Sentenza 7 giugno 2010
Massime • 1
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale è circostanza aggravante a effetto speciale e rileva ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato.
Commentari • 9
- 1. La Recidivahttps://www.studiocataldi.it/
Nel nostro ordinamento la recidiva è una circostanza aggravante, disciplinata dall'art. 99 del codice penale, che si applica nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un reato non colposo, ne commette un altro L'art. 99 c.p. sulla recidiva La recidiva semplice La recidiva aggravata Recidiva e prescrizione Recidiva specifica Recidiva infraquinquennale La recidiva reiterata Concorso formale o continuazione Ipotesi particolari di recidiva Effetti della recidiva L'art. 99 c.p. sulla recidiva Art. 99. (Recidiva) Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
Leggi di più… - 3. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 3)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 4. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/06/2010, n. 35852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35852 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 07/06/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 1443
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 43082/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \DI IO O\ N. IL *23/03/1960*;
avverso la sentenza n. 1872/2007 CORTE APPELLO di BARI, del 09/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso. Questione di legittimita?
costituzionale manifestamente infondata.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione DI IO ME avverso la sentenza della Corte di appello di Bari in data 9 marzo 2009 con la quale e? stata confermata quella di primo grado (del 18 novembre 2005), affermativa della sua responsabilita? in ordine al reato di furto monoaggravato di una vettura Fiat Ritmo, in concorso, fatto commesso il *15 aprile 2000*.
Deduce:
1) la violazione dell?art. 157 c.p. e della L. n. 251 del 2005, art.10 avendo il giudice del merito affermato a suo parere in maniera illogica che ad esso imputato non poteva essere applicata la nuova disciplina sulla prescrizione, invero dando applicazione letterale alla norma transitoria dell?art. 10 citato. Tale norma doveva ritenersi incostituzionale poiche? individua in maniera irragionevole la data della sentenza di primo grado come quella che - se antecedente alla entrata in vigore della nuova legge - determina il mantenimento della vecchia disciplina in materia di prescrizione. Anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 72 del 2008 che ha riconosciuto, invece, la ragionevolezza di tale scelta del legislatore, sarebbe illogica.
2) Chiede quindi il ricorrente che sia nuovamente sollevata la questione di legittimita? costituzionale del combinato disposto delle norme citate, anche perche? violerebbero il principio della necessaria retroattivita? delle norme sostanziali piu? favorevoli al reo.
Deduce in terzo luogo la irragionevolezza del divieto di sospendere il termine prescrizionale a seguito di richiesta di rinvio per impedimento del difensore o dell?imputato.
3) Deduce poi la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla diversita? di trattamento rispetto ai coimputati DI IO ON e \DI IO RT.
Costoro avevano beneficiato delle attenuanti generiche che invece erano state apoditticamente negate ad esso ricorrente, in base al disposto della L. n. 251 del 2005 sul presupposto della contesta recidiva, invece valutata favorevolmente in relazione ad altro coimputato.
Inoltre sarebbero maturati i termini della prescrizione breve. 4) la violazione dell?art. 192 c.p.p.. I giudici avevano creduto al riconoscimento operato dagli operanti in circostanze di tempo (ora notturna) che invece lo avrebbero reso impossibile.
5) il vizio di motivazione sui motivi di appello del tutto trascurati.
6) Era stata anche dichiarata falsa una testimonianza ininfluente. Il ricorso e? infondato.
Tutte le questioni riguardanti la mancata applicazione della prescrizione sono infondate.
In primo luogo il ricorrente lamenta la mancata applicazione della nuova disciplina in tema di prescrizione dettata dalla L. n. 251 del 2005, correttamente negata dalla Corte di appello in base alla norma transitoria, gia? passata anche al vaglio della Corte costituzionale, secondo cui - oltre alle disposizioni piu? sfavorevoli - anche le disposizioni piu? favorevoli contenute nella novella non trovano applicazione in relazione ai processi gia? pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della detta legge. V?e? comunque da osservare che la prospettata incostituzionalita? di tale disposizione transitoria non dispiegherebbe alcuna influenza nel caso di specie, poiche?, con riferimento alla posizione del ricorrente, la nuova disciplina in tema di prescrizione risulterebbe improduttiva degli effetti estintivi.
