Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il tentativo di concussione la condotta di un ispettore del lavoro che, al fine di indurre un datore di lavoro a versare alla propria dipendente una somma di denaro dalla stessa richiesta quale trattamento di fine rapporto, ma contestata dalla controparte e non ancora accertata nel suo ammontare, chiede il versamento della somma minacciando, in caso contrario, un intervento ispettivo, sia pure legittimo, del proprio ufficio, senza conseguire l'intento per la mancata adesione del soggetto passivo. (Fattispecie in cui l'imputato ha effettuato una richiesta telefonica di pagamento in favore di una lavoratrice subordinata, che è risultata essere congiunta di una persona a lui legata da un rapporto di amicizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 24251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24251 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
13-Udienza pubblica 2425 1 /09 R. G. n. 19/07
Sentenza n. 396/09 in data 26 febbraio 2009
M
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VIA PENALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio dal Sing DES per diri € 0.88 Composta dai sig.ri 11 115/09 il
IL CANCELLIERE Dr. Giovanni Presidente DE ROBERTO
Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dr. Saverio Felice MANNINO
Consigliere Dr. Francesco Paolo GRAMENDOLA UFFICIO COPIE PENALI
Dr. Luigi Consigliere LANZA Richiesta copia studio Consigliere CORTESE Dr. Arturo 15441A0551 dal Big 088 per diritti €
11 17/6/03 ha pronunciato la seguente از
IL CANCELLIERE SENTENZA
CORTE SUMENA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da UFFICIO COPIE PENALI
Richiesta copia studio MA RE, nato il [...] a [...],
•
dal Sig IL SOLE 248RE avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 6 giugno 2006 n.437. 10 11/6/09 per diriting 9,88
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO; IL CANCELLIERE
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del dr. Francesco Mauro те где по IACOVIELLLO, il quale ha concluso per l' ammissibilità del ricorso;
Sentite le arringhe dei difensori avv. Luciano BROZZETTI per la parte civile, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze di parte civi- le;
e avv. Fernando MUCCI per LI, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
osserva
Con sentenza 24 febbraio 1998 n. 80 il Tribunale di Perugia dichiarava RE LI colpevole del reato previsto dagli artt. 110, 56 e 317 c.p., commesso il 21 novembre 1995 a Bettona abusando della sua qualità di funzionario dell'Ispettorato del Lavoro col minacciare per telefono a MA
LO un intervento dell'Ispettorato se non avesse corrisposto a SI VA la somma di £. 25 milioni a titolo di indennità di fine rapporto, e lo condannava, previo riconoscimento dell'attenuante dell'art. 323 bis c.p. e le attenuanti generiche, alla pena di otto mesi di reclusione.
Avverso la sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione.
Con sentenza 6 giugno 2006 n.437 la Corte d'appello di Perugia rigettava l'appello, confermando la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello il LI ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 56 e 317 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in ordine alla sussistenza del tentativo, da valutare ex ante attraverso la veri- fica dell'idoneità e dell'univocità degli atti, nonché alla sussistenza dell'elemento psicologico, pure desumibile dalle modalità dell'azione;
2. violazione degli artt. 56, 317 e 322 c.p. e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché, anche in ipotesi che la condotta si ritenga penalmente rilevante, il fatto dovrebbe essere qualificato come istigazione alla corruzione;
L'impugnazione è infondata.
Nella condotta dell'ispettore del lavoro che, qualificandosi come tale, telefona al datore di la- voro per indurlo a pagare al dipendente, congiunto di persona a lui legata da amicizia, la somma di denaro, da questi richiesta e dall'altro contestata quale trattamento di fine rappor- to, minacciando in caso contrario di provocare un intervento strumentale dell'Ispettorato del
Lavoro, sono individuabili gli estremi della concussione, pur se il reato non si consuma per la mancata adesione della vittima.
Sussiste infatti l'abuso di qualità da parte dell'ispettore, il quale - al di fuori di una procedura ufficiale e senz'altro titolo che la richiesta di aderire alla domanda del dipendente di liquida- zione come trattamento di fine rapporto di una somma, che, in contestazione della contropar- te e in difetto di accertamento del suo ammontare anche con riferimento alla natura e alla du-
rata del rapporto, non può considerarsi dovuta prospetti l'intervento, seppure legittimo-
(Cass., Sez. 6, 23 giugno 2006 n. 25887, ric. Napoli), del proprio ufficio è riconoscibile l'induzione a dare indebitamente a un terzo la somma di denaro corrispondente. Anche l'elemento psicologico, deducibile dalle modalità dell'azione, deve ritenersi presente nella consapevolezza e dell'abuso della propria funzione ispettiva e della conseguente induzio- ne del datore di lavoro all'indebita dazione della somma di denaro corrispondente al tratta-
mento di fine rapporto al dipendente, dal primo contestata,
Nella specie l'imputato, per compiacere un amico e favorire la sua congiunta SI VA, che aveva un rapporto di lavoro subordinato con MA LO, titolare della Clinica Euroveterinaria di Colle di Bettona, ha impegnato la propria qualità di ispettore del lavoro, chiedendo telefonica- mente a quest'ultimo di corrispondere alla VA la somma di £. 25 milioni a titolo di indennità di fine rapporto, importo da lui contestato e non altrimenti accertato, minacciando in caso contrario un intervento ispettivo e sanzionatorio dell'Ispettorato del Lavoro.
