Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 2
In tema di trattamento illecito di dati, sussiste continuità normativa tra il reato aggravato di cui all'art. 35, comma terzo, L. n. 675 del 1996 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) ed il reato semplice di cui al sopravvenuto art. 167, comma primo, D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), atteso che il secondo assume come elemento essenziale quel nocumento che nel primo è elemento circostanziale.
Il trattamento dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso, salve le deroghe di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 196 del 2003, solo con il consenso espresso dell'interessato sì che, in difetto di tale requisito, lo stesso integra, laddove ne sia derivato nocumento, il reato di cui all'art. 167 D.Lgs. citato. (Fattispecie di trattamento illecito ravvisato nella comunicazione, da parte di un istituto di credito, al promissario acquirente di un immobile, di dati patrimoniali relativi alla controparte contrattuale).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2008, n. 38406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38406 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
M
384 06 /08 Sentenza n.1777 Udienza pubblica del 9.7.2008 R. G. n. 14012/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Guido DE MAIO Presidente
Dott. Agostino CORDOVA
Consigliere
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)
Consigliere
Dott. Ciro PETTI
Consigliere
Dott. Aldo FIALE
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per NI UN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza resa il 9.11.2007 dalla Corte d'appello di Roma.
Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Santi Consolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile, avv. Carlo Tozzi, che ha chiesto il rigetto del ricorso, Udito il difensore dell'imputato, avv. Remo Pannain, che ha insistito nel ricorso, Osserva:
Svolgimento del processo
Con sentenza del 10.12.2003 il Tribunale monocratico di Roma assolveva UN AL 1 dal reato di cui all'art. 35 legge 675/1996, contestatogli perché - nella qualità di direttore della filiale 109 della Banca di Roma - al fine di trarne profitto per sé o per altri o di recare danno ai coniugi TO ST e NI CA, con lettera del 1.10.1999, aveva comunicato a IO CI, promittente l'acquisto di un immobile dei predetti coniugi, notizie circa una situazione debitoria di questi ultimi nei confronti della Banca di Roma.
I coniugi ST, nella primavera 1999, avevano stipulato con il CI una compromesso per la compravendita di un immobile di loro proprietà sito in Sardegna (Palau) per la somma di lire 160.000.000. Nell'autunno successivo il CI aveva comunicato al
ST che la Banca di Roma gli aveva negato la concessione di un mutuo ipotecario, richiesto per fronteggiare il pagamento dell'immobile, adducendo come spiegazione la
complessa situazione debitoria dei coniugi promittenti la vendita. Più esattamente AL, nella sua qualità di direttore della filiale competente, gli aveva comunicato per lettera che "esaminata la complessa situazione debitoria nei confronti del nostro Istituto della parte datrice di ipoteca, non si ravvisano le condizioni, allo stato attuale, per la concessione di quanto richiesto". In seguito a ciò il CI aveva deciso di recedere dall'acquisto promesso.
Il giudice monocratico riteneva che il fatto ascritto al AL non costituisse reato, sostanzialmente osservando che:
· l'istituto di credito aveva completa discrezionalità nel decidere se accordare o no il mutuo richiesto dal CI;
di fronte alla richiesta scritta del CI, il direttore della filiale aveva l'obbligo di giustificare la decisione negativa;
- secondo una interpretazione estensiva dell'art. 20 lett. e) legge 675/1996 la comunicazione di dati personali era ammessa anche senza il consenso degli interessati, trattandosi di dati relativi alla svolgimento di attività economiche;
-non erano comunque ravvisabili gli elementi di dolo specifico richiesti dalla norma incriminatrice.
2- I coniugi ST e CA, costituiti parti civili, proponevano appello per i soli interessi civili ex art. 576 c.p.p. e la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 9.11.2007, riformando quella di primo grado, ha affermato la responsabilità del AL ai soli effetti civili, condannandolo al risarcimento dei danni a favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 20.000.
