Articolo 103 del Codice penale
Articolo 99Articolo 104
Versione
1 luglio 1931
Art. 103.

(Abitualita' ritenuta dal giudice)

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualita' nel delitto e' pronunciata anche contro chi, dopo essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravita' dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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