Sentenza 6 luglio 2007
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio "de libertate", non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti nel giudizio di merito.
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- 3. È aggravata per finalità mafiosa la condotta di favoreggiamento del capo clan notoriamente latitante (Cass. pen. n. 20090/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025
Premessa La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la misura cautelare in carcere per un soggetto indiziato di avere favorito la latitanza del capo di un sodalizio mafioso e di essere coinvolto in un'importazione di stupefacenti aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La Suprema Corte ha chiarito che la consapevole assistenza prestata a un capoclan notoriamente operante in un contesto mafioso realizza l'aggravante della finalità agevolatrice, anche in assenza di un formale riconoscimento giudiziale dell'associazione mafiosa. 1. Il fatto contestato Ma.Do. è stato raggiunto da ordinanza di custodia …
Leggi di più… - 4. Il sostegno finanziario e logistico al latitante configura la procurata inosservanza di pena aggravata (Cass. pen. n. 20091/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 giugno 2025
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Secondo i giudici di merito, l'indagato avrebbe gestito la cassa del clan mafioso, finanziato la latitanza del capo e favorito la comunicazione tra i membri dell'associazione tramite telefoni criptati. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del provvedimento impugnato e ha ribadito i limiti del controllo di legittimità in materia cautelare. 1. Il fatto Il ricorrente, Ga.Mi., è …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Bari - Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale ha rigettato l'impugnazione proposta da Angelo S. - indagato di plurimi fatti di bancarotta - avverso l'ordinanza del Gip del 29 gennaio 2018 che, per quanto in questa sede rileva, aveva applicato nei confronti dell'indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.1. In estrema sintesi, la vicenda cautelare riguarda gravi e numerose operazioni dolose, sorrette da falsità del bilancio e infedeltà patrimoniali e realizzate mediante condotte di sostanziale spoliazione, protrattesi sin dall'epoca della sua costituzione in seguito alla …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2007, n. 37878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37878 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 06/07/2007
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1324
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 4989/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU SC, n. a Capua il 27.2.1976, CA IO n. a Napoli il 18. 5.1956, SO NG n. a Napoli il 31.5.1978 e ON UN, n. a Napoli il 23.2.1977;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli in data 22.12.2006 che confermava la misura cautelare in carcere disposta nei loro confronti dal GIP presso lo stesso Tribunale in data 6.12.2006;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto proc. gen. dott. Mario Iannelli, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con riferimento al AP ed al SO ed il rigetto dei ricorsi per gli altri;
uditi i difensori, avv.ti Saverio Senese per il AP ed il SO e l'avv. MAIORANO Ignazio per il CA che hanno concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato la misura cautelare in carcere disposta nei confronti di CA SC, AP IO, SO NG e ON UN con ordinanza del GIP della stessa città 6.12.2006, con riferimento ai reati riguardanti, a diverso titolo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Secondo l'ipotesi accusatoria, le indagini svolte, nell'ambito della operazione denominata "Tiro grosso", con il conforto di una importante ed estesa attività intercettiva, avevano consentito di accertare un nuovo modello organizzativo costituito da un gruppo di brokers che effettuavano nell'arco di tempo 2000-2006 una intermediazione tra i gruppi internazionali che curavano la vendita ed i clan locali che si occupavano dello spaccio sul territorio, con la conseguente internazionalizzazione della struttura. La struttura associativa dedita al narcotraffico vedeva così inseriti direttamente i componenti delle organizzazioni colombiane e sudamericane, dei gruppi spagnoli, dei gruppi marsigliesi in perfetta sinergia con i camorristi napoletani.
Per comodità esplosiva ritiene il Collegio opportuno esaminare partitamene la posizione di ciascun ricorrente e di esporre poi le ragioni per le quali ritiene di rigettare i ricorsi, evidenziando le doglianze comuni.
