Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 6
In tema di estorsione, la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di cui all'art 629 cod. pen. quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia. (Fattispecie nella quale gli imputati avevano evocato vicende "inconfessabili" che sarebbero emerse nel corso di un instaurando processo civile, reclamando la corresponsione di un compenso non dovuto in cambio della mancata instaurazione di esso).
In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare.
In presenza della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato", la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti va valutata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenuto anche conto delle circostanze ritenute e dell'eventuale bilanciamento tra esse. (Fattispecie in cui è stato escluso l'assorbimento del reato di trattamento illecito di dati personali nel - meno grave in concreto - reato di diffamazione).
La clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave che deve essere assorbito. (Nella fattispecie è stato escluso che il delitto di trattamento illecito di dati personali potesse ritenersi assorbito nel più grave reato di ricettazione, dalla quale, peraltro, l'imputato era stato assolto).
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nell'ambito del procedimento od in procedimento penale riguardante reato connesso, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato.
La mancata astensione del giudice non comporta alcuna sanzione processuale, potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare.
Commentari • 10
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La massima La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, seconda parte, c.p., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 36365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36365 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 07/05/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1181
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 30250/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR IA, nato a [...] il [...];
AS AB, nato a [...] il [...];
IN Saverio, nato a [...] l'[...];
NI LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 21 dicembre 2011 dalla Corte di appello di Bologna;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Sergio Beltrani;
uditi:
- il Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi presentati per conto degli imputati RA, LI e ZA, e dichiararsi inammissibile il ricorso presentato per conto dell'imputato OR;
- il difensore della parte civile Cassa di risparmio di Parma e Piacenza s.p.a., Avv. Giacomo Gualtieri, sostituto processuale dell'Avv. Giuseppe Bana, il quale ha insistito per il rigetto dei ricorsi degli imputati RA e OR, depositando conclusioni e nota spese;
- il difensore dell'imputato ZA, Avv. Giacomo Patta, sostituto processuale dell'Avv. Loris Cabrini, il quale si è riportato ai motivi di ricorso;
- il difensore dell'imputato RA, Avv. Domenico Morace, il quale ha insistito nei motivi di ricorso;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Parma, in composizione collegiale, con sentenza resa in data 21 novembre 2007, aveva:
- dichiarato GI RA colpevole dei reati di cui ai capi:
B) (concorso in truffa aggravata in danno di ZA LU, commessa in Parma dal giugno 1998 al giugno 2000);
C) (concorso nelle calunnie materialmente commesse da ZA LU, per errore determinato dall'inganno posto in essere da GI RA e ER OR, in danno di tre soggetti in realtà innocenti, commesse in Parma il 30 agosto 1999, il 9 settembre 1999 ed il 2 marzo 2000);
F) (concorso in rivelazione del contenuto di documenti segreti aggravata e continuata, commessa in Parma sino a data anteriore e prossima al 19 dicembre 2000);
I) (concorso in trattamento illecito pluriaggravato e continuato di dati personali altrui, commesso in Parma fino a data anteriore e prossima al 19 dicembre 2000 - capo di imputazione corretto all'udienza del 13 febbraio 2007);
J) (concorso in diffamazione pluriaggravata e continuata, commesso in Parma (fino a data anteriore e prossima al 19 dicembre 2000);
K) (concorso in tentata estorsione pluriaggravata e continuata, commessa in Parma dal 12 maggio 1999 ad epoca immediatamente successiva al 13 dicembre 2000 - capo di imputazione in questa formulazione depositato all'udienza 13 febbraio 2007), tutti unificati dal vincolo della continuazione, con le aggravanti contestate (inclusa la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, contestata all'ud. 13 febbraio 2007), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, con dichiarazione di abitualità nel reato ex art. 103 c.p., oltre alle statuizioni accessorie, anche di natura civilistica, in dettaglio specificate in sentenza;
- assolto l'imputato dal reato di cui al capo j-bis (concorso in estorsione aggravata in danno della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, commessa in Parma, in epoca prossima al 31 dicembre 1998 - capo di imputazione integrato all'udienza 10 ottobre 2003), perché il fatto non sussiste;
- dichiarato IO LI colpevole dei reati di cui ai capi:
G) (ricettazione aggravata di documentazione bancaria di provenienza furtiva, commessa in Parma fino ad epoca anteriore e prossima al 19 dicembre 2000);
H) (rivelazione del contenuto di documenti segreti aggravata, commessa in Parma sino a data anteriore e prossima al 19 dicembre 2000);
I) (concorso in trattamento illecito pluriaggravato e continuato di dati personali altrui, commesso in Parma fino a data anteriore e prossima al 19 dicembre 2000 - capo di imputazione corretto all'udienza del 13 febbraio 2007);
J) (concorso in diffamazione pluriaggravata e continuata, commesso in Parma fino a data anteriore e prossima al 19 dicembre 2000), tutti unificati dal vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulla aggravanti contestate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre alle statuizioni accessorie, anche di natura civilistica, in dettaglio specificate in sentenza;
- dichiarato ER OR colpevole dei reati di cui ai capi:
B) (concorso in truffa aggravata in danno di ZA LU, commessa in Parma dal giugno 1998 al giugno 2000);
C) (concorso nelle calunnie materialmente commesse da ZA LU, per errore determinato dall'inganno posto in essere da GI RA e ER OR, in danno di tre soggetti in realtà innocenti, commesse in Parma il 30 agosto 1999, il 9 settembre 1999 ed il 2 marzo 2000);
F) (concorso in rivelazione del contenuto di documenti segreti aggravata e continuata, commessa in Parma sino a data anteriore e prossima al 19 dicembre 2000 - in esso assorbito quello di cui al capo E);
I) (concorso in trattamento illecito pluriaggravato e continuato di dati personali altrui, commesso in Parma fino a data anteriore e prossima al 19 dicembre 2000 - capo di imputazione corretto all'udienza del 13 febbraio 2007);
K) (concorso in tentata estorsione pluriaggravata e continuata, commessa in Parma dal 12 maggio 1999 ad epoca immediatamente successiva al 13 dicembre 2000 - capo di imputazione in questa formulazione depositato all'udienza 13 febbraio 2007);
tutti unificati dal vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie, anche di natura civilistica, in dettaglio specificate in sentenza;
- assolto l'imputato dal reato di cui al capo j-bis (concorso in estorsione aggravata in danno della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, commessa in Parma, in epoca prossima al 31 dicembre 1998 - capo di imputazione integrato all'udienza 10 ottobre 2003), perché il fatto non sussiste;
- dichiarato LU ZA colpevole dei reati di cui ai capi:
E) (rivelazione aggravata e continuata di segreto professionale, commessa in Parma tra il 14 settembre ed il 6 ottobre 1998);
I) (concorso in trattamento illecito pluriaggravato e continuato di dati personali altrui, commesso in Parma fino a data anteriore e prossima al 19 dicembre 2000 - capo di imputazione corretto all'udienza del 13 febbraio 2007);
tutti unificati dal vincolo della continuazione, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia - condizionalmente sospesa -, con le statuizioni accessorie, anche di natura civilistica, in dettaglio specificate in sentenza;
- assolto l'imputato dal reato di cui al capo J-bis (concorso in estorsione aggravata in danno della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, commessa in Parma, in epoca prossima al 31 dicembre 1998 - capo di imputazione integrato, all'udienza 10 ottobre 2003), perché il fatto non sussiste.
2. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 dicembre 2011, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Parma, in composizione collegiale, in data 21 novembre 2007, per quello che in questa sede rileva:
- su appello del P.G., ha dichiarato gli imputati RA e OR colpevoli del reato ascritto loro al capo j-bis (concorso in estorsione aggravata in danno della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, commessa in Parma, in epoca prossima al 31 dicembre 1998 - capo di imputazione integrato all'udienza 10 ottobre 2003), esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11;
- ha dichiarato estinti per prescrizione:
nei confronti del RA i reati di cui ai capi B) - I) - J);
nei confronti del LI i reati di cui ai capi I) e J);
nei confronti del OR i reati di cui ai capi B) - I) - C) limitatamente al fatto commesso il 2 marzo 2000 - J);
- ha dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela in ordine ai reati di cui ai capi E) - F) - H);
- ha assolto il LI dal reato di cui al capo G) perché il fatto non sussiste;
- ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado limitatamente alla condanna del OR in ordine al reato di cui al capo K);
- ha revocato in parte qua le statuizioni civili inerenti ai reati che precedono;
- ha confermato nel resto la sentenza appellata;
- ha rideterminato, per effetto delle statuizioni che precedono, le pene ritenute di giustizia per gli imputati RA (conclusivamente ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi C. K. J- bis), OR (conclusivamente ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi C. j-bis.), e ZA (conclusivamente ritenuto colpevole del reato di cui al capo I.).
3. Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto (il solo RA con l'ausilio del difensore, gli altri personalmente) ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
RA:
1^ - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di cui al capo j-bis (lamenta che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze della memoria difensiva depositata il 14.12.2010, n. 32 elenco allegati, cui era allegato il verbale di interrogatorio reso in data 10.6.2002 dal AR;
che nelle fatture rilasciate dal RA in cambio della ricezione della somma de qua di cento milioni di lire non vi sarebbe nulla di anomalo, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte;
che sarebbero state male intese le dichiarazioni rese dalla teste OD RITA, a conferma delle quali richiama quelle rese dal teste ANSELMI;
che le denunzie della CARIPARMA sarebbero state male interpretate, non avendo l'istituto mai denunziato l'estorsione in questione;
non si sarebbe tenuto conto delle complessive condotte del RA, in dettaglio descritte nel sottopunto 5);
2^ - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di cui al capo K) (lamentando, tra l'altro, che sarebbero state male interpretate le dichiarazioni rese dalla teste NI NI e dal coimputato OR;
che male sia stata interpretata la complessità della cause civile de qua, strumento per la perpetrazione dell'estorsione secondo la versione dell'accusa, ma che durò 7 anni e si concluse senza la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, a riprova della sua non evidente pretestuosità;
la sentenza è in giudicato - la Corte lo aveva negato;
lamenta che la formulazione definitiva del capo di imputazione risalga al 13.2.2007; richiama orientamenti giurisprudenziali a parere dei quali una causa civile è inidonea a costituire elemento di una condotte estorsiva, deducendo che, in ogni caso, con essa non fu coartata la volontà dell'Istituto bancario, che resistette in giudizio senza transigere ne' con RA ne' con OR;
equivoco sarebbe il riferimento all'informativa di P.G., a firma del m.llo MARTIRADONNA, di contenuto incerto);
3^ - manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al reato di cui al capo C) (lamenta che siano state valorizzate le dichiarazioni del AR in ordine alla vicenda dei "controlli" ordinati sul dipendente ZA, pur se smentite da ulteriori risultanze istruttorie);
4^ - nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 4 maggio 2011 in relazione al capo K) (lamentando l'incertezza assoluta sul tenore dei fatti oggetto di contestazione);
5^ - inosservanza od erronea applicazione dell'art. 368 c.p. (capo C) (lamentando la non configurabilità della calunnia mediata);
6^ - inosservanza od erronea applicazione della legge penale in relazione al provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del RA all'ud. 21 dicembre 2011;
7^ - mancata assunzione di prove decisive (a seguito del rigetto, disposto con ordinanza della Corte di appello del 26 ottobre 2010, della richiesta di assumere l'esame dell'imputato RA e di procedere ad una sera dia acquisizioni documentali);
8^ - erronea applicazione della legge penale in relazione alla correzione dell'errore materiale in ordine al capo j-bis;
9^ - erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla intervenuta prescrizione per i capi B) - I) - J) - F) (lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. con più favorevole formula nel merito);
10^ - erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi C) - K) - J-bis) (lamenta la non applicabilità della recidiva specifica infraquinquennale;
quanto al reato di cui al capo j-bis lamenta dice che non sarebbe configurabile l'aggravante delle più persone riunite).
