Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
In tema di truffa aggravata ai danni dello Stato, costituisce atto di disposizione idoneo ad integrare il reato, la mancata esazione del credito tributario determinata dagli artifici e raggiri posti in essere dall'agente. (Fattispecie relativa all'immatricolazione in Italia di veicoli importati dall'estero, effettuata mediante la presentazione di documenti materialmente falsi comprovanti l'avvenuto pagamento dell'imposta, ovvero di dichiarazioni ideologicamente false attestanti il fatto che l'IVA non era dovuta, in quanto già precedentemente versata).
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Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2015, n. 39895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39895 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
39 8 95 / 15 : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 22.9.2015 Sentenza n. 1678 Reg. gen. n. 21543/2015 composta dai signori dott. Antonio Esposito Presidente dott. Piercamillo Davigo Consigliere Consigliere dott. Antonio Manna Consigliere est. dott. Andrea Pellegrino Consigliere dott. Sergio Beltrani ha pronunciato la seguente SENTENZA : aSul ricorso proposto nell'interesse di ER DO, n. Venezia il 05.03.1985, rappresentato e assistito dall'avv. Federico Vianelli, di fiducia, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Treviso, n. 9/2015, in data 28.03.2015; rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 1. Con decreto in data 18.02.2015, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso, su conforme richiesta del pubblico ministero, disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla 1 confisca "per equivalente" fino alla concorrenza della somma di euro 1.258.509,84 nei confronti di quindici persone, tra questi ER DO, indagate per i reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2 cod. pen. (capo A), 110, 81 cpv., 468, 476 e 482 cod. pen. (capo B), 110, 81 cpv., 483 e 640, commi 1 e 2 n. 1 cod. pen. (capi C e D). Secondo la ricostruzione accusatoria, gli indagati avrebbero costituito un'estesa associazione a delinquere, dedita all'importazione in Italia di veicoli provenienti dalla Germania con sistematica omissione del versamento dell'Iva dovuta in relazione alle singole operazioni commerciali.
2. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di ER DO, veniva proposto ricorso per riesame avanti al Tribunale di Treviso che, con ordinanza in data 28.03.2015, respingeva il gravame.
3. Nei confronti di detta ordinanza, nell'interesse dello ER, viene proposto ricorso per cassazione, lamentandosi: -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione e/o inosservanza degli artt. 8 e 9 cod. proc. pen. (primo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione degli artt. 640, commi 1 e 2 e 110 cod. pen. (secondo motivo); -violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione a motivazione apparente (terzo motivo).
3.1. In relazione al primo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8, comma 3 cod. proc. pen., pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio. Peraltro, la giurisprudenza afferma che il luogo di inizio della consumazione del delitto di associazione per delinquere rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio è quello in cui è stato commesso il primo dei delitti programmati e, per tale effetto, la condotta cronologicamente più remota, risulterebbe commessa in Cremona ove è stata immatricolata l'autovettura di cui al capo B) d'incolpazione. Di contro, i segni di operatività del sodalizio rilevanti 2 F ai fini dell'individuazione della competenza si rinvenivano nella contestata truffa finalizzata all'evasione dell'Iva, quale reato fine dell'ipotizzata associazione. In ogni caso, l'impossibilità di individuare con certezza il luogo di consumazione del reato, avrebbe dovuto imporre l'applicazione dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 cod. proc. pen., con conseguente rilievo dell'iscrizione più remota, riconducibile, secondo quanto affermato nell'ordinanza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
3.2. In relazione al secondo motivo, si evidenzia come nella fattispecie non solo non è ravvisabile il fumus del delitto di truffa, ma manca altresì un compendio indiziario che consenta di ipotizzare il concorso dello ER nella perpetrazione dello stesso. In particolare, non sono ravvisabili quantomeno due elementi costitutivi del reato: manca, infatti, un comportamento materiale patrimonialmente rilevante della vittima dell'errore nonché un danno patrimoniale conseguente all'immatricolazione.
3.3. In relazione al terzo motivo, si censura l'ordinanza impugnata che si è limitata a richiamare l'ordinanza applicativa della misura cautelare reale omettendo totalmente di considerare le deduzioni difensive dello ER che aveva evidenziato la propria estraneità al delitto di truffa contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, in relazione a tutti i profili di doglianza sollevati, infondato e, come tale, va respinto.
