Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 3880
CASS
Sentenza 25 maggio 1999

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Il dolo specifico del reato previsto dall'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356, consiste nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione e ben può essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione - che darebbe luogo automaticamente a indisponibilità dei beni attraverso le cautele previste dagli artt. 2-bis e 2-ter della legge n. 575 del 1965, rendendo il più delle volte impossibile la condotta di fittizia intestazione in cui si sostanzia sotto il profilo oggettivo il reato - ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumerne l'inizio, tanto più in considerazione del fatto che, quando si procede per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'ufficio del P.M. competente per territorio deve esserne informato ed è tenuto ad avviare la procedura di prevenzione; sicché l'adozione di una misura cautelare personale consente al soggetto colpito di prevedere l'inizio prossimo del procedimento di prevenzione. (Fattispecie concernente il sequestro preventivo di quote di società cedute fittiziamente a terzi dal suo amministratore, indagato per il delitto di cui sopra aggravato dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, al fine di consentire alla società stessa di partecipare a gare per pubblici appalti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/1999, n. 3880
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3880
    Data del deposito : 25 maggio 1999

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