In data 30 gennaio 2013/5 febbraio 2013 ha depositato motivi aggiunti (allegando documentazione), lamentando la mancata rimessione del procedimento e l'incompetenza ex art. 11 c.p.p. del Tribunale di Parma.
In data 6 maggio 2013 ha depositato ulteriori motivi aggiunti (allegando ulteriore documentazione), ribadendo la dedotta incompetenza ex art. 11 c.p.p. del Tribunale di Parma e la conclusiva richiesta di annullamento della sentenza impugnata e di tutte le ordinanze emesse dalla Corte di appello, nonché di tutte le statuizioni civili e delle pene accessorie.
LI:
1^ - nullità della sentenza per inosservanza delle norme costituzionali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo - omessa astensione dei magistrati di primo grado e incompetenza funzionale - omessa motivazione e violazione dell'art.11 c.p.p.;
2^ - violazione ed errata applicazione della L. n. 675 del 1996, art.35, commi 1 e 3 (capo I) (lamentando la sussidiarietà della disposizione ed il difetto di consapevolezza della provenienza delittuosa dei dati trafugati);
3^ - violazione dell'art. 595 c.p. (capo J) e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla valenza diffamatoria degli articoli incriminati;
4^ - mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato di cui al capo J).
Ha concluso chiedendo cassarsi l'impugnata sentenza con revoca delle condanne al risarcimento danni ed al rimborso delle spese legali dei due gradi di giudizio.
In data 30 aprile-6 maggio 2013 ha depositato istanza ex art. 121 c.p.p., con richiesta di estromissione della parte civile
MA e di declaratoria di "nullità del procedimento per mancata astensione dei pubblici ministeri in conflitto di interessi", allegando documentazione.
OR (rinunziante alla prescrizione):
1^ - manifesta illogicità della motivazione relativa alla condanna integrante il reato di cui al capo J-bis (lamenta che non siano state adeguatamente valorizzate le fatture in atti, a dimostrazione del fatto che la datio di cento milioni di lire costituiva contropartita lecita per i servizi resi dal ricorrente e dal RA in favore della CARIPARMA).
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza perché il reato contestato non sussiste.
ZA (rinunziante alla prescrizione):
1^ - incompetenza funzionale ex art. 11 c.p.p. del Tribunale di Parma (lamenta che erroneamente la doglianza rappresentata in memorie sarebbe stata ritenuta tardiva dalla Corte di appello, e valorizza a sostegno della sua fondatezza l'esito di giudizi disciplinari e civili);
2^ - inosservanza della L. n. 675 del 1996, art. 35 (lamentando che la nuova fattispecie prevista dal sopravvenuto Codice della privacy - D.Lgs. n. 196 del 2003 - "ha eliminato il carattere residuale ma ha previsto il nocumento come elemento costitutivo del reato", e quindi che, ritenendo operante la "vecchia" legge, il reato dovrebbe essere assorbito in quelli più gravi pure contestati, mentre ritenendo operante la nuova, dovrebbe rilevarsi il difetto del necessario elemento costitutivo del nocumento);
3^ - manifesta illogicità della motivazione;
4^ - mancata assunzione di prove decisive e difformità della sentenza rispetto al capo di imputazione;
5^ - nelle conclusioni, ha contestato la legittimazione all'azione civile del dr. PP MA.
Ha concluso chiedendo "la revoca della condanna a sei mesi di pena detentiva ed al risarcimento delle spese legali alla parte civile MA PP per violazione della L. n. 675 del 1996, art.35" (f. 3), nonché la sospensione degli effetti civili della sentenza impugnata e valutarsi se permangano o meno i "requisiti di parte offesa in capo al dr. PP MA (f. 14). Ha depositato memorie in data 4 febbraio 2013 (riepilogando le ragioni poste a fondamento dei motivi già dedotti e chiedendo ancora una volta l'esclusione della parte civile MA, allegando documenti nuovi tratti da una causa civile), 11 febbraio 2013 (producendo ulteriori documenti nuovi tratti da una causa civile, ed illustrandone il contenuto) ed 11 aprile 2013 (depositando ancora una volta copiosa documentazione nuova, ed insistendo nelle già dedotte doglianze).
4. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati RA, ZA e LI sono nel complesso infondati e vanno rigettati;
il ricorso dell'imputato OR è inammissibile per genericità, e comunque per manifesta infondatezza.
I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ.
1. Con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ritiene che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
1.1. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, poi, deve risultare di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivise, Cass. pen., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Spina, rv. 214794;
Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Petrella, rv. 226074). A tal riguardo, devono tuttora escludersi la possibilità di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., sez. 6^, n. 14624 del 20 marzo 2006, Vecchio, rv. 233621; conforme, sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv 239789), e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6^, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6^, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).
1.2. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intenda far valere il vizio di "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica) deve, inoltre, a pena di inammissibilità (Cass. pen., sez. 1^, n. 20344 del 18 maggio 2006, Salaj, rv. 234115; sez. 6^, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035):
(a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
1.3. Il giudice di legittimità ha, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., il compito di accertare (Cass. pen., sez. 6^, n. 35964 del 28
settembre 2006, Foschini ed altro, rv. 234622; sez. 3^, n. 39729 del 18 giugno 2009, Belloccia ed altro, rv. 244623; sez. 5^, n. 39048 del 25 settembre 2007, Casavola ed altri, rv. 238215; sez. 2^, n. 18163 del 22 aprile 2008, Ferdico, rv. 239789):
(a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati);
(b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione);
(c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto (non essendo il giudice di legittimità obbligato a prendere visione degli atti processuali anche se specificamente indicati, ove non risulti detto requisito);
(d) la sussistenza di una prova omessa o inventata, e del c.d. "travisamento del fatto", ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio).
1.4. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass. pen., sez. 6^, n. 1307 del 26 settembre 2002, dep. 14 gennaio 2003, Delvai, rv. 223061).
1.4.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1^ dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, rv. 252615).
1.5. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale.
Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il "ragionevole dubbio" sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2, sicché non si è in presenza di un diverso e più
rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema - per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., n. 30328 del 10 luglio 2002, Franzese, rv. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (cfr. Cass. pen., sez. 2^, n. 19575 del 21 aprile 2006, Serino ed altro, rv. 233785; sez. 2^, n. 16357 del 2 aprile 2008, Crisiglione, rv. 23979; sez. 2^, n. 7035 del 9 novembre 2012, dep. 13 febbraio 2013, De Bartolomei ed altro, rv. 254025).
1.6. Deve, infine, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 2^, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407; Sez. 6^, n. 20656 del 22 novembre 2011, dep. 28 maggio 2012, De Gennaro ed altro, n.m. sul punto).
1.6.1. Secondo il condivisibile insegnamento di questa Corte Suprema, la radicale riforma, in appello, di una sentenza di assoluzione non può, infatti, essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondare su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineatasi situazione conflitto valutativo delle prove: ciò in quanto il giudizio di condanna presuppone la certezza processuale della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, bensì la semplice non certezza - e, dunque, anche il dubbio ragionevole - della colpevolezza.
In particolare, il principio secondo il quale la sentenza di condanna deve essere pronunciata soltanto "se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nell'art. 533 c.p.p., comma 1, dalla L. n. 46 del 2006, "presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza" (Sez. 6^, n. 40159 del 3 novembre 2011, Galante, rv. 251066; Sez. 6^, n. 4996 del 26 ottobre 2011, dep. 9 febbraio 2012, Abbate ed altro, rv. 251782; Sez. 2^, n. 27018 del 27 marzo 2012, Urciuoli, rv. 253407).
Ai fini della riforma in appello di una assoluzione deliberata in primo grado non può ritenersi sufficiente la possibilità di addivenire ad una ricostruzione dei fatti connotata da uguale plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, che la ricostruzione in ipotesi destinata a legittimare - in riforma della precedente assoluzione - la sentenza di condanna sia dotata di "una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza". Deve, pertanto, ritenersi illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria, affermi la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base di una interpretazione alternativa, ma non maggiormente persuasiva, del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio.
MOTIVI "NUOVI" od "AGGIUNTI".
2. Occorre, con riguardo al contenuto delle plurime memorie contenenti motivi nuovi e/o aggiunti depositate dalle parti, osservare che eventuali deduzioni potrebbero essere esaminate soltanto in quanto non costituenti "motivo nuovo".
Ciò in quanto la facoltà conferita al ricorrente dall'art. 585 c.p.p., comma 4, deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Cass. pen., sez. 1^, n. 46950 del 2 novembre 2004, Sisic, rv. 230181): ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d'impugnazione, si alleghino ragioni "giuridiche" diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l'introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato.
I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a), (Cass. pen., sez. 6^, n. 73 del 21 settembre 2011,
dep. 4 gennaio 2012, Aguì, rv. 251780; sez. 2^, n. 1417 dell'11 ottobre 2012, dep. 11 gennaio 2013, P. civ. in proc. Platamone ed altro, rv. 254301).
Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
"In materia di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare "motivi nuovi" o "aggiunti" incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto i "motivi nuovi" o "aggiunti" con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione".
DOCUMENTI "NUOVI" O PREESISTENTI PRODOTTI IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.
3. Sempre in via preliminare, occorre osservare che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di "documenti nuovi" diversi da quelli di natura tale da non costituire "nuova prova" e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione. Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita (rilevanti ai fini dell'imputabilità) o di morte (rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato) (Cass. pen., sez. 4^, n. 3396 del 6 dicembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, Kurugamage J.S., rv. 233241; sez. 3^, n. 8996 del 10 febbraio 2011, P., rv. 249614). Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. Ne consegue che in Cassazione possono essere prodotti esclusivamente documenti che l'interessato non era stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio.
Deve, in proposito, essere ribadito (sez. 2^, n. 1417 dell'11 ottobre 2012, dep. 11 gennaio 2013, P. civ. in proc. Platamone ed altro, rv. 254302) il seguente principio di diritto:
"nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito".
Deve, in argomento, ribadirsi anche (sez. 3^, n. 43307 del 19 ottobre 2001, Bonaffini, rv. 220601) che "non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI del presente libro". È, pertanto, inammissibile l'insistita e copiosa produzione di documenti nuovi in questa sede da parte dei ricorrenti. Per altro verso, occorre anche precisare che la produzione in questa sede di documenti in ipotesi legittimamente acquisiti nel corso del giudizio di merito, che la parte interessata abbia l'onere di allegare al ricorso in virtù dei rilievi in diritto di cui al punto 1.2. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO, non può aver luogo quando i termini per l'impugnazione siano scaduti, dovendo accompagnarsi tempestivamente al deposito del ricorso, a pena di inammissibilità (la già maturata inammissibilità del ricorso per difetto delle necessarie allegazioni di atti di merito in esso richiamati non potrebbe, infatti, in difetto di una previsione normativa ad hoc, essere sanata ex post a termini per l'impugnazione ormai scaduti). Privi di rilievo processuale sono, pertanto, anche sotto questo profilo, i documenti che i ricorrenti hanno allegato alle memorie contenenti motivi nuovi e/o aggiunti, tutte depositate quando i termini per l'impugnazione erano già irrimediabilmente scaduti.
4. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
La questione sulla competenza ex art. 11 c.p.p.. 5. È comune a tre imputati una insistita doglianza in tema di competenza ex art. 11 c.p.p.. Il LI (primo motivo) deduce nullità della sentenza per inosservanza delle norme costituzionali e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, lamentando l'omessa astensione dei magistrati di primo grado, l'incompetenza funzionale del Tribunale di Parma, nonché omessa motivazione e violazione dell'art. 11 c.p.p.. Lo ZA (primo motivo) deduce incompetenza funzionale ex art.11 c.p.p. del Tribunale di Parma, lamentando che erroneamente la doglianza rappresentata in memorie sarebbe stata ritenuta tardiva dalla Corte di appello.
Il RA, nella memoria depositata in data 30 gennaio 2013, ha lamentato la mancata rimessione del procedimento e l'incompetenza ex art. 11 c.p.p. del Tribunale di Parma, allegando documentazione a sostegno.
Tutti valorizzano a sostegno della doglianza esiti di giudizi disciplinari e civili;
tutti reiterano la doglianza in memorie e/o motivi aggiunti.
5.1. Prima di esaminare il nucleo della comune doglianza, è necessario evidenziare la manifesta infondatezza delle doglianze inerenti all'omessa astensione dei magistrati di primo grado ed al vizio di motivazione in ordine alla questione di competenza ex art.11 c.p.p.. 5.1.1. La violazione da parte del giudice del dovere di astensione non incide sulla sua capacità e, pertanto, non costituisce causa di nullità generale ed assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C), dando essa luogo soltanto al diritto per la parte di ricusare il giudice non astenutosi, con conseguente eventuale nullità, ai sensi dell'art. 42 c.p.p., dei soli atti compiuti dal giudice dopo l'accoglimento della ricusazione (in tal senso, Cass. pen., sez. 2^, n. 10474 del 4 aprile 1997, Migliorisi, rv. 210455;
sez. 1^, n. 1831 del 28 aprile 1993, Spampinato, rv. 194273). Si è successivamente aggiunto che la violazione dell'art. 34 c.p.p. - che prevede ipotesi di incompatibilità del giudice determinate da atti compiuti nel procedimento - non da luogo ad alcuna nullità, non essendovi alcuna norma che contenga una previsione esplicita in tal senso;
ne' tale nullità può farsi derivare dal disposto di cui all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. A), posto che l'incompatibilità a far parte del collegio giudicante non configura un difetto di capacità del giudice, il quale si concreta nella mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche in relazione al difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento (sez. 3^, n. 2115 del 14 novembre 2003, dep. 23 gennaio 2004, Jayasurya, rv. 227588).
L'eventuale violazione dell'obbligo di astensione da parte dei componenti del collegio di primo grado (peraltro nella specie non documentata) non renderebbe, pertanto, nulla la sentenza. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"La mancata astensione del giudice non comporta alcuna sanzione processuale, potendo unicamente rilevare sotto il profilo disciplinare".
Per le medesime ragioni, anche la mancata astensione del pubblico ministero, pur potendo anch'essa rilevare sotto il profilo disciplinare, non comporta alcuna sanzione processuale (Cass. pen., sez. 1^, n. 6618 del 17 gennaio 2008, Rinaldi, rv. 239364).
5.1.2. Va, inoltre, ribadito che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è soltanto quello attinente alle questioni di fatto, giacché ove le questioni di diritto, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza (Cass. pen., sez. 5^, n. 4173 del 22 febbraio 1994, Marzola ed altri, rv. 197993; sez. 2^, n. 3706 del 21 gennaio 2009, P.c. in proc. Haggag, rv. 242634; sez. 2^, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri ed altri, rv. 247123). Non può, infatti, esservi ragione di doglianza allorquando la soluzione di una questione di diritto sia esatta, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano;
d'altro canto, nel caso in cui l'errore di diritto abbia influenzato in modo determinante la decisione, la sentenza sarà viziata da inosservanza od erronea applicazione della legge, non da un vizio di motivazione. Deve aggiungersi che la Corte di cassazione non può annullare il provvedimento impugnato per vizio di motivazione su una questione di diritto, se l'errore non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo, ma è tenuta, nel caso in cui la conclusiva decisione impugnata (pur fondata su motivazioni non condivisibili) sia giuridicamente corretta perché conforme alla legge, a specificare in sentenza, ai sensi dell'art. 619 c.p.p., "le censure e le rettificazioni occorrente".
5.1.3. Nel caso di specie, la Corte di appello, pur avendo erroneamente qualificato la natura giuridica della competenza ex art.11 c.p.p., ritenendo di conseguenza in via preliminare la tardività
delle doglianze della parti, ha ciononostante esaminato il merito delle doglianze difensive, correttamente giungendo ad affermarne l'infondatezza: l'errore nel quale la Corte di appello è incorsa in motivazione non ha pertanto condizionato la conclusiva decisione, e può essere in questa sede emendato ex art. 619 c.p.p. come segue.
5.2. L'art. 11 c.p.p. (novellato nel 1998) disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati (sia come indagati/imputati, sia come persone offese/danneggiati dal reato), stabilendo che in tali casi è competente il giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto (diverso da quello dove ha prestato o presta servizio il magistrato coinvolto) di Corte d'appello determinato per legge dalla tabella A, allegata all'art. 1 disp. att. c.p.p., che contiene una attribuzione di competenze "a catena".
La disposizione costituisce un'evidente eccezione al principio generale del giudice naturale, così come individuato dal codice di rito, e trova la sua ratio nell'esigenza di tutelare il diritto di difesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dal reato, e di garantire la terzietà e l'imparzialità del giudice (Corte Cost., sentenza 15 ottobre 1991, n. 390), eliminando presso l'opinione pubblica qualsiasi sospetto di parzialità determinato dal rapporto di colleganza e dalla normale frequentazione tra magistrati operanti in uffici giudiziari del medesimo distretto di corte d'appello, e quindi nella necessità di assicurare in ogni caso l'imparzialità del giudice, che potrebbe essere compromessa nei casi in cui giudicandi e giudicanti fossero legati da particolari rapporti di comunanza professionale territoriale e quindi di frequentazioni quotidiane.
5.2.1. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte Suprema, che il collegio condivide, la speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indagato, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ha natura funzionale, e non meramente territoriale;
di conseguenza, l'eventuale incompetenza può essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 21 c.p.p., comma 1, (Cass. pen., sez. un., n. 292 del 15 dicembre 2004, dep. 13 gennaio 2005, Scabbia ed altro, rv. 229633; conformi, sez. 6^, n. 16984 dell'8 gennaio 2008, Siccardi, rv. 239639, e sez. 6^, n. 13182 del 2 aprile 2012, Vitalone, rv. 252593).
Può dirsi ormai superato il contrario orientamento che riconduceva la speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti riguardanti i magistrati alla competenza per territorio (ritenendo, conseguentemente, che essa non potesse essere eccepita o rilevata dopo il termine di cui all'art. 491 c.p.p.: Cass., sez. 1^, n. 4244 del 26 novembre 1990, dep. 16 gennaio 1991, Confl., comp. in proc. F., rv. 186358; sez. 6^, n. 25279 del 18 aprile 2002, Mancini, rv. 222267; nel medesimo senso, Corte Cost., sentenza 25 luglio 2000, n. 349). Invero, l'art. 11 c.p.p., pur riguardando una ipotesi di competenza per territorio (in quanto inserito nella Sezione terza, Capo secondo, Titolo primo del codice di rito, riguardante, appunto, la competenza per territorio), risponde a principi diversi da quello della mera individuazione del giudice in relazione al locus commissi delicti (costituente criterio di carattere generale che presiede alla determinazione della competenza per territorio).
La norma deroga agli ordinari criteri di attribuzione della competenza per territorio, perseguendo una esigenza del tutto diversa, mirando cioè ad impedire che la competenza sia assegnata allo stesso ufficio (ovvero ad ufficio appartenente allo stesso distretto di Corte d'Appello) nel quale il magistrato che assume la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, svolge le proprie funzioni. Essa, più che l'individuazione del giudice naturale sulla base del rapporto tra il luogo di commissione del reato e la circoscrizione giudiziaria che ha giurisdizione sul territorio, tutela la necessità che l'ufficio giudicante dia garanzie di imparzialità, non assicurate qualora il magistrato a qualunque titolo coinvolto nel processo svolga le proprie funzioni nello stesso distretto di Corte d'Appello.