Nei confronti di CA SC sono stati contestati i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con le aggravanti di aver agito per agevolare un clan camorristico e di aver partecipato ad una associazione dedita al traffico internazionale di vaste dimensioni, con caratteristiche di operatività in più Paesi (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, L. n. 203 del 1991, art. 7 e L. n. 146 del 2006, art. 3) e quello di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73), individuati con riferimento a due episodi. Il giudice del riesame riteneva di confermare il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, già formulato nell'ordinanza impugnata, sottolineando la sicura compartecipazione dell'indagato all'associazione contestata, per la sua attiva partecipazione al traffico internazionale di stupefacenti, sia pure nell'ambito di quelli organizzati dai capi clan ET e RR. Il Tribunale sottolineava, inoltre, in considerazione della durata nel tempo dei legami del CA con gli organizzatori e l'abitualità dei loro rapporti in affari criminali, la non dubitabilità che l'indagato non conoscesse le personalità di costoro ed i relativi legami con la camorra.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava l'insussistenza di alcun elemento idoneo a superare la presunzione di legge derivante dalla contestazione di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso, attraverso il difensore, CA SC, articolando due motivi. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 sostenendo la mancanza dei presupposti per la configurabilità della partecipazione all'organizzazione criminale da parte del CA, il quale, come emergerebbe dalle intercettazioni telefoniche, era solo uno degli acquirenti delle sostanze stupefacenti da cedere ai suoi clienti ma non agiva con la consapevolezza e la volontà di aderire all'organizzazione criminale.
Con riferimento all'aggravante contestata di aver commesso il fatto al fine di agevolare un clan camorristico, si sostiene che la stessa non è configurabile trattandosi di un'aggravante di natura soggettiva, come tale, ex art. 118 c.p., applicabile solo nei confronti della persona cui si riferisce ed in ogni caso valutabile a carico dell'agente, ex art. 59 c.p., solo se da questi conosciuta ovvero ignorata per colpa.
Nella fattispecie, si sostiene, il ruolo di semplice gregario del CA alle dipendenze esclusivamente del capo clan ET ma senza alcuna relazione con l'organizzazione camorristica, i rapporti con la quale erano intrattenuti solo dal citato capogruppo, escluderebbe la sussistenza dell'aggravante. Con il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge con riferimento alla L. n. 146 del 2006, art. 3 sul rilievo che i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto che il rapporto con il ET si era interrotto nel marzo del 2005, quando l'aggravante non era operante.
A carico di AP IO è stato contestato il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74).
Il giudice del riesame riteneva di confermare il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, già formulato nell'ordinanza impugnata, sottolineando la sicura compartecipazione dell'indagato all'associazione contestata, nell'ambito della quale lo stesso apparteneva al gruppo dei cosiddetti "capitani", scafisti della organizzazione, i quali ricoprivano un ruolo primario nella esecuzione dei trasporti di ingenti quantitativi di hashish (da 1000 a 2500 chili) da trasferire dal Marocco in Spagna.
Sulla sentenza di assoluzione dal medesimo reato del Tribunale di Napoli in data 2 aprile 2002, il Tribunale osservava che - a anche a prescindere dall'assenza della prova di un giudicato - ciò che rilevava era la circostanza che la misura cautelare aveva fatto riferimento ad un fatto nuovo. Analogamente con riferimento all'assoluzione intervenuta in Spagna, ove il AP era stato anche arrestato, il Tribunale del riesame evidenziava, oltre la difficoltà di traduzione della sentenza nei tempi ristretti del procedimento cautelare, la rilevanza, ai fini indiziari, dell'episodio. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava che la gravità delle modalità della sua condotta, con riferimento in particolare al perdurare nel tempo della sua illecita attività, non consentiva alcuna alternativa alla custodia in carcere a tutela delle esigenze della collettività e a garanzia delle esigenze cautelari. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso, attraverso il difensore, AP IO, articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta l'omessa motivazione in merito alle argomentazioni difensive contenute nella memoria difensiva depositata all'udienza di trattazione, con la quale veniva specificamente contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura. In particolare, si sostiene che con la citata memoria difensiva era stato evidenziato che il contenuto delle intercettazioni telefoniche era di significato non grave e non univoco e, soprattutto, che non vi era la certezza sulla riferibilità delle conversazioni all'indagato (il quale veniva dal GIP identificato nel soggetto soprannominato "Ò specchiato", mentre dagli stessi atti di indagine preliminare emergeva che lo stesso era soprannominato "IO Ò 19)".
