Sentenza 11 gennaio 2013
Massime • 1
Non sono applicabili i principi posti dalla Corte EDU del 5 luglio 2011, nella sentenza Dan c. Moldavia - per la quale il giudice di secondo grado, che, discostandosi dall'epilogo assolutorio della sentenza di primo grado, intenda condannare l'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado, ha l'obbligo di sentire nuovamente e personalmente il suddetto teste - qualora il giudice di appello non proceda ad una mera rivalutazione delle dichiarazioni del teste, ma le apprezzi alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice. (In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, in riforma della pronuncia di primo grado, la responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 629 cod. pen. con riferimento all'art. 628, n. 3 cod. pen. e con l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, pervenendo a ritenere la credibilità della persona offesa, avuto riguardo all'esito di altri procedimenti penali conclusisi con condanne su denuncia della stessa nonché alla natura seriale delle richieste estorsive subite che possono giustificare marginali defaillance mnemoniche tra i vari episodi).
Commentario • 1
- 1. Reformatio in pejus in appello: ancora alle SSUU (Cass., 47015/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2013, n. 10965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10965 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/01/2013
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 38
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 19434/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA ON N. IL 18/11/1956;
ON NT N. IL 09/02/1952;
PARTE CIVILE NON RICORRENTE;
avverso la sentenza n. 4462/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc.gen. Dott. G. Volpe, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio;
uditi i difensori avv.ti Dominici G. e Saviano S. per AI, e Vannetiello D. per AV, che, illustrando i motivi di ricorso, ne hanno chiesto l'accoglimento, sollecitando annullamento senza rinvio. RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d'appello di Napoli, accogliendo l'impugnazione del procuratore della Repubblica e della parte civile, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato AV ON e AI LE colpevoli del delitto di cui agli artt. 110 e 629 c.p. con riferimento all'art. 628 c.p., n. 3 e con l'ulteriore aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Conseguentemente i due predetti sono stati condannati alla pena di giustizia e al risarcimento danni nei confronti della costituita parte civile AN RA, con assegnazione di provvisionale. In primo grado AV e AI erano stati assolti con la formula della insussistenza del fatto.
2. Il capo di imputazione è così (testualmente) articolato: "in concorso tra loro... il AI su ordine del AV, presentandosi per tre o quattro volte presso la sede dell'azienda dell'imprenditore AN RA, all'epoca sita in Carbonara di Nola... e riferendo al predetto AN che AV ON intendeva parlare con lui e successivamente il AI prelevando in ora serale l'imprenditore con la sua autovettura e accompagnandolo a un appuntamento in località isolata con AV ON, ove questi, con minacce conseguenti alla sua nota qualità di pregiudicato, avente posizione apicale nell'ambito dell'organizzazione camorristica facente capo alla famiglia AV e ingenerando così nel AN il timore di subire ritorsioni violente, in caso di mancata adesione alle illecite richieste, costringevano il predetto a operare il cambio di un assegno dell'importo di L. 7 milioni, assegno dal AV consegnato al AN ed essendosi il AI presentatosi la settimana successiva a riscuotere l'equivalente monetario dell'assegno bancario, rimasto poi insoluto, si procuravano un ingiusto profitto conseguente alla consegna della somma di danaro, con un correlativo danno per la parte offesa".
