Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2011, n. 44940
CASS
Sentenza 28 settembre 2011

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della configurabilità del reato di trattamento illecito di dati (art. 167 d.lgs. n. 196 del 2003), rientra nel novero dei dati personali definiti dall'art. 4, comma primo, lett. b) del predetto decreto lgs. n.196 del 2003 - per il quale è tale qualunque informazione relativa a una persona fisica, giuridica ecc, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale - il numero di targa del veicolo, a nulla rilevando che esso sia visibile a tutti quando il veicolo circola per strada, in quanto ciò che rileva non è il numero in sé ma il suo abbinamento ad una persona.

Sussiste continuità normativa tra il previgente reato di cui all'art. 35 della legge n. 675 del 1996 (trattamento illecito di dati personali) - abrogato dall'art. 183 del D.Lgs. n. 196 del 2003 - e la nuova fattispecie incriminatrice introdotta dall'art. 167 del d. lgs. n. 196 del 2003 (trattamento illecito di dati); né rileva in senso contrario che il nocumento della persona offesa - previsto da entrambe le fattispecie di reato- costituisca nel reato previgente di pericolo presunto circostanza aggravante, e condizione obiettiva di punibilità in quello vigente, in quanto quel che rileva è che il fatto (condotta ed elemento psicologico) costituente reato nella normativa previgente lo sia anche in quella vigente. (La Corte ha precisato che, ciò nonostante, la legge previgente deve ritenersi più favorevole all'imputato, potendo la circostanza aggravante - a differenza della condizione obiettiva di punibilità - costituire oggetto del giudizio di bilanciamento, "ex" art. 69 cod. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2011, n. 44940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44940
Data del deposito : 28 settembre 2011

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