Sentenza 5 marzo 2009
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il pericolo di reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato, e non anche della eventuale pluralità di persone offese. (Fattispecie di misura cautelare applicata per il delitto di violenza sessuale ai danni di un minore, in cui la Corte ha annullato per illogicità e contraddittorietà della motivazione l'ordinanza del tribunale del riesame che, nell'attenuare la misura cautelare, aveva sostenuto che essendo la condotta delittuosa collegata ad un solo soggetto passivo, non appariva verosimile che il reo potesse reiterarla in danno di altre persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2009, n. 14846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14846 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 05/03/2009
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 397
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 43656/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del riesame di Bologna in data 19/11/08;
nel procedimento a carico di:
P.C.J.C., nato in (OMISSIS);
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Santi Gazzara;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Montagna Alfredo, il quale ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore del P., avv. Bruccoleri Lillo Salvatore, il quale ha concluso per il rigetto o la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bologna, con ordinanza del 19/11/08, ha sostituito a P.C.J.C., imputato a seguito di richiesta di giudizio abbreviato, del reato di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, art. 609 ter c.p., comma 1, art. 609 septies c.p., comma 4, n. 1, art. 61 c.p., n. 5, in danno del minore S.M.M., la misura cautelare della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, con i seguenti motivi:
- contraddittorietà ed illogicità della motivazione allorché il Tribunale, pur affermando il pericolo di recidiva, ritiene adeguata la misura degli arresti domiciliari, peraltro avendo evidenziato la pericolosità del soggetto, incline alla commissione di reati sessuali, in quanto pervaso da un istinto incoercibile, nonché la reiterazione delle violenze sessuali, la giovanissima età della vittima, lo stato di soggezione psicologica in cui il minore è stato posto dall'imputato, il quale insinuatosi nel contesto familiare di costui, spendendo il suo ministero di sacerdote e facendo leva sulla fervida fede religiosa dei componenti della famiglia, ha dato sfogo alla propria libido nei confronti abusando del minore. RILEVATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il tribunale esordisce affermando che sussiste a carico del prevenuto un quadro connotato da particolare gravità e concludenza, per poi affermare che lo stesso ha assunto una condotta connotata da un istinto evidentemente incoercibile.
Pur rilevando che il minore volontariamente si era sottoposto agli abusi, il Tribunale evidenzia che l'imputato aveva soggiogato psicologicamente il ragazzo ed approfittato del suo stato di inferiorità psico fisica, abusando sessualmente del S. sia nella abitazione dei genitori di costui, sia presso la propria. Il Tribunale, peraltro, ritiene corretta la qualificazione della imputazione, art. 609 bis c.p., comma 2, n. 1, e credibile il racconto del minore.
Appare, pertanto, a dir poco, contraddittoria la conclusione a cui perviene il decidente nel revocare la misura cautelare massima, sostituendola con gli arresti domiciliari, anche se con la prescrizione di specifiche restrizioni.
Si rileva in ricorso, inoltre, la illogicità della argomentazione sviluppata dal Tribunale secondo cui essendo la condotta delittuosa collegata ad uno specifico soggetto passivo, non appaia verosimile che l'indagato ponga in essere gli stessi abusi in danno di altre persone: al contrario, è proprio la modalità subdola del comportamento tenuto dal P., evincibile dal quadro, gravemente indiziario, così come ricostruito dallo stesso Tribunale del Riesame e nei precedenti atti (richiesta di misura cautelare del p.m. ed ordinanza del Gip) a rendere particolarmente concreto il pericolo di recidivazione, se solo si considera come l'imputato abbia sapientemente strumentalizzato la sua veste sociale di "sacerdote" (seppure sospeso "a divinis") per soddisfare il suo istinto perverso, circostanza che rende pacificamente riproducibile, con modalità del tutto analoghe, nel mondo adolescenziale (costituito da giovani inesperti e fiduciosi), identici spregevoli comportamenti. Esattamente nella impugnazione viene richiamato il disposto normativo di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), che non appare correttamente applicato dal giudice del riesame: il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose si fonda sulle modalità e circostanze del fatto e sulla personalità dell'imputato e non sul numero di soggetti passivi risultanti persone offese dal reato, unico elemento che il Tribunale ha valorizzato ai fini della attenuazione della misura restrittiva, assolutamente non qualificante la gravità del reato contestato alla luce di tutti gli elementi posti a fondamento della ordinanza del Gip.
Si osserva, ancora, che ulteriore contraddizione è ravvisabile allorché il giudice, stante la incensuratezza del P., ritiene che lo stesso sia dotato del necessario autocontrollo per rispettare la misura domiciliare e le prescrizioni ad essa connesse, anche solo per timore dell'inevitabile ripristino della restrizione carceraria in caso di violazione;
ma nel passaggio argomentativo, appena precedentemente sviluppato, lo stesso decidente ritiene "incontenibile" la inclinazione dell'imputato verso la commissione di atti sessuali ed "incoercibile" il suo istinto, oltre che "spregiudicato"il suo comportamento, maturato tra le mura domestiche della vittima.
In dipendenza di quanto evidenziato, questo Collegio ritiene che l'ordinanza impugnata debba essere annullata, con rinvio affinché il giudice ad quem argomenti con compiuta coerenza logica l'emittendo provvedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di S.M.M..
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2009