Sentenza 5 giugno 2012
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la nozione di 'gravi indizi di colpevolezzà di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo del termine 'indizì inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/06/2012, n. 36079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36079 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2012 |
Testo completo
1 36 079 /12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENNARO MARASCA Presidente SENTENZA N. 628 Dott. PA ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GERARDO SABEONE - Consigliere - N. 11908/2012 - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Rel. Consigliere Dott. PA GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AC PA N. IL 07/06/1952 2) AS NI EL N. IL 03/11/1957 3) NA ND N. IL 08/04/1959 4) DI DO N. IL 12/02/1957 5) IA NN N. IL 30/04/1949 avverso l'ordinanza n. 257/2012 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 09/02/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PA GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit difensor Avv.; Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Luigi Riello, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi di DI e AN per rinuncia, rigettarsi il ricorso di RA e annullarsi l'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta ipotesi associativa per SA ST e IG, rigettando nel resto i loro ricorsi. Per il ricorrente RA OL è presente l'Avvocato Mattia di Mattia, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. Per il ricorrente LE SA ST sono presenti l'Avvocato Franco Coppi e l'Avvocato Gianluca De Fazio, i quali chiedono l'accoglimento del ricorso. Per il ricorrente AN IG è presente l'Avvocato Giorgio De Arcangelis, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RA OL, LE SA ST, DR AN, CA DI e AN IG, unitamente ad altri soggetti non ricorrenti, sono stati attinti da misura cautelare carceraria (fatta eccezione per il primo, che veniva posto agli arresti domiciliari), sussistendo gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di reati fallimentari e finanziari (al RA venivano contestati solo singoli reati e non la partecipazione all'associazione); le esigenze cautelari venivano ricollegate al pericolo di reiterazione dei reati della medesima specie ed al rischio di inquinamento delle prove.
2. Lo schema operativo dell'associazione era il seguente: imprenditori in difficoltà od in stato di decozione affidavano ai membri delle associazioni per delinquere di cui ai capi di imputazione A-F-N (i cui promotori, organizzatori e capi erano individuati rispettivamente in DR AN, CA DI e LE SA ST) l'incarico di mettere in liquidazione e di portare al fallimento le loro società previo svuotamento delle poste attive sociali o con la costituzione nel contempo di nuove società, cui venivano trasferiti i rami aziendali sani, che continuavano l'attività al riparo dall'aggressione dei creditori e delle procedure fallimentari - attraverso l'utilizzo di prestanome che venivano nominati liquidatori o amministratori.
3. Le tre associazioni erano capitanate ciascuna da uno dei tre professionisti sopra indicati (DR AN, CA DI e LE SA ST) ed erano formate altresì da vari soggetti dediti professionalmente all'attività di prestanome.
4. Il tribunale di Roma, adito in sede di riesame, ha annullato l'ordinanza genetica del gip limitatamente al capi Le M, posto che i reati ivi contestati non consentivano l'adozione della misura carceraria, traendo peraltro dalle condotte criminose ivi contestate, e ritenute sussistenti, ulteriori elementi a riscontro dell'esistenza dell'associazione per delinquere.
5. Il tribunale del riesame ha anche sostituito per il RA la misura in atto degli arresti domiciliari con quella della presentazione alla polizia giudiziaria, sulla considerazione che si trattava di soggetto incensurato e di fatti che avevano una certa risalenza nel tempo.
6. Per il resto ha confermato l'ordinanza del gip di Roma.
7. Contro l'ordinanza suddetta, propongono ricorso gli indagati per i seguenti motivi:
8. RA OL a. mancanza, contraddittorietà 0 manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;
secondo il ricorrente il suo coinvolgimento nei reati di cui ai capi O e 01 deriverebbe da un presupposto erroneo e privo di riscontro indiziario e cioè l'aver ritenuto il RA amministratore di fatto della società Arc DP anche in seguito alla nomina quale amministratore formale di Di IE RT, avvenuta il 18/01/2008 (società dichiarata fallita il 05/10/2009). L'elemento di fatto sarebbe stato ricostruito dai giudici sulla base delle intercettazioni richiamate nell'ordinanza applicativa della misura e nelle dichiarazioni di IN LE e del curatore Gerosa Gianfranco che, secondo il ricorrente, sarebbero del tutto inidonee a tal fine. b. Mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.
