qualificato da una motivazione completa e congrua: con la quale il Tribunale del riesame ha chiarito come l'obiettiva gravità delle condotte delittuose poste in essere dall'indagato in un prolungato arco temporale e con modalità espressione di una "professionalità" criminale, siano circostanze idonee ad integrare la sussistenza di un concreto pericolo che l'indagato, se lasciato in libertà, possa tornare a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede (rischio di recidiva non escluso dall'intervenuto scioglimento di talune società o associazioni, avendo il prevenuto dimostrato di poter operare attraverso diverse strutture fittizie, talora formalmente facenti capo a terzi soggetti, ne' dalla sola apparente collaborazione dimostrata verso gli inquirenti, avendo il predetto solo prodotto documentazione difforme da quella già presentata all'ente erogatore dei finanziamenti pubblici); e come misure cautelari meno afflittive di quella degli arresti domiciliari, lasciando all'indagato ampia libertà di movimento e di comunicazione, siano del tutto inidonee a prevenire la reiterazione di illeciti analoghi a quelli oggetto di indagine, commessi a partire dal 2007-2008, nell'ambito di una struttura organizzativa che aveva dimostrato di essere in grado di continuare ad operare anche negli anni successivi, utilizzando le strutture di altre compagini associative (v. pagg 27-29 ord. impugn.).
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Dichiara inammissibile il ricorso dell'imputato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2014