Sentenza 18 novembre 2004
Massime • 1
L'art. 576 cod. proc. pen., che facoltizza la parte civile a proporre impugnazione, con lo stesso mezzo previsto per il P.M., avverso i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile, trova applicazione, in difetto di specifica e diversa normativa, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, anche in caso di sentenza pronunciata dal giudice di pace. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse impugnabile dalla parte civile non con appello ma con ricorso per cassazione - essendo questo il mezzo consentito al P.M. ai sensi dell'art. 36, comma secondo, del D.Lgs. n. 274 del 2000 - la sentenza con la quale il giudice di pace, nel condannare l'imputato, per il reato di ingiuria, alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia, aveva omesso di provvedere sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla parte civile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/11/2004, n. 3997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3997 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 18/11/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1772
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 003354/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI NI LU N. IL 16/09/1949;
avverso SENTENZA del 02/10/2003 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA GIUSEPPE;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il giudice del tribunale di Genova in funzione di giudice d'appello avverso la decisione del GdP della stessa città, con la quale DI NI LU era stato condannato alla pena pecuniaria di euro 200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 594 C.P., commesso in danno di SH TE, con esclusione del risarcimento del danno, con sentenza in data 2/10/2003 in riforma della decisione di prime cure, condannava DI NI LU ai risarcimento dei danni a favore della parte civile, liquidati in euro 200,00 e alle spese. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato, prospettando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 36 e 2 D. 274/2000 e 576 c.p.p., in quanto l'impugnazione in appello da parte della SH, doveva essere dichiarata inammissibile, poiché ella avrebbe dovuto proporre ricorso per Cassazione. Infatti, il decreto 274/2000, nulla prevede con riguardo alla impugnazione della parte civile avverso le decisioni del GdP, per cui avrebbe dovuto trovare applicazione ex ari. 2 dello stesso decreto, l'art. 546 c.p.p., il quale prevede come possibilità di impugnazione della parte civile equiparandone la posizione a quella del P.M. il ricorso per cassazione. Pertanto, avendo il tribunale respinto l'eccezione, sul presupposto dell'applicabilità del c.p.p., la sentenza andava annullata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il GdP, in data 14/1/2003 dichiarava DI NI LU, responsabile di ingiuria nei confronti di SH TE, condannandolo ad una pena pecuniaria, senza pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento dei danni.
Su appello della parte civile, il tribunale di Genova, condannava l'imputato al risarcimento dei danni liquidati, in via equitativa in euro 200,00, oltre alla rifusione delle spese del grado di giudizio. Il ricorso dell'imputato, con il quale si censura la sentenza della Corte territoriale, è fondato e merita accoglimento. Infatti, la disciplina prevista dal D.Lvo 28/8/2000, n. 274 si limita a regolamentare l'impugnazione del pubblico ministero (art. 36) e dell'imputato (art. 37), ma nulla stabilisce in ordine alle forme e alle modalità di impugnazione della parte civile contro le sentenze emesse dal GdP.
Tuttavia, l'art.
2.1 del decreto 274/2000, precisa che, nei procedimenti davanti al GdP, per tutto ciò che non è previsto nel decreto stesso, trovano applicazione le norme contenute nel codice di procedura penale e, quindi, le norme inerenti la possibilità di impugnazione della parte civile e, in particolare, l'art. 576 c.p.p., secondo il quale la parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile.
Pertanto, poiché a norma dell'art. 36 del decreto di cui sopra, il pubblico ministero può proporre appello (comma 1) solo contro le sentenze di condanna del GdP che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (nonché contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa) e ricorso per cassazione negli altri casi (comma 2), nella specie, in applicazione dell'art. 576 c.p.p., la parte civile costituita SH TE, avrebbe potuto ricorrere solamente per cassazione.
In conclusione, da un lato il GdP è venuto meno - una volta affermata la responsabilità del DI NI in ordine al reato di ingiuria - all'obbligo di decidere ex ari 538 c.p.p., sulla richiesta di risarcimento del danno e della provvisionale avanzata dalla parte civile e, dall'altro, quest'ultima, contro il diniego, avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, mentre il tribunale, adito in sede di impugnazione avrebbe dovuto qualificare esattamente l'impugnazione ex art. 568.5 c.p.p.. Pertanto, l'impugnazione presentata da HA IN avverso la sentenza del GdP, va qualificata come ricorso per cassazione e vanno, di conseguenza annullate sia la sentenza impugnata che quella di primo grado, limitatamente al capo relativo al risarcimento del danno. Gli atti vanno rinviati al giudice civile competente in grado di appello.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione di SH TE, come ricorso per cassazione, annulla la sentenza impugnata e la sentenza del GdP di Sestri Ponente, limitatamente al risarcimento del danno, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 18 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2005