Lamenta, inoltre, che il giudice del riesame avrebbe omesso di esaminare la specifica deduzione difensiva relativa alle pregresse assoluzioni del AP dal medesimo reato, svolta senza però porre la questione di una eventuale duplicazione dei giudizi ma solo per evidenziare il vizio di motivazione in cui era incorso il GIP. Analoga censura svolge con riferimento alla circostanza dell'arresto del AP eseguito in Spagna in data 7.2.2004, utilizzata dal GIP - e dal Tribunale del riesame - quale elemento di riscontro dell'importante ruolo svolto dal AP all'interno della organizzazione, senza tener adeguatamente conto che lo stesso era stato poi assolto dalla predetta imputazione.
Nei confronti di SO NG è stata confermata la misura cautelare in carcere disposta con riferimento al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74) e ad una cessione di tre chili di cocaina avvenuta nell'aprile del 2005 (D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73). Il giudice del riesame riteneva di confermare il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, già formulato nell'ordinanza impugnata, sottolineando la sicura compartecipazione dell'indagato all'associazione contestata, alla luce dei numerosi contatti, degli incontri assidui, della particolarità del linguaggio, sintomo di abitualità ad affari illeciti, tutti elementi che evidenziavano lo svolgimento da parte del SO di un'attività funzionale alla organizzazione stessa, alla quale assicurava un sicuro canale di smercio, costituito dal rione RA. Sul punto, il Tribunale respingeva l'eccezione sollevata dalla difesa sulla mancanza di certezza nella identificazione del SO da parte degli inquirenti, ritenendo esaustivi gli elementi indicati (sia con riferimento al numero civico del palazzo ove gli inquirenti avevano individuato essere avvenuto l'incontro con il ET ed altro coindagato sia con riferimento alle modalità di individuazione). Il Tribunale riteneva altresì la sussistenza dei gravi indizi per l'imputazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 avente ad oggetto la cessione di tra chili di cocaina, mentre annullava l'ordinanza del GIP in relazione ad altri due capi, relativi a due episodi di acquisto di sostanze stupefacenti, dando atto della impossibilità di un sicuro collegamento tra le singole condotte e ben specificati episodi.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava l'insussistenza di elementi in base ai quali escludere la presunzione di pericolosità dell'indagato.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso, attraverso il difensore, SO NG, articolando quattro motivi. Con il primo motivo di ricorso lamenta l'omessa e comune inadeguata motivazione in merito alle argomentazioni difensive contenute nella memoria difensiva depositata all'udienza di trattazione, con la quale veniva specificamente contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura. In particolare, si sostiene che con la citata memoria difensiva era stato evidenziato che non vi era la certezza sulla riferibilità delle conversazioni all'indagato, il quale, secondo la ricostruzione accusatoria, sarebbe da identificare con l'Uomo del Rione RA che, tra l'aprile ed il luglio 2005, avrebbe contattato uno dei capi del gruppo (il ET) da una cabina telefonica.
Con la citata memoria veniva altresì contestata la valenza probatoria dell'unico indizio posto a sostegno della misura, consistente nella annotazione del 30 luglio 2005, a seguito di un servizio di appostamento degli inquirenti, con la quale si dava atto che l'indagato si era incontrato con l'organizzatore ET e con altro coindagato.
Tale conclusione era stata accolta dal GIP, nonostante alcune incongruenze del percorso identificativo operato dagli inquirenti, che in realtà non avevano visto gli indagati incontrarsi, ma avevano solo potuto scorgere affacciate al balcone di uno stabile - che non era neanche quello ove risultava residente il SO - tre persone, di cui una abbigliata come il ET ed un giovane con una maglietta azzurro elettrico, successivamente identificato come colui che viaggiava su di un motorino - risultato essere di proprietà del padre del SO che precedeva l'auto, con la quale il ET e l'altro coindagato si allontanavano dalla palazzina. Il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto, ad avviso della difesa, delle incongruenze denunciate (con particolare riferimento al diverso indirizzo in cui risiedeva il SO ed alla circostanza che la persona vista affacciarsi sul balcone era stata descritta dagli inquirenti "abbigliata come il ET" e non certamente identificata con lo stesso).
