Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 2
È manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli articoli 11, 21, 24 e 491 cod. proc. pen. - nella parte in cui non è prevista la deroga alla competenza territoriale nel caso che i procedimenti connessi a quello riguardante un magistrato siano rimasti nella cognizione dell'ufficio originariamente competente e la relativa eccezione non sia stata proposta prima della conclusione dell'udienza preliminare - in quanto, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale (da ultimo sent. 349 del 2000), avuto riguardo alla peculiare natura della competenza territoriale, il legislatore può legittimamente limitare, nella sua discrezionalità, la possibilità di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo, senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, così da evitare che avviato il giudizio di merito le parti possano sottrarne la cognizione al giudice ormai investito e vanificarlo attraverso un tardivo spostamento di competenza territoriale. Nè sussiste la violazione dell'art. 111 Cost., come modificato dalla legge cost. n. 23 del 1999 - sotto il profilo che la violazione della terzietà ed imparzialità del giudice integrerebbe una nullità assoluta ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., come tale deducibile in ogni stato e grado del giudizio - in quanto, e anzitutto, il difetto di capacità del giudice che dà origine alla nullità di cui al succitato art. 178 riguarda la mancanza dei requisiti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non per il concreto esercizio della funzioni in un dato processo ed, in secondo luogo, in quanto l'art. 111 Cost. non ricollega le violazioni inerenti la terzietà ed imparzialità del giudice al regime delle nullità previsto dall'art. 178 lett. a) cod. proc. pen. il quale, peraltro, è assoggettato al principio di tassatività.
La speciale competenza stabilita dall'art. 11, comma 3, cod. proc. pen. per i procedimenti connessi a quello riguardante magistrati ha natura di competenza per territorio ed è, pertanto, assoggettata alla disciplina prevista per quest'ultima. Di conseguenza essa deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro la fase degli atti preliminari al giudizio, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del codice di rito, ovvero, sussistendone i presupposti, entro il termine previsto dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2002, n. 25279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25279 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 18/04/2002
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 547
3. Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere - N. 56/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PE n. Pioraco il 9/6/1949
avverso la sentenza del 6/7/2001 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale Dott. G. Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso Uditi i difensori avv. Lorri e Donini che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso
Fatto
Il procedimento prende avvio da complesse indagini svolte nei confronti di ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza, appartenenti ad articolazioni del Corpo nel capoluogo regionale e nel territorio di Pinerolo, per ipotesi di corruzione e di concussione, episodi che per durata e sistematicità fecero addirittura sospettare, in primo tempo, la esistenza di un'associazione per delinquere. All'esito di udienza preliminare vennero rinviati a giudizio del Tribunale di Pinerolo tali ER NO e LO GI, imputati dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv, 319, 321 e 324 (oggi 323 cpv) cp, e l'attuale ricorrente IN PE:
quest'ultimo, quale comandante del 1 Gruppo della GdF di Torino, era accusato: 1) di concorso nei reati contestati a ER e LO;
2) di corruzione propria continuata;
3) di un episodio di ricettazione della somma di sessanta milioni di lire che, profitto di concussione consumata dal ten. RI ON in danno di NO ER, era stata consegnata al col. AS AN all'epoca comandante della legione, "in rimborso" del prezzo di acquisto di un'auto Mercedes (quest'ultima contestazione era stata mossa in dibattimento in luogo di quella originaria di concorso in concussione).
Con unica pronuncia del 12.4.2000 il Tribunale, quanto al IN PE, dichiarava estinto per prescrizione il reato sub 1);
assolveva da quello sub 2); dichiarava la colpevolezza per la ricettazione, irrogando, in concorso di attenuanti generiche, la pena di legge;
agli altri due imputati applicava pene ex art. 444 cpp. La sentenza, appellata dal IN, era confermata dalla Corte di Torino.