1.1. Con riferimento al thema decidendum, vanno preliminarmente rammentate le regole in tema di impugnazione del provvedimento di sequestro preventivo. Innanzitutto, va considerato che, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., può essere dedotta la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione. Ma, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ricorre violazione di legge laddove la motivazione stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato. In tale caso, difatti, atteso l'obbligo di 3 S motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenziale dell'atto.
1.2. Va anche ricordato che, anche se in materia di sequestro preventivo per equivalente, il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio serio come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione (Sez. 3, sent. n. 37851 del 04/06/2014, dep. 16/09/2014, Parrelli, Rv. 260945). È invece necessario valutare le concrete risultanze istruttorie per ricostruire la vicenda anche al semplice livello di "fumus" al fine di ritenere che la fattispecie concreta vada ricondotta alla figura di reato configurata;
è inoltre necessario che appaia possibile uno sviluppo del procedimento in senso favorevole all'accusa nonché valutare gli elementi di fatto e gli argomenti prospettati dalle parti. A tale valutazione, poi, dovranno aggiungersi le valutazioni in tema di periculum in mora che, necessariamente, devono essere riferite ad un concreto pericolo di prosecuzione dell'attività delittuosa ovvero ad una concreta possibilità di condanna e, quindi, di confisca (cfr., Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893).
1.3. Peraltro, sebbene il giudice del riesame non possa sindacare la fondatezza e/o attendibilità degli elementi probatori addotti dall'accusa a sostegno della misura cautelare, lo stesso è tenuto comunque ad operare un raffronto tra la fattispecie astratta (legale) e la fattispecie concreta (reale), così da imporre il suo potere demolitorio nei soli casi in cui la difformità sia rilevabile ictu oculi ovvero nei casi in cui gli elementi probatori non siano pertinenti o utilizzabili.
1.4. Poste tali premesse, ritiene questo Collegio come le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dai giudici di merito, e nella specie espressi nel provvedimento impugnato, trovino una giustificazione che risulta completa e fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, adeguate e coerenti, il tutto in presenza di un ragionamento probatorio indenne da vizi logici.
2. Infondato è il primo motivo di doglianza.
2.1. Il Collegio è consapevole del fatto che, con riguardo all'individuazione della competenza per territorio in relazione ai reati associativi, la giurisprudenza sia stata - almeno in passato - : estremamente divisa, essendo enucleabili nel suo ambito } orientamenti che evocano almeno tre distinti criteri: . a) quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Si afferma, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune;
ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati;
ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Sez. 4, sent. n. 35229 del 07/06/2005, Rv. 232081); nel medesimo senso, sempre con riguardo all'associazione ex art. 416 cod. pen., Sez. 2, sent. n. 26285 del 03/06/2009, Rv. 244666, per la quale "la determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività", ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio;
privo di rilievo è, invece, il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (così, Sez. 3, sent. n. 35521 del 06/07/2007, Rv. 237397, relativa ad un'associazione d.P.R. n. 73 del 1943, ex art. 291 quater;
conformi, Sez. 6, sent. n. 26010 del 23/04/2004, Rv. 229972; Sez. 1, 18/12/1995, Confl. comp. in proc. Dilandro, Rv. 203609; Sez. 1, 24/04/2001, Confl. comp. in proc. Simonetti ed altri, Rv. 219220, per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3 cod. proc. pen., coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati: in applicazione del principio, la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.I.M.A., ritenendo ivi costituito il N 5 sodalizio criminoso). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen., Sez. 6, 21/05/1998, Caruana ed altri, Rv. 213573; con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, d.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Sez. 4, sent. n. 19526 del 13/03/2008, Rv. 240160, per la quale il momento iniziale di consumazione del reato d'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso di tre o più soggetti per la costituzione di quel vincolo comune teso alla commissione di pluralità di reati in tema di sostanze stupefacenti (conformi, Sez. 4, sent. n. 17636 del 12/02/2004, Rv. 228183; Sez. 6, 06/10/1994, Celone ed altri, Rv. 201849; Sez. 1, 07/02/1991, P.M. in proc. Mulas, Rv. 186709) (b) quello del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio è stato accolto, con riguardo all'associazione ex art. 416 cod. pen., da Sez. 3, sent. n. 24263 del 10/05/2007, Rv. 237333 ("la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio"); conformi, Sez. 1, 25/11/1992, Taino ed altri, Rv. 192783, per