Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2008, n. 27392
CASS
Sentenza 6 giugno 2008

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Non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione la sentenza con la quale il giudice di pace dichiari, ex art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno.

L'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale. (La Corte ha rilevato che si tratta di interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi posti in materia dalla Corte costituzionale, la quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità del predetto art. 35, nella parte in cui non prevede che nel decreto di citazione a giudizio sia dato avviso all'imputato della possibilità di porre in essere una condotta riparatoria ai fini dell'estinzione del reato, ha affermato che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative". V. ord. n. 231 del 2003 e 333 del 2005).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2008, n. 27392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27392
Data del deposito : 6 giugno 2008

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