9. LE SA ST a. nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione dell'articolo 292, lettere c) e c-bis), nonché mancanza di motivazione in ordine alla prova della sussistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione a delinquere di 2 cui al capo N. Lamenta il ricorrente che il tribunale del riesame non abbia tenuto in alcun conto i motivi indicati dalla difesa con riferimento al reato associativo, limitandosi ad una mera elencazione degli elementi di prova acquisiti (cfr. pag. 8 della ordinanza), senza alcuna valutazione del contenuto delle intercettazioni, nonostante la difesa avesse dedicato molte pagine dei motivi di riesame a questo argomento;
secondo la difesa la motivazione adottata dal tribunale con riferimento al capo M non svolgerebbe alcun effetto in relazione all'associazione a delinquere, essendo stato detto capo contestato unicamente come appropriazione indebita, senza condotta partecipativa al delitto associativo. Mancherebbe poi l'intera trattazione delle vicende societarie che secondo il tribunale conforterebbero le tesi accusatorie della costituzione di una associazione per delinquere e della partecipazione alla stessa del SA. La difesa stigmatizza, infine, il fatto che la motivazione in ordine alla pericolosità sociale ed alla necessità della misura di custodia in carcere sia stata effettuata cumulativamente, con riguardo alla gravità della vicenda, senza valutare separatamente le situazioni individuali e non tenendo conto del fatto che anche nell'ambito di un unico sodalizio criminale la pericolosità di ciascun associato può assumere una diversa graduazione. b. Nullità dell'ordinanza impugnata per erronea applicazione dell'articolo 292 cod. proc. pen., nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione della condotta del ricorrente nei termini dell'associazione per delinquere;
secondo la difesa vi sarebbe una trattazione generica con riferimento alla qualificazione delle condotte contestate all'indagato nei termini previsti dall'articolo 416 cod. pen.. L'ordinanza cadrebbe nell'equivoco di identificare la progettazione, l'organizzazione e la predisposizione di atti giudiziari con la progettazione, l'organizzazione e la predisposizione dello stesso vincolo associativo. Proprio le intercettazioni, poste a fondamento della misura, renderebbero evidente come non fosse il ricorrente a coordinare, organizzare e promuovere le attività dell'associazione, essendo tale ruolo svolto dal Di IE. Il tribunale avrebbe dovuto spiegare perché i comportamenti del 3 10. SA fossero da ricondurre al delitto di associazione, piuttosto che ai soli delitti-fine, evidenziando i motivi per cui non ha ritenuto sussistente un'ipotesi di continuazione nel reato. Nessuna motivazione, infine, vi sarebbe sull'elemento soggettivo e cioè sulla volontà di partecipare al sodalizio criminale. c. Nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'articolo 292 cod. proc. pen., nonché carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dei delitti previsti dai capi O, 01, P e Q. Lamenta la difesa che l'ordinanza affermi apoditticamente la sussistenza dei predetti reati, limitandosi a citare in modo generico le intercettazioni e le vicende economiche societarie, senza supportare tali elementi con un adeguato compendio motivazionale. Sostiene la difesa che vi sia una doppia contestazione delle asserite condotte illecite, contestualmente integrative sia del delitto di associazione per delinquere, sia dei delitti fine ipoteticamente programmati dall'associazione. d. Nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli articoli 274, lett. a) e c) e 292 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Secondo la ricostruzione accusatoria, afferma la difesa, l'associazione sarebbe sorta nel 2000 e sarebbe tuttora in atto, ma manca qualsiasi indizio in ordine ad un possibile contributo del SA in questo arco temporale, essendo la condotta illecita contestatagli limitata a pochi mesi del 2009. Per tale motivo nel gennaio 2012 non sussisteva alcun elemento indiziario idoneo a dimostrare la reiterazione del comportamento delittuoso del SA e dunque mancherebbe un esame specifico sulla attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, fronteggiabile soltanto con la permanenza in carcere. Anche con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio il provvedimento sarebbe carente di motivazione, facendo esclusivamente un generico riferimento alle presunte vicende associative, senza menzionare sotto alcun profilo la concreta condotta del singolo indagato. DR AN, a. inosservanza degli articoli 125, comma 3, 181, 292, comma 2, lettera c) e 309, comma 9, cod. proc. pen. in ragione dell'incompetenza funzionale del tribunale del riesame ad Integrare le argomentazioni fornite dal giudice per le indagini preliminari quando esse si risolvano in una motivazione meramente apparente. b. Nullità dell'ordinanza impugnata per mancata valutazione delle deduzioni contenute nella memoria difensiva, illustrativa degli