Sentenza 30 settembre 2003
Massime • 3
L'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e stabilisce una 'vis actrativa' di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggior gravità.
Non sussiste l'incompatibilità prevista dall'art. 222, lett. d) cod. proc. pen., nel caso cui sia conferito al perito il duplice incarico di trascrizione e di traduzione di conversazioni intercettate svolte in lingua dialettale, in quanto la norma si riferisce alla funzione di interprete e non a quella di mero traduttore di atti utili a fini probatori.
Poiché l'imputato detenuto, a causa del suo stato, non ha libertà di movimento ma deve sottostare alle determinazioni delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della traduzione, il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge (nella specie, il rifiuto di trasferimento presso la casa circondariale del luogo ove si svolge l'udienza) equivale ad impedire la traduzione e quindi a rifiutarla, con un comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2003, n. 4345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4345 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2003 |
Testo completo
4345 /0 4
46144/02 R. G. n. 46 Sent. n. 1213Udienza in camera di consiglio
Udienza pubblica del 26-30/09/03
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sezione sesta penale
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. Renato Fulgenzi Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE 2. Dott. CO Romano Consigliere
3. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere Richiesta copia studio
. CAVALLARdar sig.
4. Dott. CO Paolo Gramendola Consigliere
5. Dott. Carlo Di Casola Consigliere per diritti € 57.68
11-5-2-04 ha pronunciato la seguente: IL CANCELLIERE
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NE RE ed altri, avverso la sentenza della corte d'appello di Torino pronunciata in data 1.3.2002;
letti i ricorsi ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal consigliere Carlo Di Casola;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale, dott. Aurelio Galasso, che ha formulato per ciascun ricorrente le richieste conclusive che qui di seguito si riportano: 1) rigetto del ricorso per NE, OS, DE, RÈ, FO, CE, MA, TI CC, RA, IS, NE, IA, IT;
2) annullamento senza rinvio con atti al giudice di primo grado per VE e
DA; 3) annullamento con rinvio per NI;
4) inammissibilità del ricorso per GI, OL, Di ON, IS, TT, NE NT, AL, SS;
5) annullamento con rinvio limitatamente al reato di tentata estorsione, rigetto
6) annullamento con rinvio per NO, TI AL, AR e
SM; 7) annullamento senza rinvio, limitatamente al reato di riciclaggio, per LA, rigetto nel resto;
Uditi i difensori presenti, avv.ti Enrico UC per AR AS, TI AL, TI NT;
ME ET per MA BE, FO MA;
AN TT e NT OM per NE
RE; NT GÒ e IO RI per NE CC;
Armando EN per VE AM e CE EL;
RO NN per AT NA;
RC NN per DA CO;
SI BO per NI OM, TI AL, IS PP;
US NI per IT EL;
NZ NI D'AS per DE NZ, RA IO;
IO RI e ZI SS per OS EL;
AN EL per RÈ ZO;
ZI SS per NE PP;
NIla ER per IA LU, i quali tutti hanno concluso per l'accoglimento dei loro rispettivi ricorsi.
Premesso che gli imputati RO RE, AV AM, IS OM, LA OM, CO AT, OS EL, AN CO, ER NZ, DI ON
CO, RE ZO, GL MA, RA AZ, IO
SQ, CE EL, AC LU, MAGNIS Salvatore, NO BE, IN EL, NA AS, MO
ON, ST AL, ST NT, ST CC,
RA IO, IS PP, PO PP, LI OB, SI AG, IR IO, AS AL, sono chiamati a rispondere dei reati qui di seguito specificati:
RO, AV, LA, CO, OS, AN,
ER, RE, RA. MA, NO, IN,
NE AL, ST CC, PO PP, SI,
IR:
1) del delitto di cui all'art. 74 commi 1, 2 e 3 D.P.R. 309/90 perchè costituivano, organizzavano e partecipavano ad una associazione, allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti e puniti dagli artt. 73 e 80 cpv. del medesimo decreto, avendo in particolare il fine di importare nel territorio nazionale, acquistare, trasportare, cedere a terze persone, farne commercio e comunque illecitamente detenere a fini di spaccio, ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo eroina, cocaina ed hashish;
avendo l'associazione una ramificazione territoriale in più regioni e disponendo, per la consumazione dei
2 reati fine, di una dotazione di mezzi, quali: l'ingente quantità di denaro di cui gli associati hanno mostrato di disporre per il compimento delle operazioni, un numero elevato di autovetture anche utilizzate per il trasporto dello stupefacente, immobili utilizzati quali luoghi di deposito di denaro e stupefacente, un numero elevatissimo di telefoni cellulari e di schede per telefoni cellulari del tipo "ready to go", spesso intestate a terze persone, e utilizzate con ricambio periodico dagli associati;
e potendo contare l'associazione sull'apporto di terze persone per il reinvestimento dei profitti del traffico di stupefacenti;
ed essendovi all'interno dell'associazione predisposizione di ruoli, ed in particolare: NE CC costituiva, promuoveva, dirigeva l'associazione,
- impartendo direttive al gruppo di associati incaricati della distribuzione della sostanza stupefacente, impostando in prima persona le trattative con i fornitori della stessa, dirimendo le più importanti questioni attinenti allo smercio ed all'incasso del denaro che nascevano nel corso della illecita attività, nonchè occupandosi del reinvestimento dei proventi del traffico di stuperacenti;
LA OM, RA AZ, IN EL,
-
PO PP, SI AG partecipavano all'associazione occupandosi, sulla base delle direttive impartite da ST CC, ma avendo comunque autonomia decisionale, delle trattative finalizzate all'acquisto e della materiale ricezione dello stupefacente dai fornitori, della cessione a terzi e dell'incasso del denaro provento dell'attività di smercio, nonché del reperimento di schede per i telefoni cellulari;
inoltre il SI si occupava in prima persona del reinvestimento dei proventi del traffico di stupefacenti;
AV AM, AN CO, ER NZ,
-
NO BE, RA IO stabilmente rifornivano gli altri associati, ed in particolare ST CC e gli altri incaricati dello smercio, degli ingenti quantitativi di stupefacente trattati dal sodalizio;
RO RE, CO AT, OS EL, RE
-
ZO, MA RE stabilmente acquistavano dagli altri associati, ed in particolare da ST CC e dagli altri incaricati dello smercio, ingenti quantitativi di stupefacente;
IR IO in un primo momento stabilmente acquistava
-
sostanza stupefacente e, in un secondo momento, unitamente agli altri associati ed in particolare unitamente a IN EL si occupava dello smercio dello stupefacente;
reperiva inoltre schede per telefoni cellulari;
ST AL fungendo da elemento di supporto alle condotte
-
degli altri membri del gruppo direttamente coinvolti nell' attività di spaccio;
in particolare facendo da tramite nei rapporti tra il cugino ST CC e gli altri partecipi all'associazione, anche nell'organizzazione di riunioni tra i medesimi aventi ad oggetto il traffico di stupefacenti;
inoltre, fungendo da intestatario fittizio di acquisti
3 immobiliari. in realtà riconducibili a ST CC e in cui venivano impiegati i proventi della illecita attività di spaccio. Con l'aggravante di essere l'associazione composta da più di dieci persone. In Torino e provincia, sede dell'associazione, Albenga, IL e provincia, EN e provincia, luoghi ove venivano consumati i singoli reati-fine, negli anni 1996-97.
LA, RA, IN, ST CC, PO
PP, SI: 2) del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p., 73, 80 cpv, D.P.R. 309/90 per avere, in concorso tra loro e con terze persone, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto a fini di spaccio ed acquistato da più fornitori, tra i quali ER NZ, AV AM, AN CO, RA IO, NO BE, DI
ON CO, MO ON complessivamente alcune centinaia di chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina, che successivamente cedevano a terze persone, tra le quali RO RE, CH AN, CO AT, OS EL, RE ZO,
MA RE, IS PP, AS AL. Con l'aggravante di riguardare il fatto quantità ingenti di sostanza stupefacente.
In Torino e provincia, IL e provincia, Albenga ed altri luoghi del territorio nazionale in cui lo stupefacente transitava, negli anni 1996 - 1997.
LA, CO, ST CC, SI:
3) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/'90 per avere, in concorso tra loro e con PA PP, nonchè terze persone allo stato non identificate, illecitamente detenuto a fini di spaccio gr. 1007,31 di sostanza stupefacente con gr. 424.,581 di eroina base (circa 4245 dosi medie giornaliere), sostanza che veniva, su incarico di ST CC e sulla base di precedenti intese intercorse con quest'ultimo, reperita da SI e da questi ceduta in
IL a LA e CO che, unitamente a PA PP, la trasportavano successivamente in Torino, ove veniva sequestrata a PA in data 4.9.1997.
In IL e Torino, il 4.9.1997 e in epoca anteriore e prossima.
AV, AN, ER:
4) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73, 80 cpv. D.P.R. 309/90 per avere, In concorso tra loro e con terze persone, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto a fini di spaccio e ceduto a terze persone, ed in particolare a LA OM, RA
AZ, IN EL, ST CC, PO CO,
4 PO PP, SI AG, complessivamente alcune centinaia di chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina.
Con l'aggravante di riguardare il fatto quantità ingenti di sostanza stupefacente. In Torino e provincia, IL e provincia, Albenga ed altri luoghi del territorio nazionale in cui lo stupefacente transitava, negli anni 1996 - 1997 (per
ER fino al 25.5.1997, data del suo arresto).
NO, RA: 5) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73, 80 cpv. D.P.R. 309/'90 per avere, in concorso fra loro e con terze persone e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenuto a fini di spaccio e ceduto a terze persone, ed in particolare a RA AZ, IN EL,
ST CC, PO CO, SAPONE PP complessivamente alcune decine di chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina.
Con l'aggravante di riguardare il fatto quantità ingenti di sostanza stupefacente.
In Torino e provincia, EN e provincia, Albenga ed altri luoghi del territorio nazionale in cui lo stupefacente transitava, negli anni 1996 - 1997 (per
RA fino al 23.4.1997, data del suo arresto).