Analoga censura viene svolta con il secondo motivo, lamentando che il Tribunale del riesame non avrebbe tento adeguatamente conto delle argomentazioni difensive sull'assenza dei gravi indizi di colpevolezza necessari per la configurabilità della partecipazione all'indagato all'associazione transnazionale dedita al traffico ed importazione (da Paesi europei e sudamericani) di sostanze stupefacenti. In sostanza, si deduce che i giudici del riesame avrebbero omesso di rivalutare il materiale indiziario posto a fondamento della misura cautelare alla luce delle argomentazioni difensive che ponevano in evidenza l'assenza di contatti del SO con i coindagati, l'estraneità dello stesso e del padre alle associazioni camorristiche, le circostanze che l'indagato non era mai risultato coinvolto in sequestro di sostanze stupefacenti o di beni patrimoniali di valore (l'unico bene sequestrato sarebbe una vecchia autovettura Nissan a lui intestata).
Con il terzo motivo si duole della omessa motivazione rispetto alle argomentazioni difensive in ordine alla dedotta insussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Si sostiene, in particolare, che i giudici del riesame avrebbero omesso di verificare l'esistenza di elementi dai quali desumere la volontaria e consapevole agevolazione della organizzazione criminale, arrivando, invece, apoditticamente alla conclusione che il SO aveva "il controllo di una intera piazza quale il popolato rione RA".
Con il quarto motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui i giudici del riesame, sulla scorta del medesimo materiale indiziario, avrebbero contraddittoriamente confermato la misura cautelare con riferimento ad uno degli episodi di traffico della sostanza stupefacente, annullando invece l'ordinanza cautelare del GIP in relazione ad altri due capi, dando atto della impossibilità di un sicuro collegamento tra le singole condotte e ben specificati episodi.
Nei confronti di ON UN è stata confermata la misura cautelare in carcere disposta nei suoi confronti con riferimento al reato di importazione dalla Spagna di un rilevante quantitativo di droga, contestato in concorso con altri (ex artt. 110, 81 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80) mentre è stata annullata formalmente la misura con riferimento al reato associativo D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 74.
Il giudice del riesame riteneva di confermare il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, già formulato nell'ordinanza impugnata, sottolineando la compartecipazione dell'indagato alla preparazione dell'importazione, alla instaurazione dei contatti con fornitori e corrieri, alla logistica per le attività da compiersi in territorio spagnolo, tutti elementi emergenti dagli esiti delle intercettazioni telefoniche. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale osservava come la particolare gravità dei fatti disvelasse un elevatissimo pericolo di recidiva da fronteggiare necessariamente con la custodia in carcere. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso, attraverso il difensore, ON UN articolando un unico motivo di ricorso con il quale lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddove il giudice del riesame aveva confermato la misura coercitiva mentre in un altro procedimento, promosso da cinque dei concorrenti nel medesimo reato-fine, aveva annullato la misura per la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
I ricorsi sono infondati e, pertanto, vanno rigettati. In via preliminare deve darsi atto che, pur nella diversità dei ricorsi, sono individuabili due doglianze comuni: la prima, con la quale si lamenta, sotto diversi aspetti, il difetto di motivazione in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (in particolare, le difese del SO e del AP sottolineano, inoltre, l'omessa motivazione anche con riferimento alle argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata all'udienza di trattazione dinanzi al Tribunale del riesame con la quale veniva specificamente contestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura); la seconda, strettamente connessa (formulata solo dalla difesa del CA e del SO), con la quale si lamenta il difetto di motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 3 (il CA, anche sotto il profilo temporale) L. n.203 del 1991, art. 7.
Ciò premesso, con riferimento alla prima questione, la decisione risulta giuridicamente corretta nell'applicazione della disciplina di settore (art. 273, c.p.p.), come ormai costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, e incensurabile in questa sede, giacché le doglianze si risolvono in una censura sulla valutazione del quadro indiziario posto a fondamento del provvedimento de liberiate che esula dai poteri di sindacato del giudice di legittimità, non palesandosi il relativo apprezzamento motivazionale nè manifestamente illogico, ne' viziato dalla non corretta applicazione della normativa di settore.
