Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di immigrazione clandestina, nella previsione di cui all'art. 12, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998 (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", presuppone, perché operi il meccanismo dell'assorbimento, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse. Ne consegue che il delitto di cui all'art. 12 D.Lgs. n. 286 del 1998 non può essere assorbito dal più grave reato di falso, in quanto il primo sanziona il compimento di attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in difetto dei presupposti di legge, mentre il falso in atto pubblico è reato contro la fede pubblica.
Commentari • 3
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(Ricorso rigettato) (Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 612-bis, 614) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione L'imputato ricorreva per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza adottata dal GUP del Tribunale di Padova, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in due anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 609-bis, 612-bis e 614 c.p.. In particolare, con il primo motivo, si deduceva, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), …
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Profili giuridici di base Come osservato da Balbo (2004) , “il controllo dei flussi migratori illegali da parte della criminalità organizzata transnazionale rappresenta un fenomeno criminale tipico degli ultimi decenni, anche se non se ne può affermare la sua assoluta novità per il territorio italiano”. Analogo, sempre negli Duemila, è pure il parere di Lanza (2011) . Già negli Anni Novanta del Novecento, Barbagli (1998) sottolineava che “[il connubio tra mafie ed immigrazione clandestina] è, invero, un fenomeno particolarmente complesso, che è caratterizzato da aspetti di indubbia originalità, sotto il profilo degli interessi illeciti che ne rappresentano il sostrato criminale e che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/01/2004, n. 6250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6250 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/01/2004
1. Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 75
3. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 025045/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL NI N. IL 26/01/1966;
2) OW LA TO N. IL 10/05/1960;
avverso SENTENZA del 16/04/2003 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dr. PANZANI LUCIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Galasso Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Con sentenza 16 aprile 2003 la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza 13.12.2001 del Tribunale di Crotone, ritenuta la continuazione, condannava LL GI e BR ZA RI alla pena ritenuta di giustizia per il reato di falso ideologico in atto pubblico (artt. 48, 479 c.p.) relativamente al visto Schengen apposto sul passaporto ordinario polacco della BR ed al permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Crotone e per i reati di cui agli artt. 482, 476 c.p., relativamente alla falsificazione di due autorizzazioni al lavoro del Ministero del Lavoro - Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Crotone, nonché, per il solo LL, per il reato di cui all'art. 12 D.lgs. 286/98 per aver compiuto tramite i falsi attività dirette a consentire l'ingresso clandestino in Italia della BR.
Hanno proposto ricorso per Cassazione entrambi gli imputati deducendo violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta mancanza di motivazione. Lamentano che a fronte delle dichiarazioni del coimputato MA che aveva dichiarato di essere stato l'unico autore dei falsi, ragione per cui il Tribunale in primo grado aveva pronunciato sentenza di assoluzione, la Corte d'appello abbia omesso ogni motivazione non generica sulla responsabilità dei ricorrenti, non abbia considerato che l'insistenza dei ricorrenti con il MA perché venissero portati a compimento tutti gli adempimenti necessari che il MA si era offerto di compiere, dimostrava la loro buona fede, abbia trascurato la deposizione del teste IN che aveva confermato la lite tra il MA ed i ricorrenti, dopo che essi erano venuti a conoscenza del percorso illecito effettuato dal MA, a loro insaputa.
Con il secondo motivo di ricorso il LL lamenta che nei suoi confronti la Corte di merito abbia ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 12 D.lgs. 286/98, avente ad oggetto il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero, reato che il Tribunale aveva ritenuto assorbito nel reato di falso. Sottolinea che l'inciso dell'art. 12, comma 1, "salvo che il fatto costituisca più grave reato" dimostrerebbe la fondatezza della tesi dell'assorbimento.
Il primo motivo di ricorso è fondato. La Corte d'appello ha valutato le dichiarazioni del MA, ricordando che ad esse si applicava l'art. 192, comma 3, in relazione all'art. 197 bis c.p.p., trattandosi della c.d. testimonianza assistita. Ed ha affermato che non vi erano elementi ulteriori che suffragassero l'affermazione del MA di aver fatto tutto da solo e quindi l'estraneità ai falsi dei ricorrenti, ma che tale estraneità era inverosimile in considerazione che il MA aveva messo il LL e la BR a conoscenza dell'impossibilità di avere in breve tempo un visto d'ingresso, ricevendo tuttavia ulteriori sollecitazioni, che non potevano non significare incitamento a trovare strade diverse, e dunque a realizzare i falsi. Ha poi tratto ulteriori argomenti di prova a sostegno della responsabilità dei ricorrenti dal fatto che i documenti contraffatti erano stati trovati nella loro abitazione a seguito di perquisizione.
Tuttavia va osservato che la ritenuta inverosimiglianza dell'estraneità dei ricorrenti alla realizzazione del falso non è elemento sufficiente per giungere ad una pronuncia di penale responsabilità, in difetto di elementi certi che dimostrino il concorso del LL e della BR nel falso stesso. Per altro verso non appare corretta l'affermazione che le dichiarazioni del MA vadano valutate ai sensi dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non trattandosi nel caso di specie di dichiarazioni rese in funzione accusatoria, ma anzi di elementi a discarico dei ricorrenti. Dalla sentenza impugnata non emerge la prova effettiva della responsabilità dei ricorrenti, perché anche il rinvenimento dei documenti contraffatti nella loro abitazione non dimostra ancora che essi fossero a conoscenza della contraffazione nel momento in cui i falsi sono stati posti in essere ed avessero sollecitato il MA a compierla.
Per quanto concerne il reato di cui all'art. 12 D.lgs. 286/98 correttamente la sentenza impugnata ha escluso che il delitto in esame risulti assorbito nel più grave reato di falso. Va infatti sottolineato che l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato", con cui si apre il testo dell'art. 12, comma 1, presuppone perché operi il meccanismo dell'assorbimento che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse, ipotesi che non ricorre nel caso di specie in cui l'art. 12 D.lgs. 286/98 sanziona il compimento di attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in difetto dei presupposti di legge, mentre il falso in atto pubblico è reato contro la fede pubblica.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro, limitatamente ai reati di cui agli artt. 482, 476 (capi A e D) e 48, 479 (capi B e C) c.p.. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2004