la quale "la competenza territoriale a conoscere dei reati associativi si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata ad operare nel tempo, diventa concretamente operante e a nulla rileva il sito di consumazione dei singoli delitti oggetto del pactum sceleris", e Sez. 1, sent. n. 45388 del 07/12/2005, Rv. 233359, per la quale, peraltro, "qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato, e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati fine, trova - applicazione l'art. 9 cod. proc. pen., comma 3, (fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere, denominata DSSA Dipartimento - Studi Strategici Antiterrorismo -finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e di illecito utilizzo di dati ed informazioni riservati, da accreditare anche presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere 6 finanziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a rischio anche presso Stati esteri). All'orientamento hanno aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso ex art. 416 bis cod. pen., Sez. 1, 10/12/1997, Rasovic, Rv. 209608, e Sez. 6, 16/05/2000, Lorizzo, Rv. 217561, per la quale la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8 cod. proc. pen., comma 3, cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 9 (nella specie, in relazione ad un'associazione criminale operante in Italia, Svizzera e Montenegro, avente lo scopo di introdurre in Italia tra l'altro - - tabacchi lavorati esteri di contrabbando per mezzo di motoscafi, provenienti dal Montenegro, che effettuavano sbarchi dei prodotti illecitamente importati su tutto il litorale pugliese, la Corte, nell'impossibilità di individuare, luogo indicato dall'art. 8 cod. proc. pen., comma 3 e quelli di cui all'art. 9 cod. proc. pen., nn. 1 e 2, ha ritenuto corretta l'attribuzione di competenza all'autorità giudiziaria di Bari, operata dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., presso la Procura della Repubblica di Bari); con riguardo all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, d.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, Sez. 6, sent. n. 22286 del 02/03/2006, Rv. 234722, e Sez. 1, 26/10/1994, Confl. comp. in proc. Arrighetti, Rv. 199964. Nell'ambito di questo orientamento, Sez. 5, sent. n. 4104 del 08/10/2009, Rv. 246064, relativa ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti d.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, ha valorizzato il luogo di commissione dei singoli reati - fine, affermando che la competenza territoriale si radica, in questo caso, nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, e che, ai fini dell'individuazione di quest'ultimo, assume rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso, nel caso in 7 cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione; (c) quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione. Questo criterio è stato accolto da Sez. 1, 25/11/1996, Confl. comp. in proc. Chierchia ed altri, Rv. 206261, riguardante plurime associazioni per delinquere ex art. 416 bis cod. pen. e d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la quale, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione; tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta da vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio in ordine al reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non risultano particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi, i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza (la fattispecie riguardava una grossa organizzazione, operante a livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti, i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia, in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali, senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra località come luogo centrale delle attività di associazione: la Corte, nell'enunciare il principio suddetto, ha ritenuto che occorresse far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'art. 9 cod. proc. pen., comma 1). Nel medesimo senso, Sez. 1, sent. n. 17353 del 09/04/2009, Rv. 243566, riguardante distinte associazioni per delinquere ex art. 416 cod. pen. finalizzate a frodi fiscali ed altri reati, relativamente a forniture ed acquisti di partite di argento provenienti dalla Svizzera in evasione fiscale, per la quale, al fine della determinazione della competenza territoriale per 8 √ un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio nazionale ed estero (nella specie, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi: in tal caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà necessariamente fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 cod. proc. pen.. Quando risulti impossibile individuare ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri residuali indicati dall'art. 9 cod. proc. pen. (giurisprudenza pacifica;
cfr., per tutte, Sez. 6, sent. n. 49542 del 26/11/2006, Rv. 245488).
2.2. Questa sezione (cfr., sent. n. 22953 del 16/05/2012, Tempestilli ed altro, Rv. 253189) ha da tempo aderito al terzo orientamento, con affermazione di principio che il Collegio condivide pienamente.
