Sentenza 7 aprile 2011
Massime • 1
Integra il delitto di calunnia colui che predisponga maliziosamente quanto occorre perchè taluno possa essere incriminato di un determinato reato, qualora a seguito di tale comportamento venga sporta denunzia all'autorità giudiziaria da un altro soggetto tenuto a farlo.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: fa sporgere una falsa denuncia ad un terzo e conferma i fatti davanti dal PM, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Integra il delitto di calunnia la condotta di colui che, dopo aver indotto una terza persona a sporgere denuncia, renda false dichiarazioni al pubblico ministero, confermando il contenuto della denuncia e fornendo falsi elementi di riscontro (Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2017 , n. 51688). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. VI , 06/10/2017 , n. 51688 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza, indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza di condanna emessa nei confronti di N.G. per i reati di cui agli artt. 368 e …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2011, n. 16161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16161 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 07/04/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 611
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 23698/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. De NI AS HE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 20/10/2008 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Pilotti Aielli Medoro, che ha concluso riportandosi al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di HE De NI AS propone ricorso avverso la sentenza del 20/10/2008 della Corte d'appello di Milano che ha confermato la sua condanna per il delitto di calunnia. La vicenda riguarda la denuncia di furto assegni proposta dall'impiegato di banca telematica, di cui si riteneva responsabile De NI, marito della titolare del conto, ai sensi dell'art. 48 c.p, in quanto risultato emittente degli assegni in epoca immediatamente precedente e successiva a tale denuncia. Nel ricorso, dopo aver osservato che si era giunti in primo grado all'assoluzione della moglie del De NI, ritenendo insufficiente la prova di un suo coinvolgimento nell'illecito, si lamenta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, assumendo a fronte di tale valutazione, illogica l'attribuzione dell'azione al De NI con la doverosa certezza.
Quanto alla violazione della legge penale, si ritiene necessario ricondurre la responsabilità dell'accaduto all'impiegato che aveva presentato denuncia, il quale prima di formalizzare tale istanza di punizione avrebbe dovuto acquisire maggiori informazioni a riguardo, non potendosi, in ragione di tale mancanza di cautele, attribuire al ricorrente l'iniziativa dell'attività, presupposto del reato ritenuto, mentre al De NI non avrebbe potuto in ogni caso attribuirsi la consumazione dell'atto tipico, non avendo egli riferito alcunché all'autorità tenuta ad inoltrare la denuncia. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Va osservato infatti che, al di là della valutazione sull'assoluzione in favore della moglie dell'odierno ricorrente, intestataria del conto, intervenuta sulla base della pretesa difficoltà di sicura individuazione in quella persona della dichiarante lo smarrimento dei titoli, segnalato con comunicazione telefonica, quel che individua la responsabilità di De NI è la spendita degli assegni da lui eseguita sia prima che dopo tale segnalazione;
tale circostanza di fatto, specificamente richiamata nella pronuncia impugnata, da conto dell'inattendibilità dell'indicata mancata ricezione del libretto inviato dalla banca per posta, sulla base della quale il funzionario della banca fu indotto a presentare denuncia.
Ne consegue che se poteva risultare non pienamente provata l'identità della dichiarante lo smarrimento, per effetto del collegamento dell'azione alla sua persona intervenuto esclusivamente sulla base della titolarità di un numero telefonico, la condotta del De NI, chiaramente descritta dal prenditore degli assegni, unico per tutti i titoli, che rimase peraltro insoddisfatto del suo cospicuo credito, fuga ogni dubbio circa l'identificabilità della persona cui ricondurre l'interesse alla falsa dichiarazione, e consente di valutare coerente la motivazione della pronuncia impugnata.
È del tutto pacifico in fatto che debba ricondursi ai sensi dell'art. 48 c.p. la responsabilità della falsa denuncia a colui che maliziosamente predisponga quanto occorre perché taluno possa essere incriminato per un determinato reato, qualora a seguito di siffatto operato venga sporta denunzia all'autorità giudiziaria da parte di chi di dovere (Sez. 6, n. 6221 del 28/05/1985, dep. 20/06/1985, imp. Di Giugno, Rv. 169848) e nella specie le circostanze di fatto della spendita dei titoli smarriti impone di collegare a lui, sia tramite sua moglie, o altra donna non identificata, la condotta contestata, come coerentemente esposto nella sentenza, che va ritenuta pertanto immune dai vizi denunciati.
2. Inammissibile, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3 è il secondo motivo di ricorso, non risultando la circostanza ivi indicata oggetto di censura nel gravame di merito proposto.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, determinata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2011