Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/1999, n. 4405
CASS
Sentenza 4 marzo 1999

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In tema di impugnazioni, poiché solo la sentenza di assoluzione, pronunciata in giudizio per insussistenza del fatto, mancata commissione dello stesso da parte dell'imputato o ricorrenza di un'esimente ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di responsabilità, non ha interesse ad impugnare colui che, prosciolto per intervenuta prescrizione, applicata per la ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, aspiri ad una sentenza di non doversi procedere per amnistia, a seguito della esclusione delle suddette aggravanti. Invero l'interesse alla impugnazione non è costituito dalla sola discordanza tra la decisione impugnata e la pronunzia cui si tende mediante il gravame, occorrendo inoltre che l'eliminazione del provvedimento ritenuto pregiudizievole comporti una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 04/03/1999, n. 4405
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4405
    Data del deposito : 4 marzo 1999

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