Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il giudice può porre a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 8534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8534 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/01/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 61
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 35474/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU NO N. IL 29/03/1977;
avverso l'ordinanza n. 458/2012 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 01/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. LI NO è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 17 maggio 2012 dal GIP del Tribunale di Lecce, siccome gravemente indiziato del delitto di detenzione e porto illegali di un fucile a canne mozze (capo B della rubrica provvisoria); fatto commesso in Squinzano il 16 maggio 2012. Secondo le prospettazioni accusatorie, infatti, l'indagato, gravato da numerosi precedenti penali per reati soprattutto contro il patrimonio, si sarebbe presentato armato di un fucile all'incontro presso la stazione ferroviaria di Squinziano sollecitatogli da L'NN OV, titolare di alcuni esercizi commerciali ubicati nel vicino paese di Surbo, che lo sospettava di essere l'autore di alcuni furti perpetrati in Sorbo, in danno di bar ed esercizi commerciali di proprietà sua o di suoi familiari.
In particolare, deponevano in tal senso: (a) il contenuto della denuncia sporta dal L'NN ai Carabinieri di Sorbo e (b) le dichiarazioni rese da coloro (GR ME e LI RU) che avevano accompagnato il L'NN all'appuntamento con il LI, sebbene quelle dell'LI risultassero, sul punto, alquanto reticenti, avendo costui riferito di non aver sentito alcun rumore provocato da sparo, che al contrario era stato nettamente percepito da altri numerosi testimoni oltre il L'NN ed il GR (RI NA, GN EL e LI NZ, avventori del bar della stazione di Squinzano;
PA SA, dipendente di quell'esercizio; tre donne non identificate, rifugiatesi presso lo studio medico di OP UI).
1.1 Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Lecce investito dell'istanza di riesame, che ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, con riferimento all'imputazione mossagli relativa alle armi e condivisibile la scelta della misura applicata, l'unica adeguata alla gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato, plurirecidivo.
1.2 Al riguardo i giudici del riesame, diffusamente illustrato il contenuto delle dichiarazioni del L'NN, hanno evidenziato come la versione dei fatti offerta dal predetto aveva trovato numerosi riscontri nell'attività investigativa espletata dai Carabinieri di Surbo a seguito della denuncia, precisando che, seppure sussistevano delle discrasie tra quanto riferito dal denunciante e le dichiarazioni dei testi - i quali per altro, almeno per quanto concerne gli avventori del bar della stazione, non avevano direttamente assistito a tutte le fasi della vicenda - le stesse risultavano comunque convergenti quanto al nucleo essenziale della narrazione (Iniziale discussione tra il D'NN ed una donna, che aveva aggredito verbalmente il denunciante non appena costui era apparso sul luogo dell'appuntamento; forte esplosione, subito dopo il riferito scontro verbale, ad opera di una persona accorsa sul luogo imbracciando un fucile).
Quanto alla identificazione dell'indagato come colui che, armato di fucile, avrebbe esploso un colpo in occasione dell'Incontro alla stazione di Squinzano, i giudici del riesame nel precisare che tale identificazione riposava sulle sole dichiarazioni del L'NN, hanno ritenuto comunque sufficiente tale indizio, in considerazione della complessiva attendibilità del teste e della circostanza che l'LI aveva fornito una descrizione della persona incontrata dal suo amico L'NN che ben si attagliava all'indagato, così come quella resa dal teste L'NN ES, figlio di OV, il quale ha riferito che la sera stessa del tempestoso incontro alla stazione, un giovane di circa 30-35 anni, alto circa m. 1,70 e di corporatura media, con carnagione scura e capelli corti, si era presentato nell'esercizio commerciale della madre, in Surbo, armato di un palo di ferro, ed aveva chiesto di suo padre con fare minaccioso.
In particolare, i giudici del riesame, disattendendo le deduzioni svolte dalla difesa, hanno ritenuto che il compendio indiziarlo - in questa sede solo sommariamente descritto - doveva ritenersi grave e sufficiente a giustificare l'applicazione della misura, malgrado le denunciate discrasie esistenti tra le dichiarazioni del L'NN e quelle rese da alcuni testi, quali l'NI e l'LI, le quali, per altro, trovavano una loro plausibile spiegazione nello stato di profonda agitazione determinato in alcune delle persone presenti nei pressi della stazione ferroviaria dall'improvviso susseguirsi degli eventi.
