Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38406
CASS
Sentenza 9 luglio 2008

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Massime2

In tema di trattamento illecito di dati, sussiste continuità normativa tra il reato aggravato di cui all'art. 35, comma terzo, L. n. 675 del 1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed il reato semplice di cui al sopravvenuto art. 167, comma primo, D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), atteso che il secondo assume come elemento essenziale quel nocumento che nel primo è elemento circostanziale.

Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso, salve le deroghe di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 196 del 2003, solo con il consenso espresso dell'interessato sì che, in difetto di tale requisito, lo stesso integra, laddove ne sia derivato nocumento, il reato di cui all'art. 167 D.Lgs. citato. (Fattispecie di trattamento illecito ravvisato nella comunicazione, da parte di un istituto di credito, al promissario acquirente di un immobile, di dati patrimoniali relativi alla controparte contrattuale).

Commentario1

  • 1Pubblicizzare un procedimento penale altrui è reato (Cass. 15221/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 marzo 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38406
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38406
Data del deposito : 9 luglio 2008

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