Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito - investito di una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire con allegato certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità di per sè non invalidante (nella specie, "colica renale") e la prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione dell'impossibilità fisica assoluta di comparire - abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento e dichiarato la contumacia dell'imputato.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2008, n. 24398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24398 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 26/02/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 361
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 47124/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE EI GE, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro 13 aprile 2005 n. 675;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 27 aprile 2004 n. 253 il Tribunale di Paola dichiarava GE DE EI colpevole del reato previsto dagli artt. 99 e 385 c.p., accertato in Cetraro il 14 giugno 2003, e lo condannava, con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena di quattro mesi di reclusione. La sentenza veniva appellata dal De CC a mezzo del difensore, il quale eccepiva la nullità della sentenza per mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 27 aprile 2004; nel merito chiedeva l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso o per mancanza di dolo;
in subordine, la riduzione della pena, ritenuta eccessiva.
Con sentenza del 13 aprile 2005 n. 675 la Corte d'appello di Catanzaro rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza il De CC ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 420 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) perché la Corte ha ritenuto insufficiente la certificazione medica e la patologia di colica renale, senza alcuna motivazione giustificativa di questa valutazione;
2. violazione dell'art. 192 c.p.p., e degli artt 43 e 385 c.p., ed evidente vizio motivazionale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) perché la sentenza impugnata non ha tenuto conto della circostanza che l'odierno ricorrente era uscito dalla propria abitazione in forza di un provvedimento autorizzativo e che, resosi conto del ritardo accusato, il De CC aveva cercato più volte di avvisare i Carabinieri competenti al suo controllo, per cui non vi era stata nessuna evasione e, sotto il profilo soggettivo, nessuna volontà di evadere.
L'impugnazione è inammissibile.
Nel caso in cui l'imputato non si presenti all'udienza, perché si possa disporre il rinvio dell'udienza dev'essere provato che l'impossibilità di comparire sia dipesa da caso fortuito, forza maggiore o da altro legittimo impedimento e che tale impossibilità sia assoluta.
Ne consegue che, qualora il legittimo impedimento addotto sia costituito da infermità, questa dev'essere provata non soltanto nella sua effettiva esistenza, ma anche con riguardo all'efficacia impeditiva assoluta per l'imputato di presentarsi all'udienza. Tale prova non può perciò dirsi raggiunta allorché il certificato medico si limiti all'attestazione dell'infermità ed alla prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione dell'impossibilità fisica assoluta dell'imputato di comparire in tribunale. Impossibilità che rientra comunque nei poteri di valutazione del giudice, il quale deve considerare, accanto alla natura dell'affezione, anche la prognosi, le cure e ogni altro elemento concreto idoneo alla verifica dell'assolutezza dell'impedimento (Cass. Sez. U, 27 settembre 2005 n. 36635, ric. Gagliardi;
Sez. 5^, 14 dicembre 2007 n. 5540, ric. Spanu). Correttamente, pertanto, il giudice rigetta l'istanza di rinvio dell'udienza ritenendo che il certificato medico prodotto dall'imputato, attestante una patologia (colica renale destra) di per sè non invalidante, sia pure con la somministrazione di cure farmacologiche adeguate come quelle prescritte, non fornisce la prova dell'assoluta impossibilità dell'imputato di presentarsi all'udienza.
In tal senso si è orientato il primo Giudice e la Corte di merito ne ha correttamente confermato la decisione, sicché il primo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato.
Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo. Per orientamento giurisprudenziale costante, configura il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 c.p.p., la condotta del detenuto agli arresti domiciliari che si allontani dal luogo in cui è autorizzato a svolgere l'attività lavorativa, considerato che con tale autorizzazione non si ha una sospensione del regime detentivo, ma una semplice sostituzione temporanea del luogo di custodia (Cass. Sez. 6^, 18 novembre 2005 n. 44977, ric. Ruggero;
Sez. 6^, 12 maggio 2006 n. 21975, ric. P.M. in proc. Sculli;
Sez. 6^, 16 maggio 2007 n. 35533, ric. lezzi;
Sez. 6^, 26 novembre 2007 n. 309, ric. P.G. in proc. Ben Jouida e altro). Di conseguenza qualsiasi modificazione delle modalità di tempo e di luogo del regime lavorativo del detenuto agli arresti domiciliari dev'essere preventivamente autorizzata.
Secondo la ricostruzione della vicenda operata dal Tribunale e confermata dal Giudice d'appello, il De CC, autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione, sede degli arresti domiciliari cui era sottoposto, dalle ore 08,00 alle ore 19,00, muovendosi nell'ambito della provincia di Cosenza, il 14 giugno 2003 se n'era allontanato recandosi in Puglia, nei comuni di Laterza e Metaponto. La violazione delle modalità di luogo aveva comportato una corrispondente violazione dei tempi, tant'è che l'imputato alle ore 21,45, secondo il controllo eseguito dai Carabinieri, non era ancora rientrato nella propria abitazione.
Pertanto, anche se fosse vero quanto da lui dichiarato, di essersi recato la mattina presso la Caserma dei Carabinieri di Cetraro senza trovare nessuno;
e di aver poi comunicato ai Carabinieri che si trovava fuori, tale comportamento non avrebbe inciso sull'illiceità della condotta per difetto dell'autorizzazione preventiva che, come osserva il primo Giudice, i Carabinieri non erano comunque competenti a concedere.
Il ricorso dev'essere perciò dichiarato inammissibile. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e al versamento di Euro 1.000,00, (mille) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008