Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2013, n. 10965
CASS
Sentenza 11 gennaio 2013

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Massime1

Non sono applicabili i principi posti dalla Corte EDU del 5 luglio 2011, nella sentenza Dan c. Moldavia - per la quale il giudice di secondo grado, che, discostandosi dall'epilogo assolutorio della sentenza di primo grado, intenda condannare l'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado, ha l'obbligo di sentire nuovamente e personalmente il suddetto teste - qualora il giudice di appello non proceda ad una mera rivalutazione delle dichiarazioni del teste, ma le apprezzi alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice. (In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, in riforma della pronuncia di primo grado, la responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 629 cod. pen. con riferimento all'art. 628, n. 3 cod. pen. e con l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, pervenendo a ritenere la credibilità della persona offesa, avuto riguardo all'esito di altri procedimenti penali conclusisi con condanne su denuncia della stessa nonché alla natura seriale delle richieste estorsive subite che possono giustificare marginali defaillance mnemoniche tra i vari episodi).

Commentario1

  • 1Reformatio in pejus in appello: ancora alle SSUU (Cass., 47015/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2013, n. 10965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10965
Data del deposito : 11 gennaio 2013

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