CO:
6) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73, 80 cpv. D.P.R. 309/'90 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato da NE CC, RA AZ, IN EL, PO
CO e PP, e comunque illecitamente detenuto a fini di spaccio, complessivamente alcune decine di chilogrammi di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina, che successivamente cedeva a terze persone. Con l'aggravante di riguardare il fatto quantità ingenti di sostanza stupefacente.
In Torino e provincia, negli anni 1996 - 1997.
MA:
7) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73, 80 cpv. D.P.R. 309/909 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato da NE CC, RA AZ, IN EL, PO
CO e PP, e comunque, illecitamente detenuto a fini di spaccio, complessivamente alcune decine di chilogrammi di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina, che successivamente cedeva a terze persone. Con l'aggravante di riguardare il fatto quantità ingenti di sostanza stupefacente.
In Torino e provincia, negli anni 1996-1997.
RO; OS:
8) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73, 80 cpv. D.P.R. 309/'909 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato da
5 NE CC, RA AZ, IN EL, PO
CO e PP, e comunque, illecitamente detenuto a fini di spaccio, complessivamente alcune decine di chilogrammi di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina, che successivamente cedeva a terze persone.
Con l'aggravante di riguardare il fatto quantità ingenti di sostanza stupefacente.
In Torino e provincia, negli anni 1996-1997.
RE:
9) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73, 80 cpv. D.P.R. 309/'909 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato da
NE CC, RA AZ, IN EL, PO
CO e PP, e comunque, illecitamente detenuto a fini di spaccio, complessivamente alcune decine di chilogrammi di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina, che successivamente cedeva a terze persone. Con l'aggravante di riguardare il fatto quantità ingenti di sostanza stupefacente.
In Torino e provincia, negli anni 1996-1997.
IR:
10) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 D.P.R. 309/'90 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in un primo momento acquistato da IN EL, e successivamente, in concorso con il
IN ceduto a terze persone complessivamente alcuni chilogrammi di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina.
In Torino e provincia, nel 1997.
IS:
11) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 D.P.R. 309/'90 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato da IN EL, e comunque illecitamente detenuto fini di spaccio, a complessivamente alcuni chilogrammi di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina, che successivamente cedeva a terze persone, tra le quali IO SQ. In Torino e provincia, dagli inizi del 1997 al 5 maggio 1997 (data dell'arresto)
IO:
12) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 D.P.R. 309/'90 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato da IS PP, e comunque illecitamente detenuto a fini di spaccio, complessivamente alcuni etti di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina, che successivamente cedeva a terze persone.
In Torino e provincia, dagli inizi del 1997 al 5 maggio 1997 (data dell'arresto) AS:
14) del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73 D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, acquistato da IN EL, PO CO e PP, e comunque illecitamente detenuto a fini di spaccio, complessivamente alcuni etti di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina, che successivamente cedeva a terze persone. In Torino e provincia, negli anni 1996 - 1997.
DI ON: 16) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 D.P.R. 309/90 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso detenuto a fini di spaccio e ceduto a terze persone, tra le quali IN EL, complessivamente alcuni chilogrammi di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina.
In Torino e provincia, nel 1997.
CE EL: 17) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 71, 74 cpv. 1. 685/75, 73, 80 cpv. D.P.R. 309/'90 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in concorso con CE EL e con terze persone tra le quali ST CC (nei cui confronti si è proceduto separatamente), ST NT, ST LU, acquistato, trasportato, ceduto a terze persone e comunque illecitamente detenuto a fini di spaccio complessivamente alcune .decine di chilogrammi di sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina. Con l'aggravante di riguardare il fatto quantità ingenti di sostanza stupefacente. In Torino e provincia ed altri luoghi del territorio nazionale in cui lo stupefacente transitava da epoca imprecisata e sino agli inizi del 1992.
ST NT, ST LU:
18) del delitto di cui agli arti. 110 c.p., 73, 80 cpv. D.P.R. 309/'90 per avere, in concorso tra loro e con ST CC, CE EL e CE
EL, illecitamente detenuto a fini di spaccio alcuni chilogrammi di eroina, che ricevevano, in epoca anteriore e prossima al loro arresto avvenuto in data
10.10.1991, dai CE, custodivano e in parte cedevano a terze persone;
nonché, per il solo ST LU, del delitto di cui agliartt. 81 cpv., 110 c.p., 71, 74 cpv. l. 685/75, 73, 80 cpv. D.P.R. 309/'90 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ed in concorso con terze persone tra le quali ST CC, ST. NT (nei confronti dei quali si
è proceduto separatamente) CE EL e CE EL, acquistato, trasportato, ceduto a terze persone e comunque illecitamente detenuto a fini di spaccio complessivamente alcune decine di chilogrammi didi sostanza stupefacente, di tipo eroina e cocaina.
7 Con l'aggravante(per entrambi) di riguardare i fatti quantità ingenti di sostanza stupefacente. In Torino e provincia ed altri luoghi del territorio nazionale in cui lo stupefacente transitava, da epoca imprecisata e sino al 10.10.1991; e, per il solo
ST NT, in epoca anteriore e prossima al 10.10.1991.
CO, RA: 20) del delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/'90 per avere il RA ceduto a
CO e PA PP çirca mezzo chilogrammo di sostanza stupefacente, cocaina o eroina, sostanza successivamente ceduta dal CO
a terze persone. In Torino nel luglio 1997.
AV, AN:
21) del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309/'90 per avere, in concorso tra loro, illecitamente detenuto a fini di spaccio, all'interno della loro abitazione, gr. 56,63 di sostanza contenente gr. 26,899 di cocaina pura nonchè complessivi gr. 915,473 di sostanza contenente gr. 158,386 di morfina pura.
22) dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 697 c.p., 10 - 14 1.497/'74 per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto, all'interno della propria abitazione: una pistola semiautomatica marca Beretta mod. 98 FS calo 9 x 21 con matricola n. E20 19P completa di caricatore (arma comune da sparo) e n. 14 cartucce cal. 9 x 21 inserite nel caricatore;
uri fucile mitragliatore variarite denominata M70AB2 del fucile d'assalto "Kalasnikov" prodotto nella ex federazione jugoslava cal. 7,62 x 39 mm. con matricola n. 541818 (arma da guerra) e doppio caricatore contenente n. 47 munizioni cal. 7,62 x 39mm.
23) del delitto di cui agli artt 110, 648 c.p. per avere, in concorso tra loro e conoscendone l'illecita provenienza, ricevuto al fine di trarne profitto la pistola Beretta di cui sub 22), provento di furto commesso in data 17.6.1995 a Lido di
Comacchio ai danni di AR Galeazzo.
Fatti (da 21 a 23) accertati in IL l'11.12.1997.
MO:
25) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p. 73 DPR 309/90 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e min concorso con altrre persone allo stato non identificate, messo in vendita kg. 5 di eroina a
IN EL e PO PP, nonchè per avere ceduto a terzi e illecitamente detenuto a fini di spaccio sostanze stupefacenti, del tipo eroina e cocaina, in quantitativi di almeno mezzo chilogrammo alla volta. In Torino, in data 8.3.1997, nonchè -per i delitti di detenzione e cessione a terzi- in epoca anteriore e prossima, in luoghi allo stato non identificati.
8 LI: 26) del delitto di cui all'art. 378 c.p. per avere, dopo la consumazione dei delitti di traffico di stupefacenti indicati nei capi che precedono ed in particolare dopo il trasporto effettuato da PA PP su incarico di ST CC di un chilogrammo di eroina in data 4.9.1997, e senza essere concorso nei medesimi, aiutato ST CC ad eludere le investigazioni dell' autorità, rivelandogli notizie sulla linea processuale assunta dallo PA nonchè sulla sua ubicazione carceraria, notizie apprese essendo lo LI assistente di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale "Le Vallette" di
Torino. 27) del delitto di cui all'art. 326 c.p. per avere, violando i doveri e abusando della sua qualità di assistente di polizia penitenziaria e quindi pubblico ufficiale, rivelato a ST CC notizie sull'ubicazione carceraria e sull'identità del difensore di PA PP, detenuto presso la Casa Circondariale "Le
Vallette", ove prestava servizio. In Torino e Albenga, nel settembre 1997.
IS: 29) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 648 ter c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pur non concorrendo nei reati da lui commessi, contribuiva ad impiegare in attività economiche e finanziarie somme di denaro provenienti da delitti commessi da ST CC (in materia di stupefacenti e di usura). In particolare: risultando IS socio accomandatario e PI EL gestore della pizzeria-birreria "La Brasserie" con sede in Orbassano, v. Castellazzo 25, in realtà acquisita dal ST con denaro provento di delitto nonché come risultato di un prestito ad usura al precedente proprietario, consentiva al ST di assicurarsi il controllo di fatto su tale gestione economica e i guadagni da essa derivanti (guadagni consegnati periodicamente da PI a ST sia direttamente sia per tramite di IS). Inoltre il IS fungeva da intermediario finanziario fra ST e terze persone a cui prestava il denaro. In Orbassano, dal novembre 1991 sino a tutto il novembre 1997.
GL, AC, PO:
30) del delitto di cui agli arti. 110, 81 cpv., 648 ter c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pur non concorrendo nei reati da loro commessi, contribuivano ad impiegare in attività economiche e finanziarie somme di denaro provenienti da delitti commessi da ST CC e da suoi complici, fra cui RA AZ (in materia di stupefacenti e di usura). In particolare: operavano per concedere e poi recuperare prestiti ad interesse effettuati con denaro provento da delitto;
si attivavano per far investire denaro di
ST nell 'acquisizione e gestione di supermercati;
inoltre, AC e GL (e marginalmente lo stesso PO) si attivavano per far acquistare a NE e a RA l'officina meccanica "GL di TA c. & c. intestandola ad una testa di legno. In Torino e provincia e in Alberga, dal dicembre 1996 sino a tutto il novembre
1997.
NA:
31) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648 ter c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, pur non concorrendo nei reati da lui commessi contribuiva a impiegare in attività economiche e finanziarie somme di denaro provenienti da delitti commessi da ST CC (in materia di stupefacenti e di usura); in particolare attivandosi nella ricerca di investimenti immobiliari, nonchè nel recupero di prestiti (e dei relativi interessi) effettuati da
ST con denaro di provenienza delittuosa.. In Albenga, Ceriale e altri luoghi della Liguria e del Piemonte, dal novembre
1996 sino a tutto il novembre 1997.
