Sentenza 6 giugno 2008
Massime • 2
Non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione la sentenza con la quale il giudice di pace dichiari, ex art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno.
L'inosservanza dei termini di cui all'art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000 - per il quale l'adempimento riparatorio deve avvenire prima dell'udienza di comparizione - non determina alcuna nullità o decadenza non essendo tali sanzioni previste espressamente dall'art. 173 cod. proc. pen., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che la legge non definisce espressamente tale. (La Corte ha rilevato che si tratta di interpretazione costituzionalmente orientata alla luce dei principi posti in materia dalla Corte costituzionale, la quale nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità del predetto art. 35, nella parte in cui non prevede che nel decreto di citazione a giudizio sia dato avviso all'imputato della possibilità di porre in essere una condotta riparatoria ai fini dell'estinzione del reato, ha affermato che "l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative". V. ord. n. 231 del 2003 e 333 del 2005).
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In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/06/2008, n. 27392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27392 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2008 |
Testo completo
M 2 7392 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 06/06/2008
SENTENZA
1.2649,N. Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. NARDI DOMENICO
1. Dott. CARROZZA ARTURO REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE
N. 043322/2007 2. Dott.SCALERA VITO 11
11 3. Dott. FUMO MAURIZIO
IT 4. Dott.DIDONE ANTONIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 02/09/1947 1) DI EN IC C/
N. IL 19/09/1953 2) ES SA
N. IL 23/02/1953 3) LD CORRADINO
avverso SENTENZA del 08/05/2007
TRIBUNALE di PISA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
DIDONE ANTONIO
ilo af S
che ha concluso peril aigetto del ricorso
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Udit i difensor Avv.
Мосе Motivi della decisione
Con sentenza del 24 febbraio 2006 il Giudice di pace di Pisa ha dichiarato non doversi procedere ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 - per estinzione dei reati per intervenuta riparazione del danno nei confronti di SE SA e BA AD in ordine al reato di lesioni volontarie in danno di Di ZO EL.
Contro la predetta sentenza il Di ZO ha proposto appello dichiarato inammissibile dal Tribunale di Pisa con sentenza dell'8 maggio 2007, impugnata per cassazione dalla medesima parte civile che ha denunciato l'erronea applicazione degli artt. 576 c.p.p. e 2 d.lgs. n. 274 del 2000 deducendo che la sentenza emessa dal Giudice di pace ai sensi dell'art. 35 cit. d.lgs. sarebbe appellabile, sebbene ai soli effetti civili, dalla parte civile, in quanto emessa ai sensi dell'art. 531 c.p.p. quale declaratoria di estinzione del reato in virtù della condotta riparatoria. Deduce che l'appellabilità sarebbe desumibile dall'art. 576 c.p.p. come interpretata dalle Sezioni unite con sentenza n. 29 del 2007 e dalla stessa Corte costituzionale con ordinanza n. 32 del 2007. Deduce che, sebbene priva di effetti ex art. 652 c.p.p., la sentenza in questione avrebbe effetti pregiudizievoli nel giudizio civile quale prova sulla congruità del risarcimento. Invoca la giurisprudenza di questa Sezione (sent. n. 15798 del 2003) dalla quale si evince che la valutazione sulla condotta riparatoria è censurabile con l'impugnazione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 568 c.p.p. perché il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello ma avrebbe dovuto qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione avendo il ricorrente denunciato l'erronea applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 per avere il Giudice di pace applicato la speciale causa estintiva del reato dopo ben tre udienze, dopo che la proposta transattiva era stata avanzata nel corso del tentativo di conciliazione e l'offerta reale non aveva preceduto l'udienza di comparizione ex art. 29 d.lgs. n. 274 del 2000.
Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Invero, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che "la declaratoria di estinzione del reato conseguente a condotte riparatone (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35), così come quella di improcedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (stesso D.Lgs., art. 34), costituisce forma alternativa di definizione del procedimento penale innanzi il giudice di pace cui il legislatore affida una funzione conciliativa che connota l'intero rito regolato dal decreto. Tale declaratoria è normativamente prevista nell'udienza di comparizione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, all'art. 29 e non v'è dubbio che, ove venga dedotta una condotta riparatoria tenuta dall'imputato, nei termini previsti all'art. 35, comma 1 del decreto e prima del dibattimento e se, per accertarla, non occorra procedere oltre, il giudice legittimamente, "sentite le parti e l'eventuale persona offesa", ove ritenga tale condotta idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione (dell'art. 35, comma 2), emette la declaratoria di proscioglimento dell'imputato per sopravvenuta estinzione del reato" (Sez. 5^, Sentenza n. 14070 del 2005; (Sez. 5, Sentenza n. 16494 del 2006).
La sentenza del Giudice di pace, dunque, non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione. Nondimeno, il tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti a questa Corte qualificando correttamente l'impugnazione senza dichiararne l'inammissibilità. A tanto, dunque, deve provvedere questa Sezione, decidendo sull'appello, qualificato come ricorso, ai sensi dell'art. 621
c.p.p., previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 16494 del 2006). La seconda censura, peraltro, è manifestamente infondata.
Infatti, questa Sezione ha già precisato che l'inosservanza dei termini di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, comma 1 (che prescrive l'esaurimento dell'adempimento riparatorio prima/ dell'udienza di comparizione) non è produttiva né di nullità né di decadenza non essendo tali sanzioni espressamente previste dall'art. 173 c.p.p., né potendo il giudice qualificare perentorio un termine che tale la legge non definisce espressamente>> (sez. V, 18 gennaio 2007, n. 5581). Siffatto orientamento va ribadito anche alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina di cui al cit. art. 35. Va ricordato, infatti, che, investita della questione di legittimità costituzionale della predetta normativa nella parte in cui non prevede che della facoltà di procedere alla condotta riparatoria ai fini dell'estinzione del reato non sia dato avviso all'imputato con la citazione a giudizio, la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione medesima, ha però evidenziato che nell'udienza di comparizione l'imputato è obbligatoriamente assistito «da un difensore, di fiducia o d'ufficio, sì che risultano pienamente garantite la difesa tecnica e l'informazione circa le varie forme di definizione del procedimento, anche alternative al giudizio di merito (conciliazione tra le parti, oblazione, risarcimento del danno, condotte riparatorie)», e che «l'udienza di comparizione, ove avviene il primo contatto tra le parti e il giudice, risulta sede idonea per sollecitare e verificare la praticabilità di possibili soluzioni alternative>> (Corte cost., ord. n. 231 del 2003; Corte costituzionale, 26 luglio 2005 n. 333). Con ciò avallando l'interpretazione accolta da sez. V, 18 gennaio 2007, n. 5581 innanzi richiamata, peraltro confortata dalla possibilità prevista dalla
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norma in questione - di sospendere il processo proprio per consentire all'imputato di provvedere alla riparazione se ciò non è stato possibile prima della comparizione. Ciò premesso, peraltro, rileva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. a) c.p.p. in relazione all'art. 568 co. 4 c.p.p. Infatti, l'interesse alla proposizione dell'impugnazione non è costituito soltanto dalla discordanza tra la decisione impugnata e la pronuncia cui si tende mediante il gravame, occorrendo ancora che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente>> (Sez. 5, Sentenza n. 4405 del 1999). Per contro, nella concreta fattispecie la sentenza del Giudice di pace, accertando la congruità del risarcimento offerto ai soli fini dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d. lgs., con valutazione operata allo stato degli atti, quindi senza alcuna istruttoria, e con sentenza predibattimentale, non produce alcun effetto pregiudizievole nei confronti della parte civile ricorrente. Invero, l'art. 652 c.p.p. prevede che solo la sentenza di assoluzione in seguito a dibattimento abbia efficacia in relazione ad insussistenza del fatto, mancata commissione da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente>> (Sez. 5, Sentenza n. 4405 del 1999). Sì che nell'eventuale giudizio civile di danno la parte civile non risente alcun pregiudizio dalla sentenza di proscioglimento predetta.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza e, ritenuto il giudizio previa qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione, dichiara inammissibile il ricorso stesso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2008. Il Presidente
Il consigliere estensore
Болмисо кал Depostata in Cancelleria
Roma, 1 4 LUG. 2008
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