Superata la questione di competenza territoriale che la difesa pretendeva di attribuire al Tribunale di Milano dove erano stati trasmessi gli atti relativi a fatti connessi addebitati a un magistrato di Pinerolo, la Corte d'appello, per la parte che qui ancora interessa, ricostruiva l'episodio di ricettazione sulla base delle dichiarazioni di AS e RI, degli altri coimputati AB e GE, oltre che della persona offesa NO ER, della di lui figlia IA SA e del consulente fiscale PA Ludovico. AS dunque espresse a IN l'intenzione di cambiare la sua ormai vecchia auto Mercedes, ricevendone risposta circa la possibilità di acquisto di una Mercedes 300 per sessanta milioni e permuta della vecchia;
IN aggiunse che era un buon prezzo e vinse le titubanze del superiore, dicendogli che non c'era da preoccuparsi per la somma da pagare, perché avrebbe egli stesso fatto "un'operazione di rientro"; AS accettò la proposta, ma per evitare di apparire titolare di alti redditi, chiese ed ottenne dalla suocera anticipo dei sessanta milioni (operazione quest'ultima confermata dalla donna e dagli accertamenti bancari); qualche giorno dopo la consegna della vettura da parte del IN stesso, questi, accompagnato da RI (che aveva con sè una cartellina), si presentò al AS dicendogli che la cartellina era per il rientro per l'acquisto della macchina" (e in effetti vi erano banconote per sessanta milioni); queste erano parte di maggior compendio che RI, col concorso dei suoi sottoposti AB e GE, aveva, in occasione di una verifica fiscale nei confronti della "F.O.M.T. e C. Spa", ottenuto dall'amministratore delegato NO col prospettargli la possibilità di gravi sanzioni pecuniarie. Col proposto ricorso per cassazione sottoscritto dal difensore avv. Rossetti si deduce:
1. inosservanza delle norme relative alla determinazione della competenza per territorio nei casi previsti dall'art. 11 CPP: si svolge in proposito un articolato ragionamento sulla natura di questo particolare istituto tendente a salvaguardare i fondamentali principi della naturalità, della terzietà e della imparzialità del giudice, principi non certo neutralizzabili dalle regole comuni sulla decadenza in tema di incompetenza territoriale: donde la conseguenza della rilevabilità della questione in ogni stato e grado del procedimento, alla stregua di un'ipotesi di rimessione;
in subordine, si prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, oltre che degli artt. 21, 24 e 491 CPP - per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111, 2^ comma Cost:;
2. inutilizzabilità delle dichiarazioni di RI che, pure essendo stato esaminato nella posizione di imputato di reato connesso nel dibattimento di primo grado, aveva tale qualità perduto con la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza di condanna per acquisire la veste "probatoriamente più qualificata" di testimone (art. 197 bis CPP introdotto con L. n. 63/2001): sicché erroneamente era stata rigettata la richiesta della difesa di nuova audizione del soggetto (anche in questo caso si richiama il possibile contrasto della disciplina transitoria di cui all'art. 26 L. n. 63/2001 con gli artt. 111 co. 4, 24 co. 2 e 3 Cost.); mancato riesame, come testimoni, di AN, GE e AB, le cui dichiarazioni sarebbero potute risultare, contrariamente all'avviso della Corte territoriale, "potenzialmente decisive";
3. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di prova della provenienza della somma (che si assume ricettata) da uno specifico delitto, quale quello di concussione, consumato da RI e dagli altri militari in danno del NO: si evidenziano in proposito insanabili contrasti sui tempi indicati dai soggetti coinvolti, tanto da risultarne che la somma ricettata sarebbe stata consegnata al AS in un momento addirittura anteriore al versamento da parte del NO al RI, situazione questa che metterebbe in crisi l'intera ricostruzione operata dalla Corte d'appello;
4. mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la condotta di "intromissione del IN alla consegna del denaro al AS": dalla stessa sentenza si evidenzia come il quadro probatorio emergente dalle dichiarazioni e dei testi e dei coimputati sia denso di contraddizioni e smentite;
ne sarebbe derivato travisamento dei fatti, prestandosi tutta la vicenda ad essere interpretata come restituzione di una parte della somma esborsata per effetto di un "forte sconto" ottenuto, grazie agli intermediari, presso il fornitore della vettura;
5. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al dolo, là dove la insufficienza e contraddittorietà della prova impongono di riconoscere al prevenuto quanto meno uno stato di dubbio circa la consapevolezza della illecita provenienza del denaro: ciò avendo riguardo soprattutto alla contestata ipotesi di ricettazione per intromissione, rispetto alla quale non è neppure utilizzabile la categoria del dolo eventuale;
6. mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P.: la sentenza tiene in grande considerazione i rapporti gerarchici tra AS e RI mentre non dà alcun valore alla posizione di subordinazione nella quale si trovava lo stesso IN;
Avendo in parte riguardo anche alla pronuncia sulla corruzione, il settimo motivo denunzia, in rapida e non sempre argomentata successione, la violazione: dell'art. 525 co. 1^ CPP, per avere il Tribunale pronunciato con la stessa sentenza il giudizio su IN e l'applicazione della pena concordata per ER e LO (coimputati per la corruzione); dell'art. 191 CPP, per avere lo stesso giudice utilizzato il fascicolo del P.M. anche per il giudizio su IN;
conseguentemente dell'art. 178 lett. a) CPP, essendo venuta meno la imparzialità di esso giudicante;
dello stesso art. 178 lett. c) come ulteriore conseguenza (in via subordinata si eccepisce illegittimità costituzionale di quest'ultima norma e dell'art. 34 CPP per contrasto con gli artt. 24, 2^ co: e 111 Cost. nella nuova formulazione); dell'art. 226 d.lgs. n. 51 del 1998, avendo il Tribunale "esaminato e deciso profili (diversi da quelli riguardanti la concedibilità di attenuanti e il giudizio di bilanciamento) che non avevano formato oggetto di discussione", discussione che - sembra di capire - non poteva neppure esserci dal momento che le parti non si erano opposte alla declaratoria di prescrizione;
dell'art. 530 co. 2 prevalendo la insufficienza e contraddittorietà della prova "sulla esigenza" posta dall'art. 129 CPP. Motivi della decisione
All'esame del primo motivo di ricorso occorre premettere in fatto che essendo rimasto coinvolto nelle indagini, per concorso nel reato sub 1) contestato al IN, un magistrato (procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pinerolo), gli atti che lo riguardavano erano stati trasmessi all'a.g. di Milano a sensi dell'art. 11 CPP, mentre i reati connessi erano rimasti nella cognizione dell'ufficio originariamente competente, in oggettiva violazione del secondo comma dello stesso art. 11; peraltro, non essendo stata la incompetenza territoriale rilevata o eccepita prima della conclusione della udienza preliminare (art. 21 CPP), il giudice del dibattimento di primo grado l'aveva ritenuta preclusa, decisione condivisa appunto dalla Corte territoriale (quest'ultima dà per scontato - cfr. inciso "... a meno che..." all'inizio pag. 13 - che già al momento della udienza preliminare fosse dalle parti conosciuto il coinvolgimento del magistrato).
La doglianza come proposta in ricorso - e soprattutto sviluppata nell'intervento odierno dell'avv. Lozzi - deve ritenersi infondata sulla base di queste considerazioni:
- quello indicato dall'art. 11 cit. è niente altro che un particolare criterio di determinazione della competenza per territorio, che quindi ne segue la logica propria, anche per quanto riguarda la prescrizione della verifica da compiere entro la fase preliminare del giudizio. La collocazione nella sezione terza ("competenza per territorio") e lo stesso terzo comma dell'art. 21 (per restare alla ipotesi di connessione che qui specificamente interessa) non consentono dubbi: e, d'altra parte, la giurisprudenza di legittimità - con la sola eccezione, per quanto è dato conoscere, della pronunzia di che infra - e quella della Corte costituzionale (si può dire dalla decisione n.ro 390 del 1991 alla n. 349 del 2000) non hanno mai dato segni di orientamenti diversi;
- il richiamo che parte ricorrente fa alla incompatibilità del giudice consentirebbe di superare il problema della decadenza, ma s'infrangerebbe contro l'altro principio anch'esso pacifico, che ogni situazione di incompatibilità si risolve in motivo di ricusazione, iniziativa non adottata in tempo debito;
tanto meno la questione progredisce nel senso auspicato dalla difesa se si ricorre alla categoria della c.d. competenza funzionale, giacché questa, non trovando riscontri normativi, comunemente si dice riguardare soltanto la ripartizione dell'attività giurisdizionale in ragione, appunto, delle attribuzioni proprie di ogni giudice nell'ambito dello stesso procedimento;
- inutilmente ancora il ricorrente fa leva sulla pronuncia di questa Corte (sez. 1, 20/5/1999 n. 3766, Scalfari) alla quale prima si accennava: quello era il caso, ben diverso e veramente delicato nella sua singolarità di magistrato persona offesa che, dopo il giudizio di primo grado celebrato dal giudice territorialmente competente secondo le regole generali, era stato trasferito alla corte d'appello alla quale era funzionalmente devoluto il successivo grado, sicché - di fronte al rischio di compromissione, se si vuole apparente, della terzietà e della imparzialità del giudice - si ritenne di superare la preclusione, altrimenti operante, col fare riferimento anche a una sorta di rimessione ope legis del procedimento. Ma, esatto o meno che sia quel dictum di certo imposto dalla situazione data, del tutto irrilevante risulterebbe nel caso qui all'esame: ciò perché l'istituto di cui all'art. 45 CPP - destinato a operare solo in presenza di dimostrate situazioni ambientali capaci di menomare effettivamente l'imparzialità del giudizio e il corretto svolgimento del processo (in un certo ufficio giudiziario) e tali da non essere "altrimenti eliminabili" - non può essere certo invocato "ora per allora", ossia con riguardo a situazioni pregresse, note alle parti e superabili a tempo debito con una semplice tempestiva eccezione;
- manifestamente infondata per come in parte già ritenuto dalla Corte territoriale, è la questione di legittimità costituzionale degli artt. 21, 24 e 91 del codice di rito per contrasto con gli artt. 3, 25 co. 1^ e 111 co. 2^ Cost. (pag. 8 del ricorso). Del supposto contrasto col principio del giudice naturale precostituito per legge la Consulta ha già ritenuto la manifesta infondatezza sin dal 1991 (ord. n. 521): e d'altra parte non si può trascurare, visto che qui è in gioco competenza per connessione, che oggi la più autorevole dottrina segnala come la competenza territoriale presidiata dal primo comma dell'art. 25 Cost. sia soltanto quella riferita al focus commissi delicti. Degli altri due profili la Corte si è occupata, sempre per dichiararli non fondati, proprio con la sentenza n. 349/2000 dianzi cit.: per l'art. 3, avendo riguardo come tertium comparationis alla disciplina della ricusazione (nel nostro caso il ricorrente si riferisce più che altro alla rimessione ma l'angolo di prospettiva non è diverso e anzi, per quanto accennato al punto che precede, la stessa questione di incostituzionalità come sollevata in questo processo finisce col risultare improponibile);
per l'art. 111, tenendo dichiaratamente presente (punto 3 del "considerato") la "garanzia costituzionale di imparzialità del giudice e di obiettività del giudizio" e rilevando appunto come rientri "nella discrezionalità del legislatore limitare la possibilità di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo..." così da evitare che, "avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale" in dipendenza di un ripensamento delle parti. Quella discrezionalità del legislatore, oltre tutto, tiene anche conto del fatto che la imparzialità del giudice trova appunto tutela in sede propria, ossia nell'istituto della ricusazione (e non è casuale - si può aggiungere - che di questo istituto soltanto ci si possa, come rimedio endoprocessuale, avvalere persino nel caso più grave ed emblematico previsto in apertura dell'art. 34 CPP, quello del giudice che abbia interesse proprio nel procedimento).
E tuttavia, sempre sul piano della compatibilità costituzionale della normativa, non si può trascurare un ultimo dato. La ripetuta decisione del giudice delle leggi per quanto resa (12-25 luglio 2000) nella vigenza dell'attuale testo dell'art. 111 Cost., era stata sollecitata da un'ordinanza di rimessione del 30 aprile 1999, anteriore alla legge cost. 23 novembre 1999 n. 23, sicché, per i principi che reggono il giudizio di costituzionalità, la sentenza n. 349 potrebbe non averne tenuto conto, limitando i propri riferimenti alla nozione di "imparzialità del giudice" tradizionalmente accolta nella sua stessa giurisprudenza;
soprattutto è certo che in quella sede non era all'esame la questione ulteriore che con qualche suggestione si è prospettata nell'intervento orale del difensore e che al postutto sembra potersi ridurre a questo: è configurabile - in presenza di situazioni processuali come quella all'esame e vigente il testo attuale del comma secondo dell'art. 111 della Costituzione, che introduce il concetto di "giudice terzo e imparziale" - una nullità assoluta da ricondurre nell'alveo della lett. a) dell'art.178 CPP ? Se no, l'attuale disciplina codicistica è sospettabile di incostituzionalità?
La risposta per questa suprema Corte, appare del tutto scontata per quanto riguarda il primo quesito, essendo da un lato, fermo da tempo il principio che il difetto di capacità del giudice ex art. 178 cit. riguarda la mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, non pure il difetto delle condizioni per il concreto esercizio delle funzioni stesse in un certo processo (cfr. in termini anche SS.UU. 17/4/1996, D'Avino); risultando, dall'altro, ovvio che la legge di innovazione costituzionale, per quel che qui interessa, non sanziona in modo diretto sul piano processuale le relative violazioni, mentre il regime delle nullità resta soggetto al principio di tassatività. Nè significative indicazioni nel senso auspicato dalla difesa vengono dalle leggi ordinarie (cd. "pacchetto Carotti") che si muovono nell'ottica di quella modifica costituzionale: eppure, in sede di elaborazione, quelle leggi vedono i sostenitori del sistema accusatorio "puro" impegnati a disegnare la figura di un giudice come "arbitro" (soltanto) della disputa processuale, tenuto a dare a questa uno sbocco purchessia, ma del tutto disinteressato persino alla finalità propria del processo, ossia all'accertamento del vero (in sostanza, sarebbe stata quella la occasione in ogni senso migliore per fulminare con la nullità assoluta la violazione del principio di imparzialità). Per sciogliere il secondo interrogativo, invece, occorre ricordare, al di sopra di ogni altra considerazione, come dai lavori parlamentari (atti n. 3619 e 3619/B Senato e n. 5735 e 5735/B Camera, 13^ legislatura) risulti che le nozioni di "terzietà" e di "imparzialità" del giudice sono state inserite in Costituzione secondo accezioni e con riflessi non diversi, ne' più ampi di quelli tradizionalmente riconosciuti (della dottrina si accennerà appresso;
per la giurisprudenza si indicano, per es. in tema di intervento officioso nella formazione della prova, Corte cost. 26/3/1993 n. 111, Cass. 17/3/1997, Volpe e SS.UU.6/11/1992, Martiri). A partire dunque dalla relazione seri. Soda per la 1^ Commissione affari costituzionali del Senato (p. 7) viene sottolineato soltanto che gli attributi "terzo" e "imparziale" non rappresentano un'endiadi, come pure qualcuno ha sostenuto, e si riferiscono il primo alla separazione netta, "quanto meno funzionale se non proprio ordinamentale", del giudice rispetto ai magistrati dell'accusa e il secondo all'assoluta "equidistanza del giudice dalle istanze di cui nel processo le parti si fanno portatrici e quindi riflette la sua indipendenza di giudizio" (esigenza, quest'ultima, tipica del processo accusatorio), il dibattito parlamentare, vero e proprio si sviluppa poi intorno al concetto, anch'esso non nuovo, che la imparzialità del giudice è da intendersi sia in senso soggettivo, come mancanza di pregiudizi o prevenzioni, sia nel senso oggettivo di possesso dell'apparenza di quella imparzialità; più specificamente viene ricordato anche dalla (all'epoca) minoranza, pur protesa alla estensione di ogni possibile garanzia, ancorché di mera forma a favore dell'imputato (cfr., per es., discussione generale Camera del 12/7/1999), che il giudice per essere imparziale non deve essere vincolato "da ciò che ha detto e fatto precedentemente", donde il "valore costituzionale dal quale sono derivate le incompatibilità fissate dalla Corte costituzionale" (e si sa che in effetti le norme sulle incompatibilità dei giudicanti, oltre che sulla obbligatorietà dell'azione penale che qui non interessa, sono state sempre viste dalla Corte Costituzionale - cfr. oltre quella più volte citata, le sentenze n. 177, 371, 385 del 1996; 306, 307, 308, 326 e 346 del 1997 - come strumentali proprio alla garanzia della imparzialità della giurisdizione); non mancano voci sulla perfettibilità della normativa (cfr. seduta antim. del Senato del 18/2/1999) ma sempre e soltanto nelle direzioni dette, oltre che verso l'adeguamento della legislazione ordinaria ai principi del giusto processo. In sostanza, e per quanto può emergere da una ricognizione di questo tipo sugli atti, nessuno di quanti hanno partecipato al dibattito parlamentare sull'inserimento dei vari principi nell'art. 111 della Costituzione ha mai prospettato la riconducibilità della nozione di giudice imparziale o di giudice terzo a regola (e sanzione) come quella dell'art. 178 lett. a) CPP;
si è anzi, episodicamente e senza alcun seguito, lamentata proprio la mancanza di ogni previsione di nullità per il caso di giudizio celebrato da giudice realmente o apparentemente incompatibile. La stessa dottrina che si è occupata più approfonditamente di "imparzialità del giudice" ne ha parlato come di un valore che può essere assicurato dal rispetto di certe regole (una parte pubblica che svolge l'accusa secondo criteri di assoluta obiettività e non discrezionalità; una parte privata che possa difendersi in modo pieno, contrapponendo sempre le proprie ragioni a quelle dell'accusa, un meccanismo di accertamento che sia assistito da garanzie di pubblicità per il necessario controllo sociale e diretto da un giudice che, oltre ad essere estraneo alle ragioni dell'una e dell'altra parte, decida, per quanto possibile, solo sulle richieste di queste), ha sottolineato come, specie nel discutere di certi diritti, il teorico possa anche spingersi al di là dell'orizzonte segnato dalla Costituzione, ma non ha mai accennato, neppure de iure condendo, a, sanzioni processuali del tipo di quelle che qui si vorrebbero ravvisare.
Riassumendo, la prospettata questione di legittimità costituzionale non ha giuridica consistenza essendo assolutamente certo che la norma costituzionale di riferimento non ha la portata che le si vorrebbero attribuire.
È stato detto che la tutela dei diritti fondamentali dell'uomo non è mai data una volta per tutte e che il migliore, dei processi presenterà sempre un suo tasso di ingiustizia;
perciò, più che trarre delle conclusioni, sembra opportuno riepilogare i pochi concetti ai quali oggi ci si può realisticamente affidare: il sistema vigente, ben lungi dall'essere sospettabile di incostituzionalità, assicura all'evidenza il necessario bilanciamento tra i principi che afferiscono, per così dire, allo status del giudice, le garanzie che le parti hanno diritto di pretendere e altri valori di rango costituzionale come l'efficienza della giurisdizione, la sua efficacia, la ragionevole durata del processo (quest'ultima oggi anche in concreto presidiata da legge n.89/2001), il principio indefettibile della razionalità delle norme processuali (per utili riferimenti si veda ancora la sentenza 22/10/1996 n. 353, fondamentale sul tema dell'abuso del processo); in un sempre possibile scrutinio di costituzionalità non può essere certo invocata come tertium comparationis la disciplina codicistica delle nullità assolute, giacché questa attiene a principi di quell'ordine processuale che è parte dell'ordine pubblico, mentre è proprio del sistema che le parti possano rinunciare ad avvalersi delle regole sulla competenza territoriale del giudice;
la stessa ipotesi, pure formulata dal ricorrente, della decadenza verificatasi per ignoranza o negligenza della parte (o del suo difensore) si colloca nel campo delle situazioni fattuali non proponibili come parametri di valutazione della costituzionalità di una legge;
risulterebbe addirittura eversivo un sistema che offrisse a ciascuna parte un qualsiasi strumento atto a sottrarla al suo giudice naturale in ogni momento e, in definitiva, secundum eventum lais. Rettamente, dunque, entrambi i giudici del merito hanno ritenuto preclusa la questione di incompetenza territoriale. Sul secondo motivo di ricorso va subito rilevato che la Corte torinese addirittura in modo ultroneo si è diffusa, sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.26 legge n. 63/2001: in realtà il ricorrente non lamentava (nè
lamenta) che RI coimputato per lo stesso reato addebitato ad esso impugnante, fosse stato sentito, nel dibattimento di primo grado, in tale veste e d'altronde non irritualmente, attese le, regole processuali all'epoca vigenti;
si duole piuttosto che - essendo entrata in vigore nelle more del giudizio di appello la legge n. 63/2001 cit che con la modifica dell'art. 197 e l'introduzione del 197 bis CPP ha fissato il principio che può assumere la qualità di testimone anche il coimputato nei cui confronti sia stata pronunciata com'è appunto per il RI, sentenza irrevocabile di condanna - il giudice del merito non abbia dato corso alla richiesta difensiva di (nuovo) esame del predetto nella diversa veste. Se questo è, va chiarito anzitutto - ma su ciò lo stesso ricorrente non solleva dubbi - che ne' il predetto art. 26 ne' altre norme della stessa legge di modificazione impongono rinnovazione dell'atto in casi di questo tipo. L'atto già regolarmente assunto conserva piena validità; è piuttosto soggetto, come ogni altra prova di tipo dichiarativo, a certe regole di valutazione;
può anche essere ripetuto (riassunzione) ma sulla base del primo comma dell'art. 603 CPP, soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. La conclusione di questo discorso, la cui linearità non sembra contestabile, è, che non avendo il ricorrente allegato alcuna ragione giustificativa della riassunzione, la censura - oltre che relativa a un potere discrezionale e insindacabile del giudice dell'appello - si presenta inammissibile per mancanza di specificità (art. 581 lett. "c" CPP). D'altra parte, se la nuova normativa non impone come si diceva, la rinnovazione dell'atto, altrettanto certo è che non ne esclude la possibilità: per il che la questione di legittimità costituzionale - sollevata sull'erroneo presupposto interpretativo che la disciplina sia "preclusiva della possibilità di sentire nuovamente il coimputato nella nuova veste di testimone..." (p. 14 del ricorso) e senza tener conto che la norma non poteva e non può entrare in gioco in mancanza per così dire, di certe precondizioni - appare, prima ancora che manifestamente infondata, irrilevante. Quanto alla doglianza sulla mancata audizione di AN, GE e AB - i primi due, per quanto risulta dal verbale di dibattimento in primo grado, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere sicché le dichiarazioni rese al P.M. nelle indagini preliminari erano state acquisite dopo le rituali contestazioni - è lo stesso ricorrente che riconosce come la Corte - territoriale abbia ritenuto "non assolutamente necessaria" la rinnovazione dell'esame davanti a sè e facendo loro assumere la diversa veste di testimoni: su questo versante però - e a parte quanto appena accennato sull'art. 603 CPP - era il ricorrente a dovere specificare su quali circostanze risolutive, e ritualmente indicate al giudice del merito, i predetti avrebbero potuto deporre;
si è invece limitato a parlare (p. 12) di "dichiarazioni potenzialmente decisive", quando si sa, oltre tutto, che nessuna testimonianza, può essere richiesta a titolo sostanzialmente esplorativo.
