Sentenza 22 novembre 2011
Massime • 1
La persona offesa costituitasi parte civile è legittimata ad impugnare con ricorso per cassazione una sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.u.p. ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. unicamente per gli effetti penali della decisione. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso riferito esplicitamente ai soli effetti civili della decisione).
Commentario • 1
- 1. La parte offesa, costituitasi parte civile, può proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere unicamente per gli effetti penali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 10 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/11/2011, n. 22019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22019 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 22/11/2011
Dott. GARRIBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1812
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 24775/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. parte civile TA OS, nato a [...] il [...];
2. parte civile IG SS IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 28/02/2011, ai sensi dell'art. 422 c.p.p., dal g.u.p. del Tribunale di Roma;
nel procedimento penale iscritto nei confronti di:
3. LA UN, nato a [...] il [...];
4. PP BA, nato a [...] il [...] deceduto;
esaminati gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore delle ricorrenti parti civili, avv. Taormina Carlo, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
1. Il 18.12.2009 il procedente p.m. presso il Tribunale di Roma esercitava l'azione penale, chiedendone il rinvio a giudizio, nei confronti di UN NZ e BA PP in ordine ai reati di concorso in peculato continuato mediante induzione in errore del giudice delegato del fallimento Italpetroli S.p.A., di cui il NZ era curatore fallimentare, nonché di concorso in interesse privato del curatore fallimentare ex art. 228 L. Fall.. Fatti integrati dall'illecita condotta del curatore NZ, distrattiva, con fraudolenti atti di assegnazione concorsuale, di svariati cespiti immobiliari (terreni, distributori di carburante e altro) dell'asse fallimentare in favore della società Petrol Tecnica PP s.r.I. amministrata dal coimputato PP BA, tra cui in particolare la cessione di un distributore sito ad Acireale avvenuta in data 10.9.2001.
2. All'esito dell'udienza preliminare, in cui il p.m. sollecitava il rinvio a giudizio del NZ per il reato di cui agli artt. 48 e 314 c.p. limitatamente all'indicata vendita del distributore del 10.9.2001 e l'improcedibilità per le residue imputazioni nonché per la sopravvenuta morte dell'imputato PP, il g.u.p. del Tribunale di Roma emetteva, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., la sentenza in data 28.2.2011 indicata in epigrafe, con la quale dichiarava il non luogo a procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine agli episodi di peculato per insussistenza del fatto e in ordine al reato di interesse privato del curatore fallimentare perché estinto per prescrizione, quanto al NZ, e per morte dell'imputato, quanto al PP.
La sentenza ha ritenuto sussistere i fatti di interesse privato del curatore fallimentare NZ, attinti da prescrizione, emergendo seri indizi del suo perseguimento di interessi personali o comunque estranei alla procedura concorsuale, associati ad atti di gestione e ad istanze al giudice delegato in apparenza regolari sotto il profilo formale. Per i fatti di peculato il g.u.p. ha escluso in radice la loro sussistenza, atteso che tutte le operazioni incriminate (locazioni, vendite, pagamenti in favore della società del PP) risultano autorizzate dal giudice delegato e precedute da argomentate proposte, sì che non può ritenersi essere stato indotto in errore il giudice, poiché - in difetto di concreti dati artificiosi ed ingannevoli - egli ben aveva, per competenza funzionale in materia fallimentare, la possibilità di procedere a scelte diverse da quelle proposte dal NZ, ritenendole erronee sotto il profilo giuridico o della semplice opportunità.
3. Avverso la sentenza di non luogo a procedere hanno proposto - con il ministero del difensore - ricorso per cassazione, agli effetti civili, le costituite parti civili OS TA e IG SS IA, già soci di maggioranza della fallita Italpetroli S.p.A., deducendo vizi di violazione di legge e di insufficienza e contraddittorietà della motivazione in riferimento ai profili appresso riassunti.
