Sentenza 18 gennaio 2007
Massime • 1
È illegittima la decisione con cui il giudice di pace subordini l'operatività della speciale causa di estinzione del reato prevista dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 al risarcimento del danno da parte dell'imputato, considerato che detta causa estintiva non può essere ravvisata al di fuori degli stretti parametri normativi indicati dal suddetto art. 35, in virtù dei quali l'attività risarcitoria non è da sola sufficiente a consentirne l'operatività, richiedendosi unitamente alla dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima, mediante le restituzioni ed il risarcimento, anche l'eliminazione effettiva delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Ne deriva che il giudice deve riscontrare e valutare le attività riparatorie, apprezzandone in concreto l'idoneità a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte improntate ad un dato grado di gravità e pericolosità. (Nella specie, afferma in motivazione la S.C., l'apprezzamento in concreto - trattandosi del reato di ingiuria concernente un avvocato - doveva riguardare la pubblicità dell'ingiuria, le ripercussioni ambientali nel foro locale di un piccolo centro geografico, con conseguente enfasi dell'offesa al decoro del legale ingiuriato ecc.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2007, n. 5581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5581 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/01/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 89
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 40282/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Lecce;
avverso la Sentenza del 13.4.2005 resa dal Giudice di Pace di Galatina;
nei confronti di:
NA CO IA, nata il [...];
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Antonio Mura, ha concluso per l'annullamento con rinvio. È presente l'Avv. Mariagrazia Maraschio del Foro di Lecce per NA CO IA la quale conclude per il rigetto del ricorso. IN FATTO
Il P.M. di Lecce ricorre ex art. 569 c.p.p. alla Corte avverso la sentenza del Giudice di Pace di Galatina che, in fase pre- dibattimentale, dichiarò non doversi procedere
contro
NA CO, avendo ritenuto valida la causa di estinzione speciale della condotta risarcitoria/riparatoria di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. L'imputata è avvocato, che rivolta a clienti del collega Salvatore Giovanni DE POLIS, si espresse in presenza di più persone, con termini ingiuriosi nei confronti del professionista. Lamenta il ricorrente che, invece, l'applicazione della norma fu del tutto errata poiché:
- l'istanza non fu formulata all'udienza di comparizione, ma all'udienza dell'1.12.2004 l'imputata si limitava a chiedere rinvio per poter esplicare gli incombenti di cui all'art. 35;
- in quella occasione l'imputata non dimostrava di non aver in precedenza potuto espletare detti incombenti (art. 35, comma 3), pur avendo già avuto notizia della costituzione della parte offesa;
- l'udienza successiva era rinviata al 9.2.2005 (data che oltrepassava i tre mesi dalla richiesta di offerta, formulata l'1.12.2004) ed in essa veniva, dal difensore dell'imputata effettuata offerta reale in guisa parziale, con istanza di rinvio al fine di completare il risarcimento perfezionamento che non era mai avvenuto nel prosieguo del processo, e che - comunque - non era accettatati dalla parte civile;
- attività che, in ogni caso, non soddisfa la fattispecie processuale poiché essa pretende una concreta attività riparatoria oltre al dato risarcitorio.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nella parte in cui censura l'assenza di motivazione in relazione alla modalità ed ai necessari requisiti che, per assumere valenza estintiva del reato, debbono connotare la condotta riparatoria.
Non sono rilevanti le censure di ordine procedimentale, anche se si indirizzano verso una situazione palesemente violatrice della disposizione processuale. Invero, l'inosservanza dei termini di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1 (che prescrive l'esaurimento dell'adempimento riparatorio prima dell'udienza di comparizione) non è produttiva ne' di nullità ne' di decadenza non essendo tali sanzioni espressamente previste dall'art. 173 c.p.p., nè potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale. Nè è consentito al giudice arbitrariamente ravvisare la causa estintiva al di fuori degli stretti parametri normativi. Invero la norma dell'art. 35, D.Lgs., esclude che attività risarcitoria da sola sia sufficiente ad integrare la causa estintiva che non opera in presenza della sola dimostrazione, da parte dell'imputato, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato alla vittima (qui neppure in via integrale, rispetto all'offerta dell'imputata), mediante le restituzioni o il risarcimento, occorrendo l'eliminazione effettiva delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Fondato, al contrario, il rilievo che evidenzia l'insufficiente motivazione che attesta il compimento dell'onere riparatorio. Infatti è necessario che il giudice - seguendo l'indicazione cogente dettata dall'art. 35, comma 2, D.Lgs. cit. - dia espresso riscontro che le attività riparatorie (qui inesistenti) risultino in concreto idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione, in modo da assicurare comunque una valenza retributiva e di prevenzione speciale all'intervento giurisdizionale dinanzi a condotte di un certo grado di gravità e di pericolosità. Nella specie la motivazione fonda il raggiungimento di questi obiettivi nella sola onerosità (assai relativa) della somma offerta a contro/parte. Dunque, non esaurisce l'onere argomentativo sull'idoneità della soluzione riparatoria offerta ad eliminare le conseguenze dannose del reato. Segnatamente adeguandosi alle particolarità del caso concreto, una giustificazione che dia conto della concreta efficacia estintiva considerando la pubblicità della ingiuria, il rapporto professionale corrente tra i destinatari della frase (clienti) e la vittima, le ripercussioni ambientali nel foro locale del piccolo centro geografico, con conseguente enfasi dell'offesa al decoro del legale ingiuriato. Tratti che non essendo presenti nella decisione impugnata impongono l'annullamento di quest'ultima.
Per queste ragioni la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Galatina per nuovo esame sulla sussistenza dei requisiti D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, comma 1, ultima parte e comma 2.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Galatina per nuovo esame sulla sussistenza dei requisiti D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, comma 1, ultima parte e comma 2.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2007