Sul terzo motivo non sfugge certo alla difesa ricorrente - che ne fa anche qualche enunciazione - il principio che il controllo della Corte di cassazione sull'apparato giustificativo della decisione impugnata è limitato al riscontro dell'esistenza di una logica argomentazione sui vari punti della decisione stessa senza, possibilità di verificarne l'adeguatezza e la corrispondenza alle acquisizioni processuali;
al giudice di legittimità proprio perché non chiamato a decidere in terzo grado, non è consentito rileggere, gli elementi fattuali utilizzati dal giudice, del merito, ne' prendere in esame una diversa per quanto ragionevole e per il ricorrente più conveniente, ricostruzione dei fatti (SS.UU. 2/7/1997, Dessimone;
22/10/1996, di Francesco). Limitando dunque il controllo alla parte (tre pagine) della sentenza che si occupa del "motivo di appello sub 2", va detto che la stessa diffusamente spiega la compatibilità o, quanto meno, la non incompatibilità dei tempi. In sintesi partendo dalla data (11 marzo 1991) degli assegni emessi dalla SI e dato atto che quell'epoca era di certo anteriore alla consegna della vettura nuova, il giudice del merito illustra i non pochi passaggi dei titoli per varie mani fino al destinatario Sportcar e lo stesso percorso a ritroso fatto seguire all'auto nuova da consegnare;
avendo poi presente, sulla base, delle dichiarazioni dello stesso AS, il tempo trascorso tra la consegna effettiva della vettura e la restituzione del denaro da parte degli ufficiali subalterni, la Corte territoriale arriva alla conclusione che detta ultima operazione sia avvenuta tra il 21 e il 28 marzo;
con questo riferimento, posto a sua volta in relazione, a quanto dichiarato dalla p.o. NO circa la data di conclusione della verifica fiscale (20 marzo) e l'epoca (forse una o due settimane dopo, a dire di lui) del pagamento della somma oggetto della concussione, è semplice arrivare a collocare la condotta materiale della ricettazione in un lasso temporale compreso con approssimazione ragionevole tra il 26-27 marzo e i primi giorni di aprile 1991. La Corte d'appello soggiunge, in modo non certo manifestamente illogico, che indicazioni temporali affidate a ricordi inevitabilmente affievoliti a distanza di anni non autorizzano alcun giudizio di incompatibilità cronologica tra la concussione e la ricettazione o comunque di non credibilità delle affermazioni dei dichiaranti sugli snodi essenziali della vicenda Altri controlli questa Corte di legittimità non può svolgere. Del tutto infondato è anche il quarto motivo. La ricostruzione dei fatti accennata in premessa, con conseguente pieno concorso di IN nella ricettazione, risulta operata dai giudici del merito vuoi sulla base delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati AS e RI, concretamente (e non, come si assume, astrattamente) valutate sulla base dei criteri di cui al terzo comma dell'art. 192 CPP, dichiarazioni del tutto convergenti sui passaggi fondamentali dell'intera vicenda e almeno in parte riscontrate da altri imputati come, AB e AN, vuoi con riguardo alle parziali ma significative ammissioni del IN circa i "consigli" chiesti da AS per l'acquisto della vettura, il conseguente suggerimento di interessare RI, l'assicurazione che questi avrebbe procurato "uno sconto", la consapevolezza di RI sul punto che i soldi li "doveva cacciare lui", la informazione data da RI stesso a IN circa il fatto che si accingeva a consegnare al superiore la busta col denaro, fino alla battuta, pressoché contestuale e inequivocabile, "abbiamo trattato bene il colonnello". Fin qui il profilo d'impugnazione ha meritato replica specifica da parte di questa Corte.
Se è esatto poi che ogni motivo di gravame va valutato non per la sua enunciazione formale ma in rapporto al contenuto effettivo, il "travisamento dei fatti" del quale si dice nell'ultima parte della complessa censura maschera - a tacer d'altro - una pura e semplice valutazione alternativa dei fatti stessi, come tale - già si è detto - inammissibile in questa sede.
Il quinto motivo, per la parte in cui non contiene, vere e proprie, censure in punto di fatto, muove dal falso presupposto che la Corte territoriale abbia ravvisato nella intercettazione (per intermediazione) un dolo eventuale, elemento di per sè non compatibile con la particolare figura di reato. La sentenza impugnata, in realtà, si fonda dichiaratamente sull'esame di una serie di elementi indiretti e di considerazioni logiche di questo tipo: IN ben conosceva le "inclinazioni" di RI verso l'illecito e il modo in cui lo stesso era avvezzo a muoversi nel suo lavoro;
la restituzione dei 60 milioni d'altronde, non poteva ragionevolmente rappresentare il frutto di un semplice "sconto" legittimamente operato dal venditore dell'auto - lo escludono l'entità della somma e le modalità operative - o, tanto meno, un esborso di RI di tasca propria;
agevolmente quindi, si perviene alla includibile conclusione che l'imputato "sapeva bene" che l'ufficiale sottoposto si sarebbe procurata la somma "attraverso l'illecita conduzione delle sue pubbliche e delicate funzioni" (id est attraverso la consumazione di un delitto). Consapevolezza piena, quindi dolo diretto, accertamento al quale il ricorrente non contrappone che meri rilievi assertivi circa un proprio stato soggettivo quanto meno di dubbio.
