Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto per tale fattispecie associativa risulta inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/2015, n. 44129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44129 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
44 1 2 9 / 1 5 24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE : Composta da - Sent. n. sez. 1809 Domenico Carcano - Presidente - Angelo Costanzo -CC 22/10/2015 Angelo Capozzi R.G.N. 30295/2015 Ersilia Calvanese Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce avverso la ordinanza del 30/06/2015 del Tribunale del riesame di Lecce nel procedimento
contro
TA IO, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Lecce, in accoglimento dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. presentato nell'interesse di IO TA, avverso l'ordinanza del 1° giugno 2015 del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, annullava la predetta ordinanza con conseguente revoca della misura in atto e rimessione in libertà dell'indagato. Al TA era stata applicata il 24 marzo 2015 la misura cautelare degli arresti domiciliari in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90, per aver sino alla fine di marzo 2012 partecipato ad un'associazione dedita al narcotraffico, procacciando alla stessa clienti e vendendo per conto di essa a terzi sostanze stupefacenti di varie tipologie, nonché di aver compiuto in tale contesto più episodi di spaccio. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame, adito in sede di appello cautelare, tenuto conto della novella introdotta nell'art. 274 cod. proc. pen. dalla legge 47/2015, riteneva non sussistenti concrete ed attuali esigenze cautelari di reiterazione di condotte criminose, considerato che i fatti di reato contestati al TA erano risalenti nel tempo (periodo dal 2011 fino al marzo 7 2012), che il ruolo assunto dal TA all'interno del sodalizio criminoso era stato W marginale, che lo stesso risultava totalmente incensurato e privo anche di pendenze a carico e che infine aveva documentato lo svolgimento di un'attività lavorativa. Né era ravvisabile, secondo il Tribunale, il pericolo di inquinamento probatorio, posto che gli elementi probatori a suo carico erano oramai ampiamenti cristallizzati nei risultati dell'attività di intercettazione telefonica;
né quello di fuga, non avendo il TA assunto alcuna condotta che potesse anche solo ipotizzare tale pericolo.
2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, denunciando la violazione di legge e l'illogicità assoluta della motivazione (art.606, lett. b, c ed e, cod. proc. pen), in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. Lamenta l'Ufficio giudiziario ricorrente che il Tribunale, per un'erronea interpretazione della legge, avrebbe ritenuto il fattore "tempo" di per sé assorbente ed idoneo ad escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Contrariamente, sostiene, in presenza di delitti compresi fra quelli indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., la motivazione in ordine al "tempus commissi delicti" non è richiesta, operando per tali reati soltanto la "presunzione di adeguatezza" di cui alla norma citata, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari, salvo prova contraria. Il fattore tempo potrebbe essere valorizzato solo per la scelta del tipo di misura da applicare, ma non per ritenere sussistenti le esigenze cautelari, che possono essere escluse solo su fatti specifici di natura diversa. 2 Secondo il ricorrente, il Tribunale, recependo passivamente un precedente di legittimità, avrebbe invece trascurato di considerare, con motivazione assolutamente illogica, che l'associazione criminale in cui era inserito il prevenuto aveva svolto la sua attività per un arco di tempo particolarmente lungo (un anno e tre mesi, benché la data finale della contestazione fosse da mettere in correlazione alla chiusura delle indagini e fosse legittimo ritenere che solo l'intervento repressivo conseguente all'ordinanza cautelare del 24 marzo 2015 avesse determinato la cessazione dell'operatività della associazione) ed era caratterizzata da una particolare struttura capillare con zone anche nel nord d'Italia con plurimi canali di rifornimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. La disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 Dpr 309/90, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura. Come ha anche rammentato la Corte costituzionale (sent. 231 del 2011), secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, presenza di un siffatto delitto, il giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari, quante volte non consti la prova della loro mancanza (prova di tipo negativo, dunque, che deve necessariamente proiettarsi su ciascuna delle fattispecie identificate dall'art. 274 cod. proc. pen.), secondo un modello che si traduce, sul piano pratico, in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti applicativi della custodia cautelare in carcere. Secondo la citata giurisprudenza, infatti, in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati considerati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il giudice assolve il suddetto obbligo dando semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, senza dovere specificamente motivare sul punto;