3.1. Ha errato il g.u.p. nel ritenere insussistenti i fatti di peculato, poiché i plurimi episodi distrattivi del patrimonio della società fallita realizzati dal curatore avv. NZ in favore del PP e di sue società debbono considerarsi consumati ancor prima dell'autorizzazione dei singoli atti dispositivi della curatela da parte del giudice delegato. La dichiarazione di fallimento determina un pignoramento generale del patrimonio del fallito e ne attribuisce l'amministrazione al curatore fallimentare, che la esercita con atti rispetto ai quali l'autorizzazione del giudice delegato si delinea come mero atto integrativo della loro efficacia. Il reato di peculato è stato consumato, quindi, allorché il curatore NZ ha ritenuto di destinare in vantaggio del PP (adducendo inesistenti diritti di prelazione;
procedendo in assenza di qualsiasi gara;
facendo apparire come agricoli terreni edificabili di elevato valore) una serie rilevante di beni del compendio fallimentare, sottraendoli alla massa attiva della procedura.
3.2. Illogicamente il decidente g.u.p. ritiene sussistenti i fatti di interesse privato compiuti dal curatore NZ, ma esclude la sussistenza degli atti distrattivi integranti peculato. Ciò sebbene proprio gli anomali e irregolari contegni di interesse privato del curatore offrano dimostrazione della mala fede del NZ e delle valenze distrattive degli atti dispositivi adottati a beneficio del coimputato PP dietro lo scudo formale di mere autorizzazioni, sommarie e di stile, del giudice delegato, che ha ignorato le istanze e segnalazioni delle odierne parti civili in merito alle anomale e scorrette, a tacer d'altro, determinazioni di volta in volta assunte dal curatore.
La difesa dell'imputato NZ ha depositato (il 16.11.2011) una memoria in cui si sottopongono a critica gli argomenti censori prospettati dalle ricorrenti parti civili.
4. Il ricorso delle due parti civili va dichiarato inammissibile. Le impugnazioni ex art. 428 c.p.p. sono state, infatti, esplicitamente proposte "agli effetti civili della decisione". Ma la persona offesa costituita parte civile ha legittimazione ad impugnare con ricorso per cassazione una sentenza di non luogo a procedere emessa dal g.u.p. ai sensi dell'art. 425 c.p.p. unicamente per gli effetti penali della decisione. Alla luce dell'orientamento interpretativo di questa Corte di legittimità, culminato in una sentenza delle Sezioni Unite, che ha sviluppato l'analitica esegesi del regime impugnatorio previsto dall'art. 428 c.p.p., come novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 4, il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso sentenza di non luogo a procedere può proporsi esclusivamente agli effetti penali e non agli effetti civili, rispetto ai quali la sentenza di improcedibilità emessa all'esito di udienza preliminare non produce effetti preclusivi ne' pregiudizialmente vincolanti sull'azione civile. Di tal che la parte civile non può avere interesse ad impugnarla.
Come statuito dalle Sezioni Unite (Cass. S.U., 29.5.2008 n. 25695, P.C. in proc. D'Eramo, rv. 239701) il regime impugnatorio disciplinato dall'art. 428 c.p.p., modificato nel 2006, non rende possibile individuare in capo alla parte civile ricorrente il perseguimento di interessi civilistici, dal momento che la sentenza ex art. 425 c.p.p. non pregiudica in alcun modo le proiezioni risarcitorie della stessa parte civile, giusta quanto sancito dall'art. 652 c.p.p., comma 1 in tema di efficacia non preclusiva (giudicato) della sentenza penale di assoluzione dell'imputato non pronunciata all'esito di giudizio dibattimentale, quale appunto è la sentenza di cui all'art. 425 c.p.p.. A differenza di quanto precisa il vigente art. 576 c.p.p., comma 1, che limita l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio, l'art. 428 c.p.p. non reca traccia di siffatta limitazione. L'evenienza per cui lo stesso art. 428 c.p.p., comma 2 legittima al ricorso per i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. (e non più per i soli motivi attinenti all'instaurarsi del contraddittorio nell'udienza preliminare) la sola parte civile che riveste anche qualità di persona offesa dal reato (e non di semplice persona danneggiata) avvalora, del resto, l'assunto che il legislatore ha voluto accordare tutela alle ragioni di segno penale del titolare dell'interesse protetto dal precetto penale, cioè della vittima del reato che patisce il "danno criminale" (cfr., altresì: Cass. Sez. 5, 16.4.2009 n. 37114, De Rosa, rv. 244601; Cass. Sez. 6, 21.1.2010 n. 16528, Mazza, rv. 246997). All'inammissibilità delle impugnazioni segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ognuno di essi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in misura di Euro 300,00 (trecento) pro capite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro trecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2012