Ne consegue, quindi, che l'art. 11 c.p.p., non regola la competenza sotto il profilo territoriale, ma la disciplina sotto l'aspetto funzionale, mirando ad assicurare esigenze di corretta organizzazione degli uffici giudiziari;
in considerazione di tale rilievo, deve ritenersi che l'applicazione del termine di decadenza previsto dall'art. 21 c.p.p., comma 2, per i casi di incompetenza per territorio anche all'ipotesi de qua, comporterebbe, di fatto, l'elusione delle suddette esigenze di carattere "funzionale", che in quanto tali, non devono sottostare ai più ristretti limiti di rilevabilità previsti per i casi di incompetenza per territorio. Deve, pertanto, concludersi che i termini di decadenza previsti dall'art. 21 c.p.p., comma 2, operano soltanto in relazione all'incompetenza per territorio, non anche con riguardo all'incompetenza funzionale disciplinata dall'art. 11 c.p.p. relativamente ai procedimenti riguardanti i magistrati, che può, invece, essere eccepita o rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell'art. 21 c.p.p., comma 1. Deve, in proposito, essere affermato il seguente principio di diritto: "La speciale competenza stabilita dall'art. 11 c.p.p. per i procedimenti nei quali un magistrato assuma la qualità di persona sottoposta a indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ha natura funzionale e, pertanto, il relativo difetto di competenza del giudice che procede può essere eccepito o rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento".
5.2.2. La concreta operatività della disciplina dettata dall'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato (Cass. pen., sez. 6^, n. 40984 del 9 maggio 2005, P.G. in proc. Mazzoccoli ed altro, rv. 233471, in fattispecie nella quale la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 11 in un caso nel quale il reato di minaccia nei confronti del magistrato, emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non risultava essere stato contestato formalmente attraverso la procedura delle nuove contestazioni;
sez. 6^, n. 35218 del 22 aprile 2008, Trolio ed altro, rv. 241373, in fattispecie analoga;
sez. 2^, n. 15583 del 22 gennaio 2011, Aiello ed altri, rv. 249877; sez. 6^, n. 13182 del 2 aprile 2012, Vitalone, rv. 252592). Ed invero, affinché possa sorgere un problema di competenza funzionale ex art. 11 c.p.p.:
- deve esistere un reato iscritto nel registro delle notizie di reato ex artt. 335 e 405 c.p.p., che pervenga alla cognizione del giudice attraverso il modo previsto, di norma, dall'ordinamento giuridico, cioè a seguito dell'esercizio della azione penale, di competenza esclusiva e inalienabile del pubblico ministero, vigendo anche nell'ordinamento processuale penale il canone ne procedat iudex ex officio: non potrebbe, al contrario, sostenersi che il giudice del dibattimento debba pronunciarsi sulla questione della competenza, anche nell'inerzia del pubblico ministero, il quale non abbia mai contestato alcun reato in danno del magistrato;
- deve, ex art. 11 c.p.p., comma 3, esistere una formale ragione di connessione processuale ex art. 12 c.p.p. tra il predetto reato e quello oggetto del procedimento che si vorrebbe attratto dalla speciale competenza funzionale ex art. 11 c.p.p.. Va, in proposito ribadito il seguente principio di diritto:
"In tema di competenza per i procedimenti riguardanti magistrati, l'operatività della disciplina di cui all'art. 11 c.p.p. è subordinata alla condizione che il magistrato, nell'ambito del procedimento od in procedimento penale riguardante reato connesso, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato".
5.2.3. I ricorsi per cassazione e le memorie dei ricorrenti non hanno portato, sostanzialmente, argomenti nuovi rispetto al dibattito che si è già svolto in secondo grado sull'argomento.
Come la Corte di appello (f. 12 ss.) ha esaurientemente spiegato, e come ha ribadito il P.G. nel corso dell'odierna udienza pubblica, nessun magistrato (in particolare, nessun pubblico ministero) ha assunto formalmente la qualità di indagato o di persona offesa nell'ambito del presente procedimento o di procedimenti ad esso connessi ex art. 12 c.p.p. (gli stessi ricorrenti non lo affermano e non lo documentano adeguatamente). E doveva trattarsi, naturalmente, di connessione - non meramente "virtuale" - tra procedimenti penali (l'unica processualmente rilevante, ai fini dello spostamento di competenza, ex art. 12 c.p.p.): di qui l'assoluta irrilevanza dell'insistito riferimento (operato sulla scorta di documentazione tanto copiosa, quanto priva di rilievo processuale ai fini de quibus) a procedimenti disciplinari a carico di magistrati (aventi ad oggetto vicende certamente gravi, ma altrettanto certamente non valorizzabili di per sè ai fini della necessaria connessione con le odierne vicende, non avendo originato - come può ritenersi pacifico e non contestato, poiché gli stessi ricorrenti evocano, generalmente in termini atecnici, che talora rasentano il mero ed improduttivo sfogo, non l'esistenza di ragioni di connessione processualmente rilevanti, bensì un mero ed irrilevante nesso di occasionalità - la contestazione di reati connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli oggetto del presente procedimento) e, talora, persino civili. Del tutto non documentate sono risultate le presunte ingerenze ambientali di magistrati nel presente procedimento in favore della Cariparma, invocate trascurando di considerare che, ai fini dell'affermazione di responsabilità, sono state valorizzate, da magistrati sicuramente terzi e non vittoriosamente ricusati, dichiarazioni testimoniali che gli stessi ricorrenti non documentano adeguatamente essere state calunniosamente indotte dai magistrati che assumono essere stati autori delle invocate ingerenze. E, d'altro canto, non può trascurarsi che, a tal proposito, la tesi sostenuta con veemenza dai ricorrenti (che, in buona sostanza, evocano in proprio danno una sorta di generalizzata congiura) non ha mai trovato accoglimento, essendo stati conclusivamente dichiarati inammissibili sia i ricorsi presentati contro le dichiarazioni di inammissibilità delle istanze di ricusazione presentate RA nei confronti del collegio giudicante della Corte di appello (Cass. pen., sez. 3^, sentenze n. 10975 del 2012 e sez. 6^, n. 35225 del 2011) che la richiesta dello stesso RA di rimessione del procedimento (Cass. pen., sez. 2^, sentenza n. 46696 del 2011).
5.2.4. I motivi inerenti alla presunta incompetenza ex art. 11 c.p.p. del Tribunale di Parma sono, pertanto, infondati.
Ricorso RA.
6. Il ricorso presentato dall'imputato RA è, nel suo complesso, infondato.
6.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità, e comunque per manifesta infondatezza.
6.1.1. Come osservato dalla sentenza impugnata, l'accusa di cui al capo j-bis "riguarda la ripetuta azione di intimidazione, in forma larvata, con la quale RA GI e RA ER erano riusciti ad ottenere 100 milioni da CARIPARMA. Il male minacciato consisteva nell'aver prospettato la possibilità - una volta che la banca aveva manifestato loro l'intenzione di non continuare ad avvalersi dei loro servigi - che sia la documentazione dell'ex prefetto MA, acquisita durante il loro incarico, sia altra documentazione altrettanto riservata, sia lo stesso compromettente rapporto che gli investigatori intrattenevano con al banca, potessero essere resi pubblici, con il comprensibile danno all'immagine dell'istituto di credito, che avrebbe così dimostrato l'incapacità di tutelare i propri clienti, da un alto, e la commissione di torbide azioni spionistiche, dall'altro". La sentenza di primo grado aveva ritenuto attendibili, nel complesso, le dichiarazioni al riguardo rilasciate dal condirettore dell'istituto bancario interessato, AR, peraltro confermate dal Presidente dello stesso istituto bancario, SI, cui il AR aveva fatto, per così dire, rapporto;
aveva tuttavia escluso la configurabilità del delitto contestato ritenendo che l'erogazione dei cento milioni di lire in favore degli odierni imputati fosse avvenuta non per effetto della coartazione della libera volontà dei vertici dell'istituto bancario interessato, bensì soltanto per il desiderio del SI di mantenere con gli ex collaboratori buoni rapporti, ed evitare loro future rivendicazioni. Gli imputati avevano, inoltre, negato le richiesta estorsiva: i cento milioni costituivano, infatti, soltanto un premio per i servigi resi alla banca;
quanto all'assunto accusatorio (confermato dal AR) che la datio dei cento milioni asseritamente frutto di estorsione fosse stata dissimulata dall'emissione di due fatture, la difesa asseriva che da un complessivo esame delle fatture riguardanti l'attività svolta nel periodo di riferimento dall'istituto di vigilanza privata facente capo agli imputati sarebbe stato possibile desumere che la somma in oggetto riguardava prestazioni effettivamente volte a beneficio della banca, con la quale, peraltro, erano continuati anche in seguito normali rapporti (il RA aveva ottenuto un ulteriore finanziamento attraverso il conto titoli della madre). La Corte di appello ha, in senso contrario, evidenziato che il primo giudice aveva trascurato numerosi elementi probatori di segno contrario, e mal qualificato in diritto i fatti accertati. Pacifiche (anche per il Tribunale) sono le minacce rivolte dagli imputati all'indirizzo del AR (le cui plurime dichiarazioni sono state nel complesso motivatamente ritenute attendibili, sulla base di argomentazioni esaustive, giuridicamente corrette ed indenni da vizi logici rilevabili in questa sede), cui inizialmente era stata chiesta l'erogazione della somma di trecento milioni di lire, poi ridotta a cento milioni di lire;
il dichiarante, in particolare nel corso dell'esame reso in dibattimento, nel contraddittorio delle parti, ha spiegato con chiarezza le ragioni dell'effetto della minaccia ricevuta di divulgazione di notizie riservate (f. 40), essendovi il timore che i due imputati avessero trattenuto copia di documenti inerenti alla posizione contabile del prefetto MAZZITELLI e di altri clienti della banca: "esiste, dunque, una strettissima connessione fra la dazione di denaro ed il destino dell'imbarazzante e riservata documentazione in possesso dei due investigatori, che sarebbe così rimasta riservata e non avrebbe preso le paventate "strade diverse". Prospettazione formulata dai due in termini generici senza accennare al come ed al quando, ma non per questo meno efficace ed eloquente" (f. 40). E lo stesso AR ha riferito di aver messo al corrente della spiacevole situazione il Presidente SI, che aveva ritenuto di optare per la soluzione meno traumatica.
I fatti (dopo iniziali reticenze, delle quali la Corte da puntualmente conto, evidenziandone la accertata causale, e motivatamente pervenendo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni conclusivamente rese dal dichiarante, ancora una volta sulla base di argomentazioni esaustive, giuridicamente corrette ed indenni da vizi logici rilevabili in questa sede: f. 41) sono stati narrati negli stessi termini dal SI, chiaro nell'evidenziare, in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, di avere appreso dal AR che le minacce rivolte dagli imputati non erano nemmeno troppo larvate, e di avere accondisceso alla datio, quando i due avevano mitigato le iniziali pretese, per evitare che in futuro accadessero altre cose negative alla banca, e quindi in un contesto di chiara e palese intimidazione senz'altro integrante il reato configurato.