solo nel caso in cui l'indagato o la sua difesa abbiano allegato elementi di segno contrario, egli sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione;
la presunzione può essere superata dallo stesso giudice, se dagli atti risultino, ictu oculi, elementi che mettano in evidenza che non sussistono esigenze cautelari (Sez. U, n. 16 del 05/10/1994 - dep. 28/12/1994, Demitry, Rv. 199387). 3 Sulla scia di questo orientamento si era affermato che, in presenza di un regime cautelare speciale con riferimento a reati, come quello di cui all'art. 74 cit., che comportano una deroga all'ordinaria disciplina risultando le esigenze cautelari presunte, sebbene iuris tantum, non è richiesta la motivazione in ordine al "tempus commissi delicti", non essendo necessario che l'ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato, così come richiesto dall'art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen., salvo ricorrano le situazioni sopra descritte (Sez. 2, n. 3322 del 13/05/1997 - dep. 03/07/1997, Letizia, Rv. 208366) e fermo restando che quanto al criterio di - scelta della misura per i reati non coperti della presunzione assoluta il tempo - trascorso dalla commissione del reato può costituire un elemento specifico, in relazione al caso concreto, dal quale risulta che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (Sez. 3, n. 27439 del 01/04/2014 -dep. 24/06/2014, P.M. in proc. Cetrull, Rv. 259723). Peraltro, facendo leva sulle stesse considerazioni espresse dal Giudice delle leggi nella citata sentenza in ordine alle caratteristiche di tale fattispecie penale di cui all'art. 74 Dpr 309/90 (qualificabile come "fattispecie, per così dire, "aperta", che, descrivendo in definitiva solo lo scopo dell'associazione e non anche specifiche qualità di essa, si presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei: da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organizzazione, di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato, al piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familiare come nel caso oggetto del giudizio a quo operante in un'area limitata e con i - più modesti e semplici mezzi"), si è andato sviluppando un diverso e più recente indirizzo che questo Collegio condivide - che esige che la sussistenza delle esigenze cautelari debba essere desunta - rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto per tale fattispecie associativa risulterebbe inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per le associazioni di tipo mafioso, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014 - dep. 17/12/2014, Alessi, Rv. 261670; Sez. 4, n. 26570 del 11/06/2015 dep. 24/06/2015, Flora, Rv. 263871). Nel caso di specie quindi i Giudici a quibus, a fronte di specifica deduzione difensiva, correttamente si sono fatti carico di svolgere tale specifica analisi.
3. Anche il motivo concernente i vizi della motivazione non è fondato. 4 G La motivazione posta a fondamento dell'ordinanza impugnata non risulta infatti vulnerata dai vizi denunciati. L'ordinanza impugnata ha valorizzato non solo la circostanza della circoscritta e risalente nel tempo attività contestata alla associazione in esame (tutta racchiusa in un arco temporale del 2001 e fino al marzo 2012) e del ruolo "marginale" assunto all'interno di essa dal TA, ma anche positivi elementi riferiti alla personalità di quest'ultimo per escludere il pericolo attuale e concreto di reiterazione. In definitiva, il tessuto motivazionale dell'ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà о macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. denunciato in ricorso. Le censure dell'Ufficio giudiziario ricorrente sembrano piuttosto sollecitare questa Corte ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, nella prospettazione di una diversa (e, per il ricorrente, più adeguata) valutazione delle risultanze processuali. Va ricordato al riguardo che, in caso di ricorso per cassazione avverso un provvedimento in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato vizio di motivazione, le doglianze attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari possono assumere rilievo solo se rientrano nella previsione di cui all'articolo 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., se cioè integrano il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Esula, quindi, dalle funzioni della Cassazione la valutazione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito. Quanto al richiamo da parte del ricorrente di elementi, a suo dire, non valutati dal Tribunale, la censura è del tutto generica, non avendo il ricorrente allegato copia degli atti. Il travisamento del fatto in tanto può essere oggetto dello scrutinio di legittimità, in quanto il ricorso, che deduca tale vizio richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (tra le tante, Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013 - dep. 19/06/2013, Natale ed altri, Rv. 256723).
4. Per quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 22/10/2015. Il Consigliere estensore Ersilia Calvanese [DEPOSITATO IN CANCELLERIA] - 2 NOV 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R CORTE SLOS P Pieta Esposito 60 Il Presidente Domenico Carcano :