Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2015, n. 26570
CASS
Sentenza 11 giugno 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per condotte esecutive risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Conf. nn. 26571 e 26572 del 2015, non mass.).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2015, n. 26570
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26570
    Data del deposito : 11 giugno 2015

    Testo completo