La Corte ha, inoltre, esaminato la versione difensiva del OR, secondo la quale la datio in parola sarebbe stata operata spontaneamente dal SI (f. 42 ss.), rilevando che essa evocava vicende diverse, come chiarito dallo stesso SI, e come documentalmente confermato in virtù dei rilievi riportati a f. 43 s. della sentenza impugnata, cui appare sufficiente in questa sede fare integrale rinvio. Ed ha anche puntualmente "smontato" (f. 44 ss.) l'ulteriore versione difensiva tendente ad avvalorare la tesi dell'esistenza di giustificazioni contabili dell'elargizione, desumibili dalla complessiva movimentazione delle richiamate fatture, evidenziando dettagliatamente le contraddizioni e le distonie riscontrabili nell'ambito delle varie versioni difensive succedutesi, che ne tradiscono la (pur comprensibile) strumentante per fini di autodifesa.
6.1.2. Ciò premesso, il denunciato vizio di motivazione si risolve in una critica di merito all'apprezzamento probatorio delle acquisite risultanze (dettagliatamente riepilogate dalla Corte di appello a f. 35 ss. della sentenza impugnata) sulle quali è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; su tutti i profili di rilievo, le motivazioni della Corte territoriale sono esaustive, giuridicamente corrette ed indenni da vizi logici rilevabili in questa sede.
La Corte di appello ha ampiamente illustrato le ragioni poste - in accoglimento dell'appello del P.G. territoriale - a fondamento dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo J-bis, enucleando dal materiale istruttorio acquisito minacce ben precise e concrete, rivelatesi idonee a vincere le possibili resistenze della p.o., esaminando le presunte contraddizioni lamentate dall'appellante (e dandone adeguata spiegazione), ed infine evidenziando dettagliatamente gli atti che - non adeguatamente valorizzati dal primo giudice - corroboravano il proprio ragionamento, nonché le plurime lacune rilevabili nell'ambito delle varie versioni difensive succedutesi nel tempo, che trascurano molti elementi al contrario ritenuti dalla Corte di grande rilievo probatorio (cfr., in particolare, ff. 38 - 46) e per tale ragione posti a sostegno della motivazione.
La difesa si limita a contrapporre alla ricostruzione dei fatti cui è motivatamente pervenuta la Corte di appello una propria congetturale versione che peraltro non menziona mai, neanche per contestarle genericamente, le reiterate minacce esplicite o larvate di procurare fughe di notizie riservate, valorizzate come base della affermazione di responsabilità, rivolte al AR dal RA e dal OR, e ritenute sussistenti anche dal Tribunale (cfr. in particolare f. 39 della sentenza di appello e f. 10 della sentenza di primo grado), che peraltro mal ne aveva valutato la rilevanza penale (cfr. f. 39 della sentenza impugnata).
La Corte di appello ha reiteratamente valutato e valorizzato le dichiarazioni rese dal AR in sede di esame in contraddittorio all'udienza dibattimentale 27.2.2004, nonché quelle rese dal dichiarante nel corso dell'interrogatorio del 2.5.2001, acquisito con il consenso delle parti. Il ricorrente non spiega validamente e convincentemente le ragioni per le quali dette dichiarazioni (ritenute dalla sentenza impugnata nel complesso attendibili, sulla base di considerazioni esaurienti, logiche, non contraddittorie, e pertanto non sindacabili in questa sede) dovrebbero al contrario essere ritenute inattendibili, ed in particolare perché dovrebbero assumere contrario rilievo assorbente i segmenti di dichiarazioni che richiama in ricorso, all'esito di una inammissibile valutazione frazionata, secondo convenienza processuale, delle plurime dichiarazioni de quibus.
Per altro verso, le dichiarazioni cui il ricorrente lamenta non essere stato attribuito rilievo, appaiono non specificamente attinenti al nucleo centrale della vicenda de qua, ovvero prive di contrario, assorbente, rilievo rispetto al convincimento manifestato conclusivamente dalla Corte di appello.
Le stesse dichiarazioni della teste OD (peraltro valorizzate dalla Corte di appello unicamente in relazione alla diversa fattispecie di cui al capo K: cfr. f. 50 s.) sono prive di contrario rilievo assorbente, non ponendosi significativamente in contrasto con gli elementi nel complesso valorizzati dalla Corte di appello ai fini dell'affermazione di responsabilità.
6.1.3. Deve aggiungersi che nessuno degli imputati (RA e OR) dichiarati dalla Corte di appello (in accoglimento dell'appello del p.m.) colpevoli del reato di cui al capo j-bis) ha - nè dinanzi alla Corte di appello, ne' in sede di ricorso per cassazione - invocato l'applicabilità dei principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 5 luglio 2011, AN c. VI (per la quale il giudice di secondo grado, che, discostandosi dall'epilogo assolutorio della sentenza di primo grado, intenda condannare l'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado, ha l'obbligo di sentire nuovamente e personalmente il suddetto teste).
Questa Corte Suprema ha, peraltro, già chiarito che detti principi non operano nei casi - come quello di specie - in cui il giudice di appello non proceda ad una mera rivalutazione delle dichiarazioni del teste, ma le apprezzi alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice (sez. 5^, n. 10965 dell'11 gennaio 2013, cava ed altro, rv. 255223: in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il giudice di appello aveva affermato, in riforma della pronuncia di primo grado, la responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di cui agli artt.110 e 629 c.p., aggravati ex art. 628 c.p., comma 1, n. 3, e L. n.203 del 1991, art. 7 pervenendo a ritenere la credibilità della persona offesa, avuto riguardo all'esito di altri procedimenti penali conclusisi con condanne su denuncia della stessa nonché alla natura seriale delle richieste estorsive subite che possono giustificare marginali defaillances mnemoniche tra i vari episodi). Nel medesimo senso, si è affermato che il giudice d'appello - per riformare in peius su appello del p.m. la sentenza assolutoria di primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi in cui non intenda compiere una rivisitazione in senso peggiorativo delle prove già acquisite, ma si limiti a fornire una lettura corretta e logica di elementi probatori palesemente travisati dal primo giudice (sez. 4^, n. 4100 del 6 dicembre 2012, dep. 25 gennaio 2013, Bifulco, rv. 254950). Ed è stata dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 c.p.p., sollevata per contrasto con l'art. 117 Cost. e con l'art. 6 della Convenzione EDU (così come interpretato dalla sentenza della Corte EDU innanzi citata), nella parte in cui non prevede la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione dell'imputato: si è, in particolare, rilevato che l'art. 603 c.p.p., nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, è perfettamente coincidente e sovrapponibile con il principio di diritto enunciato dalla Corte EDU, consentendo un'ampia possibilità di rinnovazione del dibattimento, su richiesta di parte o di ufficio, anche per procedere alla riassunzione di prove già assunte in primo grado.
Nessun vizio (peraltro neanche denunciato dalle parti interessate) è, pertanto, rilevabile, sotto questo profilo, nella sentenza impugnata.
6.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
6.2.1. Con riguardo all'accusa di cui al capo K), la Corte di appello (f. 48 ss.), riprendendo (come è fisiologico, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità) le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha evidenziato la natura inequivocabilmente estorsiva della condotta evocante le "inconfessabili e scabrose vicende" che sarebbero inevitabilmente emerse nel corso dell'instaurando giudizio civile inter partes: "in sostanza era la prospettiva di una futura esternazione di scabrose vicende interne a CARIPARMA e di una campagna stampa sui medesimi temi a dare corpo all'intimidazione" (f. 48), e ciò emergeva anche documentalmente dalla notula prò forma e dalle successive lettere del legale del OR (f. 48) puntualmente richiamate in motivazione.
6.2.2. Va, in diritto, chiarito che una minaccia dall'esteriore apparenza di legalità, come quella di convenire in giudizio il soggetto passivo, formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma per coartare l'altrui volontà al fine di conseguire risultati non conformi a giustizia, può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 629 c.p., ove risulti l'ingiustizia o l'iniquità del vantaggio economico perseguito (Cass. pen., sez. 2^, n. 8496 del 10 dicembre 1990, dep. 2 agosto 1991, Palmas, rv. 188082).
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"La minaccia di adire le vie legali, pur avendo un'esteriore apparenza di legalità, può integrare l'elemento costitutivo del delitto di estorsione quando sia formulata non con l'intenzione di esercitare un diritto, ma con lo scopo di coartare l'altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia".
6.2.3. Ciò premesso, deve rilevarsi che, ancora una volta, il denunciato vizio di motivazione si risolve in una critica di merito all'apprezzamento probatorio delle acquisite risultanze (dettagliatamente riepilogate dalla Corte di appello a f. 48 ss. della sentenza impugnata) sulle quali è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; su tutti i profili di rilievo, le motivazioni della Corte territoriale sono esaustive, giuridicamente corrette ed indenni da vizi logici rilevabili in questa sede: con esse in concreto il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità.
Le sentenze di primo e secondo grado (cfr., in particolare, f. 48 ss. della sentenza impugnata), oltre ad aver compiutamente valutato tutte le acquisite risultanze istruttorie, hanno bene evidenziato che, ai fini della materialità della tentata estorsione di cui al capo K), doveva ritenersi estorsiva l'evocazione delle vicende "inconfessabili" che sarebbero inevitabilmente venute alla luce nel corso dell'instaurando processo civile;
privo di rilievo si rivela, pertanto, l'insistito riferimento alla temerarietà (le stesse sentenze di merito si dilungano immotivatamente a verificare l'assoluta infondatezza della lite instauranda e poi instaurata) o non temerarietà ex art. 96 c.p.c. (ed al relativo giudicato, la cui negazione è, in ipotesi, priva di decisivo rilievo) dell'azione civile de qua, proprio perché la minaccia ipotizzata e ritenuta non era integrata di per sè dalla evocata proposizione dell'azione civile, ma da tutt'altro, come la Corte di appello spiega (f. 48), con rilievi con i quali l'odierno ricorrente non si confronta adeguatamente.
Per le medesime ragioni, sono privi di decisivo rilievo i riferimenti del ricorrente alle dichiarazioni della NI (alla quale il RA avrebbe detto di avere intentato una causa di due miliardi con l'intenzione di transigere per somme inferiori) ed agli esiti delle indagini del m.llo NA (valorizzati dalla Corte di appello per sostenere l'infondatezza della pretesa azionata). Il ricorrente sembra, inoltre, non tener conto del fatto che il reato contestato si è, per definizione, arrestato allo stadio del mero tentativo, e che il relativo giudizio sull'idoneità della condotta va, pertanto, operato ex ante, come correttamente avvenuto nel caso di specie, a nulla rilevando, quindi, che la vittima designata non si sia lasciata intimidire: la refrattarietà del soggetto passivo ad intimorirsi, la sua mancanza di soggezione e perfino la sua decisione di denunziare subito il tentativo subito all'autorità giudiziaria, non escludono, infatti, la sussistenza del delitto tentato (Cass. pen., sez. 6^, n. 6113 del 25 febbraio 1994, Fumarola ed altri, rv. 198497; sez. 6^, n. 24251 del 26 febbraio 2009, Mannelli ed altro, rv. 244354).
