Sentenza 17 giugno 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ben potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, indicativa della continuità temporale del vincolo criminale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2009, n. 40505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40505 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2009 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
40505/09 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI
PENALE SESTA SEZIONE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2009
SENTENZA
N. 7246/ Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MANNINO SAVERIO FELICE PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE
N. 014407/2007 " 2. Dott. MILO NICOLA
3. Dott.CORTESE ARTURO "
"F
4. Dott. MATERA LINA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) IL RA NZ N. IL 18/01/1966
N. IL 25/03/1977 2) RE MAURIZIO
avverso SENTENZA del 02/05/2006
CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso la relazione fatta dal Consigliere udita in PUBBLICA UDIENZA
MILO NICOLA usito il PG. in persona Sel Sr. V. Monetti, che ha concluso pir it rigetto Sei ricorsi;
usit i difensori avv. A. Bargi (per le GR) e avr. T. Caldowne (per Sereus), che hanno concluso per l'accoglimento Sei ricorsi_
Fatto e diritto
1- La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 2/5/2006, confermava quella in data 27/6/2005 del locale Tribunale, che aveva dichiarato IO Il GR e IO RE colpevoli dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico internazionale, capeggiata da ON IU, e di importazione dalle Antille Olandesi di consistenti quantitativi di cocaina per lo spaccio sul mercato nazionale e li aveva condannati, ritenuti tali illeciti unificati dal vincolo della continuazione ed in concorso delle circostanze attenuanti generiche, rispettivamente alla pena di anni nove e a quella di anni sette e mesi sei di reclusione.
Il Giudice distrettuale rilevava preliminarmente, in rito, la utilizzabilità dei contenuti delle conversazione telefoniche intercettate, fonte di prova centrale per la ricostruzione della vicenda in esame, sottolineando che detta attività captativa era stata regolarmente autorizzata con decreti d'urgenza 29 gennaio e 13 febbraio 2002 del P.M., congruamente motivati anche in relazione all'utilizzo di impianti non in dotazione all'Ufficio di Procura e convalidati dal Gip. Nel merito, riteneva che la responsabilità degli imputati era provata dagli esiti delle dette intercettazioni, dagli accertamenti espletati dalla Polizia di Stato nel corso dei servizi di appostamento e pedinamento dei soggetti controllati, dalla constatazione, anche documentale, dei frequenti viaggi effettuati nelle Antille Olandesi dal gruppo di persone coinvolte nella vicenda. Più specificamente, quanto al reato associativo, la cui permanenza si era protratta, quanto meno, dal novembre 2001 fino al febbraio 2002, poneva in evidenza i seguenti dati probatori: a) il 10/2/2002, era stata monitorata la partenza dall'aeroporto di Catania per le Antille Olandesi di ON IU, OR ZZ, OR RA, IA DO e MA TA, con l'evidente finalità di acquistare cocaina da importare in Italia, come dimostrato oggettivamente dalla circostanza che il ZZ ed il RA, il giorno 19/2/2002, erano stati arrestati presso l'aerostazione di Caracas, nel mentre stavano per imbarcarsi su un volo diretto in Italia, perché trovati in possesso di un chilogrammo di cocaina;
b) la programmazione di tale viaggio prevedeva che i predetti soggetti, dopo essersi approvvigionati della sostanza stupefacente, dovevano fare rientro in Italia, con voli diversi, in gruppi di due persone per volta e per ultimo doveva rientrare il IU, misure queste prudenziali, intuibilmente finalizzate a sviare sospetti e a ridurre i rischi connessi ad eventuali controlli (cfr. intercettazione 27/2/2002 ore 11,48 tra Il GR IO e la sorella AN); c) l'DO e il TA, infatti, erano rientrati a Catania il 18/2/2002 e del proficuo esito della spedizione Il GR IO e Il GR AN (moglie del IU, inserita nello stesso contesto associativo) avevano rassicurato il IU, che trovavasi ancora all'estero; d) invio di denaro al IU per fronteggiare le spese connesse all'assistenza legale in Venezuela dei due corrieri arrestati;
e) accordi telefonici intercorsi tra il IU e Il GR IO per sostituire tutti i telefoni cellulari in uso ai componenti del sodalizio con altri nuovi, per neutralizzare eventuali intercettazioni;
f) tra il gennaio e il febbraio 2002, erano stati effettuati almeno tre viaggi nelle isole caraibiche a distanza di circa quindici giorni l'uno dall'altro ed altro viaggio era stato programmato, con acquisto dei relativi biglietti aerei, per il 21 febbraio 2002; g) IO II GR e IO RE si erano sempre attivati nel programmare i detti viaggi e nell'assistere le persone che li effettuavano al momento della partenza e dell'arrivo presso l'aeroporto di Catania;
h) i due imputati si erano direttamente interessati della sorte del ZZ e del RA, arrestati in Venezuela, ed avevano offerto la loro collaborazione per procurare in tempi rapidi il denaro occorrente per l'assistenza legale;
i) rapporti continui e costanti tra i due imputati e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda;
1) viaggio effettuato in Germania dai due imputati, tra il 14 e il 18 febbraio 2002, per scopi certamente connessi all'attività illecita del sodalizio, considerato
2 che era stato seguito con interesse e con evidente preoccupazione dal IU e dalla di lui moglie, AN II GR (cfr. intercettazioni); m) il RE, nel novembre 2001, si era recato personalmente a Curacao per ragioni mai credibilmente esplicitate, ma logicamente coerenti col contesto delineato. In relazione al reato di cui all'art. 73 dpr n. 309/'90, la
Corte di merito riteneva che la prova era offerta dal tenore delle numerose conversazioni intercettate, i cui contenuti erano di univoca interpretazione ed avevano trovato oggettivo riscontro nell'arresto, in Caracas, del ZZ e del RA, trovati in possesso della partita di droga che doveva essere importata in Italia, episodio che sintomaticamente s'inquadra nella coordinata dinamica operativa del gruppo.
3- Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati. Il RE ha dedotto la violazione dell'art. 267 c.p.p. e il vizio di motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni, perché emesso in difetto di indizi di reato, affidati esclusivamente ad una fonte anonima, con conseguente inutilizzabilità delle stesse intercettazioni,
Entrambi i ricorrenti hanno dedotto: a) inutilizzabilità delle intercettazioni, sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 268/3° c.p.p., non essendo stato motivato il decreto 13/2/2002 in relazione all'espletamento delle relative operazioni a mezzo di impianti non in dotazione alla Procura della Repubblica;
b) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del loro inserimento nel contesto associativo, dei cui elementi strutturali difettava la prova;
c) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul ritenuto concorso nel reato di cui all'art. 73 dpr n.
309/90.
IO Il GR ha lamentato anche l'eccessività della pena inflittagli.
4- I ricorsi non sono fondati.
4a- Con i motivi in rito, vengono riproposte le doglianze, già prospettate in sede di merito, sulla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni.
Osserva, al riguardo, la Corte che la risposta della sentenza impugnata al problema sollevato è puntuale e corretta;
non è certamente posta in crisi dagli ulteriori argomenti, in verità ripetitivi, sviluppati nei ricorsi.
Il decreto autorizzativo delle intercettazioni emesso in via d'urgenza dal P.M. il 29/1/2002
e regolarmente convalidato dal Gip, nel ritenere l'indispensabilità del mezzo di ricerca della prova, presuppone la sussistenza di sufficienti indizi del reato ex art. 74 dpr n. 309/90 non sulla base di una mera fonte anonima, ma di una più ampia indagine sintetizzata nella informativa 28/1/2002 della “sezione antidroga" della Squadra Mobile ed avente ad oggetto l'attività del gruppo malavitoso dei "Piacenti", del quale il IU era sospettato di essere partecipe, e la stessa condotta di quest'ultimo, che aveva effettuato nei giorni precedenti un viaggio nelle Antille Olandesi finalizzato presumibilmente all'acquisto di sostanza stupefacente.
Il decreto 13/2/2002, nella parte in cui disponeva che le operazioni di intercettazione delle conversazioni telefoniche venissero compiute a mezzo di apparecchiature in dotazione alla Questura di Catania, "stante la insufficienza di postazioni" presso gli uffici della Procura, ponendosi in continuità col precedente decreto 29/1/2002, diffusamente motivato sul punto, e non risultando né essendo stata dedotta una variazione della situazione in quest'ultimo descritta, deve ritenersi incisivamente motivato, sia pure con formula sintetica.
4b- Quanto al merito della vicenda, rileva la Corte che la sentenza impugnata fa buon governo della legge penale e riposa su un iter motivazionale che dà conto, attraverso una realistica interpretazione delle emergenze processuali, apprezzate e valutate in maniera esaustiva ed immune da vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene, che, pertanto, resiste alle censure mossele.
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Queste, invero, nel tentativo di scardinare la fondatezza della postulazione accusatoria e di accreditare i vizi denunciati, si muovono nell'ottica di parcellizzare i dati probatori acquisiti e di valutarli isolatamente, per minimizzarne il significato nella prospettiva di supportare l'asserita estraneità dei ricorrenti agli illeciti loro contestati.
Devesi, per contro, osservare che il materiale probatorio acquisito deve essere apprezzato e valutato nel suo complesso, cogliendo le interferenze e le connessioni tra i vari elementi, che, integrandosi tra loro, contribuiscono a fare chiarezza sulla vicenda in esame. Soltanto tale regola metodologica, puntualmente osservata dalla sentenza impugnata, consente di cogliere, in modo realistico, l'effettivo significato dei comportamenti umani presi in considerazione.
