Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
Il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza che rimandino all'impossibilità del soggetto portatore della patologia di essere presente in giudizio se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute. (Fattispecie in cui il certificato medico si limitava ad indicare uno stato di salute che rendeva "sconsigliabile" un lungo viaggio, ma non tale da far "temere uno sviluppo drammatico o minaccioso dal punto di vista vitale").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2013, n. 4284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4284 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/01/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 67
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 11603/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 07/02/2011 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado del 23/05/2006 con la quale il Tribunale di Siracusa aveva condannato alla pena di giustizia G.A. in relazione al delitto di cui all'art. 570 c.p., comma 2, per avere, in (omesso) , fatto mancare alla figlia minore i mezzi di sussistenza non versando, se non sporadicamente, alcuna somma proporzionata allo stato di bisogno della stessa e non adempiendo all'obbligo fissato nella sentenza di divorzio di corrispondere mensilmente un assegno a titolo di mantenimento. Rilevava la Corte di appello come dovesse essere disattesa l'eccezione di nullità formulata dalla difesa per essersi il giudizio di secondo grado svolto in assenza dell'imputato, asseritamente impossibilitato a comparire per ragioni di salute;
e come la colpevolezza del G. fosse stata dimostrata dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dalla di lui moglie.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso A..G. , con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Sebastiano Grimaldi, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.
2.1. Violazione di legge, per avere la Corte distrettuale ingiustificatamente rigettato l'eccezione di nullità degli atti del processo, avendo il Giudice di prime cure dichiarato la contumacia del G. , nonostante la richiesta difensiva di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato medesimo attestata dai referti medici prodotti.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza e contradaittorietà, per avere la Corte territoriale confermato la colpevolezza dell'imputato sulla base dei documenti acquisiti agli atti, trascurando del tutto altri documenti prodotti dalla difesa, non effettuando una valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e disattendendo l'eccezione di inutilizzabilità della querela, valorizzabile esclusivamente ai fini della dimostrazione dell'esistenza della condizione di procedibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
2. Il primo motivo del ricorso del G. è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito - investito di una richiesta di rinvio per impedimento a comparire con allegato certificato medico -abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento e dichiarato la contumacia dell'imputato, in quanto detto certificato non preclude al giudice di valutare, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza, l'effettiva impossibilità per il soggetto portatore della dedotta patologia di comparire in giudizio, se non a prezzo di un grave e non altrimenti evitabile rischio per la propria salute, che costituisce condizione imprescindibile ai fini dell'integrazione dell'assoluta impossibilità di comparire che legittima l'impedimento (così, tra le tante, Sez. 5, n. 5540/08 del 14/12/2007, Spanu, Rv. 239100). Di tale regola di giudizio la Corte di appello di Catania ha fatto buon governo, evidenziando, con motivazione logica, come il sanitario che aveva redatto la certificazione a suo tempo prodotta dalla difesa in primo grado, non avesse affatto attestato l'assoluta impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, bensì si fosse limitato a indicare uno stato di salute che rendeva "sconsigliabile" un lungo viaggio, pure precisando di non avere alcun motivo per "temere uno sviluppo drammatico o minaccioso dal punto di vista vitale" (v. pag. 2 della sentenza impugnata).
3. Il secondo motivo è inammissibile in parte perché finalizzato a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, in parte perché formulato in assenza di interesse ovvero perché generico.
Il ricorrente, lungi dall'evidenziare reali lacune manifeste o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, ha formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti e che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dalla Corte di appello di Catania: censure, come tali, non esaminabili dalla Cassazione, tenuto conto che il controllo in sede di legittimità preclude una "incursione nei fatti", avendo lo stesso lo scopo di permettere un controllo della congruenza logica della motivazione della sentenza oggetto del ricorso.
Alla luce di tale principio, bisogna riconoscere come, nella fattispecie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi probatori sui quali si era fondata l'affermazione di colpevolezza del G. in ordine al delitto ascrittogli, rilevando come la documentazione acquisita avesse consentito di appurare che, nel periodo considerato, il G. aveva ricevuto in Svizzera una congrua somma a titolo di indennità di disoccupazione e come lo stesso non fosse del tutto inabile al lavoro, ma solo impedito, per ragioni di salute, allo svolgimento di specifiche attività lavorative (v. pag. 2 della sentenza impugnata). Sotto questo punto di vista non rileva l'omessa valorizzazione, lamentata dalla difesa, di altri documenti pure prodotti in giudizio, in quanto è pacifico, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il provvedimento impugnato non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere In esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 de. 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900; Sez 2 n 13151 del 10/11/2000, Gianfreda, Rv. 218590).
Seguendo tale impostazione bisogna riconoscere come il secondo motivo del ricorso, nel suo ulteriore passaggio argomentativo, è inammissibile, in parte perché riguardante una doglianza avente ad oggetto l'eccezione di inutilizzabilità di un atto, che, però, non risulta essere stato in alcun modo valorizzato a fini di prova dalla Corte di appello di Catania;
ed in parte perché aspecifico, essendosi il ricorrente doluto genericamente della omessa verifica della attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla di lui ex coniuge, M..F. , senza alcuna precisazione in ordine alle ragioni per le quali la deposizione della prevenuta si sarebbe dovuta giudicare non credibile.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 In favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013