Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2004, n. 6250
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

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In tema di immigrazione clandestina, nella previsione di cui all'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", presuppone, perché operi il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 non può essere assorbito dal più grave reato di falso, in quanto il primo sanziona il compimento di attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in difetto dei presupposti di legge, mentre il falso in atto pubblico è reato contro la fede pubblica.

Commentari3

  • 1Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: il reato è assorbito da quello di tratta di persone.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 3 settembre 2021

    Approfondimenti Indice: 1. Premessa 2. Il primo orientamento 3. Il secondo orientamento 4. Sul requisito dell' identità del bene giuridico 5. Conclusione: L'adesione al primo orientamento. 6. Le ragioni di tale scelta 1. Premessa E' noto che l'art. 12 T.U. imm. contiene, in esordio, tanto nel comma 1 che nel comma 3 (fattispecie, quest'ultima, che riveste, alla pari di quelle delineate dai successivi commi 3-bis e 3-ter, mera natura circostanziale: Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937-01), una clausola di riserva, rappresentata dall'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato", idonea a riflettere il principio di assorbimento (o consunzione) di fattispecie …

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    (Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 612-bis, 614) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato ricorreva per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza adottata dal GUP del Tribunale di Padova, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis, 612-bis e 614 c.p.. In particolare, con il primo motivo, si deduceva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), …

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  • 3Criminalità organizzata ed immigrazione
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 27 dicembre 2020

    Profili giuridici di base Come osservato da Balbo (2004) , “il controllo dei flussi migratori illegali da parte della criminalità organizzata transnazionale rappresenta un fenomeno criminale tipico degli ultimi decenni, anche se non se ne può affermare la sua assoluta novità per il territorio italiano”. Analogo, sempre negli Duemila, è pure il parere di Lanza (2011) . Già negli Anni Novanta del Novecento, Barbagli (1998) sottolineava che “[il connubio tra mafie ed immigrazione clandestina] è, invero, un fenomeno particolarmente complesso, che è caratterizzato da aspetti di indubbia originalità, sotto il profilo degli interessi illeciti che ne rappresentano il sostrato criminale e che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2004, n. 6250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6250
Data del deposito : 21 gennaio 2004

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