Sentenza 14 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non operano i criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 comma secondo cod. proc. pen., essendo sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati che gli sono addebitati.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2013, n. 18589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18589 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 14/02/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 194
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 1136/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER ET N. IL 23/10/1987;
avverso l'ordinanza n. 1131/2012 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 08/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE GRASSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Fodaroni Giuseppina, la quale ha chiesto dichiarasi inammissibile il ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Bari, in data 7/7/2012, rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzata dal P.M. nei confronti di BO GA, sottoposto ad indagini in ordine ai delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74. Il Tribunale del Riesame di Bari, investito dall'appello del P.M., con provvedimento depositato il 10/12/2012, accolto l'appello, applicava all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere.
2. Questi, in sintesi e per qual che rileva in questa sede, i passaggi argomentativi salienti di quest'ultimo provvedimento. Il 5/11/2011 venivano tratti in arresto flagrante GA IC, NO CO e OP IO;
uno degli acquirenti lo stupefacente riconosceva negli arrestati i soggetti da cui lui ed altra persona si erano riforniti;
venivano sequestrate numerose dosi di cocaina, involucri utilizzati allo scopo illecito, somme di denaro ricavate dal commercio;
venivano individuati gli strumenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività (un'autovettura, quattro torce, due radio trasmittenti e due passamontagna).
Il Giudice dell'appello cautelare, a differenza del G.I.P., vagliando le risultanze delle intercettazioni ambientali svolte presso la sala colloqui della casa circondariale ove si trovavano ristretti gli arrestati, durante le visite dei familiari, unitamente agli altri elementi a disposizione, ha tratto il convincimento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dell'odierno ricorrente in ordine alla partecipazione, con ruolo di promotore od organizzatore, ad associazione volta allo spaccio di stupefacente, della quale sussistevano i presupposti di legge (disponibilità di mezzi e strutture, pur rudimentali;
basi logistiche;
reciproca copertura;
divisione dei compiti e condivisione del programma). Valorizzava, in tal senso: a) il luogo prescelto per lo spaccio che aveva condotto all'arresto flagrante e le modalità dello stesso;
b) l'insieme delle risultanze delle intercettazioni ambientali di cui detto, dalle quali si ricavava l'esistenza di una posizione di sudditanza degli arrestati, retribuiti a giornata, la messa a disposizione di sussidi economici e assistenza legale, il ruolo del ricorrente (individuato con certezza mediante i riferimenti familiari plurimi ed inequivoci), che sosteneva con elargizioni in denaro le famiglie degli arrestati e verso il quale costoro nutrivano rispetto.
Il Tribunale del riesame, poi, assumeva l'indispensabilità della restrizione carceraria per il BO, al fine di garantire le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c).
3. L'indagato proponeva ricorso per cassazione avverso quest'ultima determinazione.
4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in questa sede rilevabile, contestando la sussistenza dei ritenuti elementi indiziari a riguardo della ritenuta sussistenza del reato associativo e della partecipazione qualificata allo stesso.
Non risultavano sussistere le condizioni minime per poter affermare l'esistenza dell'associazione (nè ruoli, ne' modalità, ne' contatti e approvvigionamenti, ne' struttura gerarchica, ne' plurime condotte di spaccio). La circostanza che il ricorrente, secondo l'assunto, si fosse sentito obbligato nei confronti degli arrestati poteva trovare agevole spiegazione, sempre seguendo la tesi dell'accusa, nella circostanza che il predetto, sfuggito fortunosamente all'arresto, non aveva voluto abbandonare i suoi complici.
In ogni caso, non era dato cogliere quale sarebbe stato il suo ruolo nell'associazione.
4.1. Con il secondo motivo, denunziante i medesimi vizi, il ricorrente si duole dell'assenza di effettive esigenze che imponevano la restrizione carceraria.
5. Il primo motivo è infondato.
5.1. Assai di recente questa Corte (Sez. 5, 5/6/2012, n. 36079) ha avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 c.p.p., comma 2, (per questa ragione l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e
4, ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi). Deve, peraltro, chiarirsi, siccome affermato dalla massima che si trae dalla sentenza n. 37878, emessa il 6/7/2007 proprio da questa stessa Sezione, che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
5.2. Alla stregua di quanto sopra chiarito non risulta censurabile in questa sede la motivazione attraverso la quale il giudice dell'appello cautelare, accogliendo l'impugnazione del P.M., ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente.
Il giudice dell'appello cautelare, pur assegnando particolare rilievo della circostanza del contributo di mantenimento per i detenuti direttamente corrisposto dal BO, ha fondato il suo convincimento a riguardo dell'esistenza della struttura associativa e del ruolo apicale del ricorrente sulla base di ulteriori elementi acquisiti in atti, che fanno parte del coacervo probatorio non censurabile in cassazione, salvo i limiti di cui prima si è detto. In tal senso: la protrazione temporale dell'accordai riferimento fatto da uno degli indagati (GA) al fiorente giro d'affari, la circostanza che uno degli accoliti (NO) avesse maturato già un credito precipuo, la determinazione della retribuzione giornaliera fissata in Euro 100,00 per gli spacciatori arrestati, la tutela legale assicurata agli arrestati, unitamente all'indicazione di scelte processuali concordate che non danneggiassero il gruppo. Correttamente, inoltre, quel giudice rievoca i principi elaborati in sede di legittimità quanto a verifica della sussistenza dell'associazione. Sul punto, da ultimo, è stato chiarito (Cass., 1, 7/7/2011, n. 30463) non essere richiesta la presenza di una struttura complessa e di una ricca organizzazione, essendo sufficiente la disponibilità di una struttura essenziale ed efficiente e l'esistenza di un supporto stabile, il quale consenta in concreto l'attuazione delle singole determinazioni criminose. In precedenza, a proposito dell'associazione finalizzata al narcotraffico questa Corte aveva precisato che da un punto di vista ontologico è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo (Cass., 4, 21/4/2006, n. 22824).
5.3. Il secondo motivo appare manifestamente infondato. A parte ogni altra considerazione, il giudice del merito ha correttamente chiarito, alla luce della sentenza n. 231/2011 della Corte Costituzionale, il significato della presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, ove si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 275 c.p.p., comma 3, fra i quali quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, non risultando essere stati acquisiti nel caso concreto elementi specifici sulla base dei quali possa ritenersi che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure.
6. L'epilogo impone la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al competente Tribunale Distrettuale del Riesame perché provveda a quanto stabilito dall'art. 92 disp. att. c.p.p.. Manda alla Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2013