Non è inutile ricordare i principi vigenti in materia di "gravi indizi di colpevolezza" come ricostruiti dalla costante giurisprudenza di legittimità, con specifico riguardo alle tematiche, che qui interessano. In proposito, va ricordato che, secondo assunto non controverso, in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice. In altri termini, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta solo il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato e non è l possibile procedere ad una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o ad un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (di recente, Sez. 4^, 19 ottobre 2006, Prishtina). Detto altrimenti, in di provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2^, 17 aprile 2007, Shafloqi). In proposito, non va neppure dimenticata la diversa valenza che hanno gli "indizi" richiesti per l'adozione di una misura cautelare rispetto alla "prova" necessaria ai fini della condanna. Infatti, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art.273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi"
inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (ex pluribus, la sentenza citata ed i riferimenti in essa contenuti). E ciò deve affermarsi anche dopo le modifiche introdotte dalla L. 1 marzo 2001, n. 63: infatti, nella fase cautelare è ancora sufficiente il requisito della sola gravità (art. 273 c.p.p., comma 1), giacché l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non l'art. 192 c.p.p., comma 2 che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi: derivandone, quindi, che gli indizi, ai fini delle misure cautelari, non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, e cioè con i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza.
In altri e decisivi termini, i "gravi indizi di colpevolezza" richiesti per l'adozione di una misura cautelare non si identificano con gli indizi precisi e concordanti che rappresentano la prova idonea a fondare il giudizio di colpevolezza, in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'indagato (ex pluribus, Sez. 6^, 17 ottobre 2005, Tundo), con la conseguenza che per l'emissione di una misura cautelare personale, per "gravi indizi di colpevolezza" ex art. 273 c.p.p. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per se a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza;
e con l'ulteriore conseguenza, di immediato rilievo ai fini che interessano, che, ai fini cautelari, il requisito della "gravità" degli indizi, di cui all'art. 273 c.p.p., è da considerare sussistente quando detti indizi rivelino un consistente fumus di colpevolezza, pur in presenza di possibili spiegazioni alternative dei fatti, destinate ad essere verificate in prosieguo (cfr. Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2005, Paesano).
Alla luce di questi principi deve essere esaminata l'ordinanza impugnata e le censure ad esse rivolte, che, a ben vedere, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice del riesame, introducendo considerazioni in merito alla (in)sufficienza degli indizi, fondate essenzialmente sulle modalità degli accertamenti compiuti dalla polizia e sulla illogicità della ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, che non avrebbe tenuto conto della mancanza di riscontri individualizzanti.
Nella specie, non è dubitabile che il tribunale de liberiate abbia apprezzato in modo adeguatamente soddisfacente il compendio indiziario a carico di ciascun indagato, in particolare evidenziando ed analizzando la valenza soggettivamente indiziante del contenuto di intercettazioni telefoniche e gli esiti a riscontro di specifiche attività di osservazione da parte della polizia giudiziaria. Ciò che deve ritenersi, in questa sede, necessario e sufficiente per mandare esente da censure un apprezzamento valutativo che, del resto, non va dimenticato, siccome proprio della fase cautelare, non è incompatibile con possibili sviluppi di segno anche diverso. Con specifico riferimento alla doglianza sollevata da ciascun ricorrente, e passando all'esame di quella proposta dal CA, non può sostenersi la mancanza dei presupposti per la configurabilità della partecipazione alla organizzazione criminale D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. È pacifico, in proposito, ammettere la configurabilità del vincolo associativo tra il fornitore all'ingrosso di droga e gli acquirenti "al dettaglio" che la ricevono stabilmente per poi reimmetterla sul mercato (v, in tal senso, Sez. 4^, 7 giugno 2005, Mercato Vasquez). Nè, del resto, può procedere questa Corte a rivalutare, nel merito, le circostanze fattuali - emergenti da intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione- che hanno portato il giudicante ad identificare nel prevenuto il responsabile dei fatti sub iudice, anche perché una tale operazione implicherebbe una rinnovata valutazione dell'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni, che, invece, costituisce una questione di fatto, rimessa al giudice di merito (v. la citata sentenza Mercado Vasquez), il cui operato non appare in contrasto con i criteri della logica e delle massime di esperienza, e si sottrae perciò al sindacato di legittimità.