3. Ricorrono per cassazione i difensori degli imputati.
4. Ricorso AV - deduce mancanza di motivazione in ordine al contenuto della memoria difensiva depositata in replica all'appello proposto il pubblico ministero;
deduce anche, sul punto, manifesta illogicità della motivazione. Con la predetta memoria, era stato ricordato come fossero inconsistenti le dichiarazioni rese alla persona offesa, come esse fossero scarsamente credibili, in quanto non sufficientemente dettagliate e intrinsecamente contraddettone, sia con riferimento all'identificazione del soggetto che avrebbe materialmente incontrato il AN, sia per il mancato rinvenimento dell'assegno che la persona offesa dichiarò di avere consegnato alle forze dell'ordine, sia per il contrasto tra la dichiarazioni di AN e quelle del suo socio, AR LF, circa la persona che materialmente avrebbe consegnato l'assegno. Ebbene la corte territoriale, invece di confutare in modo specifico le indicate argomentazioni, si limita a offrire una ricostruzione alternativa dei fatti, in mancanza di qualsiasi elemento nuovo. Peraltro, i giudici di secondo grado giungono a una ricostruzione dell'accaduto meramente congetturale, come si evince dell'utilizzo di espressioni come "plausibile" o "comprensibile", riferite alla condotta processuale della persona offesa e del teste AR. Ne consegue che le argomentazioni difensive contenute nella predetta memoria sono state del tutto pretermesse e che, in relazione alle stesse, la motivazione manca completamente;
eppure si trattava di argomenti dotati decisività, che non avrebbero dovuto essere trascurati dalla corte d'appello. È evidente che un tal modo di procedere, non solo svilisce il diritto dell'imputato a difendersi provando e deducendo argomentazioni a lui favorevoli, ma - di fatto - svuota di significato il secondo grado di giudizio,
costituzionalmente garantito.
4.1. Con altra censura il difensore di questo imputato deduce violazione degli artt. 603 e 495 c.p.p. e mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, atteso che, con riferimento alle licenze fruite dal AV durante il periodo di detenzione di interesse, la corte d'appello, aderendo alla richiesta della difesa, aveva deliberato l'acquisizione del provvedimento di licenza-premio per il periodo dal 23 al 28 dicembre 1995, emesso da magistrato di sorveglianza di Modena. Tale documento non è mai stato acquisto, ne' il giudice di secondo grado ha revocato l'ordinanza di acquisizione;
ne consegue che è venuto a mancare, e non per colpa del ricorrente, un elemento di prova decisivo per fondare l'alibi di questo imputato.
4.2. Con la terza censura, si deduce violazione di legge e mancanza o insufficienza di motivazione in ordine all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Invero la corte d'appello ha lapidariamente ritenuto la sussistenza di questa aggravante, semplicemente facendo cenno alle modalità dell'estorsione e al riferimento che il AV avrebbe fatto all'omonimo clan camorristico. In realtà, la corte territoriale non accenna ad alcun elemento fattuale o motivazionale utile a provare la sussistenza dell'aggravante in parola.
5. Ricorso AI - deduce violazione di legge sostanziale e processuale, nonché carenza dell'apparato motivazionale in relazione alla regola di giudizio dettato dell'art. 533 c.p.p., comma 2, al disposto dell'art. 546 c.p.p., lett. e), all'art. 629 c.p., alla L. n. 203 del 1991, art. 7, agli artt. 521 e 522.
La corte di merito ha fondato la sua sentenza unicamente su di una diversa valutazione dei passaggi critici delle dichiarazioni della persona offesa, giustificando le gravi incongruenze in considerazione della notevole distanza di tempo dai fatti. Ebbene è noto che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sul medesimo materiale probatorio, deve fondarsi su una diversa interpretazione degli elementi, tale da mostrare come non più sostenibile la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice.
5.1. Tale non è certamente il caso in esame, atteso che la motivazione della sentenza di secondo grado non appare certamente in grado di sciogliere ogni dubbio e, quindi, di ribaltare la logica ricostruttiva adoperata dal primo giudicante. Invero: il mancato rinvenimento dell'assegno, la discrasia tra le dichiarazioni del AN e quelle del AR vengono considerati fatti assolutamente irrilevanti, laddove tali non sono, atteso che costituiscono chiari ed evidenti parametri di valutazione della credibilità delle dichiarazioni della parte civile. È da ricordare che AN aveva collocato i fatti negli anni 96-97, prima delle festività natalizie. L'assegno tuttavia reca la data di emissione del 15 agosto 1996 ed è indicato come un assegno postdatato. Il mancato incasso sarebbe stato rilevato dalla persona offesa sei mesi dopo la consegna. Secondo la sentenza, tale arco temporale sarebbe venuto a scadere nell'autunno del 1996; viceversa, calcolando l'intero periodo di sei mesi, il dies ad quem si colloca nel successivo febbraio.