Va precisato che, ai fini della configurabilità dell'associazione ex art. 74 dpr n. 309/'90, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, ma è sufficiente che questi, anche in assenza di un espresso accordo, siano portati ad operare nella consapevolezza che la propria e l'altrui attività ricevono vicendevole ausilio per l'attuazione del programma criminale. La prova del reato associativo ben può desumersi dalle modalità esecutive dei reati-fine, dalla loro ripetizione, dai rapporti tra gli autori, dalla ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti coinvolti in vista del raggiungimento di un comune obiettivo, dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pure non particolarmente complessa e sofisticata, desumibile dalla continuità degli approvvigionamenti in base ad un collaudato schema operativo, indicativo, per la sinergia delle condotte dei vari soggetti, della continuità nel tempo del vincolo criminale.
Ciò posto, molteplici sono gli elementi che conclamano la costituzione -di fatto di un sodalizio tra più persone finalizzato ad operare nel settore del traffico illecito di droga anche a livello internazionale.
Il discorso giustificativo, innanzi sintetizzato, della sentenza impugnata, infatti, offre un quadro chiaro della vicenda e correttamente ravvisa, analizzando la complessiva attività dei due ricorrenti e degli altri correi giudicati separatamente, gli estremi del vincolo associativo tra i medesimi, i cui comportamenti non erano stati circoscritti al concorso in una o più imprese delittuose, ma avevano avuto un ben più ampio respiro, nel senso che si erano caratterizzati come funzionali all'attuazione di un generico programma criminale nel settore del traffico illecito di droga, dando così vita a quel legame stabile, fonte di particolare allarme sociale. Nel caso in esame, peraltro, la commissione dei reati-scopo, in quanto concretamente e reiteratamente verificatasi attraverso modalità operative uniformi poste in essere dalle stesse persone secondo una preventiva ripartizione dei ruoli, costituisce valida prova di responsabilità per il delitto associativo. Militano in tale direzione: a) i plurimi viaggi effettuati a cadenza periodica nell'arco temporale compreso tra il novembre 2001 e il febbraio 2002, con preventiva e precisa programmazione, nelle Antille Olandesi dai componenti del gruppo di persone diretto da ON IU;
b) in particolare, il viaggio del 10/2/2002, che, essendo stato monitorato in tutta la sua evoluzione, aveva evidenziato la sua finalità illecita e la particolare organizzazione predisposta per importare cocaina in Italia e per ridurre il rischio di eventuali controlli da parte della Polizia;
c) l'avere stabilito un rapporto di fiducia e di affidabilità con i fornitori esteri;
d) i costanti contatti telefonici che i soggetti in
"trasferta all'estero avevano intrattenuto con quelli rimasti in Italia per fornire ogni informazione sull'andamento della "missione" o per sollecitare interventi economici imposti da fatti contingenti, come avvenuto in occasione dell'arresto in Venezuela del
ZZ e del RA;
e) l'impegno costante dei due ricorrenti nell'affiancare le iniziative delittuose del gruppo, organizzando i viaggi all'estero, seguendone l'evoluzione e attivandosi per soddisfare ogni esigenza che il caso concreto richiedeva nell'interesse comune.
4 L'intervenuta assoluzione dell'DO e del TA, il cui ruolo -secondo l'accusa- era quello di “corrieri della droga", non incide sulla configurabilità del reato associativo, non venendo meno il numero minimo di persone necessario all'integrazione di tale illecito. L'importazione di cocaina per la successiva collocazione sul mercato nazionale emerge chiaramente, come si sottolinea nella pronuncia di merito, dai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e trova oggettivo riscontro nell'arresto in Caracas dei due corrieri che si accingevano a rientrare in Italia con una consistente partita di detta sostanza, episodio questo univocamente sintomatico, anche se ne venne interrotta la programmata evoluzione, dell'illecita attività praticata dal gruppo e regolarmente portata a compimento in altre occasioni. Il concorso dei due ricorrenti nei reati-fine è evincibile dal loro attivo inserimento sia nella fase di programmazione che in quella di esecuzione (con assistenza logistica e disponibilità a un qualsiasi necessario intervento) degli illeciti. Non va -peraltro- sottaciuto che il IU e AN Il GR sono stati già ritenuti colpevoli, con sentenza di condanna irrevocabile, degli stessi reati contestati ai ricorrenti.
4c- Il trattamento sanzionatorio inflitto a IO Il GR, in quanto frutto di una scelta discrezionale del Giudice di merito adeguatamente e logicamente motivata, si sottrae a qualunque censura di legittimità.
5- Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
p.q.m.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 17/6/2009
Il Presidente
Ofamish Il Consigliere est.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 19 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 8UPER
Lidia Scalia
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