Sentenza 29 maggio 2013
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.
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Premessa La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Bari ha confermato la misura cautelare in carcere per un soggetto indiziato di avere favorito la latitanza del capo di un sodalizio mafioso e di essere coinvolto in un'importazione di stupefacenti aggravata ex art. 416-bis.1 c.p. La Suprema Corte ha chiarito che la consapevole assistenza prestata a un capoclan notoriamente operante in un contesto mafioso realizza l'aggravante della finalità agevolatrice, anche in assenza di un formale riconoscimento giudiziale dell'associazione mafiosa. 1. Il fatto contestato Ma.Do. è stato raggiunto da ordinanza di custodia …
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Il ricorso è fondato. 1. Giova alla migliore comprensione dei motivi del ricorso una sintetica ricostruzione degli essenziali snodi procedimentali. Con ordinanza del 9 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania applicava a G. la misura degli arresti domiciliari. 1.1. Il procedimento a suo carico era nato in forza della denuncia presentata il 15 novembre 2024 dalla parte offesa, G. M. che, spaventata e piena di lividi (in tal senso le fotografie scattate in quella sede dal personale di Polizia Giudiziaria che, peraltro, direttamente constatava lo stato di prostrazione della ragazza oltre che la contestuale ricezione, da parte della stessa, di …
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1. Premessa In tema di misure cautelari fondate su dichiarazioni accusatorie provenienti da collaboratori di giustizia, la Cassazione ribadisce un principio tanto consolidato quanto essenziale: non è sufficiente evocare una pluralità di dichiarazioni convergenti per fondare un giudizio di gravità indiziaria, se queste si rivelano prive di autonoma attendibilità, risultano inquinate da circolarità o si fondano su fonti di conoscenza non adeguatamente identificate. 2. Il fatto Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 20 gennaio 2025, disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Am.Cl., ritenuto gravemente indiziato, in concorso con Ma.Ro., dell'omicidio di Ma.An., avvenuto …
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La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto accusato di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. Secondo i giudici di merito, l'indagato avrebbe gestito la cassa del clan mafioso, finanziato la latitanza del capo e favorito la comunicazione tra i membri dell'associazione tramite telefoni criptati. La Cassazione ha ritenuto congrua la motivazione del provvedimento impugnato e ha ribadito i limiti del controllo di legittimità in materia cautelare. 1. Il fatto Il ricorrente, Ga.Mi., è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/05/2013, n. 26992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26992 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 29/05/2013
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 820
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 10846/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nei confronti di:
NA FR N. IL 18/06/1975;
avverso l'ordinanza n. 2615/2012 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 03/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. FATTO E DIRITTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 13/12/2012, emise ordinanza con la quale applicò misure cautelari varie nei confronti di più soggetti che, secondo l'ipotesi accusatoria, avevano preso parte attiva ai disordini verificatisi in Torino in occasione dei festeggiamenti del 1 Maggio dell'anno 2012.
Il Tribunale di Torino in qualità di giudice del riesame, per quel che rileva in questa sede, con provvedimento del 3/1/2013, depositato il giorno 7 successivo, accogliendo parzialmente l'istanza dell'indagato IA FR, riqualificato il delitto di lesioni dolose aggravato continuato (contestato dall'accusa insieme a quello di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 336 c.p., art. 339 c.p., commi 1, 2 e 3) in lesioni colpose, sostituì la misura cautelare degli arresti domiciliari, che al predetto era stata applicata, con quella dell'obbligo di dimora.
2. Per un'adeguata intelligenza della vicenda e per quanto rileva in questa sede appare utile riprendere, in sintesi, le ragioni poste dal giudice del riesame a fondamento della propria decisione: a) pur ridimensionati i fatti, il Tribunale afferma che l'iniziativa di arrampicarsi sul balcone del palazzo di città non costituì accadimento estemporaneo, ma, al contrario, programmato, tanto che allo scopo era stato condotto sotto il balcone un autocarro con collocato sopra un trabattello, montato nell'immediatezza, e una lunga scala, che, collocata sul predetto trabattello, aveva permesso ad un certo numero di manifestanti di salire abusivamente sul balcone;
inoltre, strumentale al descritto progetto doveva reputarsi la presenza di un cordone di manifestanti muniti di bastoni foderati di rosso;
b) non era dato cogliere, tuttavia, dalle immagini di scarsa qualità, se il IA, che si trovava sopra il cassone dell'autocarro, ebbe a scagliare volontariamente la scala sulle sottostanti forze dell'ordine o, seppure, il manufatto in parola gli scivolò dalle mani al muoversi del mezzo, messo in moto da chi si trovava al volante, con l'intento di sfuggire alla Polizia, che, effettivamente, in quel frangente, aveva cominciato a vibrare colpi di manganello contro il veicolo;
c) derubricato il fatto di cui si è discorso la posizione del ricorrente viene considerata omologabile a quella degli altri indagati per i quali era stato approntato presidio cautelare meno afflittivo.
3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione avverso quest'ultima determinazione, prospettando vizio motivazionale in questa sede rilevabile sotto i profili di cui appresso.
3.1. Il Tribunale non aveva preso in alcuna considerazione "la precisa, dettagliata e inconfutabile ricostruzione dei fatti operata dalla p.g.", di cui all'annotazione di servizio del sost. commissario Salvatore Ferrara e del sovrintendente Siragusa FR, redatta in data 11/5/2012, dalla quale era dato trarre che il IA "rimasto sempre sul trabattello, ad inneggiare gli altri sodali ed esponendo platealmente un artificio fumogeno precedentemente accesso, afferrare la pesante scala in legno e scientemente scagliarla sugli Agenti del Reparto Mobile della Polizia di Stato, attingendone alcuni...".
3.2. Il Giudice del riesame, dopo avere affermato che "le immagini sono di qualità tale da non permettere di formulare una valutazione tranquillizzante" e aver sostenuto che le medesime immagini "fanno ritenere che, in realtà, in quel frangente il furgone non si era mosso", di poi, contraddittoriamente aveva concluso che "effettivamente la Polizia ha vibrato, in quel momento, alcuni colpi di manganello sul veicolo, sicché non si può escludere che chi era sul mezzo l'abbia acceso per potersi allontanare". Non solo, se, per un verso afferma essere arduo "trovare un valido motivo in forza del quale la scala avrebbe dovuto essere spostata proprio in quel momento, nel quale era appena iniziata la carica, i manifestanti saliti sul balcone non avevano alcuna intenzione di scendere e il furgone era stato consapevolmente piazzato nel bel mezzo dei due schieramenti contrapposti", per altro, illogicamente, conclude che "non appare ragionevolmente possibile escludere che IA abbia compiuto una manovra maldestra, nella concitazione del momento,... o comunque che IA possa avere avvertito vibrazioni che gli abbiano fatto perdere momentaneamente la presa".
4. In data 22/5/2012 veniva depositata memoria difensiva con la quale si insisteva per il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso è fondato.
Assai di recente questa Corte (Sez. 5, 5/6/2012, n. 36079) ha avuto modo di chiarire che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, i detti indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 c.p.p., comma 2, (per questa ragione l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis richiama l'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, ma non il comma
2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi).
Deve, peraltro, chiarirsi, siccome affermato dalla massima che si trae dalla sentenza n. 37878, emessa il 6/7/2007 proprio da questa stessa Sezione, che la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice, spettando alla corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
5.1. Nel caso in esame deve riscontrarsi, appunto, la sussistenza dei gravi vizi motivazionali sopra richiamati che impongono l'annullamento della decisione perché il giudice del merito, riesaminando la vicenda, fornisca motivazione scevra da siffatti difetti.
Plurime risultano le illogicità e contraddizioni evidenti, che, in uno alla mancata presa in considerazione della descrizione dei fatti fornita nella relazione di servizio indicata dal ricorrente, rendono il provvedimento meritevole di censura di legittimità. Escluso, come si è anticipato, che in questa sede possa ricostruirsi l'accadimento in maniera alternativa, accedendo direttamente alle fonti di prova (nel caso costituite anche da foto ed immagini in movimento), resta, in primo luogo, da constatare l'omessa presa in considerazione della ricostruzione resa dalla Polizia nella annotazione di servizio riportata dal ricorrente. Fermo restando che l'atto in parola, dettagliato e puntuale, regolarmente firmato da operatori che avrebbero assistito ai fatti, costituisce materiale rilevante in sede di vaglio cautelare (salvo, poi, le refluenze derivanti dall'esame giudiziale dei singoli verbalizzanti), libero il giudice del merito di svalorizzarne la portata, ricorrendo ad argomenti logici plausibili, non può, tuttavia, essere ignorato. Inoltre, risalta evidente l'interna contraddizione nella quale è caduto l'argomentare del Tribunale che, dopo avere affermato che le immagini e le foto non consentivano di addivenire ad una ricostruzione tranquillizzante dei fatti, ha creduto di poter trarre dalle medesime fonti di prova il convincimento che al IA sarebbe sfuggita di mano la scala per aver perso l'equilibrio in seguito al movimento dell'autocarro avviato da un ipotetico conducente o per le vibrazioni procurate al mezzo dai colpi di manganello inferti allo stesso dai poliziotti;
restando, peraltro, incomprensibile (al Tribunale) la ragione per la quale la scala avrebbe dovuto essere volontariamente spostata, proprio quando i manifestanti saliti sul balcone non mostravano alcuna volontà di scendere e la Polizia aveva dato inizio ad una carica.
5. L'accoglimento del ricorso impone rinvio al giudice del merito per nuovo esame che tenga conto di quanto osservato e all'epilogo, di conseguenza, valuterà la refluenza del nuovo giudizio sulla scelta della misura cautelare.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013