specifici motivi di riesame, depositata nel corso dell'udienza del 07/02/2012, con specifico riferimento al reato associativo di cui al capo A. Vizio di motivazione per insufficienza e contraddittorietà in ordine alla ritenuta sussistenza del gravi indizi di colpevolezza sulla contestazione di cui al capo A. I motivi di riesame, cui la difesa fa riferimento, si incentravano sulla possibilità di desumere dagli stessi elementi posti a carico degli indagati, e ritenuti dal gip significativi della sussistenza di un'associazione criminale, indicazioni di segno opposto. I riscontri acquisiti avrebbero evidenziato l'assoluta mancanza di rapporti tra quelli che sarebbero diventati i tre promotori delle tre associazioni per delinquere e si evidenziava che la figura dell'indagato emergeva solo a partire dal 2008, mentre il reato associativo veniva contestato fin dal 2003. Lamenta poi il ricorrente che il provvedimento impugnato sia stato genericamente motivato con un rinvio all'ordinanza del gip, che il reato associativo sia stato ritenuto solo in forza della partecipazione ai reati satellite ed in generale ritiene non condivisibili le valutazioni del tribunale sulla ritenuta sussistenza dell'associazione. Elenca poi una serie di travisamenti per omissione di una asserita rilevantissima mole di atti di indagine e, soprattutto, del contenuto delle dichiarazioni dei coindagati, che si tradurrebbe in una omessa considerazione di circostanze decisive;
ai fini, dichiarati, del rispetto del principio di autosufficienza riporta alcuni stralci di intercettazioni e di dichiarazioni rese dai coindagati. C. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e cioè degli articoli 125, comma tre, 121, comma due e 178 lettera C, cod. proc. pen. ed in ogni caso carenza di 5 d. Mancanza 0 manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla sussistenza dei 6 11. pericula libertatis di cui all'articolo 274 cod. proc. pen.; sotto questo profilo si evidenzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione sia sulla sussistenza del pericolo, sia con riferimento alla adeguatezza della sola misura carceraria. In particolare, il tribunale avrebbe ritenuto non idonei gli arresti domiciliari, senza considerare che ai sensi dell'articolo 284 cod. proc. pen. il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o lo assistono. CA DI, a. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo F dell'incolpazione, relativo all'associazione per delinquere. Secondo il ricorrente il tribunale del riesame avrebbe travisato i dati di indagine, avallando la ricostruzione della procura della Repubblica in ordine al ruolo di promotore del professionista, che sarebbe in netto contrasto con i dati dell'indagine. Il DI si sarebbe limitato a segnalare agli imprenditori che richiedevano una sostituzione nelle cariche sociali i nominativi dei prestanome, senza che ciò facesse di lui un membro della supposta associazione per delinquere e tanto meno il suo promotore. Quanto ai reati di cui ai capi L ed M, le condotte appropriative ivi contestate sarebbero state realizzate dai soggetti che detenevano la totalità del capitale sociale, per cui non vi sarebbe la materialità del reato, mancando alcuna offesa contro il patrimonio. Sotto questo profilo si evidenzia inoltre la illogicità della motivazione del tribunale che dapprima fonda la sussistenza del reato sui dati di bilancio e poi ritiene quest'ultimo inattendibile. b. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari;
secondo il ricorrente la motivazione del tribunale del riesame è illogica laddove ritiene l'inadeguatezza della detenzione domiciliare, affermando che i professionisti potrebbero reiterare condotte a loro ascritte mediante il conferimento di deleghe o procure a terzi, o l'utilizzo di strumenti informatici. Il DI non si troverebbe nella possibilità di conferire deleghe o procure a terzi, né di compiere attività professionale, essendo stato 7 sospeso dal suo ordine di appartenenza;
peraltro, tali possibilità sarebbero scongiurate dall'adozione di cautele specifiche ai sensi dell'articolo 284, comma due, cod. proc. pen. c. Omessa motivazione in ordine alle condizioni familiari dell'indagato; lamenta il ricorrente che il tribunale del riesame non abbia tenuto conto della gravità della situazione clinica della moglie, la quale necessita di assistenza e di conforto essendo stata di recente sottoposta all'ottavo intervento chirurgico per patologia tumorale. 12. AN IG a. Difetto, incongruenza ed illogicità di motivazione in punto di valutazione delle esigenze cautelari, nonché sulle condotte materiali, sulla consapevolezza associativa, sul pericolo di reiterazione, sulla proporzionalità della misura coercitiva e sulla gravità della condotta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Per quanto riguarda i ricorsi di DR AN e CA DI, si rileva che gli stessi hanno presentato rinuncia, sottoscritta personalmente ed autenticata dai difensori, per cui deve dichiararsi l'inammissibilità di tali ricorsi.