5.2. Sotto altro aspetto, è da rilevare che non vi è traccia di violenza o minaccia nella condotta addebitata agli imputati. Secondo la corte napoletana, il AV, in particolare, avrebbe fatto esplicito riferimento al pericoloso ed omonimo clan. Ebbene, di questo "esplicito riferimento" non vi è traccia in nessuna delle due sentenze. D'altra parte, se è pur vero che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la minaccia possa essere consumata con espressioni non verbali, ha anche precisato che tali condotte comunicative non verbali debbono essere rigorosamente determinate, illustrate e provate. Addebitare a un soggetto, sia pure appartenente ad una struttura malavitosa, in maniera quasi automatica, di aver speso il prestigio di detta struttura significa quasi introdurre un criterio che fa riferimento al tipo d'autore.
5.3. Infine, va rilevato che la difesa di AI aveva comunque chiesto l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 c.p., n. 3 cpv. per difetto della condizione soggettiva, in quanto questo imputato non può essere considerato persona che fa parte di una associazione di cui all'art. 416 bis c.p.. La richiesta non è stata minimamente presa in considerazione, tanto che AI sembra aver "meritato" il medesimo trattamento sanzionatolo del AV.
6. In data 21.12.2012 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse del AI, nella quale si rappresenta che la CEDU, nella recente sentenza DA vs Moldova;
ha chiarito che il giudice dei secondo grado, che, discostandosi dall'epilogo assolutorio della prima sentenza, intenda condannare l'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado, ha l'obbligo di sentire nuovamente e personalmente il detto teste. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che il secondo grado di giudizio non è
costituzionalmente garantito, essendo tale garanzia prevista dall'art. 111 Cost., comma 6 unicamente per il ricorso per cassazione nei confronti delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale (in tal senso dovendosi correggere l'affermazione contenuta nel ricorso in favore dell'imputato AV), entrambi i ricorsi sono infondati e meritano rigetto;
i ricorrenti vanno singolarmente condannati alle spese del grado.
2. Per quanto è dato leggere nel ricorso del AV, la memoria difensiva, le cui argomentazioni, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, non sarebbero state prese in considerazione dal giudice d'appello, corrispondeva contenutisticamente alle argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado per assolvere entrambi gli imputati. Ne consegue che la corte d'appello, confutando le argomentazioni spese dal tribunale di Nola, ha al contempo preso in considerazione e confutato le argomentazioni contenute nella memoria difensiva presentata nell'interesse del AV.
3. Il giudice di secondo grado ha effettivamente rivalutato il materiale probatorio a sua disposizione, integrandolo con acquisizioni documentali illustrate nel corpo della motivazione della sentenza di secondo grado.
3.1. Non si tratta dunque di pura e semplice rivalutazione delle dichiarazioni del AN, ma dell'apprezzamento di tali dichiarazioni, alla luce degli ulteriori elementi, trascurati dal primo giudice e valorizzati dal secondo. Lo schema della ricordata sentenza CEDU, pertanto, non è applicabile al caso di specie.
3.2. Con riferimento a tale nuova rivalutazione e a tali acquisizioni, la corte d'appello è giunta a ritenere la credibilità della persona offesa e, dunque, l'attendibilità delle sue dichiarazioni. Invero, la corte di merito fa riferimento (cfr. pag.6) all'esito di altri procedimenti penali nei quali il AN aveva assunto la veste di persona offesa, procedimenti conclusi con la condanna delle persone denunciate dal predetto. La corte partenopea fa anche riferimento alla natura seriale (cfr. pag. 5) delle richieste estorsive subite dal AN e quindi alla ipotizzabile confusione, anche in considerazione della similitudine delle "prassi operative", che questa persona offesa ha evidentemente (e giustificatamente) fatto tra le modalità di un episodio e quello dell'altro. Sulla base di tale, certo non illogica, considerazione, il giudice di secondo grado "giustifica" le marginali defaillance mnemoniche del AN, le quali peraltro riguardano elementi secondari della ricostruzione del fatto.
