Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 maggio 2015 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 agosto 2017 |
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- 1. M. Oddis | Evasione dai domiciliari e ripristino “de iure” della custodia cautelare in carcerehttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass. sez. VI sent.24 gennaio 2024 (dep. 27 febbraio 2024) n. 8630, pres. De Amicis, rel. Di Geronimo Leggi la sentenza 1. Con la sentenza che si annota, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi in materia di provvedimenti da adottare in caso di trasgressione alle prescrizioni cautelari da parte dell'indagato o imputato. Più precisamente, nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto inammissibile il ricorso sulla base del principio secondo cui l'evasione «dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove non ritenuta di lieve entità, determina la revoca obbligatoria degli arresti domiciliari, seguita dal ripristino della custodia cautelare in carcere senza che al …
Leggi di più… - 2. anno 2020 - Pagina 13https://dirittifondamentali.it/
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre ad accertamento del tasso alcolemico determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di […] La ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve essere effettuata sulla scorta delle concrete attività dispiegate in riferimento alla società oggetto di analisi, riconducibili, secondo validate massime di esperienza, ad indici sintomatici quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la …
Leggi di più… - 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 4. Custodia cautelare e OdG Costahttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Relazione al Parlamento ai sensi della legge 16 aprile 2015, n. 47 Nella seduta di ieri la Camera, a margine della conversione in legge del c.d. decreto carcere (d.l. n. 92/2024), ha approvato, riformulandolo, un ordine del giorno presentato dall'On. Enrico Costa, qui allegato, che impegna il Governo "anche tenuto conto degli effetti che l'applicazione delle misure di custodia cautelare può produrre sulla consistenza della popolazione carceraria, a valutare, nel solco delle iniziative già adottate con il ddl Nordio, un intervento normativo finalizzato alla rimodulazione delle norme sulla custodia cautelare, con particolare riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, …
Leggi di più… - 5. La riforma delle intercettazioni: il punto di vista del Giudice per le Indagini PreliminariCostantino De Robbio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/09/2020, n. 27104Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da EL TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2019 del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Carlo Zaza; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'avvocato generale Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Penale Sent. Sez. U Num. 27104 Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: ZAZA CARLO Data Udienza: 16/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. TO EL ricorreva avverso l'ordinanza del 20 giugno 2019 con la quale il Tribunale di Taranto aveva confermato in sede di riesame l'ordinanza del Giudice per le indagini …Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 05/06/2020, n. 17274Provvedimento: 1 7274-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da AT NO -Presidente- Sent. n. sez. 6 Antonella AT Mazzei -CC 26/03/2020 AT Piccialli -Relatore- R.G.N. 44823/2019 Giulio Sarno Giorgio Fidelbo Luca Ramacci Sergio Beltrani Gaetano De Amicis Angelo Caputo ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da SA IO, nato a San Giovanni in [...] il [...] Avverso l'ordinanza del 31/10/2019 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente AT Piccialli; udito nella odierna udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato …Leggi di più...
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- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 09/04/2020, n. 11803Provvedimento: 11803-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALI Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 5 Domenico Carcano CC 27/02/2020 Mariastefania Di Tomassi Giorgio Fidelbo R.G.N. 23778/2019 Anna Petruzzellis Geppino Rago Francesco Maria Ciampi Monica Boni -Relatore - Angelo Caputo Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AM RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/04/2019 del Tribunale della Libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto …Leggi di più...
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- 5. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2016, n. 20769Provvedimento: 20 7 6 9/1 6 1- REPUBBLICA ITALIANA . In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da - Presidente - Sent. n. sez.14 Giovanni Canzio CC 28/04/2016- Vincenzo Romis R.G.N. 43190/2015 Giovanni Conti Massimo Vecchio Vincenzo Rotundo Giacomo Paoloni Matilde Cammino Paolo Antonio Bruno Patrizia Piccialli - Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA . sul ricorso proposto da SI ES, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza del 09/07/2015 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Patrizia Piccialli; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. All' articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale , dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell' articolo 274 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari sono disposte:
a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti;
b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede;
c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all' articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita' dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede.». - Art. 2. 1. All' articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale»;
b) dopo le parole: «non inferiore nel massimo a cinque anni» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all' articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 , e successive modificazioni»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalita' dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita' del titolo di reato per cui si procede». - Art. 3. 1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate».
Note all'art. 3:
Si riporta il testo dell' articolo 275 del codice di procedura penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c).
2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.
2-bis. Non puo' essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, non puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara' superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis , 572 , 612-bis e 624-bis del codice penale , nonche' all' articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 , e successive modificazioni, e quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice.
2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole.
3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270 , 270-bis e 416-bis del codice penale , e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonche' in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale , e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.
3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1.
4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta' non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'eta' di settanta anni.
4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non e' possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o da altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 .
4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puo' comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
5.».