2. Prima di procedere alla disamina specifica degli altri motivi di ricorso, proposti dai coindagati, deve premettersi che il ruolo di questa Corte non è quello di rivalutare gli indizi posti a base delle due ordinanze cautelari, né quello di pronunciarsi sull'attendibilità dei dichiaranti, bensì più limitatamente quello del controllo di legittimità sull'ordinanza impugnata.
3. La corte, dunque, si limiterà a verificare che il provvedimento impugnato sia sorretto da una logica e sufficiente motivazione, anche nelle parti in cui fa riferimento all'ordinanza emessa dal gip, e che il giudizio di gravità indiziaria e di attendibilità delle dichiarazioni che ne costituiscono il fondamento sia stato effettuato dalla Corte del riesame operando una corretta interpretazione degli istituti processuali invocati nel ricorso. 0 8 0 4. In alcun caso questa Corte procederà ad una valutazione di merito sugli indizi e sulla loro interpretazione, compito riservato al giudice per le indagini preliminari in prima battuta e al tribunale del riesame in sede di impugnazione.
5. Si deve ricordare, infatti, che In caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento di riesame in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del riesame (sez. 2, n. 39504 del 17 settembre 2008).
6. Non va, poi, dimenticato che ci si trova oggi non in una fase dibattimentale, ma nell'ambito di una discussione che investe il potere cautelare dell'autorità giudiziaria;
il che significa che la valutazione degli indizi di colpevolezza deve essere condotta con minor rigore rispetto a quanto deve avvenire nell'ambito del giudizio di cognizione. Trattasi di affermazione che trova la sua fonte normativa nell'articolo . 273 cod. proc. pen. che, al comma uno bis, richiama i commi 3 e 4 dell'articolo 192 e non invece il numero due, che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi, ma anche precisi e concordanti). Questa Corte ha anche (sez. 4, n. 37878 del 6 luglio 2007) già ricordato che in tema di misure cautelari personali, la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" di cui all'art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi" inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta a indicare la "prova logica o indiretta", ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192, comma 2, c.p.p.) che consente di risalire a un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare è quindi sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine al reati addebitatigli. Gli indizi, dunque, ai fini delle misure cautelari, non 9 devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma 2, c.p.p.
7. Va ancora ricordato, infine, che il tribunale del riesame, nel confermare l'ordinanza cautelare, opera proprie valutazioni critiche, ma richiama integralmente anche la ben più dettagliata motivazione del GIP, per cui la congruità della motivazione deve essere valutata considerando il risultato organico e inscindibile derivante dalla fusione delle due motivazioni, che si integrano a vicenda e non possono essere interpretate individualmente, ai fini della verifica di sussistenza di eventuali vizi logici. In tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale, l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli art. 273, 274 e 275 c.p.p., ne hanno determinato l'emissione (sez. U., n. 7 del 17 aprile 1996).
8. Ciò premesso, si rileva che il primo motivo di ricorso di RA è infondato e va pertanto rigettato. L'ordinanza del tribunale contiene una motivazione specifica alla pagina 10, che va integrata con le più approfondite considerazioni espresse dal gip alle pagine 101 e seguenti;
i giudici di merito ricostruiscono approfonditamente il ruolo svolto dal RA, quale imprenditore che richiese al SA la predisposizione di uno schermo fittizio per sottrarlo alle responsabilità derivanti dal fallimento. Dalla lettura congiunta delle motivazioni dei due provvedimenti di merito si evince con chiarezza che il ruolo gestorio di fatto del RA non nasce dal nulla, ma consegue al fatto che il nuovo amministratore Di IE RT, nominato in sua sostituzione, era un mero prestanome. I giudici di merito, comunque, individuano e riportano gli elementi da cui desumono la permanenza della gestione societaria in capo al RA;
trattasi di valutazioni di merito che, in quanto motivate in modo più che sufficiente - specie se si considera la fase pre-giudiziale in cui si trova il procedimento e senza incorrere in evidenti vizi logici, si sottraggono ad ogni censura in questa sede di legittimità. 10 9. Il secondo motivo di ricorso del RA è generico e valutativo e come tale inammissibile;
