Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, ai fini dell'affermazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, il giudice può porre a fondamento della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto da cui ha dedotto anche la sua gravità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2013, n. 35265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35265 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 12/03/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 491
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 1333/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IT FR, nato a [...] il [...];
avverso la ordinanza emessa il 6.12.2012 dal tribunale del riesame di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. SALZANO FR, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente, l'avv. MONTE Paolo, in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. NAPOLI Giuseppe, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza emessa il 6.12.2012, in sede di rinvio ex art. 627 c.p.p., il tribunale del riesame di Catanzaro, originariamente adito ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'appello proposto dal procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Catanzaro, applicava a IT FR la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Il IT, condannato in secondo grado per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, alla pena ritenuta di giustizia, veniva sottoposto dalla corte di assise di appello di Catanzaro alle misure cautelari dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in quel momento in esecuzione nei suoi confronti in sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere originariamente applicatagli.
Avverso tale decisione proponeva appello, ex art. 310 c.p.p., il procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro, accolto dal tribunale del riesame adito, il quale ripristinava gli arresti domiciliari nei confronti del IT, con ordinanza del 5.7.2011, che, impugnata innanzi al Supremo Collegio, veniva annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale del riesame in sede di appello, sotto il profilo delle esigenze cautelari, con sentenza del 13.6.2012. Contro la decisione adottata dal tribunale del riesame in sede di rinvio, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso il IT, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo egli deduce la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il tribunale del riesame non ha considerato che il ripristino degli arresti domiciliari costituisce un pregiudizio negativo per il IT, il quale ha intrapreso un lento e laborioso cammino per il suo completo riscatto, dedicandosi ad un'attività lavorativa lecita, per cui il suddetto ripristino appare in contrasto con il finalismo rieducativo della pena fatto proprio dall'art. 27 Cost. e dalla L. n. 199 del 2010, la quale ha introdotto una nuova disciplina finalizzata all'esecuzione delle pene detentive inferiori a diciotto mesi in luoghi esterni al carcere.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art.273 c.p.p., art. 275 c.p.p., comma 3, in quanto il tribunale del riesame ha operato un inammissibile automatismo per quanto riguarda il perdurare della presunzione di pericolosità in capo al ricorrente, omettendo qualsiasi valutazione concreta ed individualizzante in ordine al perdurare delle esigenze cautelari nei confronti di quest'ultimo, senza considerare, peraltro, una serie di elementi di segno opposto desumibili dagli atti, consistenti nel corretto comportamento, rispettoso degli obblighi impostigli, serbato dal IT nel periodo in cui è stato sottoposto, prima alla misura cautelare della custodia in carcere e, poi, agli arresti domiciliari, nella mancanza a suo carico di precedenti penali all'epoca della consumazione dei reati per cui è stato condannato;
del ruolo non di primo piano, come affermato dalla stessa sentenza della corte di assise di appello di Catanzaro, svolto dal ricorrente all'interno del sodalizio criminoso.
Tanto premesso, il ricorso va rigettato, perché infondato. La sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione il 13.6.2012 si fonda sul rilievo che la parte preponderante della motivazione dell'ordinanza impugnata consisteva nell'applicazione della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, pur dandosi atto che il tribunale del riesame si era pronunciato,
anche sul profilo del pericolo di reiterazione di condotte illecite, che, tuttavia, nel complessivo ordito motivazionale, aveva occupato un posto secondario.
L'annullamento, pertanto, si giustificava alla luce dell'esigenza di procedere ad un esame più approfondito delle esigenze cautelari, imposto dalla circostanza che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 231 del 22 luglio 2011 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, nella parte in cui, nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, nonché dall'evidente errore di persona in cui era caduto il tribunale del riesame che aveva indicato in anni tre, mesi sei, giorni venti di reclusione la pena inflitta al IT in secondo grado, laddove l'imputato era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione.
