Sentenza 15 dicembre 2004
Massime • 2
In tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento, all'atto della dichiarazione di fallimento, di beni e di valori societari, a disposizione dell'amministratore, costituisce, qualora non sia da questi giustificato, valida presunzione della loro dolosa distrazione, probatoriamente rilevante al fine di affermare la responsabilità dell'imputato.
In tema di impedimento a comparire, il giudice nel valutare la certificazione sanitaria attestante l'impedimento dedotto dall'imputato, deve attenersi alla natura dell'infermità dedotta, avvalendosi delle regole di esperienza, senza che sia necessario disporre accertamenti fiscali, ed esporre il proprio convincimento, il quale se adeguatamente e logicamente motivato è incensurabile in sede di legittimità. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha escluso la sussistenza del legittimo impedimento, ritenendo l'estrema genericità della diagnosticata affezione -sindrome vertiginosa- e del prospettato "bisogno di riposo domiciliare con impossibilità di lunghe trasferte").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/12/2004, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 15/12/2004
Dott. PROVIDENTI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - N. 1961
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 040343/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA GI AO N. IL 25/01/1952;
avverso SENTENZA del 01/04/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Santi Consolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Angela lastroni che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di impugnazione;
OSSERVA
NO IO OL è stato dichiarato responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al dissesto economico della "Re Maglia srl", da lui amministrata e fallita in data 12 giugno 1995.
I giudici di merito ha ritenuto comprovata la distrazione della somma di L. 64.000.000 (prelevata dalla cassa il 31 luglio 1994 senza indicazione della, relativa destinazione) e di quella di L. 431.957.895 (prelevata nell'arco di tempo dal 23 agosto al 25 novembre 1994 e apparentemente destinata al pagamento del creditore sociale "Le Plas s.a.s.").
Col ricorso, illustrato da successiva memoria recante motivi nuovi, l'imputato propone tre mesi di annullamento, come segue rubricati:
a) violazione degli artt. 178 lett. c) e 486 cpp, per nullità dell'ordinanza 1 aprile 2003 con cui è stata rigettata l'istanza di rinvio del dibattimento per suo legittimo impedimento da malattia;
b) vizio di motivazione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla prima condotta distrattiva;
c) analoghi vizi in ordine all'altra condotta di distrazione. Il ricorso non merita accoglimento.
Il giudice, nel valutare l'impedimento a comparire all'udienza dedotto dall'imputato, mediante produzione di certificazione sanitaria, deve attenersi alla natura dell'infermità dedotta e motivare adeguatamente e logicamente - senza però l'obbligo di accertamenti fiscali e con il semplice ausilio di regole di esperienza - le ragioni del proprio convincimento circa l'impossibilità di ravvisare in esso un'assoluta impedimento a comparire (Cass. Sez. 6^, 11 ottobre 2004, Viti;
Sez. 4^, 9 ottobre 1996, Pochetti). Nel caso concreto, la corte territoriale ha esaminato tutti gli elementi risultanti dalla certificazione medica prodotta e, con motivazione logica e persuasiva, come tale non censurabile in questa sede di legittimità, ha rilevato la estrema genericità della diagnosticata affezione (sindrome vertiginosa) e del prospettato "bisogno di riposto domiciliare con impossibilità di lunghe trasferte", pervenendo così ad escludere una situazione in atto di assoluto impedimento a comparire.
Va pertanto disatteso il primo mezzo, non sussistendo la denunciata nullità.
Eguale sorte spetta alla censure susseguenti.
- Quanto alla registrazione, in data 31 luglio 1994, nel libro giornale della fallita, di un pagamento di cassa di L. 64.000.000, senza indicazione del destinatario della somma, la corte veneta ha sottolineato che dalla istruzione dibattimentale non è - emersa con certezza l'affettiva sua destinazione ai fini inerenti all'attività sociale, avendo al riguardo il curatore fallimentare, pur non escludendo a priori l'esistenza, tra quelli rinvenuti, di documenti contabili ricollegabili al pagamento, dichiarato di non averne individuato nessuno riferibile con certezza ai predetti 64 milioni di lire.
