Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 3997
CASS
Sentenza 18 novembre 2004

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L'art. 576 cod. proc. pen., che facoltizza la parte civile a proporre impugnazione, con lo stesso mezzo previsto per il P.M., avverso i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, trova applicazione, in difetto di specifica e diversa normativa, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, anche in caso di sentenza pronunciata dal giudice di pace. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse impugnabile dalla parte civile non con appello ma con ricorso per cassazione - essendo questo il mezzo consentito al P.M. ai sensi dell'art. 36, comma secondo, del D.Lgs. n. 274 del 2000 - la sentenza con la quale il giudice di pace, nel condannare l'imputato, per il reato di ingiuria, alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia, aveva omesso di provvedere sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 3997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3997
    Data del deposito : 18 novembre 2004

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