Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2015, n. 1406
CASS
Sentenza 2 dicembre 2015

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Massime2

In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti. (Conf., Sez. VI, sent. n. 1405 del 2016, non mass.).

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto per tale fattispecie associativa risulta inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

Commentario1

  • 1Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020

    (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2015, n. 1406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1406
Data del deposito : 2 dicembre 2015

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