In sintesi la Corte distrettuale ha ritenuto e osservato che: la posizione debitoria dei coniugi ST-CA non aveva alcun rilievo in ordine alla
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decisione di concedere o no il mutuo richiesto dal CI per il pagamento dell'immobile de quo, tenuto conto che l'immobile era libero da qualsiasi ipoteca o privilegio e che i venditori non svolgevano attività imprenditoriali che potevano esporli al rischio di procedure concorsuali e di relative azioni revocatorie;
- era contraddittorio riconoscere da una parte il potere discrezionale dell'istituto bancario nel decidere sulla erogazione di mutui, e affermare dall'altra il suo obbligo di giustificare il diniego;
- il potere dell'istituto di credito di comunicare o diffondere a terzi la situazione debitoria dei suoi clienti, senza il consenso di questi, non poteva desumersi né dalla lett. e) né dalla lett. a bis) dell'art. 20 legge 675/1996, perché non si trattava di dati relativi alla svolgimento di un'attività imprenditoriale né di dati necessari per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto di cui fossero parti i coniugi ST-CA;
- emergeva che il AL aveva consapevolmente perseguito un fine di profitto per la Banca di Roma [costringendo i coniugi - secondo il difensore di p.c. a vendere i titoli dati in pegno
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all'istituto per circa 600.000.000, e quindi a lucrare le corpose provvigioni, anziché rientrare dal debito con la vendita dell'immobile] e un correlato fine di pregiudizio nei confronti dei coniugi suddetti. 3
di recedere dall'impegno; mentre la necessità di vendere i titoli dati in pegno alla banca al fine di estinguere il debito non era imputabile alla condotta del AL;
2.2 violazione dell'art. 1337 cod. civ. [e non dell'art. 1332 c.c. come indicato nella rubrica del motivo],. Sostiene al riguardo che la sentenza impugnata confonde i due profili della vicenda: quello del diniego del mutuo, che era discrezionale, e quello della comunicazione, che non era discrezionale, perché imposta dall'obbligo di buona fede prescritto dall'art. 1337 nella fase delle trattative contrattuali.
Motivi della decisione
3 Per chiarezza, va sottolineato che il AL è stato riconosciuto colpevole, ai soli effetti
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civili, del reato di cui all'art. 35 della legge 31.12.1996 n. 675, contestatogli perché, nella sua qualità di direttore della filiale 109 della Banca di Roma, al fine di trarne profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno, aveva comunicato a IO CI dati personali riservati, relativi ai coniugi TO e NI ST, senza il consenso di questi ultimi. Benché la contestazione del reato facesse chiaramente riferimento alla formulazione del primo comma dell'art. 35, e quindi alla ipotesi ivi prevista di reato semplice, punita con la reclusione da tre mesi a due anni, si deve intendere che la corte territoriale, condannando l'imputato al risarcimento del danno patito dai predetti coniugi, abbia ritenuto la responsabilità (ai soli effetti civili) del medesimo AL per il reato aggravato previsto dal comma 3 dell'art. 35, il quale testualmente prevede che "se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni".
Questa discrasia processuale tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza non integra una violazione dell'art. 517 c.p.p., posto che il procuratore generale in sede di appello ha ritenuto di non dover formulare richieste, trattandosi di impugnazione ai soli effetti civili contro una sentenza assolutoria, sicché non può ravvisarsi una lesione delle prerogative istituzionali del pubblico ministero e in particolare del suo potere di contestare in udienza la specifica aggravante del nocumento.
D'altra parte, la discrasia non ha leso neppure i diritti dell'imputato, il quale si è concretamente difeso nel processo, attraverso il suo difensore di fiducia, in ordine alla sussistenza del nocumento cagionato alle parti civili appellanti. Comunque, l'eventuale nullità per violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., in questo caso sarebbe stata di natura intermedia, ma non è stata mai eccepita dall'imputato e non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità.
Tanto premesso, va rilevato che la predetta norma incriminatrice, dopo l'entrata in vigore (alla data del 1.1.2004) del testo unico approvato con D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è stata abrogata (con l'art. 183, lett. a) dello stesso Codice), ma è stata contestualmente sostituita con l'art. 167, il quale punisce con la reclusione da sei a ventiquattro mesi chiunque, al fine di trarne profitto per sé o altri o di recare al altri un danno, comunica o diffonde dati personali riservati senza il consenso degli interessati, se dal fatto deriva nocumento.
Orbene, è evidente che sussiste continuità normativa tra il reato aggravato di cui alla norma abrogata e il reato semplice di cui alla norma sopravvenuta, atteso che il secondo assume come elemento essenziale quel nocumento che nel primo era solo elemento circostanziale. Peraltro, il secondo reato è punito con pena più lieve (reclusione da sei a ventiquattro mesi, a fronte della reclusione da uno a tre anni). Ne consegue che ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p. deve farsi applicazione dell'art. 167 D.Lgs. 196/2003. La verifica non può che essere positiva. Infatti, ai sensi dell'art. 23, il trattamento (in cui è compresa la comunicazione e la diffusione) di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato, che nel caso di specie è pacificamente mancante. D'altra parte, non sono applicabili nella concreta fattispecie le deroghe previste dall'art. 24 del D.Lgs. 196/2003, e in particolare quelle di cui alla lett. b) e d) del comma 1 (che sostanzialmente riproducono le lett. a-bis) ed e) dell'abrogato art. 20 della legge 31.12.1996 n. 675).
