Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2002, n. 25279
CASS
Sentenza 18 aprile 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, 21, 24 e 491 cod. proc. pen. - nella parte in cui non è prevista la deroga alla competenza territoriale nel caso che i procedimenti connessi a quello riguardante un magistrato siano rimasti nella cognizione dell'ufficio originariamente competente e la relativa eccezione non sia stata proposta prima della conclusione dell'udienza preliminare - in quanto, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sent. 349 del 2000), avuto riguardo alla peculiare natura della competenza territoriale, il legislatore può legittimamente limitare, nella sua discrezionalità, la possibilità di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo, senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, così da evitare che avviato il giudizio di merito le parti possano sottrarne la cognizione al giudice ormai investito e vanificarlo attraverso un tardivo spostamento di competenza territoriale. Nè sussiste la violazione dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 23 del 1999 - sotto il profilo che la violazione della terzietà ed imparzialità del giudice integrerebbe una nullità assoluta ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., come tale deducibile in ogni stato e grado del giudizio - in quanto, e anzitutto, il difetto di capacità del giudice che dà origine alla nullità di cui al succitato art. 178 riguarda la mancanza dei requisiti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non per il concreto esercizio della funzioni in un dato processo ed, in secondo luogo, in quanto l'art. 111 Cost. non ricollega le violazioni inerenti la terzietà ed imparzialità del giudice al regime delle nullità previsto dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. il quale, peraltro, è assoggettato al principio di tassatività.

La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma 3, cod. proc. pen. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, assoggettata alla disciplina prevista per quest'ultima. Di conseguenza essa deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del codice di rito, ovvero, sussistendone i presupposti, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2002, n. 25279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25279
    Data del deposito : 18 aprile 2002

    Testo completo