ST CC, RA, SI:
33) del delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 644 commi 1 e 5 n. 4 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso fra loro -ST quale finanziatore, SI e RA quali esattori e comunque intermediari- si facevano promettere e dare, da soggetti imprenditori o artigiani, in corrispettivo di prestiti in denaro, interessi mensili compresi fra il 5% e il 10%; in particolare, tra gli altri, praticavano tale tipo di prestito nei confronti di: RE ON (prestito di 30 milioni con interessi del 5% mensili, del febbraio 1997); PU RE (prestito di 5 milioni con interessi mensili del 10%, del maggio 1997); NE ER (prestito di 5 milioni con interessi mensili del 10%, del luglio 1997); OV RG (prestito del gennaio 1997, con interessi mensili del 10%) in Torino e provincia, Albenga e altri luoghi della Liguria, dal novembre 1996 sino a tutto il novembre 1997.
ST CC, RA, NE:
34) del reato di cui agli artt. 110, 56, 629 cpv. c.p. perché -dopo la concessione di un prestito con interessi usurari, finanziato da ST, nei confronti dell'imprenditore RG OV, con telefonate minatorie concordate, effettuate in alcuni casi collettivamente, con cui si chiedeva al OV di pagare, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare al ST l'ingiusto profitto della consegna di denaro o merce come pagamento del prestito usurario. In particolare profferendo verso il
OV, o verso altra persona incaricata di riferire a lui, frasi del tipo "la prossima volta che vengo giù te le dò con un pezzo di legno sul gozzetto" (pronunciata da RA); "quella persona è incazzata nera, se entro domani o dopodomani non mette a posto quella roba li passerà i guai" (frase pronunciata
10 da NE in presenza di ST); "ti giuro che gli faccio male davvero a questo... digli che venga qua ad Albenga, mi deve venire a trovare ... se no mando qualcuno ... mando qualcuno e gli faccio fare male" (frase pronunciata da ST nel corso della medesima telefonata in cui aveva in precedenza parlato NE). Con l'aggravante di aver commesso la minaccia in più persone riunite.
In Torino e provincia, Albenga e altri luoghi della Liguria, tra l'aprile e il luglio
1997.
IN, PO PP:
35) del reato di cui agli artt. 110, 648 c.p. per avere, in concorso tra loro e conoscendone l'illecita provenienza, acquistato per la somma di £.
4.000.000 e quindi ricevuto n. 2 passaporti in bianco e senza numero, falsificati da terze persone allo stato non identificate;
36) del reato di cui agli artt. 110, 489 c..p. per avere, in concorso tra loro e senza essere concorsi nella falsificazione, fatto uso dei due passaporti falsi di cui sopra.
Fatti accertati in Torino il 19.10.1996.
IS: 37) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 D:P:R: 309/90 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso e in concorso con IN EL, illecitamente detenuto a fini di spaccio complessivamente alcuni etti di cocaina;
in particolare provvedeva unitamente al IN ed all'interno dell'abitazione di quest'ultimo, sita in Corso Corsica 45 - Torino, ad aggiungere sostanza da taglio allo stupefacente, così concorrendo a predisporlo per lo smercio.
In Torino, dagli inizi del 1997 al 5.5.1997 (data dell'arresto).
con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per CO, ER, RE, GL, RA, MO, ST NT, ST
LU, IS, PO, PO PP;
con recidiva reiterata e specifica per IO e ST CC;
con recidiva specifica e infraquinquennale per OS, DI ON e AS;
con recidiva reiterata e infraquinquennale per NA, NE e
SI; con recidiva reiterata per ST, LI DA OR,
CE EL, MA e NO;
con recidiva infraquinquennale per OM e PO CO;
con recidiva semplice per RO, CH, AC, IN e RA.
Rilevato che la corte d'appello di Torino, nel procedimento penale a loro carico, ha emesso in data 1.3.2002 il seguente dispositivo:
11 "In parziale riforma della sentenza appellata, sull' accordo delle parti, per
LA OM: dichiarata la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 9 di reclusione;
per CO AT: riconosciute le circostanze attenuanti generiche e dichiarate le stesse prevalenti sulla contestata recidiva, riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 10 e mesi 6 di reclusione;
per DI ON CO: ravvisato il. vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza 29/3/01 Corte Appello Torino, irrevocabile il 5/11/2001,
e ritenuti più gravi i fatti di cui alla predetta sentenza, applica sulla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione e lire 24.000.000 di multa con la stessa inflitta l'aumento di mesi 8 di reclusione e lire 1.500.000 di multa per la continuazione con il fatto di cui al presente processo, rideterminando pertanto la pena complessiva per l'unico reato continuato in anni 6 e mesi 4 di reclusione e lire 25.500.000 (pari ad euro 13.169) di multa;
per ST NT: esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2
DPR 309/90, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, ravvisato il vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza 24/2/97 GIP Tribunale Torino (riformata solo in punto pena da sentenza 13/1/98 Corte Appello Torino, irrevocabile il 17/6/98 e già in continuazione con i fatti di cui a sentenza 19/6/92 Tribunale
Torino, confermata da Corte Appello Torino 12/2/93) e ritenuti più gravi i fatti di cui alla predetta sentenza, applica sulla pena di anni 8 e mesi 1 di
- reclusione e lire 58.000.000 di multa con la stessa inflitta l'aumento di mesi
11 di reclusione e lire 3.000.000 di multa per la continuazione con il fatto di cui al presente processo, rideterminando pertanto la pena complessiva per l'unico reato continuato in anni 9 di reclusione e lire 61.000.000 di lire (pari ad euro 31.503) di multa;
per ST LU: esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 DPR
309/90, ridetermina la pena complessiva per l'unico reato continuato già ravvisato in primo grado, costituito dai fatti di cui al presente processo, già ritenuti più gravi, e da quelli giudicati con sentenza 12/2/93 Corte Appello Torino, irrevocabile il 15/10/93, in anni 9 di reclusione e lire 61.000.000
(pari ad euro 31.503) di multa;
per NE ER: dichiarata la prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 3 di reclusione e lire 1.500.000 (pari ad euro 774) di multa;
per AS AL: riconosciute le circostanze attenuanti generiche e dichiarate le stesse prevalenti sulla contestata recidiva, ravvisato il vincolo della continuazione con i fatti di cui alla sentenza 25/9/95 Corte Appello
Torino, irrevocabile il 3/4/96 e ritenuto più grave il fatto oggetto del presente processo, ridetermina la pena complessiva per l'unico reato continuato in anni
6 e mesi 6 di reclusione e lire 36.000.000 (pari ad euro 18.592) di multa;
12 Visti gli artt. 530 comma 2 c.p.p. e 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza appellata, per RO RE: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 9 e mesi 6 di reclusione e lire 65.000.000 (pari ad euro 33.569) di multa;
per AV AM: assolve l'imputato dal reato di cui al capo 1) per aver commesso il fatto e, riconosciute le circostanze attenuanti non generiche, con giudizio di equivalenza con l'aggravante contestata al capo 4), ridetermina la pena per i residui reati in anni 12 di reclusione e lire
98.000.000 (pari ad euro 50.612) di multa;
per CH AN: assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
. per OS EL: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 10 di reclusione e lire 70.000.000 (pari ad euro 36.151) di multa;
per AN CO: assolve l'imputato dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza con l'aggravante contestata al capo 4), ridetermina la pena per i residui, reati in anni 12 di reclusione e lire
98.000.000 (pari ad euro 50.612) di multa;
per RE ZO: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 10 di reclusione e lire 70.000.000 (pari ad euro 36.151) di multa;
per RA AZ: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 16 e mesi 10 di reclusione e lire 129.000.000 (pari ad euro 66.622) di multa;
per IO SQ: ritenuto ingiustificato il dissenso del p.m. alla richiesta di giudizio abbreviato, riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 6 e mesi 6 di reclusione e lire 42.000.000 (pari ad euro 21.691) di multa;
per CE EL: esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 riduce la pena inflitta all'imputato ad anniɓ e mesi 4 di reclusione e lire 35.000.000 (Pari ad euro 18.075) di multa;
per MA RE: assolve l'imputato dal reato di cui al capo 1) per non aver commesso il fatto e ridetermina la pena per il residuo reato di cui al capo 7) in anni 9 e mesi 9 di reclusione e lire 66.000.000 (pari ad euro 34.086) di multa;
per IN EL: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 14 e mesi 3 di reclusione e lire 111.000.000 (pari ad euro 57.326) di multa;
per MO ON: assolve l'imputato dal reato a lui ascritto al capo 25) relativamente ai fatti diversi da quello consistito nella messa in vendita di kg. 5 eroina e ridetermina la pena per tale fatto in anni 5 e mesi 8 di reclusione e lire 36.000.000 (pari ad euro 18.592) di multa;
per OM LU: assolve l'imputato dal reato a lui ascritto al capo 19) perché il fatto non sussiste;
per ST CC: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 24 e mesi 8 di reclusione e lire 222.000.000 (pari ad euro 114.653) di multa;
per RA IO: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 12 di reclusione;
13 per IS PP: ritenuto ingiustificato il dissenso del p.m. alla richiesta dì giudizio abbreviato, riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 6 e mesi 4 di reclusione e lire 42.000.000 (pari ad euro 21.691) di multa;
per PO PP: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 16 e mesi 8 di reclusione e lire 142.000.000 (pari ad euro 73.336) di multa;
per SI AG: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 8 e mesi
4 di reclusione;
per IR IO: riduce la pena inflitta all'imputato ad anni 5 e mesi
4 di reclusione e lire 34.000.000 (pari ad euro 17 .599) di multa;
visto l'art. 230 c.p. revoca la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 3 nei confronti degli imputati RO RE, LA
OM, DI ON CO, IO SQ, CE
EL, MA RE, ST NT, ST LU,
NE ER, IS PP e SI AG;
visti gli artt. 29 e 32 c.p. elimina le pene accessorie nei confronti degli imputati DI ON CO
e ST NT;
Conferma nel resto e condanna gli appellanti IS OM, ER NZ, GL MA, AC LU, NO BE, NA AS, ST AL e LI
OB al pagamento, in solido, delle ulteriori spese processuali";
Osserva in fatto:
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione trenta imputati, per i motivi che vengono riportati sinteticamente qui di seguito:
1. NE RE lamenta violazione e falsa applicazione di legge, carenza e illogicità della motivazione, con riferimento a tre punti:
1.1. l'interpretazione fornita dalla corte d'appello della intercettazione telefonica delle 11,56 del 18.2.1997 e di altre precedenti;
1.2. la responsabilità penale attribuita al ricorrente anche per la fornitura di stupefacente, di cui all'intercettazione SOGEMAR del 17.7.96; 1.3. la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
2. VE AM ricorre per violazione di legge in ordine ai seguenti aspetti:
2.1. incompetenza territoriale del Tribunale di Torino, per esser competente il Tribunale di IL;
nullità di tutti gli atti, compresi quelli riguardanti la costituzione delle 2.2. parti, a causa dell'astensione di un componente del collegio giudicante;
i
14 2.3. nullità dell'udienza pubblica del 7.6.2000, con la conseguente regressione del processo, non essendo stata assicurata la presenza dell'imputato, che avrebbe dovuto rendere spontanee dichiarazioni;
2.4. violazione degli artt. 221 e 231 per aver:
2.4.1. i giudici disposto una nuova perizia anziché ordinare l'integrazione della prima;
2.4.2. omesso di dichiarare la nullità della precedente perizia, nell'atto di disporne una nuova;
2.4.3. per aver essi denegato l'ascolto delle conversazioni in aula;
2.5. illegittima utilizzazione dei brogliacci da parte dei periti;
2.6. insussisistenza dei gravi indizi ovvero insufficienza degli indizi posti a base dei decreti di intercettazione telefonica;
2.7. applicazione dell'aggravante dell'art. 80, in assenza di prova circa il quantitativo di droga ceduta;
2.8. omessa motivazione sul giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e l'aggravante contestata.
