Sentenza 4 marzo 1999
Massime • 1
In tema di impugnazioni, poiché solo la sentenza di assoluzione, pronunciata in giudizio per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di responsabilità, non ha interesse ad impugnare colui che, prosciolto per intervenuta prescrizione, applicata per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, aspiri ad una sentenza di non doversi procedere per amnistia, a seguito della esclusione delle suddette aggravanti. Invero l'interesse alla impugnazione non è costituito dalla sola discordanza tra la decisione impugnata e la pronunzia cui si tende mediante il gravame, occorrendo inoltre che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/1999, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 4 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 4/3/1999
1. Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
2. " Franco Providenti " N. 460
3. " Carlo Cognetti " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 5034/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SS AN nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Venezia in data 24.10.1997. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Generale dott. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'ammissibilità del ricorso.
Udito il difensore non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'impugnata sentenza, riformando -su appello del P.M.- quella del tribunale di Rovigo in data 03.12.1992 (pronuncia di non doversi procedere nei confronti del SS perché il reato di lesioni con postumi permanenti era estinto per amnistia, escluse le aggravanti) riteneva, invece, la prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e dichiara l'estinzione per prescrizione. Il ricorrente allegava i seguenti motivi:
1) Affermava, anzitutto, l'interesse ad impugnare al fine di vedere escludere del tutto - come aveva fatto il primo giudice - le aggravanti ed applicare l'amnistia, pronuncia più favorevole ai fini civili.
2) Denunciava mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti o, comunque, manifesta illogicità poiché, avendo il tribunale escluso le aggravanti sulla base del dubbio sul rapporto casuale tra condotta e fratture , la mancanza di prova sulla colpevolezza sarebbe bastata a confermare la decisione di primo grado.
Chiedeva l'annullamento dell'impugnata sentenza, confermando la pronuncia di primo grado.
Ritiene questa corte di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 591 lett. a) c.p.p. in relazione all'art. 568 co. 4 c.p.p. L'interesse alla proposizione dell'impugnazione non è costituito soltanto dalla discordanza tra la decisione impugnata e la pronuncia cui si tende mediante il gravame, occorrendo ancora che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistenza. Qualora il ricorrente, imputato di lesioni aggravate dal permanente indebolimento della funzione deambulatoria, abbia lo scopo di raggiungere una pronuncia sull'accertamento di insussistenza delle aggravanti, che abbia efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno, occorre - al fine di individuare il concreto interesse all'impugnazione - confrontare gli effetti della decisione invocata rispetto a quelli proprio della sentenza gravata di ricorso. È evidente, infatti, che - indipendentemente dalla diversa formula di proscioglimento richiesta - solo la prospettiva di effetti più vantaggiosi nel giudizio civile può comportare il riconoscimento di un concreto interesse ad impugnare. Nella specie, la sentenza di primo grado aveva affermato che la sussistenza del rapporto casuale tra condotta dell'imputato e frattura al bacino riscontrata sulla persona della p.o. oltre una anno dopo, doveva risolversi in esclusione dell'aggravante, ai fini dell'applicazione del provvedimento di clemenza.
La sentenza impugnata, pur pervenendo alla declaratoria di prescrizione, previo giudizio di prevalenza dell'attenuante, si è limitato a ritenere la mancanza di prova dell'innocenza, sempre con riferimento alla presenza delle aggravanti, ma non ha trovato la prova della colpevolezza.
Una tale formula, che viene presa in esame al solo fine del giudizio in ordine all'interesse ad impugnare senza scendere nei motivi addotti del ricorrente, non ha - in relazione al giudizio civile di danno - efficacia deteriore rispetto a quella adottata dal tribunale.
Invero, l'art. 652 c.p.p. prevede che solo la sentenza di assoluzione in seguito a dibattimento abbia efficacia in relazione ad insussistenza del fatto, mancata commissione da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente.
Lo specifico riferimento alle formule assolutorie ivi indicate esclude che la sentenza di proscioglimento, ancorché abbia limitato l'esame alla sussistenza di aggravanti al fine di applicare una o altra causa di estinzione, assuma una qualche efficacia vincolante nel giudizio di danno, sicché in quella sede rimane in ogni caso vigente il principio dell'onere probatorio.
Inoltre il "dubbio" in ordine ad elementi fattuali pur avendo una ragione d'essere nel giudizio penale in relazione alla formula assolutoria (art. 530 co. 2 e 3 c.p.p.) non è suscettibile - di per sè - di influenzare il giudizio civile di danno.
L'art. 652 c.p.p. prevede, infatti, che solo il giudicato penale, contenente in termini esatti accertamento di insussistenza del fatto o impossibilità di attribuirlo ad un determinato soggetto, può produrre effetti preclusivi in quel giudizio.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese ed al pagamento della somma di L. 1.000.000 (in tale misura ritenuta congrua) alla Cassa delle ammende.
P. T. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1999