Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
L'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene ad un momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto.
Commentario • 1
- 1. E’ configurabile la continuazione laddove siano commessi reati colposi?Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 21 settembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2001, n. 8164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8164 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consigli
Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 17/01/2001
1. Dott. FRANCESCO LISCIATO Consigliere SENTENZA
2. " FABIO MAZZA Consigliere N. 167
3. " SALVATORE BOGANNI rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " CARLO LICARI Consigliere N. 4430/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
AN UR, nato a [...] il [...],
Avverso la sentenza del pretore di Genova pronunciata in data 2/10/1998, Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. S. Bognanni. Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Gioacchino Izzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con le conseguenti statuizioni,
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 2/10/1998 il pretore di Genova ha applicato la pena di L. 500.000 di multa nei confronti di AN UR per il delitto di lesioni personali colpose in danno del lavoratore dipendente NA NA perché, nella sua qualità di amministratore delegato, per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell'omettere di assicurare il blocco degli organi meccanici interni di una rettificatrice MHG, cagionava la frattura di alcune falangi e l'asporto di un'altra al suindicato dipendente che poneva dentro la macchina le mani, con una malattia guarita nel termine di giorni 54;
in Genova, il 3/5/1995. Il processo è stato definito in accoglimento della richiesta avanzata dall'imputato, e con il consenso prestato dal PM. Sono state concesse le attenuanti generiche, ed è stata riconosciuta la diminuente del rito.
Avverso la suindicata sentenza il procuratore della Repubblica come sopra indicato ha proposto ricorso per cassazione, col quale ne ha chiesto l'annullamento con rinvio, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in quanto il giudice non avrebbe potuto considerare il reato avvinto dal vincolo della continuazione con quello già oggetto di precedente giudizio, e di cui alla sentenza definitiva del pretore della stessa sede in data 27/7/1998, passata in giudicato l'1/10/1998, posto che non può sussistere la medesimezza del disegno criminoso tra reati colposi, o tra dolosi e colposi.
Motivi della decisione
Il motivo addotto a sostegno del ricorso è fondato. Ed invero il giudice, oltre ad avere rilevato che la qualificazione giuridica del fatto e la comparazione delle circostanze sono corrette;
che non ricorre alcuna delle ipotesi indicate nell'art. 129 cpp. e che la misura della pena proposta è adeguata alla gravità del fatto e alla personalità del soggetto, ha tuttavia considerato regolare la continuazione del fatto in esame, tipicamente di carattere colposo, con quell'altro oggetto del precedente giudizio. Orbene questa Corte rileva che l'assunto del giudicante è inesatto. Infatti non è giuridicamente possibile ritenere che più fatti-reato colposi, o colposi e dolosi, siano posti in essere in esecuzione di uno stesso disegno criminoso, che non può che presupporre comunque il dolo. Al riguardo, come è noto, anche questa Corte ha statuito che "l'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene ad un momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto (V. SEZ. 4 SENT. 00 542 DEL 26/06/1992 (CC.14/05/1992) RV. 190876 IMP. P.M. in proc. Brignoli). E così pure "l'esclusione dal vincolo della continuazione di alcuni tra i reati accertati - nella specie contravvenzioni - per la loro natura colposa non è sindacabile se non sono dedotti elementi concreti che ne evidenzino la contraria natura dolosa, non essendo sufficiente che le violazioni siano state commesse in un medesimo contesto ambientale e organizzativo. Invero, il dolo deve sussistere per ciascuna contravvenzione e la sua esistenza giuridica costituisce il prius per l'applicabilità, della continuazione e va rigorosamente accertata, specialmente se si tratta di reati omissivi disciplinati dalla normativa antinfortunistica" (V. SEZ. 3 SENT. 0 4291 DEL 28/03/1990 (UD. 06/02/1990) RV. 183841 IMP. PAIO). Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001