Sentenza 26 marzo 2004
Massime • 2
Il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell'interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, già punito ai sensi dell'art. 35, comma terzo della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è tutt'ora punibile con la stessa pena ai sensi dell'art.167, comma secondo del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi, in quanto le condotte di "comunicazione" e "diffusione" dei dati sensibili sono ora ricomprese nella più ampia dizione di "trattamento" dei dati sensibili, ed il nocumento per la persona offesa, che si configurava nella previgente fattispecie come circostanza aggravante, rappresenta nella disposizione in vigore una condizione obiettiva di punibilità.
La disposizione di cui all'art. 660 cod. pen. punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l'invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi, i quali non possono essere assimilati a messaggi di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia "de auditu" che "de visu", a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l'obiettivo di recare disturbo al destinatario.
Commentari • 15
- 1. Raffaele Marino, Autore presso ilDirittoRaffaele Marino · https://ildiritto.it/ · 18 ottobre 2024
Stalking: terminologia e definizione Reato di stalking: con il termine inglese «stalking» vengono indicate una serie di azioni, ripetute nel tempo, che hanno caratteri di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e/o di comunicazione e che suscitano nel destinatario ansia, preoccupazione e timore. Il termine, privo di un esatto corrispettivo nella lingua italiana, in inglese ha origine venatoria ed è particolarmente efficace nel descrivere il comportamento, tipico del cacciatore, del seguire, braccare e cacciare una preda. Al di fuori dell'ambito venatorio, esso indica quei comportamenti molesti, o addirittura francamente persecutori, descritti anche in ambiti diversi da quello …
Leggi di più… - 2. Il reato di stalkingRaffaele Marino · https://ildiritto.it/ · 18 ottobre 2024
Stalking: terminologia e definizione Reato di stalking: con il termine inglese «stalking» vengono indicate una serie di azioni, ripetute nel tempo, che hanno caratteri di sorveglianza e di controllo, di ricerca di contatto e/o di comunicazione e che suscitano nel destinatario ansia, preoccupazione e timore. Il termine, privo di un esatto corrispettivo nella lingua italiana, in inglese ha origine venatoria ed è particolarmente efficace nel descrivere il comportamento, tipico del cacciatore, del seguire, braccare e cacciare una preda. Al di fuori dell'ambito venatorio, esso indica quei comportamenti molesti, o addirittura francamente persecutori, descritti anche in ambiti diversi da quello …
Leggi di più… - 3. Inviare missive con accluse foto dal contenuto erotico non integra il reato di molestia ex art. 660 c.p.Andrea Ribichesu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2018, n. 40716 Questi i fatti. Con la sentenza del 27.10.2016, il Tribunale di X, in composizione monocratica, condannava Tizio alla pena pecuniaria di €. 300,00 di ammenda, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, Caia, poiché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 660 c.p. Nella specie, il Tribunale riteneva responsabile Tizio del reato ad esso ascritto per aver inviato a Caia numerose missive con accluse foto dal contenuto erotico e messaggi sconvenienti o, comunque, sgraditi. Quanto sopra asserito era suffragato da un cospicuo numero di reperti fotografici recanti, per l'appunto, foto dal chiaro contenuto …
Leggi di più… - 4. Messaggi via social e reato di molestieRedazione · https://ildiritto.it/ · 1 luglio 2024
Quesito con risposta a cura di Matteo Castiglione e Federica Lavanga L'espressione “col mezzo del telefono” dell'art. 660 c.p. deve essere riferita all'uso delle linee telefoniche e non del telefono quale dispositivo elettronico in quanto tale. Nel rispetto del principio di legalità, dunque, l'equiparazione tra un sistema di messaggistica telematica disponibile tramite smartphone e il sistema di comunicazioni tradizionali effettuate col mezzo del telefono non si giustifica, anche in ragione del fatto che l'invasività della comunicazione improvvisa dipende da una scelta del soggetto che la riceve, il quale può disattivare le notifiche. – Cass. pen., sez. I, 3 ottobre 2023, n. 40033. Il …
Leggi di più… - 5. codice penale ArchiviAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 28 giugno 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/03/2004, n. 28680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28680 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento