Sentenza 15 marzo 2013
Massime • 1
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, cod. proc. pen. (Conf. sent. n. 26892/2013, non massimata)
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2013, n. 26764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26764 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 15/03/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 684
Dott. BELTRANI S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 48696/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UG ME N. IL 23/11/1977;
avverso l'ordinanza n. 758/2012 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 05/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentite le conclusioni dei difensori di fiducia dell'indagato, Avvocati GERVESI Giuseppe e MENNA Marcello, che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe ha confermato quella con la quale il locale GIP distrettuale, in data 30 luglio 2012, aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere - tra gli altri - a UG ME, indagato e gravemente indiziato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1 e 6, in qualità di partecipe all'associazione malavitosa denominata 'ndrangheta, unitamente a soggetti individuati e non, reato commesso in provincia di Reggio Calabria ed in altre parti del territorio nazionale ed estero, fino al 28 settembre 2011.
Il Tribunale del riesame ha valorizzato, ad integrare il necessario quadro indiziario grave, una serie di provvedimenti giudiziari definitivi (dai quali ha desunto, in generale, l'esistenza, la storia e le principali attivita' dell'associazione di riferimento), le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e gli esiti di una serie di intercettazioni di conversazioni, tra I quali, a carico di UG ME (f. 59 ss. dell'ordinanza impugnata):
- le dichiarazioni del collaboratore di giustizia BELNOME ANTONINO, chiare nel ricostruire il ruolo di spicco della famiglia UG, ed in particolare del capo-famiglia ND UG, padre di ME, e l'affiliazione con i rituali del sodalizio del predetto indagato ("UG MO aveva il vangelo ... gli abbiamo dato il tre quartino pure ...");
- la conversazione intercettata nella lavanderia APE GREEN tra US ed NT COMMISSO, nel corso della quale sono espressi giudizi lusinghieri quanto all'affidabilità criminale di ME UG;
- la conversazione intervenuta con OS LL non appena questi aveva ricevuto notizia dell'uccisione del padre.
2. Avverso il provvedimento indicato in epigrafe, ha proposto ricorso l'indagato, con l'ausilio dei difensori, avv. GERVASI Giuseppe e MANNA Marcello, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., nonché degli artt. 273 e 125 c.p.p., per l'assoluta mancanza di elementi idonei ad integrare la gravità indiziaria necessaria per l'individuazione di un apprezzabile contributo di partecipazione nel reato associativo;
2 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla carenza di motivazione o motivazione meramente apparente sulla sussistenza della gravità indiziaria - violazione dell'art. 3 Cost., comma 4 (rectius, 6), - nullità dell'ordinanza.
Il ricorrente lamenta, nel complesso, che:
- a fondamento della (pur soltanto indiziariamente) ritenuta partecipazione al sodalizio di tipo mafioso de quo, siano stati valorizzati elementi generici, privi di precisione, gravità e concordanza, oltre che dei necessari riscontri;
- non sia stata circoscritta la condotta in relazione alla quale individuare la concreta assunzione del ruolo di associato mediante il necessario incontro delle volontà richiesto dal legislatore;
- non siano state vagliate le deduzioni difensive, supportate da elementi certi, concreti e documentali, idonei a dare la giusta chiave di lettura sulla personalità dell'indagato, il quale non sarebbe portatore della forza dell'intimidazione e dell'assoggettamento chiesta dal legislatore per l'individuazione del metodo mafioso, ne' delle doglianze documentate ed illustrate nei motivi di gravame;
- non si sia tenuto conto dell'assenza di contatti e frequentazioni stabili con i presunti sodali, non avendo il UG mai partecipato a incontri o summit;
- quello che dice il collaboratore AN (quanto all'assoggettamento ai rituali) non è riscontrato anche dall'altro collaboratore BELNOME, che si limita ad indicare il UG come affiliato, senza specificarne il ruolo, una condotta od altro comportamento concludente;
- la conversazione tra i COMMISSO non fa cenno a comportamenti illeciti;
-al UG vengono in realtà ascritti comportamenti di terzi (il padre;
LL OS, che lo chiama), poiché, per quanto emergente ex actis, egli non assume mai iniziative.
I difensori hanno concluso chiedendo l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile per genericità (non confrontandosi apprezzabilmente con le argomentazioni in virtù delle quali il provvedimento impugnato ha confutato le avverse prospettazioni) o perché manifestamente infondato, e va, nel suo complesso, rigettato.
1. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale.
Secondo l'orientamento di questa Corte Suprema, che il Collegio condivide e reputa attuale anche all'esito delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 606 c.p.p., (cui l'art. 311 c.p.p., implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di riesame, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali indicati nell'art. 292 c.p.p., ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 c.p.p., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, rv. 215828;
conforme, dopo la novella dell'art. 606 c.p.p., sez. 4^, n. 22500 del 3 maggio 2007, Terranova, rv. 237012). Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 5^, n. 46124 dell'8 ottobre 2008, Pagliaro, rv. 241997; sez. 6^, n. 11194 dell'8 marzo 2012, Lupo, rv. 252178). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice.
1.1. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
s 2. Il motivo di ricorso relativo alla carenza di precisione, gravità e concordanza degli elementi indiziari valorizzati è infondato.