Ciò posto, priva di consistenza è l'attuale deduzione difensiva che imputa al giudice "a quo" manifesta illogicità di motivazione, per avere, dalla rilevata situazione di incertezza sulla destinazione della somma, fatto derivare la certezza della distrazione. Vero è invece che l'impugnata sentenza si è attenuta condivisibilmente al consolidato principio giurisprudenziale per il quale, in tema di prova del delitto di bancarotta fraudolenta, il mancato rinvenimento all'atto della dichiarazione di fallimento di beni e valori societari, sicuramente avuti a disposizione dall'amministratore, qualora non sia da questo giustificato, costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, rilevante ai sensi dell'art. 192 c.p.p., al fine di affermare la responsabilità dell'imputato.
E in questo caso, diversamente da quanto ancora si sostiene dal ricorrente, non costituisce inversione dell'onere della prova il fatto che sia rimessa all'interessato la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro controvalore(cfr. Cass. Sez. 5^, 10 giugno 1998, Vichi). Mentre è da escludere, con riguardo alla fattispecie in esame, che quella che si esigeva fosse una vera e propria "probatio diabolica", poiché si richiede va all'imputato semplicemente di indicare il destinatario del pagamento in questione, per supplire alla riscontrata carenza contabile.
Onere probatorio che, del resto, non può dirsi assolto con la mera, riproposizione in questa sede del. l'asserto che, non essendo stato rinvenuto un solo documento recante l'importo di 64 milioni, doveva considerarsi che tale importo "ben poteva risultare dalla somma aritmetica di più fatture o bolle di consegna, tanto più che si era precisato che l'indicata somma era stata destinata al pagamento di svariata partite di abbigliamento".
Generico è infine il rilievo attinente all'elemento soggettivo del reato, siccome ancorato al dato della collocazione dell'operazione in tempo non prossimo al la dichiarazione di fallimento (cfr., sul punto, Cass. Sez. 5^, 3 giugno 1998, Hanzini). - Si è ritenuto dal giudice d'appello che la desti nazione delle uscite di cassa per complessive lire 431-957.898, come risultante dalle scritture contabili, non appare attendibile e l'operazione, nel suo complesso, è da considerare inesistente e simulata. A tale conclusione la impugnata sentenza è pervenuta facendo leva, con motivazione non manifestamente illogica, nei termini rilevatali in sede di sindacato di legittimità, su quattro "ben precisi elementi di valutazione: la in qualche modo mutevolezza e incertezza circa la attività sociale della destinataria dei pagamenti, la Le. plas s.a.s., non corrispondente peraltro all'oggetto delle prestazioni registrate nel libro giornale della Re Maglia;
la singolarità di una emissione di fatture effettuata in un momento successivo alla chiusura della partita Iva;
l'anomalo e sproporzionato importo complessivo di dette fatture in rapporto al breve arco di tempo in cui le prestazioni sarebbero state effettuate;
le altrettanto anomale modalità dei pagamenti, siccome eseguiti in contanti per cifre consistenti, superiori in tre casi ai 100 milioni di lire.
Le doglianze del ricorrente su ciascuno dei punti sopra menzionati si risolvono in una diversa lettura delle risultanze processuali, attraverso il richiamo a dati non riportati nel testo delle sentenze di merito e la proposizione di argomentazioni in gran parte ripetitive di quelle esposte nell'atto di appello, che non appaiono comunque più plausibili di quelle esibite in dette sentenze, invano rivolte a contesta re, anche in relazione a questo specifico addebito, la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti. E va da sè che, una volta esclusa in sede di merito la effettività dei pagamenti presi in considerazione, non residua spazio alcuno per valutare il fatto in termini di operazioni gravemente imprudenti, al fine di sussumerlo nella più lieve ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 217 l. fall.; e tantomeno per sostenere la mancanza di dolo nella condotta dell'agente.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La OR rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005