Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione - che darebbe luogo automaticamente a indisponibilità dei beni attraverso le cautele previste dagli artt. 2-bis e 2-ter della legge n. 575 del 1965, rendendo il più delle volte impossibile la condotta di fittizia intestazione in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato - ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che, quando si procede per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne informato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione; sicché l'adozione di una misura cautelare personale consente al soggetto colpito di prevedere l'inizio prossimo del procedimento di prevenzione. (Fattispecie concernente il sequestro preventivo di quote di società cedute fittiziamente a terzi dal suo amministratore, indagato per il delitto di cui sopra aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, al fine di consentire alla società stessa di partecipare a gare per pubblici appalti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Renato TERESI Presidente del 25/5/99
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore SENTENZA
2. Dott. Giuseppe DE NARDO Consigliere N. 3880
3. Dott. Umberto GIORDANO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Angelo VANCHERI Consigliere N. 6776/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di:
1) SS LI, n. 28.7.1957 a Giugliano in Campania;
2) ER SC, n.
1.8.1948 a Giugliano in Campania avverso l'ordinanza in data 30.12.1998 del Tribunale di Napoli Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni Udito il Pubblico Ministero, dott. Vincenzo GALGANO, che chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata OSSERVA
Con ordinanza in data 30.12.1998 il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, revocava il sequestro preventivo di quote della S.p.a. "EDREVEA", disposto il 21.12.1998 dal G.I.P. dell'ufficio a carico di SS LI e ER SC, indagati per il delitto di cui all'art. 12 quinquies, co. 1, D.L.
8.6.1992 n. 306, aggravato ex art.7 D.L. 13.5.1991 n. 152. Il reato era contestato ai predetti
(succedutisi nella carica di amministratori della società) in relazione alla cessione delle quote sociali appartenenti al ER, volta, secondo l'accusa, ad eludere attraverso fittizie intestazioni le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale ed a consentire la partecipazione della "EDREVEA" alle gare per i pubblici appalti, nonostante la misura cautelare personale applicata all'amministratore per partecipazione ad associazione mafiosa. Il giudice del riesame rilevava che, in ogni caso, l'operazione non poteva integrare il reato in questione, non risultando in atto a carico degli indagati alcuna procedura per l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
non erano contestate altre ipotesi riconducibili alla previsione del detto art. 12 quinquies, ne' l'intento di concorrere ai pubblici appalti era compreso tra le finalità contemplate dalla norma incriminatrice. Neppure la retrocessione delle azioni al ER, nel frattempo verificatasi ed in effetti confermativa del carattere fittizio della precedente intestazione, valeva a dimostrare l'originario intento di elusione delle norme in tema di prevenzione.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica distrettuale, denunciando violazione della disciplina della materia. Infatti, a norma dell'art. 23 bis L. 13.9.1982 n. 646 l'imputazione per il reato di cui all'art. 416 bis C.P. comporta la comunicazione e l'avvio del procedimento di prevenzione (al cui esito consegue la decadenza da concessioni ed appalti e il divieto di contrattare con la P.A. ex art. 10 L. 31.5.1965 n. 575). Il ricorso è fondato. Il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice in esame consiste nel "fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione", e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione che darebbe luogo automaticamente a indisponibilità dei beni attraverso le cautele previste dagli artt. 2 bis e 2 ter L. n.575/1965, rendendo il più delle volte impossibile la stessa condotta di fittizia intestazione in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato - ma, e normalmente, anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne imminente l'inizio. Poiché, come esattamente rilevato dal ricorrente, l'art. 23 bis, co. 1, L. n. 646/1982 (aggiunto con L.19.3.1990 n. 55) prevede che "quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'art. 416 bis C.P." l'ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne informato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione, è chiaro che l'adozione di una misura cautelare personale consente al soggetto colpito (anche quando non abbia ancora assunto la veste di imputato) di prevedere il prossimo inizio del procedimento di prevenzione. Il fatto che questo non sia ancora avviato non è dunque un logico argomento atto ad escludere il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, tanto meno da parte del giudice del riesame che, in tema di sequestro preventivo - cui non sono estensibili, per la loro peculiarità, le regole dettate in materia di misure cautelari personali - non è abilitato a valutare la gravità degli indizi, ma soltanto l'astratta configurabilità dell'ipotesi di reato prospettata dall'accusa (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 23.4.1993, Gifuni).
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio al medesimo Tribunale, che si atterrà al principio di diritto per cui il dolo specifico richiesto dall'art. 12 quinquies, co. 1, D.L. n. 306/1992 è configurabile quando vi sia un intento di eludere gli effetti della misura di prevenzione patrimoniale, anche se questa non sia stata ancora richiesta ma sia prevedibile l'attivazione della relativa procedura.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di
Napoli per nuovo riesame.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 1999