3. NI OM lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648 bis ed alla mancata derubricazione nei reati di cui agli artt. 648 ovvero 379 e, comunque, manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta responsabilità penale.
4. GI OM ricorre con un unico motivo, onnicomprensivo, (stante la dizione letterale del ricorso, che fa riferimento alle lettere b), c),
d) e) dell'art. 606), nel quale lamenta la violazione del principio "in dubio pro reo" e ravvisa genericità ed assenza di riscontri obiettivi nella sentenza.
5. IS RE ricorre per manifesta illogicità della motivazione, fondata esclusivamente su una serie di intercettazioni ambientali e telefoniche, da cui risulterebbe il ruolo di acquirente di droga destinata allo spaccio, senza prendere in considerazione la precaria situazione economica del ricorrente.
6. MA BE lamenta:
6.1. violazione dell'art. 194, comma 3, per aver i giudici di merito:
6.1.1. denegato l'espletamento di perizia fonica;
6.1.2. fondato il giudizio di responsabilità su apprezzamenti personali degli agenti di p.g. addetti all'ascolto delle conversazioni;
6.1.3. fatto riferimento, con motivazione illogica, ad altri dati privi di rilievo, se avulsi dalla specifica individuazione della voce intercettata;
6.2. nullità delle intercettazioni:
6.2.1. per assenza di motivazione circa l'utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione della procura;
15 6.2.2. per aver il gip adottato una motivazione per relationem;
6.2.3. per aver omesso i giudici di acquisire dati documentali in ordine al perdurare della indisponibilità ed inidoneità degli impianti di pertinenza della procura;
6.3. carenza di motivazione in ordine alla responsabilità penale, per equivocità delle intercettazioni;
6.4. contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
AR AS deduce violazione dell'art. 606 lett. b) in relazione 7. all'art. 648 bis. Sostiene che la sua attività di consulenza immobiliare non possa in alcun modo essere confusa con la condotta tipica del reato contestatogli.
TT ON lamenta manifesta illogicità della motivazione sul 8. contenuto di una intercettazione ambientale, che, a dire della difesa, essendo rimasta in un ambito di assoluta genericità e sul piano di una mera dichiarazione d'intenti, non realizzerebbe una ipotesi penalmente rilevante.
TI AL propone cinque motivi di ricorso: 9.
9.1. incompetenza territoriale del tribunale di Torino per esser competente il
-
tribunale di EN, sulla base del criterio sussidiario della residenza del RA;
9.2. nullità delle intercettazioni per aver il p.m. omesso di motivare sia sulle eccezionali ragioni di urgenza, sia sul presupposto della indisponibilità di idonee postazioni d'ascolto;
9.3. inutilizzabilità delle intercettazioni, avendo il perito:
9.3.1. utilizzato i brogliacci di polizia per una verifica critica del proprio operato (a tal proposito l'autorizzazione all'uso dei brogliacci, senza alcuna opposizione della difesa, sarebbe stata data solo per identificare le conversazioni non già per una verifica critica del suo lavoro);
9.3.2. utilizzato personale ausiliario al di fuori dei limiti consentiti dall'incarico;
9.4. contraddittorietà della motivazione circa l'individuazione del reato associativo:
9.4.1. per l'accertata esistenza di contrasti fra i presunti associati;
9.4.2. per il carattere programmatico riconosciuto a talune dichiarazioni degli imputati, senza aver verificato la concreta realizzazione degli stessi;
9.4.3. per l'erronea attribuzione di taluni beni di stretta pertinenza di singoli imputati all'associazione;
9.4.4. per carenza di motivazione relativamente al programma criminoso;
9.5. mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato ci cui al capo 1, avendo il ricorrente, per ciò che ha scritto la corte, ricoperto sostanzialmente un ruolo di intermediario fra TI CC e DE
NZ.
16 10. NE NT propone, con motivo unico, la questione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni, avendo il perito utilizzato i brogliacci di polizia per una verifica critica del proprio operato (a tal proposito, sostiene che l'autorizzazione all'uso dei brogliacci, senza alcuna opposizione della difesa, sarebbe stata data solo per identificare le conversazioni non già per una verifica critica del suo lavoro);
11. TI CC propone i seguenti motivi: 11.1.incompetenza del tribunale di Torino per esser competente o la DDA di VA ed il Tribunale di SA, o, in linea gradata il tribunale di
IL; 11.2.nullità delle udienze del 31/1/2002, 7 e 8/2/2002 e conseguente nullità della sentenza, per aver i giudici di merito male interpretato la volontà dell'imputato, inizialmente rinunciante a comparire, ma successivamente mostratosi interessato a partecipare all'udienza; 11.3.nullità delle intercettazioni, per assenza dei gravi o sufficienti indizi almeno al momento di disporre le prime intercettazioni, precedenti alla data dell'11/4/1996;
11.4.nullità delle intercettazioni ambientali per carenza di motivazione sia sull'indisponibilità di idonee postazioni presso la procura sia sulle ragioni eccezionali di urgenza;
11.5.nullità ed inutilizzabilità della perizia trascrittiva, perché: eseguita disgiuntamente e non collegialmente dai periti;
11.5.1. sottoscritta solo da uno dei periti;
11.5.2. affidata con doppio contemporaneo incarico di trascrizione e di 11.5.3. interpretazione del dialetto calabrese;
svolta con l'ausilio di collaboratori non autorizzati;
11.5.4.
11.5.5. svolta con l'ausilio dei brogliacci e del diario di polizia;
11.6.manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'identificazione di
TI CC quale persona presente durante le intercettazioni ambientali;
11.7.mancata assunzione di prova decisiva ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta non indispensabilità di una perizia fonica;
11.8.erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo e manifesta illogicità della motivazione;
11.9.erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione dell'imputato all'associazione, al suo ruolo preminente, stante l'esistenza di un omonimo, 11.10.sul capo 2, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione dell'imputato ai reati contestati;
11.11.sul capo 2, erronea applicazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80, II comma DPR 309/90;
17 11.12.sul capo 3 illogicità della motivazione per mal accorto uso delle dichiarazioni di due chiamanti in correità ed erronea applicazione dell'art. 192; 11.13.sul capo 33 erroneità della motivazione stante la presenza di materiale testimoniale opinabile;
11.14.sul capo 34 erronea applicazione di legge con riferimento agli artt. 56, 629
e 393 c.p.; 11.15.manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pena base irrogata, erronea applicazione dell'art. 133 c.p..;
12. RA IO espone i seguenti motivi di ricorso: 12.1.incompetenza del tribunale di Torino, per essere competente il tribunale di
EN (secondo la tesi esposta dall'avv. ) ovvero il tribunale di
IL (secondo la tesi esposta dal secondo difensore, avv. Puglisi); 12.2.mancata traduzione dell'imputato all'udienza che registrò il mutamento della composizione del collegio;
12.3.nullità di tutti gli atti, non avendo la corte diversamente composta rinnovato anche la fase della costituzione delle parti;
12.4.nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche,
per carenza di indizi;
12.4.1.
per essere stata adottata una motivazione per relationem;
12.4.2. 12.5.nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali,
per essere state disposte in assenza di eccezionali ragioni d'urgenza; 12.5.1.
per mancanza di motivazione sull'indisponibilità degli impianti 12.5.2. della Procura;
12.6.nullità della perizia di trascrizione,
non essendo stata essa svolta collegialmente;
12.6.1.
non avendo il tribunale dichiarato la nullità della precedente perizia 12.6.2. trascrittiva;
non essendovi i presupposti per sostituire il primo perito;
12.6.3.
non essendo stati scelti i periti tra quelli iscritti negli appositi albi;
12.6.4. 12.6.5. avendo il perito trascrittore utilizzato personale ausiliario non autorizzato;
12.6.6. avendo il perito fatto uso dei brogliacci;
essendo stato impedito l'ascolto in udienza delle conversazioni;
12.6.7. essendo stata immotivatamente negata la trascrizione delle 12.6.8. conversazioni in lingua originale (dialetto calabrese); 12.7.violazione del diritto di difesa, per il denegato espletamento di perizia fonica:
12.8.carenza di motivazione sulla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80.; 12.9.illogicità della motivazione sugli elementi costitutivi del reato associativo;
12.10.illogicità della motivazione sull'elemento psicologico nel reato associativo;
18 12.11.illogicità e in alcuni casi assoluta carenza di motivazione con riferimento all'individuazione del reo, ai tempi, modi e luoghi dello spaccio;
12.12.omessa motivazione in ordine all'irrogazione della pena base, all'aumento per la continuazione, al diniego delle attenuanti generiche.