2. Avverso tale pronuncia del tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore di LI NO, avvocato Ladisiao Massari.
Nel ricorso, a sostegno della richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata, si prospettano due motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo articolato motivo, si deduce l'illegittimità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale e per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, relativamente sia alla ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del LI, sia con riferimento alla configurabilità di un'autonoma Imputazione per detenzione illegale di arma, in quanto, a prescindere dall'assenza di elementi dimostrativi dell'effettiva funzionalità dell'arma di cui trattasi, tale specifica accusa ben poteva - così come dedotto nell'istanza di riesame, rimasta senza risposta sul punto - ritenersi assorbita nell'ipotesi delittuosa del porto illegale, allorquando, come avvenuto nei caso in esame, la condotta della detenzione viene a coincidere temporalmente con il porto.
Più specificamente, con riferimento alla contestata gravità del quadro indiziario, da parte del ricorrente si deduce che la questione relativa all'attendibilità dei L'NN non avrebbe formato oggetto di attenta e serena valutazione da parte dei giudici del riesame, che avrebbero formulato un giudizio di sufficienza della piattaforma indiziaria, nonostante la presenza di numerose spie di inattendibilità del racconto puntualmente segnalate dalla difesa, quali la contrastante descrizione della persona armata di fucile incontrata dal denunciante, sicché le inattendibili dichiarazioni del denunciante, tenuto conto della controversia avuta dallo stesso con il LI e l'assenza di tranquillanti elementi di riscontro, specie con riguardo all'individuazione della persona armata da fucile, avrebbero dovuto condurre all'annullamento dell'ordinanza cautelare.
2.2 Con il secondo motivo, si deduce l'illegittimità dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, anche relativamente alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari tutelabili esclusivamente con l'applicazione della misura più severa, denunziando in particolare il ricorrente, con riferimento all'affermato pericolo di commissione di nuovi reati, che i giudici del riesame hanno posto a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità e circostanze del fatto dalle quali hanno dedotto la gravità del reato, così configurando una "doppia valutazione" degli stessi elementi, ritenuta illegittima ed inammissibile.
Da parte del ricorrente si segnala, altresì, l'incongruità della valutazione della capacità a delinquere dell'indagato, rimarcando come il LI, a tutto concedere, risulti propenso alla commissione di reati contro il patrimonio ma non già un soggetto dedito alla perpetrazione di azioni gravi contro l'incolumità delle persone, commesse avvalendosi di armi o strumenti offensivi. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'Impugnazione proposta nell'interesse di LI NO è basata su motivi privi di fondamento e va quindi rigettata.
1.1 Quanto alla prima censura mossa all'ordinanza impugnata, che attiene alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, è opportuno premettere che è consolidato orientamento di questa Corte ritenere che, per l'applicazione di una misura cautelare in questa fase del procedimento è richiesto solo il requisito della gravità degli indizi nel senso che questi devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede. Orbene nel caso in esame il Tribunale non risulta essersi discostato dal suddetto principio, ancorando il proprio giudizio ad elementi specifici risultanti dagli atti - solo sommariamente illustrati al paragrafo 1.2 - tanto da trarre dalla loro valutazione globale un giudizio in termini di elevata probabilità circa l'attribuzione dei reati all'indagato, laddove le argomentazioni, di merito e ripetitive di deduzioni già disattese dai giudici del riesame, secondo cui le dichiarazioni accusatorie rese dal LLNN sarebbero di dubbia attendibilità, e per ciò non sufficienti a dimostrare la effettiva riferibilità al LI della condotta contestata, non superano la soglia di una non consentita richiesta di rilettura delle risultanze indiziarie in senso più favorevole all'indagato, non consentita nel presente giudizio di legittimità, specie ove si consideri: che in tema di misure cautelari personali, come da tempo precisato da questa Corte (in tal senso Sez. 1, n. 2468 del 27/05/1992 - dep. 14/07/1992, Abbinante ed altri, Rv. 191274, e più recentemente, ex multls, Sez, 5, n. 27774 del 26/04/2010 - dep. 16/07/2010, M., Rv. 247883), le dichiarazioni accusatole della persona offesa possono assurgere, se intrinsecamente attendibili, al rango di "gravi indizi di colpevolezza", ai fini dell'applicazione di misure cautelari, indipendentemente dall'esistenza o meno di elementi di riscontro che valgano a corroborarle;
