Sentenza 21 marzo 2013
Massime • 1
La parte civile non è legittimata a proporre appello, neppure in via incidentale, avverso la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, almeno quando quest'ultima sia maturata prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/03/2013, n. 19540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19540 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 21/03/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - N. 580
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 42620/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA USL DI SIRACUSA;
nei confronti di:
LA DO N. IL 01/01/1959;
avverso la sentenza n. 3250/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 26/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello Roberto che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili;
per il responsabile civile avv. Schilirò per l'accoglimento;
Udito per la parte civile l'avv. Fiormonti per il rigetto. CONSIDERATO IN FATTO
1. CO LA era imputato di abuso d'ufficio in relazione a propria condotta organizzativa di "demansionamento", quale direttore generale dell'Asl n. 8 e in danno di una dirigente pedagogista, IS CÈ.
Con sentenza del 9.11.2009 il Tribunale di Siracusa, applicando l'art. 531 c.p.p., dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, conseguentemente neppure provvedendo sulla domanda risarcitoria, proposta dalla parte civile CÈ nei confronti dell'imputato e del responsabile civile Asl n. 8.
La Corte d'appello di Catania, adita dalle impugnazioni sia dell'imputato che della parte civile (il primo per il proscioglimento nel merito, la seconda per l'affermazione di responsabilità dell'imputato ai fini civili e conseguente risarcimento: quanto a quest'ultima, la sentenza di secondo grado riferisce genericamente di "appello" della parte civile, ma dagli atti risulta appunto trattarsi di appello incidentale), in data 26.3.12 confermava la statuizione relativa alla prescrizione e tuttavia condannava imputato e responsabile civile al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Il Giudice di secondo grado dava atto essere incontestata tra le parti l'intervenuta prescrizione del reato già prima della conforme deliberazione del Tribunale. Argomentava esservi in atti piena prova della configurabilità del reato e della sua attribuzione al LA, respingeva la sua richiesta di proscioglimento nel merito e giudicava "consequenziale l'accoglimento dell'appello della parte civile nei cui confronti il giudice di prime cure ha omesso la pronuncia risarcitoria", conseguentemente condannando l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e al pagamento delle spese di lite.
2. Insorge il responsabile civile, con ricorso che enuncia articolato motivo di violazione di legge e vizi della motivazione in relazione all'art. 597 c.p.p., comma 3 e art. 595 c.p.p.. Premesso che la parte civile aveva proposto atto di appello "incidentale" il 16.2.2010 e richiamato l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte suprema (SU sent. 10251/2007), secondo cui l'appello incidentale può essere proposto solo in relazione ai punti della decisione oggetto dell'appello principale nonché a quelli che hanno con essi connessione essenziale, il ricorrente deduce che solo l'appello incidentale del pubblico ministero potrebbe determinare una modifica in termini negativi per l'imputato, perché espressamente previsto dall'art. 595 c.p.p., comma 2 e art. 597 c.p.p., comma 2, mentre ogni statuizione civile peggiorativa sarebbe preclusa dal divieto di reformatio in peius, in assenza di originaria ed autonoma impugnazione della parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p.. Il ricorrente deduce anche l'inconferenza del precedente di SU sent. 25083/2006, richiamato dalla difesa di parte civile, essendo tale deliberazione relativa al diverso caso dell'assoluzione in primo grado con impugnazione della sola parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p., con prescrizione del reato sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado e prima della sentenza d'appello.
In definitiva, il principio affermato dall'art. 595 c.p.p., comma 2 e art. 597 c.p.p., comma 2, secondo cui il solo appello incidentale del pubblico ministero può determinare una riforma in peggio della posizione dell'imputato, non sarebbe estensibile analogicamente alla parte civile.
Da qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnata quanto alle statuizioni di condanna al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese legali.
2.1 La parte civile ha depositato tempestiva memoria, evidenziando in particolare la sussistenza del proprio interesse all'impugnazione incidentale a seguito dell'appello dell'imputato, idoneo a determinare pregiudizio alle proprie ragioni, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.. RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni diverse da quelle dedotte dal ricorrente.
3.1 La parte civile può impugnare in modo autonomo (quali che siano pertanto le determinazioni del pubblico ministero) una sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., quando la concreta statuizione le possa recare effettivo pregiudizio a norma dell'art. 652 c.p.p. (S.U., sent. 25083/2006, relativa a caso di prescrizione sopravvenuta nella fase di impugnazione).
Conseguentemente, quando l'imputato con appello principale "attacca" il punto della decisione afferente l'affermazione di responsabilità per ottenere una deliberazione che si risolva in una delle formule assolutorie che ai sensi dell'art. 652 c.p.p., pregiudicano irrimediabilmente le ragioni della parte civile anche nella successiva sede propria, davanti al giudice civile, tendenzialmente vi è piena legittimazione all'utilizzo dello strumento dell'appello incidentale perché, invece, sia affermata la sussistenza della responsabilità del medesimo imputato. Nessun dubbio infatti sussiste sul fatto che, in tal caso, proprio il "punto della decisione" relativo all'affermazione di responsabilità sia "oggetto" tanto dell'appello principale che di quello incidentale (S.U. sent. 10251/2007; Sez. 4^, sent. 17560/2010).
3.2 Nella fattispecie, la sentenza di primo grado aveva deliberato l'improcedibilità dell'azione penale perché il reato ascritto al LA era già estinto per prescrizione.
3.3.1 Occorre allora verifica re se la parte civile sia legittimata ad appellare, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., la sentenza di primo grado che abbia deliberato l'improcedibilità dell'azione penale per essere il reato già estinto, in particolare quando, come nella fattispecie, non sia affatto in contestazione che effettivamente tale prescrizione si sia verificata appunto prima della data della sentenza.
Ciò, alla luce del principio di diritto (che questa Corte conferma) che l'appello incidentale è tuttavia consentito alla parte solo quando questa è legittimata a proporre l'appello principale (Sez. 4^, sent. 1507/1993; Sez. 6^, sent. 8915/2008; Sez. 6^, sent. 23253/2012; Corte cost. sent. 98/1994), in ragione della regola della tassatività dei mezzi d'impugnazione (art. 568 c.p.p., comma 1) e della natura accessoria dell'appello incidentale (ex art. 595 c.p.p., comma 4). Se infatti si esclude tale legittimazione, l'impugnazione principale dell'imputato volta ad ottenere la sostituzione del dispositivo di improcedibilità per prescrizione con quello di assoluzione piena nel merito (cui l'imputato è legittimato: per tutte Sez. 2^, sent. 17102/2011) può essere contrastata dalla parte civile solo con memorie e deduzioni.
3.3.2 La questione di diritto se la parte civile sia legittimata a impugnare ai sensi dell'art. 576 c.p.p., la deliberazione di primo grado che abbia accertato la già intervenuta prescrizione del reato, dichiarando l'improcedibilità sopravvenuta dell'azione penale pertinente, trova risposte diverse anche nella più recente giurisprudenza.
Vanno innanzitutto tenute distinte, sul piano logico-sistematico, la situazione in cui la deliberazione di intervenuta prescrizione è certamente corretta da quella in cui una tale deliberazione sia invece contestata nel merito come erronea, per ragioni di fatto o di diritto, per esempio afferenti il momento della consumazione ovvero la qualificazione giuridica (ciò, ancorché in realtà le soluzioni non possano poi essere diverse per i due distinti casi, posta la ragione assorbente della configurabilità o meno dell'interesse ad impugnare, sempre necessario a prescindere dalla legittimazione all'impugnazione).
Nel nostro caso, come già ricordato, non è in discussione che effettivamente il reato per cui si procedeva si sia prescritto prima della sentenza di primo grado.
3.3.3 Secondo Sez. 5^ sent. 3670/2011 l'art. 576 c.p.p., attribuisce al giudice penale dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, in quanto costituisce deroga all'art. 538 c.p.p.. Va evidenziato che la sentenza in realtà muoveva dalla fondata censura rivolta dalla parte civile ricorrente all'erronea argomentazione che il giudice d'appello aveva fatto all'inapplicabilità dell'art. 578 c.p.p., nella fattispecie, sicché sviluppa prevalentemente il tema della distinzione tra gli istituti disciplinati dagli artt. 578 e 576 c.p.p., senza affrontare il tema della sussistenza dell'interesse della parte civile all'impugnazione ex art. 576 c.p.p. e senza confronto con il contenuto della sentenza che segue.
Infatti, Sez. 2 sent. 47356/2009 ha invece escluso che quando la prescrizione del reato preesista alla prima sentenza il giudice dell'impugnazione, pur adito ai sensi dell'art. 576 c.p.p., possa provvedere sia pure ai limitati effetti civili, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 538 c.p.p., comma 1, secondo il quale il giudice decide sulla domanda di restituzione o risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna.
Questa norma, si evince dalla motivazione della sentenza, non potrebbe essere derogata dall'art. 576 c.p.p., perché principio generale del sistema processuale è che il giudice dell'impugnazione non può esercitare poteri che il giudice di prime cure non avrebbe potuto esercitare.
In sostanza, l'assunto è che poiché l'art. 538 c.p.p., comma 1, impedisce al giudice di primo grado di deliberare sulla domanda civile al di fuori dei casi di condanna (e quindi certamente non quando attesta la già intervenuta prescrizione del reato), del tutto asistematica sarebbe la previsione che un tal potere di deliberazione fosse invece riconosciuto al giudice dell'impugnazione. In altri e conclusivi termini, sarebbe del tutto irrazionale e asistematica una soluzione Interpretativa secondo cui la parte civile può ottenere dal giudice dell'impugnazione una statuizione sulla propria domanda che la legge vieta al giudice di primo grado.