13. IS PP lamenta erronea applicazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che lo stupefacente era detenuto da altri mentre la sua condotta potrebbe al più configurare un'ipotesi di favoreggiamento reale. Lamenta, comunque, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 ed il diniego delle attenuanti generiche prevalenti.
14. NE PP propone dodici motivi: 14.1.incompetenza del tribunale di Torino per esser competente il tribunale di
SA; 14.2.nullità delle trascrizioni per l'uso illegale di brogliacci e del cosiddetto diario di polizia;
14.3.nullità dell'ordinanza 7/2/2002 reiettiva delle istanze di rinnovazione del dibattimento;
14.4.Nullità della perizia di trascrizione, perché: 14.4.1. disposta con incarico cumulativo di trascrizione e di traduzione;
eseguita con eccessiva rapidità del perito IR;
14.4.2. eseguita dai periti separatamente e non collegialmente;
14.4.3.
14.5.nullità del rigetto della richiesta di espletamento di perizia fonica;
14.6.nullità delle intercettazioni: 14.6.1. per carenza di motivazione in ordine all'uso di impianti diversi da quelli della procura;
14.6.2. per l'adozione di motivazione per relationem;
14.7.nullità e comunque inutilizzabilità dell'esame di LA AG e
D'LI CO ripetuto ad istruttoria dibattimentale ormai conclusa;
14.8.erroneità e contraddittorietà della motivazione sul reato associativo e sulla inconfigurabilità del concorso di persone;
14.9.erroneità della motivazione con riferimento agli artt. 110 e 648; 14.10.carenza di motivazione in ordine al capo 35;
14.11.erroneità della motivazione in ordine al reato concorsuale continuato e all'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente;
14.12.carenza di motivazione circa l'affermazione di responsabilità e qualificazione giuridica del reato nonché in ordine al trattamento sanzionatorio e all'attenuante di cui all'art. 62 bis.
15. AL OB deduce:
15.1.illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192; 15.2.omessa motivazione in relazione all'art. 326 ed al carattere notorio di alcune notizie;
15
19 15.3.erronea motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
16. LA AG presenta quattro motivi di ricorso:
16.1.mancata correlazione fra accusa e sentenza;
16.2.illogicità della motivazione, per assenza di gravità, concordanza e precisione degli indizi;
16.3.contrasto fra dispositivo e motivazione, erroneamente risolto dalla corte d'appello affermando la prevalenza del dispositivo sulla motivazione e concedendo poi le generiche con rideterminazione della pena;
16.4.erronea applicazione dell'art. 192 ed illogicità della motivazione, per la valorizzazione di elementi di mero sospetto, che la difesa esamina partitamente.
17. SM IO contesta:
17.1.mancata rinnovazione del dibattimento per il conferimento di nuovo incarico peritale;
17.2.mancanza e illogicità della motivazione sia sulla prova della responsabilità penale sia con riguardo all'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 dpr
309/90.
18. SS AL ricorre per cassazione invocando il disposto dell'art. 129; lamenta anche che i motivi rispondenti ai numeri VI e VII dell'appello non sono stati presi in considerazione dalla corte territoriale e, pertanto, li ripropone alla corte di cassazione. In sostanza, l'imputato lamenta carenza di motivazione ed entra diffusamente nel merito analizzando partitamene le intercettazioni che lo riguardano e gli interrogatori resi dall'imputato; richiede l'acquisizione ex art. 603 della richiesta del p.m. e del decreto di archiviazione del giudice di Pinerolo che, assume, si sarebbero occupati deli stessi fatti.
19. OL AT eccepisce la nullità dell'ordinanza 30.1.2002 e della sentenza 1.3.2002, ex art. 178 lett. a) e 179 comma 1. Assume che la sopravvenuta astensione di un membro del collegio travolgerebbe anche la sentenza -nonostante che la proposta di patteggiamento sia stata accolta successivamente da un collegio correttamente composto in quanto la proposta fu irregolarmente concordata avanti ad un collegio nel quale uno dei componenti era impossibilitato ad esercitare il proprio ufficio.
20. OS EL propone i seguenti motivi: 20.1.incompetenza del tribunale di Torino per esser competente il tribunale di
IL; 20.2.inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali,
20.2.1. per carenza dei gravi indizi;
20 per l'adozione di una motivazione per relationem;
20.2.2. per carenza di motivazione sulle eccezionali ragioni d'urgenza e 20.2.3. sulla indisponibilità degli impianti della procura;
20.3.nullità della perizia di trascrizione: disposta collegialmente ma eseguita disgiuntamente dai periti;
20.3.1. disposta senza previa declaratoria di nullità della perizia precedente;
20.3.2. affidata a periti non scelti negli appositi albi;
20.3.3. eseguita con l'ausilio dei brogliacci e del diario di polizia;
20.3.4. eseguita con l'ausilio di collaboratori al di fuori dei limiti consentiti 20.3.5. dall'incarico; 20.4.carenza di motivazione in ordine al diniego di ascolto in aula delle conversazioni;
20.5.inutilizzabilità delle stesse ex art. 495 comma 2;
20.6.mancata nomina di un interprete ex art. 143 comma 2; 20.7.nullità della vocatio in iudicium, non rinnovata a seguito dell'astensione di un componente del collegio;
20.8.illogicità ed erronea motivazione con riferimento all'individuazione della voce dell'imputato in assenza di perizia fonica;
20.9.illogicità della motivazione sull'irrogazione della pena, gli aumenti per la recidiva e la continuazione, il diniego delle attenuanti generiche.
21. DA CO deduce: 21.1.incompetenza per territorio del tribunale di Torino, per esser competente il tribunale di IL;
21.2.nullità del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 comma 2, con riferimento ad un quantitativo imprecisato di droga al capo 4; 21.3.nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni, per alcune delle principali obiezioni già mosse da altri;
21.4.violazione del diritto di difesa, essendo stato di fato impedito all'imputato di rendere spontanee dichiarazioni all'esito del dibattimento;
21.5.genericità della motivazione in tema di responsabilità penale;
21.6.manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle circostanze generiche;
con riferimento all'ingente 21.7.manifesta illogicità della motivazione quantitativo di droga.
22. DE NZ eccepisce: 22.1.incompetenza del tribunale di Torino per esser competente il tribunale di
IL; 22.2.nullità della citazione a giudizio dell'imputato detenuto a seguito dell'astensione di un componente del collegio;
22.3.nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche,
22.3.1. per carenza di indizi;
22.3.2. per essere stata adottata una motivazione per relationem;
21 22.4.nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali,
22.4.1. per essere state disposte in assenza di eccezionali ragioni d'urgenza; 22.4.2. per mancanza di motivazione sull'indisponibilità degli impianti della Procura;
22.5.nullità della perizia di trascrizione, avendo il perito fatto uso dei brogliacci;
22.6.violazione del diritto di difesa, per il denegato espletamento di perizia fonica;
22.7.carenza e illogicità della motivazione in ordine al reato associativo ed al reato di cui al capo 4; 22.8.illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80 ed alla dosimetria della pena.
23. Di ON CO IO assume l'esistenza di due identici procedimenti, di cui uno risolto con rito abbreviato, e chiede l'annullamento senza rinvio essendo applicabile la disposizione più favorevole dell'art. 649.
24. RÈ ZO deduce:
24.1.difetto di correlazione fra imputazione e sentenza. 24.2.nullità ed inutilizzabilità della perizia di trascrizione per irregolare uso dei brogliacci;
24.3.mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'attendibilità delle intercettazioni;
24.4.erronea qualificazione giuridica del fatto, trattandosi, secondo la prospettazione difensiva di favoreggiamento reale.
24.5.illogicità della motivazione con riferimento all'eccessività della pena, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, al giudizio di prevalenza;
24.6.nullità della sentenza di secondo grado per mancata traduzione dell'imputato.
25. FO MA eccepisce: 25.1.contraddizione fra imputazione, motivazione della condanna e dispositivo, con riferimento al riciclaggio di danaro nelle vicende dell'officina meccanica FO di TA & c. e della Eurofiltri;
25.2.carenza e manifesta illogicità della motivazione sul reato di riciclaggio.
26. AT NA espone i seguenti motivi: 26.1.incompetenza del tribunale di Torino per esser competenti il tribunale di
EN o, subordinatamente, quello di IL;
26.2.nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, per carenza di indizi;
26.2.1. per essere stata adottata una motivazione per relationem;
26.2.2.
26.3.nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, 26.3.1. per essere state disposte in assenza di eccezionali ragioni d'urgenza;
22 26.3.2. per mancanza di motivazione sull'indisponibilità degli impianti della Procura;
26.4.nullità della perizia di trascrizione, avendo il perito fatto uso dei brogliacci;
26.5.nullità della perizia di trascrizione, 26.5.1. non essendo stata essa svolta collegialmente;
26.5.2. avendo il perito trascrittore utilizzato personale ausiliario non autorizzato;
26.5.3. avendo il perito fatto uso dei brogliacci;
26.6.violazione del diritto di difesa, per il denegato espletamento di perizia fonica;
illogicità della motivazione di diniego;
26.7.erroneità nella configurazione del reato associativo;
26.8.illogicità della motivazione in relazione al capo 34 (tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non estorsione, credito proprio e non del TI);
26.9.erroneità della motivazione in ordine all'aggravante dell'ingente quantità, al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
27. NO SQ deduce: 27.1.inosservanza dell'art. 192 e 191 in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato IS PP ed ai riscontri esterni;
27.2.carenza di motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato.
