Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 10309
CASS
Sentenza 22 gennaio 2014

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Massime2

Ai fini della distinzione tra peculato e truffa non rileva il rapporto cronologico tra l'appropriazione e la condotta ingannatoria ma il modo in cui il funzionario infedele viene in possesso del danaro o del bene del quale si appropria: per cui sussiste il delitto di peculato quando l'agente fa proprio il bene altrui del quale abbia già il possesso per ragione del suo ufficio o servizio e ricorre all'artificio o al raggiro (eventualmente consistente nella produzione di falsi documentali) per occultare la commissione dell'illecito; mentre vi è truffa, quando il pubblico agente, non avendo tale possesso, se lo procura mediante la condotta decettiva. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la qualificazione come truffa del comportamento di un incaricato di pubblico servizio che aveva concorso all'accaparramento indebito di finanziamenti regionali per attività di formazione professionale, conseguiti per effetto dell'artificiosa rappresentazione dei costi sopportati per l'organizzazione dei corsi).

Nel procedimento incidentale cautelare, sussiste l'interesse attuale del P.M. a impugnare il provvedimento con il quale venga diversamente qualificato il reato addebitato (nella specie, derubricato da peculato a truffa aggravata), quando da tale decisione consegua la revoca della misura cautelare in corso o la riduzione dei termini di durata massima della medesima misura.

Commentario1

  • 1Spese pazze dei politici: peculato non truffa (Cass. 33831/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 settembre 2019

    Commette il reato di peculato il Consigliere regionale che si appropria di fondi avuti dalla regione per le attività collegate ai lavori del consiglio e alle iniziative dei gruppi, atteso che l'amministratore non può essere considerato soggetto privato solo perché ha percepito i contributi attraverso il gruppo consiliare, ente di diritto privato, al quale la regione li ha trasferiti. Si ha il peculato allorquando il pubblico ufficiale si appropria del denaro di cui abbia già il possesso anche solo mediato e gli artifici e raggiri sono realizzati soltanto per effettuare l'illegittima appropriazione oppure per occultarla; si ha invece la truffa allorquando gli artifici e raggiri …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2014, n. 10309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10309
Data del deposito : 22 gennaio 2014

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