6.3. Il terzo motivo è inammissibile per varie ragioni. L'odierno ricorrente aveva appellato in parte qua la sentenza di primo grado, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di calunnia di cui al capo C), unicamente per le ragioni riepilogate a f. 5 s. della sentenza della Corte di appello (e sulla esaustività del riepilogo non sono state mosse contestazioni). La Corte di appello (f. 18 ss.) ha ritenuto l'infondatezza delle doglianze dell'imputato valorizzando, a fondamento dell'affermazione di responsabilità (ed in accordo con i rilievi del primo giudice, che, come è fisiologico in presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, integrano necessariamente la motivazione della sentenza d'appello), le dichiarazioni rese dal soggetto determinato a commettere la calunnia (lo ZA), motivatamente ritenute attendibili, e corroborate anche da risultanze documentali (f. 19 s.).
A tali rilievi, il ricorrente oppone una contraria lettura delle acquisite risultanze, non del tutto coincidente con quella proposta come motivo di appello, e comunque fondata su ulteriori risultanze non adeguatamente documentate (cfr. p.
1.2. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO), e che non appare confrontarsi apprezzabilmente con le argomentazioni poste dai giudici del merito a fondamento del proprio convincimento.
6.4. Il quarto motivo è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
Nessuna incertezza sussisteva, infatti, in ordine ai fatti oggetto dell'imputazione di cui al capo K): come esaurientemente spiegato dalla Corte di appello (f. 14 ss.), con i cui rilievi il ricorrente non si confronta adeguatamente, la contestata correzione era stata disposta ai sensi dell'art. 547 c.p.p.; d'altro canto, a riprova del fatto che non sussisteva alcuna incertezza, nei motivi d'appello il ricorrente non aveva formulato sul punto alcuna doglianza, pur se dal tenore della motivazione della sentenza di primo grado si desumeva inequivocabilmente che la condanna per il reato in questione riguardava fatti in parte diversi da come inizialmente contestati. Ciò legittima la tesi che la modifica dell'imputazione de qua abbia avuto ritualmente luogo nel giudizio di primo grado, e che il nuovo capo di imputazione sia stato solo materialmente smarrito, ma fosse comunque noto alle parti.
6.5. Il quinto motivo è infondato.
La configurabilità della calunnia mediata, materialmente commessa da un soggetto maliziosamente tratto in inganno da un deceptor ex art.48 c.p., è già stata ammessa da questa Corte Suprema.
Si è, infatti, ritenuto che integra il delitto di calunnia il comportamento del soggetto che predisponga maliziosamente quanto occorra perché taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento venga sporta denunzia all'autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo, poiché in tal caso provocare la denunzia equivale ad incolpare un soggetto, che si sa essere innocente, per mezzo dell'effettivo denunziante, il quale risulta in concreto essere soltanto un tramite od uno strumento rispetto al soggetto agente (Cass. pen., sez. 6^, n. 6221 del 28 maggio n. 16161 del 7 aprile 2011, De Fanis Basso, rv. 249896).
A conclusioni analoghe deve logicamente giungersi anche nel caso in cui il soggetto nel quale sia stata maliziosamente ingenerata la convinzione della commissione in danno suo o di un prossimo congiunto (nella specie, la consorte) di un reato da parte di un terzo in realtà innocente, non abbia il dovere giuridico di attivarsi, essendo comunque suo diritto sporgere denuncia, ed analogo essendo, in tal caso, il vulnus per i beni-interessi tutelati (il corretto funzionamento dell'amministrazione della giustizia e l'onore del soggetto ingiustamente incolpato).
6.6. Il sesto motivo è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
Il ricorrente in sostanza lamenta un vizio di motivazione, formulando peraltro doglianze generiche: egli non si confronta, infatti, con le motivazioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento de qua, che non riporta ne' in altro modo confuta, limitandosi a richiamare le risultanze della certificazione prodotta.
Peraltro, anche a voler recepire per intero la prospettazione difensiva, era stata documentata unicamente la necessità di riposo a domicilio (per la necessità di riposo assoluto e di astenersi dall'attività lavorativa), non - come necessario - l'assoluta impossibilità fisica di comparire (sez. 2^, n. 42595 del 27 ottobre 2009, Errico, rv. 255119; sez. 6^, n. 24398 del 26 febbraio 2008, De Macceis, rv. 240352), se del caso previo trasporto in ambulanza od in altro modo assistito, ed ausilio di adeguato presidio medico. D'altro canto, questa Corte Suprema ha già chiarito che il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza che escludano l'impossibilità del soggetto portatore della patologia di essere presente in giudizio se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute (sez. 6^, n. 4284 del 10 gennaio 2013, G., rv. 254896); ed è già stata ritenuta immune da censure la decisione di un giudice di merito che aveva escluso la sussistenza del legittimo impedimento dell'imputato ritenendo l'estrema genericità del prospettato "bisogno di riposo domiciliare", in quella occasione accompagnata anche dalla attestazione della "impossibilità di lunghe trasferte" (sez. 5^, n. 3400 del 15 dicembre 2004, dep. 2 febbraio 2005, Sabino, rv. 231410), nel caso ora in esame non prospettata.
Nè la partecipazione all'udienza può essere paragonata ad una attività lavorativa, comportando al più uno stress emotivo (in relazione al quale la diagnosticata "dolorabilità del rachide dorsale" appare ininfluente, non emergendo dalla certificazione de qua contrarie indicazioni)./
6.7. Il settimo motivo è inammissibile in parte per genericità, in parte per manifesta infondatezza.
Il ricorrente lamenta l'illegittimità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello il 26 ottobre 2010, per la mancata assunzione di prove decisive, asseritamente costituite dal proprio esame e dall'acquisizione di varia documentazione.
6.7.1. In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'art.603 c.p.p. distingue due situazioni processuali:
- ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 2, il giudice di appello è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti diversamente, nell'ipotesi contemplata dall'art. 603, c.p.p., comma 1, la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività.
6.7.2. Nel caso di specie, il ricorrente (f. 34 del ricorso) nulla dice in ordine alle ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del diniego della richiesta di acquisizione della documentazione de qua, il che rende la relativa doglianza certamente inammissibile per difetto di specificità; la documentazione de qua, alla stessa stregua della prospettazione difensiva, era, peraltro, all'evidenza priva di rilievo processuale, mirando a documentare l'esistenza di una non rilevante (cfr. 5 ss. di questa CONSIDERAZIONI IN DIRITTO) connessione tra le odierne vicende di rilievo penale e vicende disciplinari, ovvero l'esistenza di un procedimento penale pendente dinanzi all'A.G. di Ancona che non si indica peraltro per quale via dovrebbe risultare connesso ex art. 12 c.p.p. all'odierno procedimento.
Quanto all'esame dell'imputato, lo stesso ricorrente riferisce che la Corte di appello avrebbe rigettato la richiesta "perché non era stata impugnata l'ordinanza con la quale il Tribunale di Parma non aveva dato luogo al richiesto esame": in tal modo, l'imputato aveva indiscutibilmente prestato acquiescenza alla mancata assunzione del proprio suo esame, cui all'evidenza - con riguardo alla richiesta formulata alla Corte di appello - non sarebbe tra l'altro possibile attribuire qualità processuale di prova sopravvenuta. Questa Corte Suprema, persino nel caso in cui l'esame non sia stato assunto in primo grado pur senza che la sua ammissione fosse formalmente revocata, ha ritenuto che non si realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini una nullità in quanto l'imputato può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni (sez. 6^, n. 42442 del 20 ottobre 2003, Del Sorbo, rv. 226928). D'altro canto, in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado potrebbe essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che peraltro in ricorso (f. 34 ss.) non si assume essere state indicate a sostegno della richiesta rigettata dalla Corte di appello, ne' si indicano.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, l'esame dell'imputato non assunto in primo grado può essere ammesso soltanto ove ritenuto necessario sulla base di specifiche esigenze, che è onere della parte instante indicare e documentare".
6.8. L'ottavo motivo è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. La sentenza di primo grado aveva con certezza assolto l'imputato dal reato di cui al capo j-bis, per mero errore materiale non riportato formalmente in epigrafe;
la Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, si è limitata ad emendare l'omissione, nel pieno rispetto dell'art. 547 c.p.p., senza operare alcun mutamento del decisum, e senza arrecare alcun pregiudizio all'imputato, che in proposito invoca promiscuamente l'essenzialità dell'errore (che tale non era, poiché il giudizio c'era, ed era assolutorio), la compressione del diritto di difesa (senza, peraltro, spiegarne le ragioni) e di quello all'impugnazione (che è, tuttavia, arduo configurare in presenza di una sentenza di assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste"; in presenza del successivo appello del p.m., era pur sempre assicurata la facoltà di presentare appello incidentale, e comunque memorie).
6.9. Il nono motivo è inammissibile perche non deducibile in questa sede, e comunque per manifesta infondatezza.
La doglianza evoca l'erronea applicazione dell'art. 129 c.p.p., risolvendosi, peraltro, nel suo complesso in una censura inerente ad un vizio di motivazione;
il ricorrente - senza rinunziare alla prescrizione - lamenta, infatti, di non essere stato prosciolto dalla Corte di appello ex art. 129 c.p.p. dai reati di cui ai capi B) - F) - I) - J) (dichiarati estinti per prescrizione), con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
6.9.1. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu oculi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Cass. pen., Sez. un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, rv. 244274). Ciò premesso, questa Corte Suprema ha già chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Cass. pen., Sez. un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, rv. 244275).
6.9.2. Peraltro, dall'esame congiunto delle sentenze di primo e secondo grado (fisiologico, in presenza di conformi determinazioni in tema di responsabilità penale) - cfr. in particolare ff. 17, 24 s., 26 ss., 32 ss. della sentenza d'appello - emerge all'evidenza l'insussistenza del vizio denunciato.
6.10. Il decimo motivo è in parte inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, in parte infondato.
6.10.1. Per i reati di cui ai capi C) e K) il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente preso "in considerazione la recidiva specifica infraquinquennale (non applicabile al RA) e quindi errando nella prospettazione del termine di prescrizione" (f. 42 s.).
Il Tribunale di Parma aveva ritenuto in danno del RA "la recidiva per come contestata" (cfr. dispositivo): ed al RA risultava contestata all'udienza del 13 febbraio 2007 la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, necessariamente inerente a tutti i reati che gli erano contestati nell'ambito del procedimento. La Corte di appello non ha escluso detta recidiva, tenendone conto ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio (cfr. f. 53). Il ricorrente non dice perché detta recidiva sarebbe inapplicabile ai reati di cui ai capi C) e K): la doglianza è, pertanto, assolutamente generica, oltre che all'evidenza manifestamente infondata.
