Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 37566
CASS
Sentenza 1 aprile 2004

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In materia di misure cautelari personali, la sussistenza del concreto pericolo di reiterazione dei reati, di cui all'art. 274 comma primo lett. c) cod. proc. pen., deve essere desunta sia dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, che dalla personalità dell'imputato, valutata sulla base dei precedenti penali o dei comportamenti concreti, attraverso una valutazione che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati. (In applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che il giudizio di pericolosità possa essere tratto unicamente dalle modalità del fatto criminoso accertato, annullando la decisione del tribunale del riesame che, con riferimento ad una fattispecie in materia di cessione di stupefacenti, si era limitato a prendere in considerazione le sole circostanze e modalità del fatto, quali la ripartizione della sostanza in dosi, il loro occultamento nell'autovettura e nell'abitazione, l'atteggiamento dell'imputato nell'atto di disfarsi di una dose, senza operare alcuna valutazione della personalità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/04/2004, n. 37566
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37566
    Data del deposito : 1 aprile 2004

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