Sentenza 2 dicembre 2015
Massime • 2
In tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti. (Conf., Sez. VI, sent. n. 1405 del 2016, non mass.).
In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto per tale fattispecie associativa risulta inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.
Commentario • 1
- 1. Quando può ritenersi configurabile la concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose di cui all’art. 274, c. 1, lett. c), c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 9 giugno 2020
(Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 274, c. 1, lett. c)) Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Riesame, rigettava l'appello cautelare presentato dal Pubblico Ministero e, pertanto, veniva confermata l'impugnata decisione del GIP presso il medesimo ufficio giudiziario con la quale era stata negata l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere richiesta dalla pubblica accusa. Volume consigliato I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria deducendo il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2015, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2015 |
Testo completo
☐ 1 40 6 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/12/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI CONTI - Presidente - SENTENZA Dott. N. 2207 - Rel. Consigliere - Dott. ANGELO COSTANZO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO N. 36555/2015 Dott. ERSILIA CALVANESE - Consigliere - - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE nei confronti di: BI MA LA N. IL 20/05/1973 avverso l'ordinanza n. 465/2015 TRIB. LIBERTA' di LECCE, del 03/06/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO COSTANZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. // Toca de conclude go it right. SellНа Udit.i/difensor Avy... Vito Melpigners del For, to i con desents Jel Foro to enter, The conclude " ano alle voliera del Pe re Jual Gr 2 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Tribunale per il Riesame di Lecce, con ordinanza n.465/15 R.G.M.C.P., del 3/06/2015, accogliendo il ricorso di RU RI AR, ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza posti a fondamento della misura cautelare, ma ha annullato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari le aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere, avendone ravvisato i presupposti in relazione al reato ex art.74, commi 1-2-3, d.P.R. n.309/1990 (capo 13 delle imputazioni provvisorie) nel procedimento n.3962/11 R.G.N.R.
2. La Procura della Repubblica di Lecce chiede l'annullamento del provvedimento suindicato lamentando che sarebbe affetto da nullità ex art.606 lett., lett.C e lett.E) in relazione all'art. 275 cod. proc.pen.. 3. Il ricorso è infondato.
3.1. L'art.274, lett c), cod. proc.pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n.47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti sia non solo concreto ma anche attuale. Il primo requisito deriva dell'esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede. La attualità, invece, si fonda sulla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati come quello per il quale si procede. In base alla modifica dell'art. 274, lett c), cod. proc.pen., non è più sufficiente formulare fondata prognosi che l'imputato, presentandosene l'occasione commetterà reati dello stesso genere di quelli per i quali procede, ma è anche necessario, formulare fondata prognosi che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti dello stesso genere di quelli per i quali si procede (Cass.pen., Sez.3, n.37087 del 19/05/2015, Rv.264688). Nel provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame ha specificamente evidenziato le ragioni per le quali non ha ravvisato la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari. Ha rilevato che tra i fatti contestati e l'applicazione della misura intercorre un arco temporale di oltre tre anni e ha espressamente tenuto conto della estensione del requisito della attualità sia al cosiddetto "inquinamento probatorio' sia al rischio di reiterazione di condotte criminose della stessa specie voluta dalla L.n.16/04/2915 n.47 (l'indagata gestiva la 'cassa' del sodalizio riportando agli altri sodali le disposizioni e le direttive del capo Яд 1. 3 NA AE durante la detenzione di costui). In questa prospettiva, il Tribunale ha valutato il cristallizzarsi dei dati probatori che la riguardano, l'assenza di precedenti penali e l'insussistenza di condotte che lascino profilare un pericolo di fuga. Ha anche considerato che, in altro procedimento, è stato annullato, per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, un provvedimento restrittivo adottato per reati ex art. 416 bis cod.pen. e 73 e 74 d.P.R. n.309/1990. 3.2. Vale inoltre osservare che, considerate anche le modifiche apportate dalla L.16/04/2015, n.47 - che ha attribuito veste normativa al principio già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.231 del 2011 - nel caso di misure coercitive disposte per reato associativo ex art.74 d.P.R. n.309/1990, per condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non presuppone necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato ex art. 416-bis cod.pen., sicché non risulta inapplicabile la massima di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Cass.pen., Sez.4, n.26570 delll'11/06/2015, Rv.263871).
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 2/12/2015 Il Consigliere estensore Angelo Costanzo Il Presidente Quik Giovanni Contiビ DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 GEN 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito