Sentenza 18 giugno 2008
Massime • 1
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato estingue il reato se il giudice, anche in difetto del positivo apprezzamento della persona offesa, la ritenga pienamente satisfattiva.
Commentario • 1
- 1. Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2008, n. 36516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36516 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VISCONTI Sergio - Presidente - del 18/06/2008
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1226
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 43687/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di TRENTO;
nei confronti di:
1) ILMER HELMUT, N. IL 07/05/1975;
avverso SENTENZA del 24/07/2007 GIUDICE DI PACE di MERANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale, Dott. Tindari Baglione, che ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio;
Udito per la parte civile l'avvocato La Bella Salvatore, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 24 luglio 2007 il Giudice di Pace di Merano dichiarava, D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35 l'estinzione del reato di cui all'art. 590 cod. pen. ascritto a Ilmer Helmut, ritenendo "il risarcimento idoneo quale riparazione del danno". L'imputato era stato tratto a giudizio con l'accusa che, violando il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 145, commi 2 e 10, aveva cagionato a KL SA lesioni personali dalle quali era derivata una malattia guaribile in non meno di 40 giorni.
In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che l'applicazione dell'istituto previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 prescindeva dalla intervenuta riparazione integrale del danno
- comportando ciò una monetizzazione dell'illecito penale estranea al nostro ordinamento - essendo invece compito del giudice stabilire la congruità della condotta posta in essere a risarcire il danneggiato dal reato, a eliminare le conseguenze dannose o pericolose dello stesso, nonché a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione. In tale contesto, ancorché dalla commissione del reato fossero derivate conseguenze estremamente gravi, la condotta posta in essere, e segnatamente il versamento della somma di Euro 300.000,00, appariva al decidente idonea a giustificare l'applicazione dell'istituto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35. Rilevava anche il giudice di merito che il dissenso manifestato dal difensore della persona offesa non inibiva l'adozione della pronuncia, posto che dalla costituzione di parte civile non emergevano elementi ostativi alla declaratoria di estinzione del reato, ma solo la volontà di perseguire l'integrale ristoro dei danni, per il che era necessario agire in sede civile, e ciò tanto più che la stessa persona offesa aveva dato mandato al suo procuratore speciale di ricevere un'eventuale, ulteriore somma di denaro messa a disposizione dell'imputato.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento, chiedendone l'annullamento per violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, per avere il giudice di merito dichiarato estinto il reato, benché la somma pagata, peraltro a processo già iniziato, fosse assolutamente insufficiente a eliminare le conseguenze, estremamente gravi, prodotte dal reato ed era infatti stata accettata dalla persona offesa come semplice acconto. Denunzia anche il ricorrente l'omessa audizione della persona offesa, in contrasto con il dettato della norma innanzi richiamata, nonché la mancanza di ogni statuizione in ordine alla contestata sanzione amministrativa.
2.1 Osserva il collegio che il motivo di ricorso volto a denunciare l'omessa osservanza della procedura prescritta dalla legge, per non essere stata sentita la vittima dell'infortunio, è infondato, in quanto smentito dalle informazioni contenute nella intestazione della sentenza impugnata, nella quale sono riportate le conclusioni della parte civile, e segnatamente il dissenso dalla stessa formulato in ordine alla richiesta applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.35. Neppure colgono nel segno i rilievi, peraltro esposti in ordine sparso, al di fuori dei rigidi schemi di un motivo di ricorso, relativi alla inosservanza dei termini sanciti dalla predetta norma, la quale esige che l'adempimento riparatorio si esaurisca prima dell'udienza di comparizione: deve infatti ritenersi che l'inosservanza di tale tempistica non sia produttiva ne' di nullità, nè di decadenza, non essendo tali sanzioni espressamente previste, ma costituisca un elemento di valutazione della idoneità della condotta alla produzione dell'effetto estintivo (confr. Cass. pen., sez. 5, 18 gennaio 2007, n. 5581). È invece fondata la censura relativa alla esatta portata di questa norma. La declaratoria di estinzione del reato conseguente alle condotte riparatorie di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, così come quella di improcedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (ex art. 34 della stessa fonte), costituisce forma alternativa di definizione del procedimento penale davanti al giudice di pace, cui il legislatore affida la realizzazione delle funzioni deflative e conciliative che connotano l'intero rito regolato dal decreto. Ciò posto, il nodo giuridico sul quale il collegio è chiamato ad esprimersi è se la pronuncia presuppone la positiva valutazione del giudice di merito in punto di sufficienza ed esaustività della condotta riparatoria posta in essere dall'imputato, quale che sia in proposito l'opinione della persona offesa.
Secondo il decidente, infatti, la pronuncia di estinzione del reato non esigerebbe l'integrale risarcimento del danno ne' un giudizio di congruità della condotta riparatoria, espressa con riferimento alla reale entità del danno subito dalla vittima, che il giudice neppure sarebbe chiamato ad accertare, ma un positivo apprezzamento di idoneità satisfattiva della stessa che, formulato più con riguardo alle esigenze di riprovazione e prevenzione, lascerebbe alla competente sede civile "ogni valutazione in ordine alla esaustività della somma offerta a tali fini".
Ritiene invece la Corte che la norma, subordinando la pronuncia di estinzione del reato alla dimostrazione, a cura dell'imputato, "di avere proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato", esiga, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, una valutazione di assoluta esaustività della condotta riparatoria, la quale può prescindere dal positivo apprezzamento della parte lesa, ma non da quello del decidente.
Trattasi, in definitiva, di giudizio del tutto omogeneo a quella che presidia il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 cod. pen., n. 6 nel quale il giudice è chiamato, in via incidentale, ad apprezzare - e quindi in sostanza a delibare - la completezza dell'attività riparatoria del danno e quindi anzitutto la sufficienza della somma corrisposta o offerta ai fini dell'integrale ristoro del danno (confr. Cass. pen. sez. 1, 28 aprile 2006, n. 18440; Cass. pen., Sez. 5, 29 novembre 2005, n. 46866). Consegue da tanto che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace di Merano, che si atterrà ai principi enunciati nella presente sentenza e che provvedere anche in ordine alle spese di questo grado di giudizio. Resta assorbito l'esame di ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Merano, altro magistrato, cui demanda anche la regolazione delle spese di questo grado di giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Penale, il 18 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2008