Collegata a questa è l'altra censura proposta dal ricorrente in merito alla insussistenza dell' aggravante contestata di aver commesso il fatto al fine di agevolare un clan camorristico (L. n.203 del 1991, ex art. 7). Oltre le considerazioni sopra esposte,
vale, in ogni caso, il principio già affermato da questa Corte (Sez. 4^, 9 giugno 2005, Romeo) secondo il quale, nonostante gli elementi di segno contrario che possono trarsi dalla sentenza delle Sezioni unite 19 giugno 1996, Di SC, deve ritenersi che non rientra tra i poteri del tribunale del riesame, che decide sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, statuire circa la configurabilità o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest'ultima dipenda in modo specifico la legittimità della disposta misura (ad esempio, in relazione al computo della pena edittale, in relazione alla disciplina dettata dagli artt. 278 e 280 c.p.p.), il che è da escludere nella fattispecie in esame.
Infondata è anche la specifica censura svolta dallo stesso con il secondo motivo, sulla inapplicabilità alla fattispecie dell'aggravante L. 16 marzo 2006, n. 146, ex art. 3 essendosi i rapporti con il capo clan asseritamene interrottisi dal marzo del 2005. In proposito è agevole rilevare che l'ipotesi accusatoria ha riferimento a fatti accertati nel periodo dal novembre 2000 fino al giugno 2006 e che dall'ordinanza impugnata non emerge alcun elemento che contraddica tale dato temporale. In questa prospettiva, non essendo possibile una verifica "in fatto", la contestazione ben legittimerebbe ratione temporis, vertendosi in ipotesi di reato permanente, la ravvisabilità dell'aggravante de qua. Le considerazioni svolte sulla nozione di " gravi indizi di colpevolezza" valgono anche per le censure proposte dalla difesa del AP e del SO, che ha altresì sostenuto, come sopra sottolineato, l'omessa motivazione con riferimento alle argomentazioni difensive contenute nella memoria difensiva depositata all'udienza di trattazione.
Anche il Procuratore generale presso questa Corte ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, nella parte in cui ha confermato l'ordinanza cautelare nei confronti, del AP e del SO, sostenendo l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati, in conformità a quanto affermato dalla difesa nel ricorso e nella discussione orale.
Tali conclusioni non sono condivisibili, a fronte del richiamato quadro normativo e di una decisione che il parametro della "gravità" ha affrontato con motivazione sostanzialmente logica nei tratti essenziali, in ossequio alla disciplina di settore. Il Tribunale, in proposito, ha evidenziato, con riferimento al AP, il ruolo primario dallo stesso svolto nella esecuzione dei trasporti di ingenti quantitativi di hashish dal Marocco in Spagna, evidenziando gli elementi di accusa attraverso il puntuale richiamo alle risultanze delle intercettazioni telefoniche, agli esiti di sequestri di sostanze stupefacenti, di accertamenti bancari e di attività di osservazione della Guardia di Finanza.
Trattasi di un compendio cui non illogicamente può ascriversi il carattere di "gravità" richiesto in materia cautelare, nei termini e ai fini di cui si è detto.
Non appare neanche meritevole di accoglimento neanche la prospettata mancata considerazione delle argomentazioni contenute nella memoria difensiva in merito alle intervenute sentenze di assoluzione dal medesimo reato, pronunciate dal Tribunale di Napoli in data 2 aprile 2002 e dall'A.G. spagnola. Sul punto, è agevole rilevare attraverso la lettura della ordinanza impugnata, che il giudice del riesame non ha tralasciato di considerare la valenza probatoria di tali elementi ma ha attribuito agli stessi una specifica valenza indiziaria alla luce delle nuove emergenze processuali procedendo ad una valutazione complessiva del compendio probatorio, con motivazione adeguata e logica, e, pertanto, non censurabile in questa sede. Analoghe considerazioni valgono anche con riferimento all'analogo motivo proposto per il SO, con il quale è stata negata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, lamentando che il giudice del riesame non avrebbe tenuto conto degli elementi evidenziati dalla difesa (la mancanza di certezza nella riferibilità all'indagato delle conversazioni telefoniche, le evidenziate incongruenze della annotazione in data 30.7.2005, redatta a seguito di un servizio di appostamento degli inquirenti), asseritamente idonei a dimostrare l'inconsistenza della ipotesi accusatoria.