Anche applicando la novella, cioe?, il reato addebitato al DI IO\ non potrebbe essere dichiarato prescritto.
Il reato di furto aggravato ex art. 625 c.p., invero, e? punito con un massimo di sei anni di reclusione.
Per il calcolo della prescrizione in base alla L. n. 251 del 2005, la concessione delle attenuanti generiche non gioverebbe all?imputato in quanto l?art. 157 c.p., comma 3 vieta che il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti ex art. 69 possa avere effetto ai fini che qui interessano.
Inoltre, dovendosi tenere conto, ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere, anche delle aggravanti a effetto speciale quale e? la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata al DI IO\ (in giurisprudenza vedi Rv. 244204; Rv. 240409; Rv. 242245), cosi? come prevede l?art. 157 comma 2, la suddetta pena edittale di sei anni sarebbe da maggiorare di due terzi (vedi art. 99 c.p., comma 4 nel testo vigente all?epoca di commissione del reato in esame), giungendo al tetto di anni dieci. Considerato, poi, che , per effetto della sospensione e degli atti interruttivi di tale termine dovuta alle cause previste dagli artt.159 e 160 c.p., il detto termine sarebbe prorogabile fino a due terzi, ossia a piu? di quindici anni, si individua cosi? il termine prescrizionale che sarebbe stato applicabile al DI IO\ se per lui fosse stata operativa la novella del 2005.
Come si vede, si tratta di una disciplina che non consentirebbe la declaratoria di estinzione del reato in esame, destinata a maturare - per effetto di essa - non prima del 2015.
La questione di legittimita? costituzionale da lui prospettata risulta quindi inammissibile per mancanza di rilevanza. Non risulta, d?altra parte, esistente un divieto di sospensione del termine per impedimento del difensore, evenienza al contrario ammessa sia dalla vecchia che dalla nuova disciplina.
Manifestamente infondato e? il rilievo sul diniego delle attenuanti generiche. Queste non sono state concesse non gia? per un divieto di legge connesso alla contestata recidiva- divieto in realta?
inesistente - ma in base ad una valutazione discrezionale condotta alla stregua dei criteri indicati dall?art. 133 c.p., che consente il giudizio anche relativamente alla capacita? a delinquere del ricorrente. Ad ogni buon conto, il motivo di ricorso e? articolato in maniera inammissibile poiche? viola il disposto dell?art. 581 c.p.p. che impone che la doglianza sia illustrata con la menzione degli elementi in fatto e dalle ragioni in diritto che dovrebbero sostenerla. E il ricorrente non cita alcun elemento positivo che sarebbe stato ingiustamente trascurato dal giudice a quo per far ricorso allo strumento contenitivo del regime sanzionatorio. La maturazione del termine di prescrizione breve e? dedotta ancora una volta in violazione dell?art. 581 c.p.p., senza cioe? la indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che sosterrebbero tale doglianza.
La critica concernente la violazione dei criteri di valutazione della prova e? parimenti inammissibile per genericita?.
La Corte ha affermato di condividere il giudizio del primo giudice circa la assoluta affidabilita? che ha ritenuto di attribuire al riconoscimento del prevenuto operato da ben due agenti di PG, evidentemente particolarmente affinati in un atto tipico del loro servizio. L?imputato e? stato riconosciuto con certezza mentre guidava l?autovettura Ritmo appena rubata.
Il DI IO\ lamenta che si sia fatto ricorso ad una massima di esperienza non confacente al caso di specie mentre e? del tutto logica l?affermazione dei giudici secondo cui i due agenti di PG sono pienamente credibili quanto al riconoscimento effettuato, anche perche? hanno affiancato in una strada di campagna l?auto in questione che oltretutto procedeva lentamente e a fari spenti, cosi?
nemmeno abbagliando la vista degli agenti che provenivano dal senso contrario.
Il quinto motivo e? articolato in modo generico e con riferimento ad un elemento di prova (testimonianza falsa) non dettagliata e non utilizzata nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2010