Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2007, n. 37878
CASS
Sentenza 6 luglio 2007

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Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio "de libertate", non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito.

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  • 3È aggravata per finalità mafiosa la condotta di favoreggiamento del capo clan notoriamente latitante (Cass. pen. n. 20090/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025

    Premessa La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la misura cautelare in carcere per un soggetto indiziato di avere favorito la latitanza del capo di un sodalizio mafioso e di essere coinvolto in un'importazione di stupefacenti aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La Suprema Corte ha chiarito che la consapevole assistenza prestata a un capoclan notoriamente operante in un contesto mafioso realizza l'aggravante della finalità agevolatrice, anche in assenza di un formale riconoscimento giudiziale dell'associazione mafiosa. 1. Il fatto contestato Ma.Do. è stato raggiunto da ordinanza di custodia …

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  • 4Il sostegno finanziario e logistico al latitante configura la procurata inosservanza di pena aggravata (Cass. pen. n. 20091/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025

    La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Secondo i giudici di merito, l'indagato avrebbe gestito la cassa del clan mafioso, finanziato la latitanza del capo e favorito la comunicazione tra i membri dell'associazione tramite telefoni criptati. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del provvedimento impugnato e ha ribadito i limiti del controllo di legittimità in materia cautelare. 1. Il fatto Il ricorrente, Ga.Mi., è …

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  • 5Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2007, n. 37878
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37878
Data del deposito : 6 luglio 2007

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