2.3. Ciò premesso, deve evidenziarsi come la contestazione localizza l'attività dell'associazione de qua in Treviso, ed il Tribunale del riesame fa riferimento al territorio di Treviso come base dell'organizzazione, coincidente con il domicilio dei componenti della famiglia ER, definiti come "ideatori del sistema di frode e promotori del consorzio criminale". Condividendosi le conclusioni del Tribunale, ritiene il Collegio come debba fondatamente ritenersi che in questo luogo si siano svolte la programmazione e l'ideazione delle condotte, e dove si sia concentrata la direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio di riferimento, quali successivamente manifestatesi all'esterno, rimanendo irrilevanti, ai fini che qui interessano, le diverse localizzazioni di singole operazioni illecite strumentali all'attività dell'associazione (v., da ultimo, Sez. 1, sent. n. 20908 del 28/04/2015, dep. 20/05/2015, conf. comp. in proc. Minerva e altri, Rv. 263612, nello stesso senso, Sez. 5, sent. n. 44369 del 13/03/2014, dep. 24/10/2014, Robusti e altri, Rv. 262920). Sul punto, i rilievi in fatto proposti dal ricorrente appaiono 9 improponibili nella presente sede di legittimità.
3. Infondati sono anche il secondo e il terzo motivo di doglianza, trattabili congiuntamente per evidente omogeneità di tema.
3.1. Pur nell'ambito della limitata cognizione della fase, il giudice della cautela ha accertato che i veicoli, ceduti dalla società tedesca Dabalauto all'italiana Sprint Auto Due s.r.l. soggetti formalmente - distinti ma, in realtà, facenti capo entrambi agli ER venivano immatricolati in Italia mediante la presentazione agli uffici della Motorizzazione civile di documenti materialmente falsi comprovanti l'avvenuto pagamento dell'imposta (o dei diritti di confine nei casi di artificiosa "introduzione" dalla Svizzera) ovvero di dichiarazioni ideologicamente false attestanti l'avvenuto versamento dell'IVA e la non debenza dell'IVA stessa.
3.2. Su questi presupposti, appare del tutto incensurabile la valutazione del Tribunale che ha riconosciuto come il provvedimento immatricolazione, accertando implicitamente l'antecedente di versamento dell'imposta dovuta, costituisca "atto di disposizione da parte dello Stato, sotto forma di astensione dall'esazione del credito tributario, con evidente nocumento patrimoniale in diretta dipendenza causale dagli artifizi o raggiri posti in essere dall'agente" e, come tale, sia idoneo ad integrare il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (cfr., in fattispecie, in qualche modo assimilabile, Sez. 5, sent. n. 21307 del 22/03/2005, dep. 07/06/2005, Bencivenga, Rv. 232286).
3.3. Va peraltro evidenziato come, la medesima giurisprudenza di legittimità, riconosca che l'atto di disposizione patrimoniale nel reato di truffa ben possa essere integrato anche da un permesso o da un assenso, ovvero dalla mera tolleranza o da una "traditio", ovvero ancora da un atto materiale o da un fatto omissivo, purchè - in tutti i casi - sia sufficientemente idoneo a produrre un danno (Sez. U., sent. n. 155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, Rossi e altri, Rv. 251499) 3.4. Ampia e giustificata è la motivazione del provvedimento impugnato in ordine al coinvolgimento di ER DO nelle attività criminose in contestazione. Riconosce infatti il Tribunale come "... accanto alle dichiarazioni di IN NC, di LO DO e di ER HI ... tutte richiamate dal giudice per le indagini preliminari alle pagine 31 e 32 del decreto impugnato, vi 10 0 1 sono le spontanee dichiarazioni rese dallo stesso ER DO alla Guardia di Finanza di Jesolo in data 28.02.2013 e alla Guardia di Finanza di Treviso in data 22.09.2014. Dichiarazioni pienamente utilizzabili in questa fase, con le quali l'indagato ricostruisce, nei dettagli, l'intero sistema fraudolento descrivendone le origini, i meccanismi, i protagonisti e i ruoli".
4. Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 22.9.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Antonio Esposito Dott. Andrea Pellegrino An y DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 5 OTT. 2015 IL A DI C CANC ERE M E R P Claudia NE Z E T I O R N O E E C 11