Sentenza 1 aprile 2004
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati. (In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che il giudizio di pericolosità possa essere tratto unicamente dalle modalità del fatto criminoso accertato, annullando la decisione del tribunale del riesame che, con riferimento ad una fattispecie in materia di cessione di stupefacenti, si era limitato a prendere in considerazione le sole circostanze e modalità del fatto, quali la ripartizione della sostanza in dosi, il loro occultamento nell'autovettura e nell'abitazione, l'atteggiamento dell'imputato nell'atto di disfarsi di una dose, senza operare alcuna valutazione della personalità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 37566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37566 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 01/04/2004
Dott. BATTISTI Mariano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 663
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 041280/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ALBANESE TONINO, N. IL 19/03/1981;
avverso ORDINANZA del 16/07/2003 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il tribunale del riesame di Reggio Emilia, con ordinanza del 16 luglio 2003, in accoglimento dell'appello del p.m. avverso l'ordinanza del g.i.p. che ne aveva rigettato la richiesta di applicare a Tonino Albanese, indagato per il reato di cui all'art. 13 D.P.R. n. 309 del 1990. la misura cautelare dell'obbligo di presentazione, applicava all'Albanese la misura richiesta disponendo che l'indagato si presentasse presso gli uffici della Stazione di Carabinieri di Taurianova una volta la settimana, nel giorno di venerdì, tra le ore 19.00 e le ore 20.00.
2 - Il difensore ricorre per Cassazione denunciando "violazione dell'art. 274, lett. c), c.p.p.", deducendo che la norma dell'art. 274, lett. c), c.p.p. esigo che il giudice accerti la sussistenza del concreto pericolo che l'indagato commetta altri delitti della stessa specie tenendo conto delle specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato desumendola da comportamenti o atti concreti o dai precedenti penali, mentre il tribunale si è limitato a settolineare una presunta "gravità indiziaria" non facendo alcun riferimento alla personalità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è fondato.
a - La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, infatti, noi senso che "a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 in tema di misure coercitive, il giudice, al fine di valutare la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), c.p.p.. deve tenere conto sia delle specifiche modalità e circostanze del fatto sia della personalità dell'imputato, oggettivamente valutata sulla base dei "precedenti panali" o di "comportamenti concreti" sintomatici della pericolosità, onde pervenire, con motivazione congrua ed adeguata, alla formulazione di una prognosi di pericolosità dell'indagato, in funzione della salvaguardia della collettività, che deve tradursi nella dichiarazione di una concreta possibilità che egli commetta alcuno dei delitti indicati nella disposizione suddetta". "Ciò trova la sua spiegazione nell'esigenza, espressamente prevista dalla norma, di una valutazione globale della gravità del reato e della personalità di chi ne è accusato, sicché il giudice dava effettuare una specifica e distinta valutazione di entrambi i criteri direttivi indicati dalla legge, senza potersi limitare all'apprezzamento dell'uno o dell'altro elemento;
conseguentemente, non può assolutamente trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati (Cass. 16 aprile 1998, n. 6480. rv. 210594; 21 luglio 1999, n. 2402, rv,
2.1.4924; 12 febbraio 1999, n. 17, rv. 213325; ecc.). b - Se questi sono i principi, se il giudice, per ritenere il concreto pericolo di reiterazione, deve valutare sia le circostanze è modalità del fatto, sia la personalità dell'imputato, desunta da comportamenti concreti - che non possono essere le modalità del fatto - o dai precedenti penali, non può non riconoscersi che nell'ordinanza manca un qualsiasi riferimento alla personalità dell'Albanese, essendosi limitato il tribunale a porre in evidenza le circostanze e modalità del fatto - la ripartizione della sostanza in dosi la dislocazione della stessa in vari punti dell'autovettura e dell'abitazione, l'atteggiamento dell'imputato che tentava di disfarsi di una dose - neppure accennando alla personalità o accennandovi in termini certamente non negativi per l'indagato, avendo ricordato il tribunale che il g.i.p. non aveva accolto la richiesta del p.m. di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. sulla base della considerazione che l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti e lo svolgimento di attività lavorativa escludessero la ricorrenza di esigenze cautelari.
c - Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale per il riesame di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004