Il ricorrente, nel prospettare tale censura, tralascia di considerare che, come già sopra evidenziato, ai fini cautelari, il requisito della "gravità" degli indizi, di cui all'art. 273 c.p.p., è da considerare sussistente quando detti indizi rivelino un consistente fumus di colpevolezza, pur in presenza di possibili spiegazioni alternative dei fatti, destinate ad essere verificate in prosieguo (cfr. Cass., Sez. 2^, 19 gennaio 2005, Paesano).È altresì opportuno sottolineare che la citata sentenza ha condivisibilmente ritenuto che ai fini della emissione di una misura cautelare personale, l'indizio può anche essere unico, giacché l'uso del plurale ("gravi indizi"), nell'art. 273 c.p.p., ha solo scopo dimostrativo. Non può affermarsi, infatti, con il ricorrente, che il Tribunale del riesame abbia indebitamente omesso di prendere in considerazione gli elementi prospettati dalla difesa, in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura. Il giudice del riesame ha, invece, puntualmente riscontrato le eccezioni difensive, ritenendo, con argomentazione logica e rispettosa dei principi di diritto, esaustivi gli elementi indicati e, dall'altro, sottolineando la sicura compartecipazione dell'indagato alla associazione contestata, alla luce dei numerosi contatti e della particolarità del linguaggio, emergenti dalle conversazioni telefoniche intercettate, che evidenziavano lo svolgimento da parte del SO di un'attività funzionale alla organizzazione criminale, alla quale assicurava un sicuro canale di smercio costituito dal popoloso rione RA.
In questa prospettiva, non potendo questa Corte entrare nell'apprezzamento di merito sul quadro indiziario, a fronte di una motivazione esente da censura, non può rilevarsi l'asserito vizio di motivazione che vulnererebbe la tenuta dell'ordinanza gravata, dovendo anzi osservarsi che le doglianze si risolvono in una censura di fatto che mira a richiedere a questa Corte una (ri)valutazione del complessivo compendio indiziario, inammissibile in questa sede, per quanto sopra esposto.
Strettamente collegate a tale censura sono quelle contenute nel secondo e terzo motivo del medesimo ricorso con i quali il ricorrente si duole, rispettivamente, del difetto di motivazione in relazione al riconoscimento delle aggravanti di cui alla L. n. 146 del 2006, art.3 e L. n. 203 del 1991, art.
3. In proposito, oltre alle argomentazioni sopra esposte in merito ala insussistenza del difetto di motivazione, vale quanto già evidenziato in merito ai limiti del potere del Tribunale del riesame di decidere sulla configurabilità o meno di una circostanza aggravante, con riferimento ad analoga doglianza formulata dal CA (v. sopra).
Infondato è anche il quarto motivo proposto dal SO laddove l'annullamento della misura cautelare con riferimento a due dei capi di imputazione contestati al SO, ben lungi dal dimostrare la contraddittorietà della ordinanza impugnata, come sostenuto dalla difesa, appare, invece, con tutta evidenza la prova dell'attenta ed accurata valutazione del compendio indiziario operata incensurabilmente, per quanto sopra esposto, dal giudice del riesame. Anche l'unico motivo proposto dalla difesa di ON UN è infondato.
Sul punto questa Corte ritiene priva di pregio la dedotta pronuncia liberatoria asseritamene adottata dal giudice della libertà nei confronti degli altri coindagati, giacché, tanto più in sede de liberiate, non potrebbe farsene discendere un immediato rilievo per la posizione del prevenuto, così dettagliatamente ed esaurientemente trattata dal giudicante, attraverso una puntuale esposizione del quadro indiziario individualizzante (in primo luogo, il contenuto e la congruenza degli esiti delle intercettazioni, il cui contenuto è stato apprezzato come significativo ed indicativo di un quantitativo rilevante, avendo riguardo all'utilizzo di termini inequivoci;
ed è stato altresì apprezzato, nella corretta ottica "individualizzante", con specifico riguardo al ruolo di "mediatore" attribuito all'odierno ricorrente).
La censura non coglie, quindi, nel segno: non emergono nella decisione gravata violazioni di norme di legge e, nel merito, le argomentazioni a supporto della conferma dell'ordinanza custodiate non sono sindacabili in questa sede, a fronte della rappresentazione, non illogica, di un quadro indiziario senz'altro grave nei termini di cui si è detto.
Infatti, assolutamente generica e priva del necessario carattere di specificità è la doglianza sul quadro indiziario;
del resto, a fronte di una motivazione quale è quella fornita, sul punto, dal giudice del riesame, articolata e logica, è precluso il sindacato di legittimità.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2007. Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2007