28. CE EL sostiene:
28.1.la violazione degli artt. 266, comma 2, 267, comma 1, e 270 c.p.p. e comunque l'inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto sarebbe rimasto accertato al più che l'imputato era rimasto coinvolto in un traffico di stupefacenti nel corso dell'anno 1991, cioè sarebbe stato responsabile di un reato già ampiamente esauritosi ben prima dell'inizio delle intercettazioni. Stante il regime rigoristico della attuale normativa non sarebbe possibile utilizzare intercettazioni per reati già da tempo commessi e non più in atto.
28.2.Carenza di motivazione sull'attendibilità della seconda perizia di trascrizione rispetto alla prima
28.3.erronea applicazione di legge penale per ever ravvisato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, piuttosto che per favoreggiamento reale;
28.4.illogicità manifesta per aver i giudici del merito dedotto elementi di responsabilità penale a carico del CE dal patteggiamento, intervenuto in grado di appello, di TI AL ed NT;
per aver prodotto motivazione contraddittoria in ordine all'aggravante ex art. 80; per aver irrogato una pena eccessiva.
29. IA LU:
23 29.1.vedi posizione n. 25 (FO). 29.2.mancanza di motivazione perché l'identità di posizione fra il FO ed il
IA non sarebbe stata mai spiegata.
30. IT EL :
30.1.inutilizzabilità della perizia di trascrizione:
30.1.1. avendo il perito fatto uso dei brogliacci;
30.1.2. essendo stata immotivatamente negata la trascrizione delle conversazioni in lingua originale (dialetto calabrese); 30.1.3. per avere lo stesso perito-interprete tradotto le conversazioni senza documentare la versione originale delle stesse;
illogicità della motivazione sulla rilevanza della perizia fonica;
30.1.4. nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni per assenza di indizi 30.1.5. (gravi o sufficienti che occorrano), per l'adozione di una motivazione per relationem;
per l'assenza dei motivi di urgenza e l'indisponibilità degli impianti;
30.1.6. manifesta illogicità della motivazione sul punto della penale responsabilità dell'imputatpo, non essendovi prova che il IT agisse alle dirette dipendenze del pronestì e comunque nella consapevolezza di tenere condotte nell'ambito dell'organizzazione criminale né essendovi spiegazione sul perché il NI godesse di autonomia, pur facendo parte dell'associazione.
Osserva in diritto:
La mera elencazione delle numerose questioni sottoposte dai ricorrenti all'attenzione di questa corte consente immediatamente di evidenziare che numerosi imputati hanno individualmente proposto alcune questioni identiche, che rivestono carattere pregiudiziale e/o generale ed investono l'intero impianto processuale. Ragioni di sintesi e di economia impongono una trattazione unitaria di tali questioni. Considerato, altresì, il loro valore assorbente rispetto alle restanti questioni sollevate, esse vanno esaminate per prime.
1. Questione di competenza territoriale.
1.1. L'itinerario logico seguito dai giudici di merito per definire la competenza per territorio non può esser condiviso da questa corte. La motivazione adottata dal Tribunale ha finito con l'accreditare la tesi secondo cui in
24 presenza di capi d'imputazione nei quali venga indicata una pluralità di luoghi di consumazione diversi, senza stabilire una priorità fra di essi, si imporrebbe al giudice procedente di effettuare la valutazione alla luce di un approfondimento conseguente all'assunzione delle prove nel corso del dibattimento. Tale decisione, contestata da tutti i difensori, è stata sottoposta a critica dalla stessa corte d'appello, che non ha mancato di segnalare come essa giunga all'affermazione di un insostenibile paradosso: l'essere in simili casi il giudice impossibilitato a decidere nel momento imposto dalla legge (ossia subito dopo compiute per la prima. volta le formalità della costituzione delle parti).
Abbandonato il percorso logico del tribunale, la corte d'appello sostiene 1.2. che la regola sancita dall'art. 16 non può essere applicata al presente caso, essendo impossibile stabilire, fra i numerosi reati di eguale gravità, quale sia il primo. La corte assume, inoltre, di non condividere quella interpretazione giurisprudenziale secondo cui, nel caso sia impossibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, occorre far riferimento al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave dei reati residui, in quanto quell'elaborazione giurisprudenziale non trova alcun supporto normativo e condurrebbe anch'essa, nel caso in oggetto, al risultato paradossale di fissare la competenza in base a reati marginali, contro la chiara scelta legislativa, che pretende invece di focalizzare la massima attenzione sui reati di maggiore allarme sociale. Conseguentemente, la corte d'appello adotta la decisione di ricorrere all'ultimo dei criteri residuali previsti dall'art. 9 c.p.p. (circondario in cui il p.m. ha per primo iscritto la notitia criminis).
1.3. Le difese di numerosi imputati hanno criticato tale scelta. Alcuni
(VE, TI CC in una richiesta subordinata, OS EL,
DA CO, DE NZ) hanno sostenuto la competenza del tribunale di IL essendosi consumati colà i reati di cui agli artt. 73 ed 80 dpr 309/90, più gravi e cronologicamente anteriori agli altri. Altri
(TI AL, RA IO, AT NA), nel contestare l'adozione del criterio residuale di cui all'art. 9, comma 3, applicabile solo a procedimenti per reato singolo, individua quale reato più grave consumato per primo, dovendosi guardare al luogo ove naturalisticamente si sia realizzata la condotta, ossia al luogo in cui sia stata rinvenuta la sostanza stupefacente (art.8 comma 3), quello di cui all'art. 73, 80 comma
2 dpr 309/90, contestato con il capo 5, e colloca la competenza del giudice naturale in circondario di EN. Altri (TI CC, NE
PP) individua il reato più grave in quello di cui al capo 1 (associazione per delinquere) ed il tribunale competente in quello di
SA o di VA, essendosi quel reato compiuto ad Albenga, e non essendo SA sede di DDA. Il NE, in subordine, rivendica poi la
25 competenza di SA anche perché il delitto più grave, e consumato antecedentemente agli altri di uguale gravità (quello di cui all'art. 73 aggravato dpr 309/90), si sarebbe perfezionato in Albenga.
1.4. Ritiene questa corte che, nonostante si sia sviluppato intorno alla questione di competenza territoriale un nutrito dibattito, il punto focale della questione non sia stato individuato né in primo né in secondo grado. Né i difensori, né i giudici di merito, infatti, si sono posti il quesito della compatibilità fra le regole della connessione sancite in generale dagli artt.
12 e ss. e la regola di competenza fissata dal legislatore con la norma istitutiva della Procura nazionale antimafia e delle sue articolazioni in sede distrettuale (le DDA). Con specifico riferimento ad alcune fattispecie criminose, fra cui è annoverata l'associazione per delinquere di cui all'art. 74 dpr 309/90, l'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., attribuisce competenza all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Risulta di immediata comprensione che la norma, per effetto dell'istituzione dell'ufficio del pubblico ministero presso la Direzione Distrettuale Antimafia, introduce una deroga alla competenza per territorio all'interno del distretto in favore del tribunale del capoluogo del distretto stesso. Ma la portata applicativa del principio ad essa sotteso è ben più ampia: limitatamente ai reati in essa contemplati, la norma prevede in sostanza una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e stabilisce una "vis actractiva” di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino da quella previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità. La corte di cassazione si è già occupata di tale problematica, spiegando quali siano le conseguenze dell'introduzione nel sistema normativo dell'art. 51 comma
3 bis: a) per i reati in esso previsti, nell'ambito del distretto, v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo;
b) per la distribuzione della competenza del territorio delle Procure dei diversi capoluoghi (Direzioni Distrettuali Antimafia) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 e segg. c. p.p.; c) analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 e segg. c.p.p., e in particolare all'art. 16; d) la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all'esterno sia all'interno del distretto in cui ha sede l'ufficio del P.M. del capoluogo;
e) lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione dei procedimenti prevale sempre la competenza del P.M. e
2
26 6 dei giudici di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16 primo comma c.p.p. (Cass. n. 1940 del 25.5.1993, Anastasio, Ced
194452).
1.5. L'applicazione di tali principi al caso di specie, comporta alcune conseguenze logiche. In primo luogo, è opportuno abbandonare qualsiasi oziosa discussione su quale sia il reato più grave e precedentemente commesso, dovendosi unicamente porre l'attenzione al luogo del commesso reato associativo, che da solo incardina la competenza funzionale della DDA. In secondo luogo, assume rilievo il fatto che, registrandosi una deroga assoluta all'art. 16, il giudice naturale deve essere individuato in base al criterio principale stabilito dall'art 8, e se tale criterio si riveli inapplicabile, in base ai criteri sussidiari previsti dall'art.
9. L'obiezione, secondo cui non sarebbe possibile applicare quei criteri sussidiari, essendo essi applicabili solo per il reato singolo, si rivela priva di pregio se rapportata al dettato dell'art. 51, comma 3 bis, il quale impone di determinare la competenza territoriale proprio in base al luogo in cui fu commesso il solo reato associativo.