i giudici di merito hanno tenuto in debito conto le particolarità della posizione dell'odierno ricorrente, tant'è che si tratta dell'unico soggetto ad aver avuto una misura non carceraria, recentemente sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, segno tangibile che il tribunale ha ritenuto molto attenuate le esigenze cautelari nei suoi confronti. Le valutazioni del tribunale, essendo adeguatamente motivate (cfr. pag. 11), non possono essere censurate in questa sede. 10. Passando al ricorso di LE SA ST, e richiamate le considerazioni giuridiche di carattere generale esposte nella prima parte di questa sentenza, in particolar modo con riferimento alla integrazione delle due ordinanze cautelari, si osserva che la valutazione in ordine alla sussistenza dell'associazione a delinquere, pur essendo una valutazione di tipo discrezionale, riservata ai giudici di merito, deve essere sorretta da una motivazione che non solo non deve essere contraddittoria o manifestamente illogica, ma deve anche essere sufficiente a far comprendere appieno il ragionamento compiuto dall'organo giudicante. 11. Nel caso di specie, i gravi indizi in forza dei quali è stata ritenuta sussistente un'associazione per delinquere sono contenuti alle pagine 2 e 7 dell'ordinanza impugnata, nonché alle pagine 119 e seguente dell'ordinanza genetica. Il ragionamento logico seguito dai giudici di merito, pur essendo corredato del richiamo agli elementi indiziari ritenuti rilevanti, tuttavia omette di valutare circostanze di un certo rilievo, nonostante siano state oggetto di specifica doglianza nelle richieste di riesame. Ci si riferisce in particolar modo alla stranezza di tre associazioni distinte, in cui i capi non si conoscevano e non interagivano tra loro, pur compiendo reati dello stesso tipo e facendo riferimento allo stesso substrato di prestanome, essi stessi ritenuti membri delle tre associazioni;
al fatto che le associazioni sono state ritenute operative per molti anni, quando le prove della partecipazione associativa dei loro capi sono invece limitate ad episodi recenti;
alla debolezza dell'argomentazione relativa alla esistenza di un organizzazione specifica, dedita abitualmente alla commissione dei reati fallimentari, laddove l'esiguo numero dei reati fine contestati al SA ST (ed al IG) e la insufficiente analisi degli elementi costitutivi della societas sceleris non consentono di 11 apprezzare in pieno gli elementi fattuali da cui il Tribunale ha ritenuto di derivare l'esistenza dell'associazione, la partecipazione dei prevenuti e la loro consapevolezza associativa. In mancanza di tali approfondimenti, può sembrare che i 12. singoli reati distrattivi siano il frutto di attività episodiche, pur non infrequenti, realizzate dai soggetti normalmente dediti all'attività - professionale - laddove richiesti da imprenditori senza scrupoli o dai soggetti dediti all'attività di prestanome di organizzare la dismissione societaria, previa spoliazione. 13. A fronte della partecipazione a singoli episodi criminosi, che si ritiene in questa fase sufficientemente provata, risulta dunque una qualche incertezza sia sull'esistenza delle associazioni, sia sulla loro composizione e sul ruolo assunto dal vari compartecipi, specie in relazione ad alcuni dei prestanome, il cui ruolo pare a volte determinante nell'avviamento del meccanismo che dava luogo ai reati societari, fallimentari, finanziari. 14. Considerata la gravità del reato associativo contestato, l'onere motivazionale del Giudice di merito, specie di fronte a specifiche e circostanziate censure difensive, deve essere più pregnante. Ritiene, pertanto, questa Corte che la motivazione relativa ai reati associativi vada integrata, con particolare attenzione sia agli elementi costitutivi, sia al ruolo dei singoli associati ed all'elemento soggettivo degli indagati, che per rispondere del reato devono essere necessariamente consapevoli del loro contributo cosciente e volontario all'organizzazione criminale, ove ritenuta esistente. 15. Con riferimento ai singoli reati-fine, al contrario, vi è nei provvedimenti di merito, letti sistematicamente, una più che sufficiente motivazione, niente affatto limitata al richiamo schematico di un elenco di prove. Ed allora le censure svolte dalla difesa hanno piuttosto lo scopo di sollecitare una alternativa ricostruzione dei fatti mediante una diversa materiale probatorio, auspicando valutazione del svolgimento di un terzo giudizio di merito. Si deve, poi, osservare -e ciò anche con riferimento agli analoghi motivi di ricorso presentati dagli altri indagati - che se è vero che il tribunale ha il dovere di prendere in considerazione le censure svolte con l'istanza di riesame, non è men vero che il dovere di motivazione è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi 12 approfondita e l'esame dettagliato delle predette, essendo sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento e che si dimostri di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni caso difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, Schowick). La motivazione, dunque, è del tutto congrua se il giudice abbia confutato gli argomenti che costituiscono l'ossatura dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (Sez. 6, n. 1307 del 26/09/2002, Delvai). Il Giudice, tantopiù in sede di indagini, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). 16. Quanto al ricorso di AN IG, il primo e l'ultimo motivo relativamente alla gravità indiziaria e alla gravità dei fatti - - sono generici e non autosufficienti;