3.3. Quanto all'assegno, viene posto in evidenza nella sentenza impugnata che personale della polizia non ha sostenuto la sua inesistenza, ma semplicemente di non averlo reperito tra gli atti a sua disposizione. D'altra parte, si legge in sentenza che la persona offesa è stata in grado di esibire copia del predetto titolo di credito. Anche tale circostanza, evidentemente, ha costituito elemento di positiva valutazione della credibilità del AN. E stato poi posto in evidenza come il socio della persona offesa, AR LF, abbia sostanzialmente confermato le dichiarazioni (il che prova, non certo che quest'ultimo sia stato presente ai fatti, ma che con lui si confidò il AN), discostandosi dalla versione del AN unicamente per quel che riguarda la identificazione della persona che materialmente consegnò l'assegno. Ma tale divergenza viene logicamente superata in considerazione del fatto che AR ha riferito circostanze che gli sono state comunicate allo stesso AN e dunque correttamente è stato considerato teste de relato.
3.4. La scarsa precisione della persona offesa circa la collocazione nel tempo dell'episodio estorsivo (AN indica la stagione, piuttosto che il mese e, meno che mai, il giorno) non viene considerata dirimente dal giudice di secondo grado, sia in considerazione, come si è già detto, del fatto che il predetto fu oggetto di numerose richieste estorsive, sia in considerazione del tempo trascorso. Non si tratta certamente di un argomentare illogico, ma di una banale considerazione, che si fonda su una indiscussa massima di esperienza.
3.5. Quanto alla mancata assunzione di prova che si pretende decisiva, è da rilevare che tale decisività è semplicemente enunciata, ma non adeguatamente argomentata. L'acquisizione del documento che incorpora il permesso premio rilasciato dal magistrato di sorveglianza competente può certamente indicare le modalità di fruizione del permesso, ma non sta certamente a provare la impossibilità "materiale" da parte del AV di eventualmente sottrarsi a tali prescrizioni e di portarsi in Campania proprio nel periodo di tempo in cui fu consumata l'estorsione. E dunque se anche l'ordinanza di acquisizione del permesso predetto non è stata revocata termalmente, è evidente che ci si trova di fronte a un'ipotesi di revoca implicita e che, comunque, per quel che si è sopra detto, l'acquisizione del documento in questione non poteva avere carattere decisi vita.
4. È noto poi che la minaccia, che costituisce elemento integrante del delitto di estorsione, può anche non essere esplicita e che, in ambiente dominato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso (anche se diversamente denominata) "può essere ravvisata anche nella spendita del nome del clan di appartenenza. Nel caso di specie, AV ON, come la sentenza mette in evidenza, porta il cognome di una nota e temibile societas sceleris, attiva nell'agro nolano e in zona Pago del Vallo di Lauro.
4.1. Le modalità della condotta, poi, come descritte nel capo di imputazione (e non contestate) appaiono significative: AN fu prelevato e portato al cospetto del AV in località Isolata. D'altra parte, la richiesta di "cambio" di un assegno - postdatato a sei mesi - per un importo niente affatto trascurabile, in mancanza di qualsiasi garanzia, richiesta portata, appunto, da persona notoriamente appartenente alla criminalità organizzata, è pacificamente "leggibile" come un'imposizione alla quale non ci si può sottrarre, se in quella zona si vive e si opera. Ciò, ancora una volta, si dice (come la corte napoletana, in parte afferma, in parte, sottintende) sulla base di diffuse massime di esperienza e della specifica conoscenza della criminalità territoriale.
4.2. Sulla base di tali considerazioni, è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 5. Tutte le argomentazioni fin qui svolte hanno rilievo, tanto con riferimento al ricorso del AV, quanto a quello del AI.
5.1. Per quanto specificamente riguarda tale ultimo imputato, l'aggravante di cui all'art. 628 cpv. c.p., n. 3 è stata ritenuta in considerazione del fatto che AI si presentò come emissario del AV e dunque come persona che, essendo legata a chi portava il cognome del predetto clan camorristico, orbitava nella medesima struttura delinquenziale.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013