Orbene, con motivazione approfondita ed immune da vizi logici, il tribunale del riesame di Catanzaro, nell'ordinanza oggetto del presente ricorso, ha evidenziato come la presunzione (relativa) in ordine alla sussistenza di esigenze di tutela della collettività, prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, non investita dalla pronuncia della Corte Costituzionale, non possa ritenersi vinta, in quanto "persistono sicuramente esigenze di cautela sociale ed in specie il concreto pericolo che il prevenuto possa commettere analoghe violazioni della legge penale, per come risulta non solo dall'intrinseca notevole gravità dei reati ascrittigli ma soprattutto dalla sua personalità quale si desume dalle peculiari modalità dei fatti per cui è cautela, ovvero una violazione in materia di armi ed una partecipazione in fattispecie associativa caratterizzata dal suo prolungato inserimento in un contesto delinquenziale plurisoggettivo in grado di movimentare notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti e dalla sua precedente condanna definitiva per il reato di violenza e minaccia a pubblico ufficiale" (cfr. p. 7 dell'impugnata ordinanza).
Tale valutazione appare conforme ai principi da tempo affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità. Peraltro, nulla impedisce di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: invero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, ove la condotta serbata in occasione di un reato rappresenti un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 2^, 12/07/2007, n. 35476, S.). Del pari assolutamente lineare appare il percorso motivazionale seguito dal tribunale del riesame, nel rilevare che, esclusa dalla corte di assise di appello di Catanzaro la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito, con modificazioni, nella L. n. 203 del 1991, la presunzione di esclusiva adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, non più assoluta, ma relativa, in conseguenza della sentenza del giudice delle leggi innanzi indicata, sia da considerarsi superata da una serie di elementi di fatto (interruzione dell'attività criminosa al momento del primo arresto del IT, avvenuto nell'aprile del 2008; durata della custodia cautelare patita in rapporto all'entità della pena inflitta;
rispetto degli obblighi inerenti alle misure dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, elementi tutti non contestati in ricorso dall'imputato), che non consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere, laddove la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari si giustifica proprio alla luce delle considerazioni in precedenza riportate che, da un lato non permettono di superare la presunzione relativa alla sussistenza dell'esigenza di cautela sociale, dall'altro rendono la misura degli arresti domiciliari "meglio proporzionata alla gravità dei fatti ascritti, nonché idonea ad infrenare la proclività all'illecito del prevenuto" (cfr. pp.
7-8 dell'impugnata ordinanza). Del tutto legittimamente, dunque, il tribunale della libertà, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, ha ripristinato a carico del IT la misura cautelare degli arresti domiciliari rivalutando il quadro cautelare sulla base di specifici elementi di fatto, alla luce della sopravvenuta illegittimità costituzionale dell'art. 275 c.p.p., comma 3, secondo periodo, (cfr. Cass., sez. 2^, 18/01/2012, n. 17012, rv. 252733), rilevando, inoltre, correttamente, un ulteriore errore di diritto commesso dalla corte di appello, non potendosi applicare congiuntamente le misure cautelari diverse dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste di cui all'art. 276 c.p.p., comma 1 e art. 307 c.p.p., comma 1 bis, (cfr. Cass. sez. un., 30/05/2006, n. 29907, L.S.). Rispetto a tale ineccepibile percorso argomentativo le doglianze difensive non colgono nel segno, in quanto si collocano ai confini della inammissibilità, prospettando in sostanza delle censure di merito (come appare evidente nel primo motivo di ricorso) ovvero del tutto infondate, in quanto il tribunale del riesame non ha proceduto ad alcun automatismo valutativo nel ritenere la sussistenza a carico del IT dell'esigenza di tutela della collettività e l'adeguatezza della misura cautelare degli arresti domiciliari a soddisfarla, operando, al contrario, una puntuale disamina, logicamente coerente, di tutti gli elementi posti a fondamento della sua decisione.
Ciò appare sufficiente a rendere la sua decisione immune da vizi. Ed invero, in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Cass., sez. 4^, 3/2/2011, n. 14726, D.R.; Cass., sez. 4^, 06/07/2007, n. 37878 C. e altro).
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto da IT FR va, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013