Sentenza 27 ottobre 2009
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È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire sulla base di certificato medico che dà atto del ricovero in ospedale per cure inerenti un'infermità di per sé non invalidante (nella specie, "disturbo ansioso depressivo con gravi manifestazioni fobiche"), senza nulla indicare sull'impossibilità fisica assoluta di comparire.
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- 1. Impedimento del difensore, nessun riservatezza nei certificati medici (Cass. 8415/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
In riferimento ad impedimento del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire va decisa, con adeguata valutazione del referto, in riferimento alla rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa. Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 16/12/2019) 02-03-2020, n. 8415 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
Leggi di più… - 2. La Cassazione interviene in materia di legittimo impedimento dell’avvocato e difesa della privacyAvv. Giulio Costanzo · https://www.studiocostanzo.net/ · 27 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2009, n. 42595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42595 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/10/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 4674
Dott. FUMU IA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 36161/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC IA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione penale, in data 8 novembre 2006;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Francesco Bua il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 novembre 2006, la Corte di appello di Lecce, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione di Fasano, in data 8/10/2004, che aveva condannato CO IA alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione per il reato di contravvenzione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale.
La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di nullità della sentenza impugnata per legittimo impedimento dell'imputato, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto, ed equa la pena inflitta.
Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato personalmente sollevando due motivi di gravame con i quali deduce manifesta illogicità della motivazione e violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. In proposito ripropone l'eccezione già avanzata con i motivi d'appello di nullità della sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure disatteso, per due volte, la richiesta di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, ricoverato in Ospedale. Si duole, inoltre, delle conclusioni assunte dalle sentenza impugnata in punto di colpevolezza dell'imputato, fondate esclusivamente sulle dichiarazioni del teste Schiena, sebbene costui nel corso della sua deposizione non sia stato in gradi di descrivere le caratteristiche fisiche dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nei giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati. Per quarto riguarda il primo motivo, io stesso deve ritenersi inammissibile, atteso che, pur denunciando formalmente violazione di legge, costituisce, con tutta evidenza, reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai Giudici di appello, oltre che censura n punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la recisione, eroe ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici. Per quanto riguarda l'ulteriore censura in punto di legittimo impedimento dell'imputato, occorre rilevare che nel caso in cui l'imputato non si presenti all'udienza, perché si possa disporre il rinvio dell'udienza deve essere provato che l'impossibilità di comparire sia dipesa da caso fortuito, forza maggiore o da altro legittimo impedimento e che tale impossibilità sia assoluta. Ne consegue che, qualora il legittimo impedimento addotto sia costituito da infermità, questa deve essere provata non soltanto nella sua effettiva esistenza, ma anche con riguardo all'efficacia impeditiva assoluta per l'imputato di presentarsi all'udienza. Tale prova non può perciò dirsi raggiunta allorché il certificato medico si limiti all'attestazione dell'infermità ed alla prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione dell'impossibilità fisica assoluta dell'imputato di comparire in tribunale. Impossibilità che rientra comunque nei poteri di valutazione del giudice, il quale deve considerare, accanto alla natura dell'affezione, anche la prognosi, le cure e ogni altro elemento concreto idoneo alla verifica dell'assolutezza dell'impedimento (Cass. Sez. U, 27 settembre 2005 n. 36635, ric. Gagliardi;
Sez. 5A, 14 dicembre 2007 n. 5540, ric. Spanu;
Sez. 6, Sentenza n. 24398 del 26/02/2008 Rv 240352). Correttamente, pertanto, nel caso di specie il giudice di merito ha rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 5 luglio 2004 ritenendo che il certificato medico prodotti dall'imputato (in data 18/6/2004) attestante una patologia (disturbo ansioso depressivo con manifestazioni fobiche) di per sè non invalidante, sia pure con la somministrazione di cure adeguate, non fornisse la prova dell'assoluta impossibilità dell'imputato di presentarsi all'udienza. Nè tale prova può desumersi dalla semplice circostanza che l'imputato fosse ricoverato in Ospedale (evidentemente per cure inerenti a tale patologia) in quanto il ricovero volontario in Ospedale non costituisce prova di per sè (a prescindere dalle ragioni che l'hanno giustificato) della impossibilità dell'imputato a comparite all'udienza. Parimenti incensurabile è la seconda ordinanza, emessa nell'udienza dell'8 ottobre 2004, con la quale è stata disattesa la richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, nuovamente ricoverato in Ospedale presso il reparto psichiatria con la medesima diagnosi di "disturbo ansioso depressivo con gravi manifestazioni fobiche (claustrofobia)".
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000 00 (mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009