Sentenza 20 ottobre 2003
Massime • 1
Qualora nel dibattimento di primo grado, sia stata chiusa l'istruttoria dibattimentale nel silenzio delle parti senza procedere all'esame dell'imputato, che aveva formulato espressa richiesta, non si realizza alcuna violazione del diritto di difesa che determini una nullità in quanto l'imputato può chiedere in ogni momento di rendere dichiarazioni.
Commentario • 1
- 1. Criminalità organizzata ed immigrazioneAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 27 dicembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/2003, n. 42442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42442 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi SANSONE Presidente
1. Dott. Saverio MANNINO Consigliere
2. " Ilario MARTELLA "
3. " Francesco SERPICO "
4. " Vincenzo ROTUNDO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DE SO MA;
MP RE;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 1 ottobre 2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona Del S.P.G. dr. V. MONETTI che ha concluso per: Dichiararsi inammissibili i ricorsi. OSSERVA
Sull'appello proposto da DE SO MA ed MP RE avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 28/11/2001, con la quale erano stati condannati, ciascuno, alla pena di anni due e mesi due di reclusione perché dichiarati colpevoli dei reati, unificati in continuazione, di cui: a) agli artt. 110, 611 c.p., per avere, in concorso tra loro, l'MP quale mandante e beneficiario ed il DE SO quale esecutore materiale, con minaccia consistita nel presentarsi il DE SO presso la pasticceria di OL EL consapevole di essere conosciuto quale noto pregiudicato dalla parte offesa e nel richiedergli, con tono perentorio, una falsa certificazione di lavoro relativa all'MP, all'epoca detenuto, al fine di ottenere la rimessione in libertà di costui, costringevano il predetto OL a rilasciare la descritta attestazione di lavoro, così realizzando il reato: b) di cui agli artt. 110 e 374 bis c.p., perché in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, costringevano il OL a rilasciare un'attestazione di lavoro di cui al capo che precede, presentandola, infine, presso la Direzione della Casa Circondariale di Avellino, in Castellammare di Stabia in epoca anteriore e prossima al 9/5/1995, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 1/10/2002, confermava il giudizio di condanna di primo grado.
In particolare, ritenute infondate le eccezioni in rito dedotte dalla difesa dell'MP, i giudici della Corte territoriale napoletana ribadivano la comprovata sussistenza, anche in punto di logica, della materialità dei reati contestati e la loro attribuibilità alla consapevole volontà degli imputati. Avverso tale sentenza il DE SO e l'MP hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo rispettivamente a motivi del gravame, sostanzialmente ed in sintesi:
DE SO:
1) Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp. per violazione di legge in relazione agli artt. 611 e 374 bis c.p., ed illogicità della motivazione, del tutto carente sia sotto il profilo logico che giuridico di una concreta rappresentazione degli elementi a sostegno dell'accusa in merito alla contestata condotta illecita del ricorrente verso il OL, peraltro mai dichiaratosi vittima di aver ricevuto "costrizione alcuna per fare alcunché di illecito";
2) Violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione allo art. 63 cpp. ed all'art. 112 della Costituzione, essendo inutilizzabili ai fini delle contestazioni le dichiarazioni rese dal OL che, fin dal primo momento, avrebbe agito in concorso con il ricorrente e quindi andava sentito in qualità di indagato e non già di soggetto costretto dallo stato di necessità a commettere il reato di cui all'art. 374 bis c.p.;
3) Violazione dell'art. 606 lett. d) cpp. per denegata escussione del fiscalista, compilante l'attestazione incriminata, che avrebbe potuto riferire sul comportamento del ricorrente, asseritamente minaccioso;
MP:
1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. e) cpp. ed agli artt. 1, 190, 496 e 178 lett. c) stesso codice, posto che l'arbitraria esclusione del pur ammesso esame dello imputato DE SO, in mancanza di espressa rinuncia delle parti in contraddittorio, aveva determinato una "carenza istruttoria ed una grave lesione del diritto di difesa", in difetto di esplicita e motivata revoca dell'ammissione della prova perché ritenuta superflua e irrilevante, lacuna non superata dai giudici della Corte territoriale per l'omessa integrazione della istruttoria dibattimentale;
2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. e), 63, 350, 500, 197 e 191 cpp., posto che le dichiarazioni rese dal M. innanzi alla P.G. dovevano ritenersi inutilizzabili, avendo il dichiarante assunto fin dall'inizio la qualità di indagato del reato di cui all'art. 374 bis c.p. e, ciò nonostante, essendo stato sentito senza rituale avvertimento di tale sua posizione e senza assistenza di difensore, in patente violazione dell'art. 63 co. 1 cpp., con la conseguente inutilizzabilità di tali dichiarazioni anche ai soli fini delle contestazioni ex art. 500 cpp., in difetto di comprovato e motivato stato di necessità del dichiarante ad esclusione della sua qualità di indagato;
3) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 546 lett. e in relazione all'art. 606 lett. e) cpp. ed agli artt. 110, 611 e 374 c.p., in difetto di prova alcuna circa l'asserito concorso morale del ricorrente, alla epoca detenuto, in ordine ai reati ascritti al coimputato, essendo l'MP ristretto nella Casa Circ.le di Avellino e quindi "nell'impossibilità assoluta di aver alcun comportamento istigativo e rafforzativo dell'intento illecito altrui";
4) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 646 lett. e) in relazione all'art. 606 lett. e) cpp. ed all'art. 611 c.p., in difetto di comprovata violenza e minaccia alla parte offesa che, per prima, ha escluso tale circostanza nella condotta del DE SO, a lui presentatosi con una semplice richiesta di attestato di disponibilità al lavoro.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma equitativamente determinata nella misura di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ed invero, quanto alle riproposte eccezioni in rito di cui ai motivi sub 1) e 2) del ricorso MP e sub 2) di quello del DE SO, giova ribadire la correttezza della decisione di rigetto dei giudici della Corte territoriale napoletana, avendo motivatamente escluso alcuna asserita (e non configurabile nei canoni di tassativa portata dell'art. 178 lett. c) cpp.) violazione del diritto di difesa, avuto riguardo all'inequivoco contegno di entrambe le parti (P.M. e difesa) a fronte della dichiarata chiusura della istruttoria dibattimentale. La riproposizione di asseriti dissensi sul punto innanzi ai giudici della Corte di Appello, oltre ad essere tardiva si propone come doglianza affatto specifica, in rapporto all'oggetto della richiesta (esame dell'imputato DE SO, peraltro in condizioni di poter, fino all'ultimo, anche sponte sua, rendere dichiarazioni ai giudici di merito prima della relativa decisione). Parimenti del tutto inconsistente alla luce della puntuale motivazione dell'impugnata sentenza (cfr. fol. 4) l'eccezione sub 2) degli imputati, avendo i giudici di merito opportunamente, logicamente ed esaustivamente rappresentato le ragioni dell'utilizzabilità delle dichiarazioni della parte offesa alla p.g. ai fini delle contestazioni ex art. 500 cpp., evidente essendo, dalla stessa lettera della legge, che l'inutilizzabilità, per sopravvenuta emergenza di indizi di reità (art. 63 co. 1 cpp.), delle precedenti dichiarazioni è limitata alla sola posizione della persona che le ha rese, anche secondo il consolidato indirizzo, in merito, di questo giudice di legittimità e dovendosi escludere, come motivatamente operato dai giudici di merito, che l' eventuale qualità di indagato del reato di cui all'art. 374 bis del OL, a tacere del pur ragionevole concorso dell'esimente dello stato di necessità, potesse correttamente essere rilevabile fin dall'inizio e quindi contestualmente attribuibile al dichiarante stesso (art. 63 co. 2), il che renderebbe operante la dedotta inutilizzabilità delle sue dichiarazioni in toto, in difetto delle formalità, di cui al co. 1.
Quanto ai motivi sub 1) del DE SO e sub 3) e 4) dell'MP, trattasi di argomentazioni manifestamente infondate a fronte della corretta, esaustiva e puntuale risposta motivazionale dei giudici di merito (cfr. foll. 4-5-6-7-8 sentenza impugnata) in ordine alla piena configurabilità e sussistenza dei reati contestati ed alla loro attribuibilità, anche in punto di eloquente, quanto indiscutibile, prova logica specie sulla consapevole compartecipazione dell'MP alla condotta del coimputato) ad entrambi i ricorrenti.
È appena il caso di rilevare, a smentita del pur suggestivo richiamo ad "un codice penale di status", che, ai fini del carattere di cogenza deliberativa, tipicizzante la contestata figura del reato ex art. 611 c.p., rispetto alla libera determinazione di un soggetto, è corretto richiamare l'incidenza, di spessore apprezzabile e ragionevolmente concreto, che di certo può provocare sul destinatario di una richiesta solo apparentemente lecita, ma, nella sostanza, illecita, l'azione di taluno che, per una nient'affatto ipotetica "taratura delinquenziale", di questa è portatore, nell'ambito territoriale ed ambientale in cui si pone il destinatario della richiesta. Di qui la corretta conclusione dei giudici di merito del "chiaro significato ultimativo ed il sottinteso intimidatorio" recepito dal OL nell'intervento del DE SO, ben noto al primo quale soggetto pluripregiudicato ed appartenente ad organizzazioni camorristiche della zona. Per il resto i cennati motivi di ricorso si risolvono in inammissibili censure in punto di fatto della decisione impugnata. Va, infine, rilevata la manifesta infondatezza del motivo sub 3) del ricorso DE SO, alla luce della corretta risposta motivazionale offerta, sul punto, dai giudici della Corte territoriale (cfr. fol. 6 e 7 sentenza impugnata) che rende incensurabile il potere del giudice di merito nell'esercizio discrezionale di eventuale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 co. 1 e 3 cpp.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 06 NOVEMBRE 2003.