Questa Sezione condivide e fa propria l'interpretazione di questa seconda sentenza che, per sè, già conduce, anche nel nostro caso, alla mancanza di legittimazione della parte civile per l'appello principale e, per quanto prima argomentato, per l'appello incidentale.
3.3.4 È però utile, per pertinenti esigenze sistematiche, evidenziare un'ulteriore, concorrente e anche in sè sufficiente ragione di diritto che impone la medesima conclusione di inammissibilità dell'impugnazione della parte civile. La sentenza che delibera la prescrizione del reato in primo grado non fa stato nel giudizio civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.. L'efficacia extrapenale delle sentenze che dichiarano il reato estinto per prescrizione, indipendentemente da come a tale deliberazione si sia giunti (e pertanto anche nel caso in cui la motivazione evidenzi la sussistenza della responsabilità), è stata esclusa radicalmente innanzitutto dalle Sezioni unite civili, con la sentenza 1768/2011, che si caratterizza per assoluta completezza, articolazione e persuasività della motivazione.
Le Sezioni unite civili hanno insegnato che l'art. 652 c.p.p., trova applicazione esclusivamente nel caso di sentenza di (espressa) assoluzione con le formule tassative previste dalla norma, affermando il seguente principio di diritto: "La disposizione di cui all'art.652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.p.)
costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile, in quanto tale soggetta ad un'interpretazione restrittiva e non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima) pronunciata a seguito di dibattimento ha effetto di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice abbia accertato e valutato il fatto (nella specie il giudice penale, accertati i fatti materiali posti a base delle imputazioni e concesse le attenuanti generiche, per effetto dell'applicazione di queste ha dichiarato estinto il reato per prescrizione); che, in quest'ultimo caso, il giudice civile, pur potendo tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione". La inevitabile conseguenza di tale inefficacia extrapenale, che si risolve nel venir meno dell'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che delibera l'improcedibilità dell'azione penale (interesse necessario per promuovere l'impugnazione cui si sarebbe pur legittimati, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4), è stata già confermata anche da recentissima sentenza delle Sezioni unite penali di questa Corte suprema (n. 35599 del 21.6-17.9.12 in proc. Giangregorio
contro
Di CO e altra). Definendo un caso in cui si controverteva di una sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'improcedibilità per difetto di valida querela, le Sezioni unite penali hanno affrontato la questione di diritto "se sussista o meno l'interesse della parte civile a proporre impugnazione contro la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela". Risolvendola, hanno affermato il principio che "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione (in sede di appello ed in sede di legittimità) avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per l'improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela".
In particolare le Sezioni unite hanno chiarito che l'interesse della parte civile (ex art. 568 c.p.p., comma 4) ad impugnare le sentenze in rito di improcedibilità va sempre valutato e configurato in relazione alle peculiarità proprie dell'azione civile promossa nel giudizio penale e, nella fattispecie, la decisione processuale non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (proprio ai sensi dell'art. 652 c.p.p.), ne' pregiudizievole di alcun genere, posto che il giudice civile è poi comunque tenuto ad accertare in via incidentale l'esistenza del reato (ex art. 185 c.p.) per riconoscere e liquidare anche gli eventuali danni morali.
Non pare affatto decisivo l'eventuale rilievo sul concreto oggetto di questa sentenza (l'improcedibilità per difetto di querela piuttosto che per estinzione del reato per prescrizione): proprio le ricordate considerazioni delle Sezioni unite civili e il percorso argomentativo delle Sezioni unite penali (che mai è ancorato ad argomenti specifici e propri solo del caso di difetto di querela, svolgendosi invece sempre e solo sull'effetto dell'improcedibilità ai fini di eventuali preclusioni civili) attestano piuttosto la sua inconsistenza.
È infine utile evidenziare che le Sezioni unite penali hanno espressamente chiarito che non costituisce interesse giuridicamente rilevante la (mera) "preferenza di fatto" per un "certo iter processuale": si tratta di argomento, a ben vedere, che in realtà parrebbe disattendere anche le pur articolate argomentazioni con cui due recenti sentenze di questa Corte hanno affermato la impugnabilità, ad opera della parte civile, di sentenze che erroneamente abbiano dichiarato in primo grado l'estinzione del reato (Sez. 2^, sent. 9263/2012) Sez. 5^, sent. 7041/2013).
3.3.5 Alla luce delle argomentazioni che precedono debbono pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:
ove non contesti la già intervenuta prescrizione del reato, la parte civile non è legittimata all'impugnazione di sentenza di primo grado che abbia deliberato l'improcedibilità dell'azione penale, non essendo pertanto legittimata a proporre l'appello incidentale, potendo solo svolgere le proprie difese rispetto alla pretesa assolutoria dell'imputato. D'altronde, ove invece contesti la già intervenuta prescrizione, manca di interesse, trattandosi di deliberazione che ai sensi dell'art. 652 c.p.p., non pregiudica in alcun modo l'utile esercizio dell'azione civile nella sede propria. Dall'applicazione di tali principi consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2013