D'altra parte, se è certo che il IN sapeva che la res pervenuta a AS per suo tramite, proveniva da delitto, tanto basta per ritenere completamente integrato il dolo del reato in esame, non essendo necessaria la precisa conoscenza delle circostanze di tempo di luogo, di persone riguardanti il reato presupposto e tanto meno la esatta qualificazione giuridica di questo (in tal senso già da epoca non recente la giurisprudenza di questa suprema Corte ha avuto modo di esprimersi, come in sez. 2^ 21/3/1983, Franceschi e 22/5/1990, Favero, e non c'è ragione di discostarsene).
Manifestamente infondati risultano gli ultimi due motivi. Il sesto, perché la Corte d'appello ha dato più che adeguato conto del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P., sottolineando tra l'altro la irrilevanza a questi fini della, posizione di subordinazione gerarchica di IN rispetto a AS:
e - si può aggiungere - non è ontologicamente configurabile la "minima importanza" della partecipazione al fatto a beneficio di chi, come nel caso, ha realizzato l'azione tipica del reato. Il settimo per una serie di ragioni di tale evidenza che per brevità si enunciano soltanto:
- il fatto che non vi sia stata separazione dei procedimenti a seguito del patteggiamento proposto dai coimputati ER e LO e che la conseguente pronuncia nei confronti di costoro sia stata resa soltanto all'esito del dibattimento a carico di IN (e con la stessa sentenza) costituisce certo una irregolarità che però non è in alcun modo sanzionata sul piano processuale;
per non dire, prima ancora, che della cosa avrebbero potuto dolersi, al più, i richiedenti il patteggiamento, soggetti che hanno visto allungarsi senza ragione i tempi del loro processo;
- è, mera asserzione del ricorrente quella che il Tribunale, con l'esaminare contestualmente le dette posizioni, avrebbe finito con l'utilizzare nel giudizio riguardante IN le risultanze del fascicolo del pubblico ministero: a parte che non c'è neppure certezza che il giudice si sia avvalso del potere discrezionale di cui all'art. 135 disp. att. CPP, il ricorrente avrebbe dovuto indicare, per non incorrere nel vizio di genericità della censura, quali elementi (tra quelli posti a base della decisione riguardante IN) siano stati tratti da detto fascicolo senza essere previamente vincolati nel dibattimento nelle forme di legge;
- non si può, d'altra parte, asserire che, il giudice sia diventato suspectus in virtù della semplice conoscenza degli atti di quel fascicolo. Anche qui sarebbe stata, per la precisione, una questione di incompatibilità (da rilevare eventualmente con la ricusazione) non certo di nullità ex art. 178 lett. a) e c) CPP: ma quel che conta è che da sempre quando ha affrontato questioni di questo tipo e anche con riguardo a resti a concorso necessario, la Corte Costituzionale ha avuto cura di avvertire (cfr., tra le tante, sentenze n. 186 del 1992, n. 131/1996, n. 455/1994, ord. n. 152 del 1999 e da ultimo la recentissima ordinanza n. 101 dell'8 - 10 aprile 2002) che non basta quella conoscenza degli atti a creare pregiudizio per la imparzialità del giudice, essendo piuttosto necessaria una valutazione contenutistica di merito sulla res iudicanda riferita a un certo imputato. È quanto basta per ritenere, richiamando anche quanto a lungo detto in precedenza su tema analogo, la manifesta infondatezza della stessa questione di legittimità costituzionale sollevata in subordine con riguardo agli artt. 34, 178 lett. a) e c) (la terza norma, in verità, non si comprende neppure a che titolo impugnata);
- la questione relativa all'art. 26 d.lgs. n. 51/98 non sembra essere stata sollevata coi motivi di appello e comunque risulta del tutto inconferente. Il Tribunale di Pinerolo non ha applicato, ne' doveva applicare quella disposizione transitoria della legge istitutiva del giudice unico di primo grado, avendo riconosciuto in esito a dibattimento la sussistenza di attenuanti generiche e dichiarato per lo effetto la estinzione per prescrizione secondo le comuni regole di cui agli artt. 157, 2^ co. C.P. e 531 CPP. - Questo evidentemente ha da un lato, consentito all'imputato di far valere ogni sua ragione (prospettandosi, com'è sempre doveroso per il difensore, ogni possibile esito del processo) dall'altro evidenzia ancora una volta come del tutto fuor di luogo il richiamo all'art. 530 comma 2 CPP nel senso di cui all'ultimo periodo di fol. 25 del ricorso. Il gravame va conclusivamente rigettato con l'onere delle ulteriori spese come per legge.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le sollevate questioni di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2002