2.1. Il collegio è consapevole del fatto che, con riguardo alla determinazione dei parametri che devono orientare l'interprete nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 c.p.p., ai fini dell'emissione di ordinanze che dispongono misure coercitive, la giurisprudenza di questa Corte Suprema è divisa:
a) l'orientamento per così dire "tradizionale" (per tutte, sez. 4^, n. 37878 del 6 luglio 2007, Cuccaro ed altri, rv. 237475; sez. 5^, n. 36079 del 5 giugno 2012, Fracassi ed altri, rv. 253511) riteneva che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 63 del 2001, deve ritenersi sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente dell'art. 192, commi 3 e 4, ma non anche il comma 2 (che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi): ne consegue che, in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione;
b) una isolata, ma più recente, decisione (sez. 4^, n. 40061 del 21 giugno 2012, P.M. in proc. Tritella, rv. 253723) ha, in senso contrario, ritenuto che, ai fini dell'applicabilità di misure cautelari personali per valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in caso di presenza di "prove" indirette, è necessario utilizzare anche il canone posto dall'art. 192 c.p.p., comma 2, laddove prevede che gli indizi devono essere plurimi, precisi e concordanti;
ne consegue che, in assenza della pluralità e concordanza degli indizi, la discrezionalità valutativa del giudice non può esercitarsi in quanto difetta della certezza del fatto da cui trarre il convincimento. (In motivazione, si è precisato che il mancato richiamo del citato art. 192, comma 2, non rileva a fini interpretativi, in quanto il codice di rito, nell'esigere l'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza" ai fini dell'adozione di una misura cautelare, non può che richiamare tale disposizione che, oltre a codificare una regola di inutilizzabilità, costituisce un canone di prudenza nella valutazione della probabilità di colpevolezza necessaria per esercitare il potere cautelare).
Ritiene, tuttavia, il collegio di dover ribadire l'orientamento tradizionale, per l'ineludibilità del richiamo, da parte dell'art. 273 c.p.p., comma 2, dell'art. 192 c.p.p., dei soli commi 3 e 4, in ossequio al consolidato canone di interpretazione ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
I "gravi indizi di colpevolezza" richiesti dall'art. 273 c.p.p., non corrispondono agli "indizi" che l'art. 192 c.p.p., comma 2, considera quali possibili elementi di prova, idonei a fondare, all'esito del giudizio di cognizione, un giudizio finale di colpevolezza soltanto se connotati da particolari caratteristiche (gravità, precisione e concordanza). Al contrario, ai fini dell'emissione di una misura cautelare, deve ritenersi sufficiente "qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (sez. 2^, n. 20104 dell'11 febbraio 2003, Panaro, non massimata sul punto);
ciò vale anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 63 del 2001, all'esito delle quali, nell'ambito del subprocedimento cautelare è tuttora necessario il solo requisito della gravità, poiché l'art. 273 c.p.p., comma 1, (introdotto dalla citata legge) richiama espressamente dell'art. 192 c.p.p., i soli commi 3 e 4, non anche il comma 2.
Il diverso regime trova evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (argomenta da Sez. un., n. 36267 del 30 maggio 2006, P.G. in proc. Spennato, rv. 234598). Deve, pertanto, essere ribadito il seguente principio di diritto:
"Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 c.p.p., comma 2, non richiamato dall'art. 273 c.p.p., comma 1 bis".
3. Quanto alle ulteriori doglianze, il Tribunale del riesame ha valorizzato, ad integrazione del necessario quadro di gravità indiziaria legittimante l'emissione della impugnata misura coercitiva, una articolata serie di contributi (innanzi riepilogati:
cfr. 1 della premessa in fatto), dai quali - con motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, come tale esente da vizi rilevabili in questa sede, oltre che in difetto delle ipotizzate violazioni di legge - è stata nel complesso desunta la sussistenza del necessario quadro di gravità indiziaria in relazione al reato associativo ipotizzato, nella specie senz'altro configurabile nei suoi elementi costitutivi essenziali, a fronte della certamente non occasionale partecipazione all'attività criminosa posta in essere per garantire, e garantirsi, quale intraneo che riscuoteva la fiducia di tutti i sodali, la sopravvivenza del sodalizio de quo in un momento di crisi sfociata in un cruento conflitto anche armato con un sodalizio rivale. Le chiamate in correità dei collaboranti sono state motivatamente ritenute dal provvedimento impugnato dettagliate e nei tratti essenziali precise, e quindi intrinsecamente attendibili, con valutazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, come tali incensurabili in questa sede. Le conversazioni intercettate, valorizzate dai giudici della cautela, risultano correttamente e ragionevolmente interpretate, e, d'altro canto, non ne è stato adeguatamente dimostrato l'eventuale travisamento, in difetto di specifica documentazione ad hoc. A fronte di tali plurimi ed esaurienti rilievi, è stata ritenuta non decisiva la circostanza che non sia emersa prova della partecipazione dell'indagato a riunioni e summit.
Assolutamente infondato è anche il rilievo che il UG non sarebbe portatore di alcuna forza intimidatrice e/o di assoggettamento, che non deve in realtà promanare dal singolo associato ma - come ritenuto nella specie - dal sodalizio nel suo complesso. Nè sono state compiutamente e specificamente indicate le "deduzioni difensive" (in più parti del ricorso genericamente evocate) sulle quali il Tribunale del riesame avrebbe omesso di pronunziarsi Le doglianze del ricorrente appaiono, pertanto, manifestamente infondate, poiché si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, laddove in sede di legittimità occorre unicamente accertare se gli elementi di fatto valorizzati dai giudici del merito sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice che si assume violata.
4. Il rigetto, nel suo complesso, del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4.1. La cancelleria provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013