inoltre, si rivolgono contro valutazioni di merito senza indicare in modo specifico i vizi logici da cui sarebbe affetta la motivazione, sollecitando piuttosto una diversa ricostruzione dei fatti in senso più favorevole all'indagato. Le censure relative all'associazione, invece, sono fondate nei limiti in cui si è detto per il SA, richiamandosi la relativa motivazione. 17. Il problema delle esigenze cautelari, sollevato sia dal SA che dal IG, risulta in parte assorbito dall'accoglimento del motivo di ricorso relativo all'associazione a delinquere, nel senso che se il Giudice di rinvio dovesse escludere l'esistenza dell'associazione, vi sarebbe un automaticamente ridimensionamento dei fatti e quindi il Tribunale dovrebbe procedere a 13 ri-valutare le esigenze cautelari. Poiché, peraltro, il Tribunale potrebbe confermare il quadro indiziario già ritenuto in precedenza dai giudici di merito, sono opportune alcune considerazioni sui questi motivi specifici di ricorso. 18. Sebbene, come si è già rilevato, il semplice elemento temporale non sia determinante ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, pur tuttavia, tenendo conto delle particolarità del caso e del tipo di reati per cui è procedimento, il tempo trascorso e le indagini già svolte dagli organi inquirenti sembrano elementi meritevoli di particolare attenzione ai fini della valutazione di permanenza, quantomeno, del pericolo di inquinamento. E' necessario, dunque, che il Tribunale, valutati attentamente questi aspetti, fornisca una motivazione specifica ed approfondita sul punto;
non sembrano pertinenti, infatti, le considerazioni contenute nel penultimo capoverso della pagina 11, laddove manca una specifica indicazione dei motivi per cui sarebbe ancora attuale tale pericolo di inquinamento probatorio. 19. Quanto al pericolo di reiterazione dei reati della medesima specie, vi è motivazione adeguata alla pagina 11, penultimo capoverso;
appare incongrua, invece, la valutazione di adeguatezza della misura in atto, quale unica idonea a scongiurare il suddetto pericolo. Ed invero il tribunale ha affermato che gli arresti domiciliari non sarebbero idonei a fronteggiare le predette esigenze cautelari, poiché si ritiene possibile anche in regime di restrizione domestica, mediante il conferimento di deleghe o procure a terzi, o mediante l'utilizzo di strumenti informatici, compiere atti che possano incidere sulle vicende societarie. Or bene, il tribunale ha omesso di considerare da un lato che esistono misure interdittive dall'esercizio di professioni, imprese od uffici direttivi delle persone giuridiche (e che alcuni professionisti sono attualmente sospesi dall'ordine di appartenenza), dall'altro che in regime di arresti domiciliari può essere imposto il divieto di comunicare con persone diverse da quelle conviventi con l'indagato. Se tall misure siano o meno sufficienti per prevenire i pericoli già ritenuti dal tribunale, è valutazione che non può essere compiuta da questa Corte, ma che spetta unicamente al giudici di merito. Il Giudice di rinvio, dunque, previa attenta valutazione dell'eventuale attenuazione di tali esigenze, dovrà compiere la suddetta valutazione e fornirne adeguata motivazione. Resta naturalmente libero il tribunale, nell'ambito dei propri poteri 14 discrezionali, di confermare integralmente il provvedimento impugnato, ovvero di revocare o ancora di sostituire le misure in atto con altre meno afflittive.
p.q.m.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto associativo ed alla valutazione di adeguatezza della misura con riferimento alle posizioni di SA ST e IG, con rinvio al tribunale di Roma per nuovo esame;
rigetta nel resto i ricorsi di SA ST e IG. Rigetta il ricorso di RA, che condanna al pagamento delle spese del procedimento. Dichiara inammissibili i ricorsi di AN e DI e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per SA ST, AN, DI e IG. Così deciso il 5/06/2012 Il Consignerlestensore Il Presidente OL Giovanni Demarchi Albengo Gennaro Maras DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 20 SET 2012 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise pare jusse 15