6.10.2. Quanto al reato di cui al capo C) - quello con il termine di prescrizione più breve - non appare inopportuno evidenziare che, secondo la vecchia disciplina di cui agli artt. 157 c.p. e ss. (come vigenti prima delle modifiche di cui alla legge n. 251 del 2005), tenuto conto degli eventi interruttivi, il termine massimo di 15 anni maturerebbe, per il primo episodio (consumato il 30 agosto 1999), non prima del 30 agosto 2014 (oltre mesi 10 e giorni 39 per le sopravvenute sospensioni).
Secondo la nuova disciplina, dovendosi tenere conto, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, anche delle aggravanti a effetto speciale, quale è la contestata e ritenuta recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (così, per tutte, Cass. pen., sez. 5^, n. 35852 del 7 giugno 2010, Di Canio, rv. 248502), la pena edittale di sei anni prevista per la calunnia andrebbe maggiorata della metà, ex art. 99 c.p., comma 4, (nel testo vigente all'epoca di commissione del reato in esame), giungendo al tetto di anni nove. Considerato, poi, che, per effetto del sopravvenire di eventi interruttivi, detto termine sarebbe prorogabile fino a due terzi, ai sensi dell'art. 161 c.p., comma 2, il termine operante sarebbe ancora una volta pari a 15
anni (oltre mesi 10 e giorni 39 per le sopravvenute sospensioni), e la prescrizione non sarebbe comunque maturata.
6.10.3. Con riguardo al reato di cui al capo j-bis, il ricorrente lamenta la non configurabilità della circostanza aggravante delle più persone riunite (art. 629, comma 2, e art. 628, comma 3, n. 1), ultima parte).
A prescindere dalla irrilevanza della questione ai fini della prescrizione del reato (comunque aggravato dalla contestata e ritenuta recidiva), deve rilevarsi che la Corte di appello, pur avendo inizialmente (f. 46) ritenuto in diritto la configurabilità della predetta circostanza aggravante anche quando la minaccia sia stata esercitata da un solo agente, ha nel prosieguo della motivazione evidenziato che, nel caso di specie, "la minaccia promanava occasionalmente solo dall'uno o dall'altro imputato, posto che la perfetta sintonia e comunanza degli intenti era chiaramente percepita dai soggetti passivi, i quali, peraltro, erano comunque stati affrontati da entrambi, compresenti (si pensi agli episodi in cui il RA ed il OR incalzavano il AR, ultimo dei quali consumatosi in occasione della cena al ristorante Ducato", in tal modo conformandosi correttamente all'orientamento di questa Suprema Corte, a parere della quale, nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia (Cass. pen., sez. un., n. 21837 del 29 marzo 2012, Alberti ed altro, rv. 252518). Il motivo è, pertanto, in parte qua infondato.
6.11. Per quanto riguarda la doglianza formulata nel corpo dei motivi aggiunti, si rinvia ai 5 ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO. Ricorso LI.
7. Il ricorso presentato dall'imputato LI è, nel suo complesso, infondato.
7.1. Per quanto riguarda la doglianza formulata nel primo motivo, si rinvia ai 5 ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
7.2. Il secondo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile perché non deducibile in questa sede, e comunque manifestamente infondato.
7.2.1. Il ricorrente lamenta in primis violazione ed errata applicazione della L. n. 675 del 1996, art. 35, commi 1 e 3 (capo I), invocando la sussidiarietà della disposizione, desunta dall'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato", rispetto ai reati di diffamazione (capo J) e ricettazione (capo G), pure costituenti oggetto del procedimento in suo danno.
7.2.2. È necessario premettere che il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi della L. n. 675 del 1996, art. 35, comma 3, è tutt'ora penalmente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 2, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione in vigore una condizione obiettiva di punibilità (Cass. pen., sez. 2^, n. 28680 del 26 marzo 2004, Modena, rv. 229465; sez. 3^, n. 38406 del 9 luglio 2008, Fallarli, rv. 241381; sez. 5^, n. 44940 del 28 settembre 2011, C. ed altro, rv. 251448).
7.2.3. La previsione della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" (nel caso di specie, sia nella L. n.675 del 1996, art. 35 sia nel D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167)
impone in primo luogo di stabilire i parametri che l'interprete deve seguire per individuare il reato più grave.
Il collegio è consapevole che un risalente (ed isolato) orientamento ha in passato ritenuto che la maggior gravità del reato, nell'ipotesi de qua, deve stabilirsi in relazione alla pena edittale detentiva, in particolare avendo riguardo alla pena massima in astratto comminata, oppure - in caso di pari gravità della massima - alla pena minima (sez. 5^, n. 2817 del 16 gennaio 1986, D'Amato, rv. 172419).
Ciononostante, ritiene il collegio che la maggiore gravità del reato, comportando l'assorbimento di una fattispecie nell'altra in considerazione del suo effettivo minor disvalore dell'una a fronte dell'effettivo maggior disvalore dell'altra, va necessariamente valutata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, e quindi tenendo anche conto delle circostanze in concreto ritenute e dell'esito dell'eventuale bilanciamento tra esse. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"In presenza della clausola di riserva "Salvo che il fatto costituisca più grave reato", la maggiore o minore gravità dei reati concorrenti va valutata avendo riguardo alla pena in concreto irrogabile, tenuto anche conto delle circostanze ritenute e dell'esito dell'eventuale bilanciamento tra esse". Nel caso di specie, pertanto, per effetto del riconoscimento in favore del LI delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle concorrenti circostanze aggravanti, la diffamazione risulta meno grave (perché punibile con pena alternativa) rispetto al reato di cui all'art. 35 (punibile con la reclusione pari nel massimo a due anni).
7.2.4. Ciò premesso, correttamente la sentenza impugnata ha escluso che il delitto di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 35, commi 1 e 3, risulti assorbito nel più grave reato di ricettazione, osservando che "non sussiste il concorso apparente di norme così come dedotto nei motivi di appello, stante l'indiscutibile difformità della fattispecie in esame rispetto ai reati di furto (...), (...), di ricettazione, coinvolgenti beni giuridici diversi". Invero, l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato" presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse (Cass. pen., sez. 5^, n. 6250 del 21 gennaio 2004, Vasapollo ed altro, rv. 228087), ipotesi che non ricorre nel caso di specie, perché l'art. 35 è posto a tutela della riservatezza dei dati personali, mentre la ricettazione tutela il patrimonio.
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto:
"la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato" presuppone, perché operi in concreto il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo bene-interesse tutelato dal reato meno grave che deve essere assorbito".
7.2.4.1. In verità, alla medesima conclusione poteva giungersi anche in virtù di un più immediato ed elementare rilievo.
Appare evidente che una propria condotta criminosa non può essere assorbita in altra propria condotta criminosa in ipotesi più grave, ma conclusivamente ritenuta insussistente, e la Corte di appello, con decisione non impugnata, ha conclusivamente assolto il LI dalla ricettazione di cui al capo G) perché il fatto non sussiste.
7.2.5. Quanto all'invocato difetto di consapevolezza della provenienza delittuosa dei dati trafugati, la doglianza si risolve in una censura inerente ad un vizio di motivazione;
il ricorrente - senza rinunziare alla prescrizione - lamenta, infatti, di non essere stato prosciolto dalla Corte di appello ex art. 129 c.p.p. dal reato di cui al capo I) (dichiarato estinto per prescrizione), con motivazione che a suo dire non indica adeguatamente le ragioni per le quali non è stata esclusa la consapevolezza della provenienza delittuosa dei dati trafugati.
Vanno in proposito integralmente richiamati i rilievi in diritto di cui al p.
6.9.1. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO. Peraltro, dall'esame congiunto delle sentenze di primo e secondo grado (fisiologico, in presenza di conformi determinazioni in tema di responsabilità penale) - cfr. in particolare f. 26 ss. della sentenza d'appello - emerge all'evidenza l'inesistenza del vizio denunciato.
7.3. Il terzo motivo è inammissibile perché non deducibile in questa sede, e comunque per manifesta infondatezza. La doglianza evoca l'erronea applicazione dell'art. 595 c.p., risolvendosi, peraltro, nel suo complesso in una censura inerente ad un vizio di motivazione;
il ricorrente - senza rinunziare alla prescrizione - lamenta, infatti, di non essere stato prosciolto dalla Corte di appello ex art. 129 c.p.p. dal reato di cui al capo J) (dichiarato estinto per prescrizione), con motivazione mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla valenza diffamatoria delle espressioni profferite.
Vanno in proposito integralmente richiamati i rilievi in diritto di cui al p.
6.9.1. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO. Peraltro, dall'esame congiunto delle sentenze di primo e secondo grado (fisiologico, in presenza di conformi determinazioni in tema di responsabilità penale) - cfr. in particolare f. 32 ss. della sentenza d'appello - emerge all'evidenza l'inesistenza del vizio denunciato.
7.4. Per le medesime ragioni, è inammissibile (perché non consentito in questa sede, oltre che perché manifestamente infondato) anche il quarto motivo (che lamenta mancanza di motivazione sull'elemento psicologico del reato di cui al J), peraltro articolato in modo all'evidenza assertivo e privo della necessaria specificità.
7.5. Per quanto riguarda le doglianze di cui alla memoria depositata in data 30 aprile/6 maggio 2013:
- la richiesta di estromissione della parte civile MA è inammissibile perché sollecita valutazioni in fatto che esulano dai poteri del giudice di legittimità (tra l'altro, sulla base di indiretti riferimenti desumibili a parere del ricorrente da atti processuali di parte inerenti ad un giudizio civile cui l'esponente LI è dichiaratamente estraneo, e senza considerare che la pretesa azionata dalla parte civile nel processo penale riguarda anche i danni da reato, senz'altro diversi da quelli patrimoniali cui il ricorrente sembrerebbe fare esclusivo riferimento);
- la doglianza inerente alla presunta erronea liquidazione delle spese di parte civile esula senza alcun dubbio da quelle ritualmente e tempestivamente formulate in ricorso, perché attiene a diverso punto della sentenza impugnata, ed è, pertanto, inammissibile perché tardiva, in applicazione dei principi di diritto esposti nel 2 di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO;
- quanto alle doglianze inerenti alla presunta incompetenza funzionale del Tribunale di Parma ex art. 11 c.p.p., si rinvia ancora una volta ai rilievi in diritto di cui ai 5 ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
Ricorso OR (rinunziante alla prescrizione)
8. Il ricorso presentato dall'imputato OR è, nel suo complesso, inammissibile per genericità, e comunque per manifesta infondatezza.