Invero, secondo queste disposizioni, il consenso non è richiesto quando il trattamento: b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale. Ma è facile osservare che nel caso di specie: la comunicazione dei dati personali da parte della banca titolare dei medesimi: b) non è avvenuta in esecuzione di alcun obbligo derivante da un contratto con gli interessati, e tanto meno da richieste precontrattuali di questi ultimi;
d) non ha riguardato lo svolgimento di un'attività economica, tanto meno nel rispetto delle regole vigenti in materia di segreto aziendale e industriale, posto che dalla menzionata lettera inviata dalla banca non risultava affatto che la situazione debitoria dei coniugi ST fosse connessa allo svolgimento di un'attività economica dei medesimi.
5 Neppure può fondatamente sostenersi come fa il difensore nel secondo motivo di ricorso, di cui al precedente n.
2.2 che la comunicazione della situazione debitoria dei
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promittenti venditori fosse imposta dall'obbligo di buona fede previsto dall'art. 1337 cod. civ..
Invero, nelle trattative intercorrenti tra la banca e il promittente acquirente CI, per la concessione del mutuo ipotecario, la buona fede non imponeva affatto alla prima di rivelare la situazione debitoria dei promittenti venditori, considerato che questa era del tutto irrilevante per gli interessi contrattuali del CI, sia perché l'immobile oggetto della promessa di compravendita non era gravato da alcuna ipoteca, sia perché il debito dei promittenti venditori verso la banca non pregiudicava il loro impegno alla traditio dell'immobile ed era comunque garantito dal pegno di vari titoli mobiliari per la somma complessiva di circa 600.000.000 di lire.
Senza considerare che nessun obbligo di buona fede poteva avere ad oggetto una condotta contrastante con gli obblighi, penalmente sanzionati, che specificamente incombono sui titolari di dati personali ai sensi della disciplina vigente nella soggetta materia. 5
tale danno sia derivato, direttamente o indirettamente, proprio dalla scorretta condotta del direttore della filiale bancaria.
Per le stesse ragioni, non può contestarsi la sussistenza del dolo specifico richiesto per la integrazione del reato, essendo evidente che la condotta dell'imputato è stata posta in essere quanto meno al fine di trarne profitto per sé e per la banca da lui diretta.
7 - Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente conferma della responsabilità civile affermata nella sentenza impugnata.
Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Il ricorrente va anche condannato al rimborso a favore delle parti civili delle spese sostenute in questo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in complessive euro 2.900, oltre C.P.A. e accessori di legge.
Così deciso in Roma il 9.7.2008.
Il presidente
Il consigliere estensore (Guido De Maio) (Pierluigi Onorato) Дешал Il cancelliere
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 9 Một 2008 IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurati)
A
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O
C 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Il difensore del AL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi a sostegno. In particolare, denuncia:
2.1 – difetto di motivazione, giacché la Corte di merito ha omesso qualsiasi valutazione del nesso causale intercorrente tra la lettera inviata dal AL al CI e il danno, diretto o indiretto, asseritamente patito dalle parti civili. Infatti, il mancato guadagno conseguente alla risoluzione del compromesso di vendita era addebitabile soltanto alla decisione del CI
4 - A questo punto, l'esame del presente ricorso si traduce nella verifica (ai soli effetti civili) della sussistenza del reato previsto dal ripetuto art. 167 in relazione all'art. 23 del D.Lgs. 196/2003.
6 Nessun dubbio, infine, può sussistere sulla sussistenza del danno cagionato ai coniugi ST dalla abusiva comunicazione al CI della loro situazione debitoria: sicché va disatteso anche il primo motivo di ricorso, di cui al precedente n.
2.1. Anche a prescindere dal fatto che da questa comunicazione era comunque derivata la determinazione del CI di recedere dal compromesso di compravendita, resta anzitutto il danno morale valutato dalla corte territoriale come conseguenza ex se in sede di condanna dell'imputato al risarcimento e alla provvisionale immediatamente esecutiva.
Ma deve anche considerarsi che - come ha verosimilmente prospettato il difensore delle parti civili – il direttore della filiale bancaria con la ripetuta lettera del 1.10.1999 tendeva a indurre i coniugi ST a vendere i titoli mobiliari dati in pegno al fine di estinguere il loro debito verso la banca, lucrando così le corpose provvigioni spettanti alla banca stessa. Si comprende così come il danno subito dagli interessati sia stato anche patrimoniale, avendo essi dovuto rinunciare alla vendita dell'immobile e dovuto ricorrere alla vendita dei titoli mobiliari (con versamento di cospicue provvigioni) per estinguere il loro debito. E si comprende anche come