I Giudici di merito hanno ricostruito dettagliatamente e con coerenza logico-giuridica l'avvenimento, ponendo in luce la sussistenza degli estremi del tentativo in una fattispecie in cui sono stati posti in essere gli elementi della concussione, pur se il reato non ha potuto essere consu- mato per il diniego opposto dalla vittima, la quale si è rifiutata di aderire alla richiesta.
Al qual proposito si deve precisare che nel tentativo di concussione l'idoneità dell'azione intesa come capacità della condotta di condizionare psicologicamente il destinatario della richiesta concussiva, costituisce un elemento oggettivo, come tale non riferibile all'atteggiamento sog- gettivo di acquiescenza del concusso, la quale, seppure costituisce un riscontro innegabile di quell'idoneità (Cass., Sez. 6, 7 giugno 2007 n. 10355, ric. Bruno), non può costituirne lo stru- mento di verifica di sussistenza, che avrebbe la conseguenza di elidere l'illiceità penale del fat- to proprio allorché la vittima trova il coraggio di resistere alla pretesa estorsiva (Cass., Sez. 6,
7 giugno 2007 n. 10355, ric. Bruno). In realtà, il requisito dell'idoneità dell'azione dev'essere oggetto di valutazione diretta e compiuta ex ante e dev'essere eseguita in positivo, per le carat- teristiche finalistiche e attitudinali possedute rispetto alla costrizione o all'induzione della vit- tima dell'attività concussiva alla dazione o alla promessa indebita (Cass., Sez. 6, 15 aprile 1969
n. 866, ric. Di Fonzo), e non secondo quanto propone il ricorrente per la probabilità
-
dell'acquiescenza del concusso, che è elemento distinto, presuntivo e non necessario.
Nella specie la prospettazione di un intervento ispettivo potenzialmente sanzionatorio dell'Ispettorato del Lavoro, di cui l'imputato era ispettore, è stata correttamente giudicata come un abuso funzionale, volto a ottenere la dazione di una somma da parte di MA LO alla sua di- pendente SI VA a titolo di trattamento di fine lavoro, somma contestata e perciò non do- vuta.
Riguardo al dolo, correttamente rinvenuto nella consapevolezza della condotta concussiva, si è al- trettanto correttamente considerata ininfluente la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria della
а VA nei confronti del LO, intesa anzi come conferma della natura indebita della dazione;
e,
per contro, si è considerato indifferente il fatto che il LI non abbia celato la circostanza che non telefonava dal proprio ufficio ed abbia invece indicato il proprio recapito telefonico, col quale la parte offesa avrebbe potuto rintracciarlo. Le diverse valutazioni del ricorrente in proposito ap- paiono inconciliabili con il giudizio di legittimità e perciò inammissibili.
Il primo motivo di ricorso risulta perciò infondato.
Alla medesima conclusione si perviene riguardo al secondo motivo.
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il reato di istigazione alla corruzione, previsto dall'art. 322 comma 4 c.p., si configura soltanto allorché difettano nella fattispecie concreta gli elementi della costrizione o induzione nei confronti del privato, prodotta dal pub- blico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, che, se presenti, qualificano il fat- to come concussione, quanto meno nella forma del tentativo (Cass., Sez. 6, 21 gennaio 2003 n.
11382, ric. Matranga).
Nella specie, perciò, il problema non si pone perché la fattispecie concreta, così come ricostruita in sede di merito, possiede tutti gli elementi costitutivi della concussione.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Segue inoltre la condanna del ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile AS mo LO in questo grado del giudizio, liquidata in complessivi € 2.075,00, di cui € 2.000,00 per onorari, più IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresì il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile MA LO in questo grado, che liquida in complessivi € 2.075,00 (duemilasettantacinque), di cui € 2.000,00 per onorari, più IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2009
Il Consigliere estensore Presidente de ll врешались DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
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