Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2008, n. 36516
CASS
Sentenza 18 giugno 2008

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Massime1

Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato estingue il reato se il giudice, anche in difetto del positivo apprezzamento della persona offesa, la ritenga pienamente satisfattiva.

Commentario1

  • 1Risarcimento estingue il reato solo se tempestivo (Cass. 3052722)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2022

    In tema di procedimento davanti al giudice di pace, il potere del giudice nel riconoscere l'idoneità della riparazione, quale causa d'estinzione del reato, non può spiegarsi oltre i requisiti oggettivi previsti dall'art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000, tra i quali vi è quello dell'anteriorità della riparazione rispetto all'udienza di comparizione, limite che costituisce sbarramento superabile solo dal provvedimento con cui il giudice dispone la sospensione del processo per consentire all'imputato, che ne abbia fatto richiesta, di porre in essere le condotte riparatorie Anche in tema di oltraggio a pubblico ufficiale, la causa di estinzione del reato di cui all'art. 341-bis, comma 3, c.p., per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/06/2008, n. 36516
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36516
Data del deposito : 18 giugno 2008

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