8.1. Il ricorrente lamenta la manifesta illogicità della motivazione relativa all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo j-bis, per non essere state adeguatamente valorizzate le fatture in atti, a dimostrazione del fatto che la datio di cento milioni di lire costituiva contropartita lecita per i servizi resi dal ricorrente e dal RA in favore della CARIPARMA. Nell'affermare ciò, fornisce, peraltro, una soggettiva ricostruzione dei fatti, basata su congetture necessariamente interessate, non corroborate da alcun elemento assorbente rispetto alle contrarie risultanze valorizzate a fondamento dell'affermazione di responsabilità, senza documentare travisamenti, e, senza confrontarsi dettagliatamente con le argomentazioni in forza delle quali la Corte di appello è pervenuta alla conclusiva affermazione di responsabilità.
In proposito, non può che farsi rinvio ai rilievi di cui al p.
6.1 di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
Ricorso ZA (rinunziante alla prescrizione).
9. Il ricorso presentato dall'imputato ZA (conclusivamente dichiarato colpevole del solo reato di cui al capo I) è, nel suo complesso, infondato.
9.1. Per quanto riguarda la doglianza formulata nel primo motivo, si rinvia ai 5 ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
9.2. Il secondo motivo (capo I) è inammissibile per genericità, oltre che manifesta infondatezza.
9.2.1. Il ricorrente lamenta promiscuamente "che il radicamento del giudizio è avvenuto davanti a giudice in forma collegiale e non davanti a monocratico, competente per l'esclusiva violazione della privacy, dopo udienza preliminare e non a seguito di citazione diretta a giudizio" (f. 3), ignorando il disposto degli artt. 12 e 33 quater c.p.p., ai quali appare sufficiente fare rinvio, per l'assoluta e manifesta infondatezza della censura. Lamenta, inoltre, l'inosservanza della L. n. 675 del 1996, art. 35 per il mancato assorbimento del reato nelle fattispecie più gravi pure contestate, e per difetto del nocumento, evocando, infine, pur senza la necessaria specificità, un presunto difetto di procedibilità.
9.2.2. Quanto al primo profilo, deve rilevarsi che la censura è proposta in termini del tutto generici, non essendo indicato il più grave reato in relazione al quale si pretenderebbe operante l'invocato assorbimento.
Invero, il ricorrente evoca i reati contestati nei capi di imputazione successivi al capo I), trascurando di considerare che alcuni di tali reati non gli erano stati contestati, e da altri egli è stato assolto. Ed appare di elementare evidenza che una propria condotta criminosa non può essere assorbita in condotte criminose più gravi commesse soltanto da terzi, poiché la clausola di riserva de qua postula di necessità l'identità soggettiva dell'autore del fatto;
si è, inoltre, già osservato, nel p. 7.2.4.1., che una propria condotta criminosa non può essere assorbita in altra propria condotta criminosa in ipotesi più grave, ma conclusivamente ritenuta insussistente. La doglianza sarebbe, comunque, infondata, in virtù dei rilievi in diritto già svolti nei p.p.
7.2. ss. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO, cui si rinvia.
9.2.3. La doglianza inerente all'invocato difetto del nocumento è inammissibile perché dedotta per la prima volta in questa sede, oltre che manifestamente infondata.
Dal riepilogo dei motivi di appello formulati dall'imputato, operato dalla Corte di appello (f. 8 s. della sentenza impugnata) - che l'odierno ricorso non contesta - non emerge alcun riferimento a tale doglianza, che, peraltro, anche dall'esame diretto dei motivi di appello risulta all'evidenza, non essere stata sollevata in sede di originario gravame con la dovuta specificità.
La doglianza sarebbe, comunque, manifestamente infondata. Nel p.
7.2.2. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO (cui si rinvia) si è già chiarito che il nocumento per la persona offesa si configurava nella previgente fattispecie di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 35, comma 3, come circostanza aggravante, e rappresenta nella disposizione in vigore di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 167, comma 2, una condizione obiettiva di punibilità (Cass. pen., sez. 2^, n. 28680 del 26 marzo 2004, Modena, rv. 229465; sez. 3^, n. 38406 del 9 luglio 2008, Fallarli, rv. 241381; sez. 5^, n. 44940 del 28 settembre 2011, C. ed altro, rv. 251448), ed ha quindi conservato rilievo. L'elemento ha costituito puntualmente oggetto di contestazione, ed è stato motivatamente ritenuto sussistente in concreto dalla Corte di appello (f. 26 ss.).
9.2.4. In realtà le considerazioni del ricorrente tradiscono una certa confusione in ordine all'intervenuto fenomeno di successione di leggi (in ordine al quale si rinvia a p.
7.2.2. di questa CONSIDERAZIONI IN DIRITTO), poiché sia la L. n. 675 del 1996, art.35 sia l'art. 167 del Codice della privacy:
- considerano la fattispecie procedibile di ufficio (lo ha evidenziato con esemplare chiarezza la Corte di appello a f. 27: "il reato è perseguibile d'ufficio, sicché l'eccezione di tardività della querela è inconferente"): non è, pertanto, agevole comprendere la ragione degli insistiti riferimenti a presunti abusi di un pubblico ministero, che a dire del ricorrente si sarebbe indebitamente attivato per favorire la formazione di una querela asseritamente tardiva, in realtà non necessaria ai fini della procedibilità;
- contengono la medesima clausola di riserva;
- attribuiscono rilievo (sia pur in termini non coincidenti) al "nocumento" della persona offesa.
9.3. Il terzo motivo è inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
9.3.1. La Corte di appello (f. 26 ss.), riprendendo le considerazioni del Tribunale (come è fisiologico in presenza di una doppia, conforme affermazione di responsabilità) ha bene evidenziato l'irrilevanza, ai fini della consumazione, dell'invocata inconsapevolezza dell'uso illecito dei dati de quibus, che è peraltro stata smentita anche dal coimputato LI. Ha, in particolare, osservato (f. 28) che l'imputato "al pari dei soggetti depositari dei documenti stessi, non aveva titolo per un trattamento dei dati all'insaputa del soggetto interessato, diverso da quello strettamente connesso alla gestione del contratto bancario", e che il suo concorso (f. 28 s.) "non si limita alla sola fase del trattamento dei dati (...) ma si estende anche alla diffusione laddove egli supportava il LI", valorizzando, in proposito, anche le dichiarazioni rese da quest'ultimo.
9.3.2. Il denunciato vizio di motivazione si risolve, pertanto, in una critica di merito all'apprezzamento probatorio delle acquisite risultanze sulle quali è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; su tutti i profili di rilievo, le motivazioni della Corte territoriale sono esaustive, giuridicamente corrette ed indenni da vizi logici rilevabili in questa sede: con esse - ed in particolare con la documentata accusa di aver fornito i dati de quibus - in concreto il ricorrente non si confronta, limitandosi ad evocare - attraverso una serie di personali congetture - una serie di comportamenti disciplinarmente sanzionati di magistrati assolutamente non attinenti alla res iudicanda, che nulla hanno a che vedere con gli elementi valorizzati ai fini della sua condanna.
9.4. Analoghe considerazioni valgono in toto per il quarto motivo, a sua volte inammissibile per genericità, oltre che per manifesta infondatezza.
9.4.1. Il ricorrente lamenta che i giudici di secondo grado avrebbero deciso "senza avere assunto le imputazioni originarie aggiornate in data 13 febbraio 2007", ma è di tutta evidenza che un capo di imputazione non costituisce prova decisiva rilevante ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. D), e che non è in alcun modo documentata l'invocata difformità dell'imputazione de qua.
9.4.2. Lamenta, inoltre, che i giudici d'appello non avrebbero avuto conoscenza della sentenza del CSM n. 10 del 2006, che peraltro dichiara essere allegata agli atti (e la declaratoria di inammissibilità di una richiesta, per - pur erroneamente ritenuta - tardività, non impedisce di tener conto degli atti ad essa allegati, se assolutamente rilevanti ai fini della decisione): appare comunque assorbente il rilievo che la Corte ha motivatamente e correttamente escluso la possibilità di trarre dalle vicende disciplinari insistentemente evocate, elementi di rilievo ai fini dell'odierno giudizio.
Al riguardo, non può che farsi rinvio a quanto già evidenziato nei p.p. 5 ss. e nel p.
9.2.4. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
9.5. Il quinto motivo è inammissibile per le medesime ragioni, avendo la Corte di appello - con argomentazioni non adeguatamente esaminate e confutate dal ricorrente (in particolare, f. 29 s.) - valorizzato la documentata divulgazione dei dati personali oggetto di imputazione, e l'assoluta insussistenza di elementi atti a far ritenere che il MA avesse prestato il proprio consenso alla divulgazione, correttamente concludendo che sussiste il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno (in relazione al quale il ricorrente mostra di trascurare la possibile rilevanza del danno da reato ex art. 185 c.p.) cagionatogli dal reato in esame.
9.6. Il ricorrente ha depositato tre memorie con documenti allegati:
in relazione alle une ed agli altri vale quanto premesso in diritto nei 2 e 3 di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO.
9.6.1. La memoria del 4 febbraio 2013 reiterava le già formulate doglianze e le sottostanti argomentazioni.
9.6.2. La memoria dell'11 febbraio 2013 evocava atti di un giudizio civile sopravvenuto, sollecitando valutazioni in fatto precluse al giudice di legittimità.
9.6.3. La memoria dell'11 aprile 2013 (cui è allegato tra l'altro in copia un intero fascicolo di procedimento civile pendente dinanzi al Tribunale di Parma, che francamente non si comprende quale rilievo dovrebbe assumere, nelle intenzioni del ricorrente, tenuto conto dei principi che regolano il giudizio di legittimità e delle attribuzioni della Corte di cassazione) evocava ancora una volta atti di un giudizio civile sopravvenuto, reiterando le già formulate doglianze.
9.6.4. Deve ribadirsi (cfr. p.
7.5. di queste CONSIDERAZIONI IN DIRITTO) che la pretesa azionata dalla parte civile nel processo penale riguarda anche i danni da reato, senz'altro diversi da quelli patrimoniali cui il ricorrente sembrerebbe fare esclusivo riferimento.
Le statuizioni accessorie.
IO. La declaratoria di inammissibilità del ricorso dell'imputato ER OR ed il rigetto dei ricorsi degli imputati RA GI, LU ZA e LI IO comportano, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che ER OR ha proposto il proprio ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - la condanna di quest'ultimo al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
GI RA e ER OR vanno inoltre condannati alla rifusione in favore della parte civile Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro quattromila, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi di RA GI, ZA LU e LI IO, che condanna al pagamento delle spese processuali;
dichiara inammissibile il ricorso di OR ER che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Condanna i ricorrenti RA GI e OR ER alla rifusione in favore della parte civile Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio liquidate in complessivi Euro quattromila oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013