che nel presente giudizio, ad ogni buon conto, i giudici del riesame, oltre a riconoscere intrinseca attendibilità al L'NN, che in precedenza neppure conosceva l'indagato, hanno evidenziato come le dichiarazioni accusatorie rese dallo stesso trovavano riscontro "nelle emergenze istruttorie acquisite agli atti" valorizzando in particolare la circostanza che tutti i testimoni (RIi NA, GN EL e PA SA) che non hanno assistito direttamente (almeno non integralmente) all'episodio, ma che hanno comunque udito quanto accadeva, abbiano affermato univocamente, concordemente con quanto asserito dalla persona offesa, che la discussione che l'ha vista protagonista insieme al LI non è scoppiata direttamente tra i due, ma ha visto coinvolta dapprima una donna che ha aggredito il L'NN appena questi è giunto presso la stazione ferroviaria e prima dell'arrivo sul posto dell'odierno ricorrente". Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado di inferenza degli indizi e, quindi, sull'attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, deve porsi in risalto che la motivazione dell'ordinanza impugnata, specie allorquando fornisce una plausibile spiegazione delle pur rilevate discrasie esistenti tra le deposizioni di alcuni testi e le dichiarazioni della persona offesa, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall'art. 273 c.p.p., per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
1.2 Priva di fondamento, almeno nei termini in cui essa risulta formulata in questa sede, si rivela anche l'ulteriore deduzione difensiva relativa al mancato assorbimento del delitto di detenzione illegale dell'arma nell'imputazione di porto illegale, sol che si consideri che in tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta. (Sez. 1, n. 32967 del 03/06/2010 - dep. 08/09/2010, Casanova, Rv. 248272).
1.3 Nessuna insufficienza argomentativa è infine fondatamente ravvisabile nell'ordinanza impugnata con riferimento al giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), ove si consideri che i giudici del riesame hanno ricollegato tale decisione alla gravità dei fatti contestati ed alla pericolosità dell'indagato quale desumibile, oltre che dai suoi numerosi precedenti penali, anche dagli indizi a suo carico da cui emergeva come il LI non aveva esitato a portare un'arma da sparo in luogo pubblico, assai frequentato, esplodendo un colpo in una pubblica piazza, alla presenza di diverse persone. Tali elementi, invero, unitamente al motivato giudizio prognostico sfavorevole circa l'adeguatezza di altre misure meno afflittive, rappresentano, infatti, secondo l'univoca giurisprudenza di questa Corte, adeguati parametri in base ai quali valutare se sussista o meno la specifica Idoneità della misura a cui l'Indagato è stato sottoposto a salvaguardare, nel caso concreto, quelle esigenze cautelari che ne hanno determinato l'applicazione.
Nè può riconoscersi fondamento alla deduzione difensiva secondo cui la motivazione resa dai giudici del riesame sarebbe inficiata da una inammissibile "duplicazione" di giudizio, avendo il giudice a quo posto a base della valutazione della personalità dell'indagato le stesse modalità del fatto dalle quali ha dedotto la gravità del fatto. Ed invero, a prescindere dal rilievo che nel caso in esame la pericolosità sociale del LI è stata affermata anche In base al dato relativo ai numerosi precedenti penali dell'indagato e della condotta tenuta dallo stesso dopo la commissione dei reati (irruzione nel bar della famiglia del L'NN sito in Surbo) parte ricorrente non considera adeguatamente, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (Sez. 4, n. 12150 del 06/11/2003 - dep. 13/03/2004, Barbieri, Rv. 227904), che se è pur vero che in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art. 274 c.p.p., lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità, nulla impedisce, tuttavia, di attribuire alle medesime modalità e circostanze di fatto una duplice valenza, sia sotto il profilo della valutazione della gravità del fatto, sia sotto il profilo dell'apprezzamento della capacità a delinquere: in vero, le specifiche modalità e circostanze del fatto ben possono essere prese in considerazione anche per il giudizio sulla pericolosità dell'indagato, costituendo la condotta tenuta in occasione del reato, specie se reiterata, un elemento specifico assai significativo per valutare la personalità dell'agente.
2. In conclusione, risultando infondate in tutte le loro poliformi articolazioni, le deduzioni difensive, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013