1.6. In tal modo precisate le premesse della regola derogatoria dell'ordinaria competenza territoriale, che questa corte intende applicare, occorre farsi carico delle osservazioni di alcuni difensori, che, pur seguendo ragionamenti non condivisibili, relativi alla gravità dei reati, giungono. tuttavia egualmente a reclamare che la competenza territoriale sia stabilita in base al reato associativo. Secondo la variegata prospettazione delle difese l'individuazione della competenza territoriale operata sulla base del reato associativo porterebbe comunque ad escludere la competenza del Tribunale di Torino e ad ipotizzare la competenza di SA o di VA (distretto entro il quale opera la DDA) essendosi le condotte associative compiute in Albenga, comune del circondario di SA. A tali tesi la corte territoriale ha fornito alcune argomentate repliche in punto di fatto. La prima si richiama alla formulazione dell'imputazione, che indica Torino ed altre zone come "sede dell'associazione". La seconda fa leva sui differenti possibili luoghi di commissione di quel reato, per trarre la conseguenza della sostanziale incertezza dell'individuazione del luogo del commesso reato. La terza mira a scardinare la suggestione della tesi difensiva, secondo cui, dato per certo che il promotore dell'associazione risiedeva in Albenga, ed era sottoposto a rigidi controlli, l'associazione criminale non poteva che essere stata costituita in quel luogo. Argomenta la corte d'appello che “né dalla lettura del capo d'imputazione, né dagli elementi di cui potevano disporre i giudicanti nel momento in cui l'eccezione di incompetenza territoriale venne ritualmente proposta, è ricavabile con sufficiente certezza in quale luogo avrebbe avuto concretamente inizio la vita e la permanenza dell'associazione. Erano infatti frequenti, proprio nei primi tempi di vita di essa, i viaggi di TI CC a Torino, per i processi in corso nei suoi confronti e, in tali occasioni, egli ebbe modo di incontrare gli esponenti del gruppo torinese. D'altronde, anche l'attività di programmazione ed ideazione concernente la vita dell'associazione non pare si sia svolta esclusivamente in Albenga, sebbene in tale città, nei locali della OG, avessero avuto luogo, secondo l'ipotesi d'accusa, alcuni incontri tra gli associati di particolare importanza". Alla ora riportata motivazione i difensori hanno obiettato che non possa essere attribuita alcuna importanza alla dizione letterale del capo d'imputazione, in quanto esso promana dalla parte pubblica, a cui non può essere attribuita capacità esclusiva di determinazione della competenza. Quanto ai viaggi di TI CC, a parte il loro scarso rilievo probatorio, sono anch'essi fuori dalle possibilità cognitive del giudice chiamato a decidere sulla competenza territoriale, sicché la corte d'appello avrebbe valorizzato dati di conoscenza acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, commettendo lo stesso errore in cui incorsero i giudici di primo grado.
س
ے
1.7. Ritiene questa corte di dover richiamare le norme che regolano la presente materia e la giurisprudenza di legittimità formatasi relativamente ad esse. Essendo indubbio che il reato associativo è reato permanente, la regola generale e principale da applicare è contenuta nell'art. 8, comma 3, c.p.p., secondo cui è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che "ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato associativo e, piu' esattamente, del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, pur in difetto di elementi storicamente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono criteri presuntivi, che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il sodalizio criminoso si manifesti per la prima volta all'esterno, ovvero in cui si concretino i primi segni della sua operativita', ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della genesi dell'associazione nello spazio" (Cass. n. 6648 del 18.12.1995, Dilandro;
n. 1162 del 10.12.1997,
RAvic).
28 necessariamente operata "allo stato degli atti", in base cioè ad una cognizione sommaria dei fatti di causa, ricavabile dai capi d'imputazione e dagli atti transitati (o che sarebbero comunque da inserire) nel fascicolo del dibattimento. La competenza territoriale si fonda, infatti, sul rispetto della regola del giudice naturale al momento della costituzione delle parti in giudizio, avendo il legislatore inteso limitare il rilievo d'incompetenza a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo.
1.9. La premessa generale introduce i motivi per cui non appaiono condivisibili né la motivazione della corte d'appello, né le argomentazioni difensive. Non la prima, in quanto l'incertezza di cui essa diffusamente parla, per escludere l'applicabilità dell'art. 8, comma 3, con riferimento al luogo del commesso reato è, in buona parte, un dato connaturale al momento in cui la decisione sulla competenza va assunta. Non a caso la giurisprudenza di legittimità fa ricorso ad espressioni verbali assai prudenti, quali "criteri presuntivi", "primi segni di operatività”, o addirittura "elementi sintomatici della genesi". Nella presente materia la logica del giudice non può essere quella che tipicamente presiede alla decisione finale, volta cioè all'individuazione di elementi probatori di sicura tenuta. Neppure possono esser condivise le tesi difensive, tutte protese a dimostrare che l'importanza degli incontri tenuti presso la OG fosse il dato dimostrativo della esistenza dell'associazione, in quanto la norma dell'art. 8 lega la competenza al luogo in cui abbia avuto inizio la consumazione del reato permanente, non al luogo in cui si sia disvelato con maggiore chiarezza il suo svolgimento.
1.10. Dunque, la ricerca che occorre compiere negli atti di causa riguarda solo, e null'altro che, i primi sintomi, a nulla rilevando gli elementi probatori di maggior rilievo e spessore, che per avventura si siano accumulati nel corso delle indagini preliminari. In questa ricerca, vanno decisamente valorizzati quei dati di conoscenza che hanno supportato le decisioni del giudice per le indagini preliminari, quando egli fu chiamato ad autorizzare le attività di intercettazione. Non può, infatti, esser trascurato il fatto che gli investigatori formulino l'ipotesi che presso la OG venissero poste in essere condotte delittuose, tanto da ritenere necessario eseguire intercettazioni ambientali e telefoniche nella sede di quella società, solo dopo che alcune attività di indagine, ivi comprese alcune intercettazioni su utenze telefoniche installate in territorio diverso da Albenga, erano state eseguite. Ai fini che qui interessano, assumono rilievo le affermazioni fatte dal p.m. in data 12.2.1996, in epoca cioè anteriore alle intercettazioni ambientali presso la società OG, in occasione di una richiesta di autorizzazione a sottoporre ad intercettazione utenze telefoniche in territorio torinese. Già in quella data il p.m. ritiene sufficienti gli indizi in ordine all'esistenza di un'associazione di stampo
29 mafioso sulla base di indagini eseguite dalla Squadra mobile (secondo cui costanti attività criminose sarebbero gestite da un sodalizio criminoso, già manifestatosi in omicidi, spaccio di stupefacenti, estorsioni, traffico. d'armi), che ne dimostrerebbero il rafforzamento a seguito di nuovi legami stretti nel corso della ultima detenzione di alcuni pregiudicati, oltre che sulla base di alcune intercettazioni telefoniche, da cui si desumerebbe anche il compimento di attività di dubbia liceità. Né sul punto può esser condivisa l'obiezione della difesa, secondo cui quelle intercettazioni riguarderebbero persone che non sono poi entrate nel novero degli imputati, perché con riferimento alla validità delle intercettazioni vale la regola secondo cui i sufficienti indizi riguardino il reato, non i singoli partecipanti ad esso. Ma, a demolire la tesi difensiva, secondo cui solo i risultati dell'intercettazione OG avrebbero consentito di riscontrare gli indizi sufficienti per la configurabilità del reato, vi è proprio la motivazione adottata dal gip per autorizzare tali intercettazioni, e, dunque, in un momento precedente alla stessa acquisizione di quel materiale probatorio. Nel provvedimento dell'11.4.1996 egli ha espressamente affermato di considerare quali indizi di reato addirittura gravi (piuttosto che sufficienti, come richiesti dalla legge) gli elementi offerti al suo ے
esame dal p.m. Il gip, in quella occasione non ha parlato della possibile ہ
costituzione ex novo di un'associazione criminosa, bensì di un probabile consolidamento di una associazione per delinquere in quel momento già esistente. Le informative della P.G. e le richieste del p.m. di autorizzazione di intercettazioni telefoniche ed ambientali costituiscono atti, che fanno parte del fascicolo d'ufficio, e che dovevano esser valutati dal giudice di primo grado chiamato a risolvere la questione di competenza territoriale. Tali atti appaiono autonomamente idonei a confortare quei primi sintomi della genesi associativa, che, come si è detto, costituiscono il punto d'approdo della ricerca del giudice chiamato a delibare in ordine alla competenza territoriale. A ciò si aggiunga che ulteriori elementi sintomatici sono ricavabili dalla vita anteatta del
TI CC. La semplice lettura del certificato del casellario giudiziale
(che è anch'esso un documento a disposizione dei giudici chiamati a decidere sulla questione di competenza) consente di accertare che tutta l'attività delinquenziale svolta nel corso di oltre cinque lustri da questo imputato, è stata posta in essere in territorio di Torino. In particolare, risulta commessa sempre e soltanto in Torino l'attività svolta in violazione della disciplina degli stupefacenti, che gli ha procurato condanne per complessivi quindici anni di reclusione. Sempre e soltanto l'autorità giudiziaria di Torino si è occupata dell'attività delinquenziale del TI CC, tanto che è in quel territorio che egli viene riconosciuto persona pericolosa e sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Un cenno deve essere ancora fatto al procedimento penale, ancora in corso all'epoca delle prime investigazioni relative al presente procedimento, riguardante la partecipazione ad un'associazione per delinquere, anch'esso in corso di celebrazione in Torino. Da ultimo non può esser condivisa l'opinione della difesa, secondo cui il capo d'imputazione (che assevera l'ipotesi che in il delitto associativo si sia perfezionato in Torino) non può essere preso considerazione, in quanto elaborazione di una parte processuale, il p.m., a cui non è possibile attribuire il potere esclusivo di determinare la competenza territoriale. Posto che la questione di competenza territoriale è stata ritualmente proposta per la prima volta dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, quell'autorità giudiziaria, per disporre il rinvio a giudizio degli imputati dinanzi al tribunale di Torino, deve aver preliminarmente risolto la questione in senso favorevole all'accusa. Il rinvio a giudizio, è atto dell'A.G., che, criticamente valutando l'eccezione preliminare alla stregua degli atti in suo possesso, ha confermato la competenza del tribunale di Torino, non già atto della pubblica accusa. E, pertanto, l'indicazione "in Torino e provincia" presente nel capo d'imputazione non rappresenta più la prospettazione della parte pubblica, che ha proceduto alle indagini, ma il frutto di una consapevole delibazione dell'A.G. chiamata, in prime cure, a decidere sulla questione di competenza. Riguardata da questa angolazione, l'indicazione del luogo del commesso reato contenuta nel capo d'imputazione, costituisce anch'essa elemento valutabile, fra gli altri, dal giudice di primo grado, cui venne ritualmente sottoposta la questione preliminare.
1.11. In definitiva, può concludersi sull'argomento che, poiché la normativa in vigore esige di perlustrare, con giudizio ex ante, la questione della competenza territoriale sulla base dei soli atti acquisiti o acquisibili al fascicolo del dibattimento, dinanzi ai giudici di primo grado si presentavano elementi di valutazione congrui e convergenti (informative di p.g., richieste di autorizzazione e decreti di intercettazione, precedenti penali del principale indiziato, procedimenti in corso, capo d'imputazione come asseverato dal gup) per ritenere che i primi sintomi della genesi del reato permanente in contestazione si fossero disvelati nel circondario di
Torino.
--2. Questioni di nullità e inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
2.1. Risultano essenzialmente proposti tre ordini di questioni:
2.1.1. Carenza di indizi (gravi o sufficienti che occorrano). Si sostiene che tutti i decreti di intercettazione, sia quelli precedenti alla data del 11/4/96,
31 emessi per associazione di tipo mafioso, sia quelli successivi a tale data, emessi per il traffico di stupefacenti, siano affetti da un comune vizio logico essendo fondati su di un mero giudizio di pericolosità sociale ed una presunta attitudine del TI CC a commettere reati.
2.1.2. Motivazione per relationem. Si sostiene la nullità del decreto emesso in data 11/4/1996, in quanto la motivazione del gip sarebbe solo apparentemente autonoma.
2.1.3. Assenza dei presupposti d'urgenza e d'indisponibilità degli impianti in dotazione dell'ufficio requirente con riferimento alle intercettazioni ambientali. In particolare si contesta quanto sostenuto dalla corte, esser le ragioni d'urgenza presenti in fatto;
si deduce che l'urgenza non esisteva affatto tanto che il provvedimento del pm datato 11-15/4 1996 fu effettivamente attuato solo il 3/5 (NE AL, TI CC,
RA IO, NE PP, OS EL, DA CO, DE NZ, AT AZ, IT MI). Si ritiene che l'indisponibilità degli impianti andasse verificata nel corso del lungo periodo in cui si sono svolti gli ascolti.
2.2. E' da premettere che tutte le elencate questioni sono state sottoposte al vaglio della corte d'appello, che dopo averle elencate sinteticamente, ha ad esse replicato compiutamente ed analiticamente, con motivazione ampia e congrua, che occupa le pagine da 53 a 62 della sentenza.
2.3. Così, con riferimento ai gravi indizi, risulta che essa abbia ritenuto pienamente condivisibile l'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui non occorreva, per disporre quell'intercettazione, che gli indizi del reato ipotizzato dagli inquirenti avessero le caratteristiche della "gravità" (come sembrerebbero ancora oggi richiedere alcuni dei ricorrenti), dal momento che l'indagine aveva per oggetto un delitto di criminalità organizzata (quello di cui all'art. 416 bis c.p.) e che, con riferimento alle indagini per tale genere di delitti, l'art. 13 del d.l. 13.5.1991 n. 152, convertito in l. 12 luglio 1991 n. 203 e successivamente modificato dalla 1. 356/92, prevede che, in deroga a quanto disposto dall' art. 267 c.p.p., le intercettazioni possano essere autorizzate in presenza anche solo di sufficienti indizi. E, d'altra parte, risulta che essa abbia correttamente ritenuto che, anche in linea di fatto, la motivazione a sostegno dei provvedimenti autorizzativi dell'intercettazione in esame, avesse adeguatamente dato conto della sussistenza di indizi sufficienti, in quanto rivelatisi tutti convergenti in senso favorevole all'ipotesi accusatoria e non contraddetti da alcuna ipotesi alternativa atta a spiegarli. In tale senso, essa, rilevando come gli indizi sufficienti debbano riguardare il reato indipendentemente dall'individuazione dei suoi
32 possibili autori, ha congruamente ritenuto possano costituire sufficienti indizi dell'esistenza del reato associativo la costanza di relazioni con pregiudicati o appartenenti ad associazioni criminali, l'accertata assidua frequentazione di uffici commerciali di proprietà di un pregiudicato, poi entrato effettivamente in qualità di imputato nel presente procedimento, soprattutto allorché il soggetto che a tali frequentazioni si dedica è a sua volta un pregiudicato, privo di una stabile attività lavorativa e munito di una dimora il cui contratto di locazione appariva stipulato sotto altro nome. Ed alle altre obiezioni difensive, fondate sul rilievo che il TI era stato da poco rimesso in libertà ed era sottoposto a vincoli e controlli, la corte d'appello ha replicato, in sintonia con le valutazioni espresse dal Tribunale, che il vincolo associativo illegale, per sua natura, ha una forte capacità di riprendere ad esplicarsi al termine dello stato di detenzione dei soggetti fra cui intercorre, e che pertanto proprio il fatto che, appena rimesso in libertà, un pregiudicato imputato di associazione a delinquere, quale era il NE, riprenda la frequentazione con altri pregiudicati ben può essere considerato come un serio e preoccupante elemento indiziario.
2.4. Quanto alla motivazione per relationem, la corte territoriale ha correttamente replicato rilevando come, dalla lettura dei provvedimenti in atti e, in particolare, di quello con cui venne autorizzata l'intercettazione presso i locali della OG, emerga proprio il contrario di quanto i difensori degli imputati ancora sostengono. Non solo e non tanto perché il giudice ha adoperato "parole sue", come già affermato dal tribunale, ma perché non vi è un solo caso in cui il g.i.p. abbia operato un semplice rinvio alle motivazioni espresse dal pubblico ministero, né sono ravvisabili casi in cui egli ne abbia pedissequamente ricopiato le motivazioni. E' ovvio, d'altronde, che il giudice per le indagini preliminari, che concordi con la prospettazione d'accusa, utilizzi gli stessi elementi di fatto offertigli dal pubblico ministero ed espliciti le ragioni per cui gli stessi abbiano, anche a suo avviso, efficacia indiziante sufficiente.
2.5. Quanto, infine, ai presupposti dell'urgenza e dell'indisponibilità degli impianti installati presso la locale Procura della Repubblica, la corte territoriale, premettendo che nel decreto del pubblico ministero è esplicitamente affermata l'indisponibilità di idonee postazioni presso l'omologa sala della procura, ritiene che più di tanto non possa essere richiesto al pubblico ministero, ai fini della motivazione circa quel presupposto richiesto, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione, dal terzo comma dell'art. 268 c.p.p., anche perché ulteriori specificazioni (se si richiedesse l'esplicita menzione del numero di apparecchiature impegnate o, addirittura, delle indagini per le quali esse vengono utilizzate) potrebbero costituire violazione di notizie destinate a rimanere segrete. La motivazione espressa dalla corte d'appello sul punto
33 è condivisa da questa corte di cassazione, che ritiene assolto l'onere motivazionale in tema di indisponibilità degli impianti d'intercettazione attraverso il mero potere attestativo del pubblico ministero.
La corte d'appello si dedica poi alla replica di tutte le obiezioni difensive, 2.6. anche quando esse scadono al livello di mere illazioni o congetture (il fatto che la questura abbia dovuto ricorrere al noleggio di apparecchiature che non aveva in dotazione, che al noleggio avrebbe potuto provvedere la stessa procura della repubblica, operando poi nei propri locali). Per quanto attiene al secondo presupposto che la legge richiede per la validità del ricorso ad impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della repubblica, cioè l'esistenza di eccezionali ragioni di urgenza, la corte d'appello ha anzitutto rilevato come nessuno dei difensori abbia messo in dubbio la possibilità per il pubblico ministero di fornire la motivazione sulle stesse con un successivo provvedimento integrativo (quello del 15/4/96), comunque precedente rispetto all'inizio delle operazioni di ascolto e di intercettazione. Un difensore avrebbe sostenuto l'ambiguità di quel successivo provvedimento, il suo incerto valore quale provvedimento integrativo della precedente motivazione carente per omissione. A tali affermazioni la corte territoriale replica rilevando come emerga dal tenore letterale del provvedimento del 15/4/96, indiscutibilmente non solo la volontà del pubblico ministero di integrare il proprio precedente decreto, ma anche l'affermazione di "improrogabili ragioni di urgenza che non consentono di rimandare l'inizio delle operazioni". E proprio all'obiezione posta da alcuni difensori, secondo cui quella motivazione trascurerebbe l'esistenza di "eccezionali ragioni d'urgenza", la corte replica rilevando come il presupposto della eccezionalità delle ragioni di urgenza possa ricavarsi dalla lettura del "complessivo" provvedimento, e dal precedente giurisprudenziale rappresentato nella citata sentenza delle SS.UU.
Policastro, le quali hanno espressamente affermato, in presenza di una situazione sostanzialmente analoga, che "la particolare gravità del reato di associazione per delinquere e le sue ontologiche caratteristiche di delitto di durata rendono assolutamente indispensabile l'immediato attivarsi dell'investigazione per far cessare al più presto l'esecuzione criminosa in atto e salvaguardare gli interessi della collettività, mediante l'urgente predisposizione di mezzi di ricerca della prova, laddove non è consentito attendere il ripristino della normale funzionalità e disponibilità degli impianti di procura, attesa la gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare". Applicando tale principio al caso in esame, la corte d'appello ha così potuto affermare che l'eccezionale urgenza di procedere all'attività di intercettazione fosse, per così dire, in re ipsa, in quanto quell'attività appariva necessaria non soltanto per acquisire prove di un reato ormai consumato, ma anche per accertare ed interrompere un'attività criminosa tuttora perdurante e
34 suscettibile di ulteriori sviluppi pericolosi per gli interessi della collettività.
2.7. L'ultima eccezione difensiva riguardante le modalità esecutive dell'intercettazione ambientale attiene al mancato esercizio, da parte del pubblico ministero, del doveroso controllo sul perdurare dell' indisponibilità degli impianti di procura durante l'intero arco di tempo in cui furono effettuate quelle operazioni. Anche sul punto la corte d'appello ha già risposto. Essa ha osservato in primo luogo come la difesa si fosse limitata a prospettare l'ipotesi che gli impianti esistenti presso la Procura torinese fossero divenuti disponibili nel corso dello svolgimento di quelle intercettazioni, senza indicare alcun fatto o episodio suscettibile di essere concretamente verificato, ma formulando una mera congettura fondata sulla durata di quelle operazioni, la quale non rendeva quindi possibili e non meritava ulteriori specifici accertamenti, tanto più a distanza di vari anni dall'effettuazione di quelle operazioni ed avuto riguardo alle esaurienti spiegazioni fornite, sia pure a livello statistico, dal dirigente del Servizio per le intercettazioni presso la Procura di Torino. Ha rilevato, in secondo luogo, come nei decreti di proroga fosse contenuto un esplicito riferimento alla sussistenza ed al perdurare dei presupposti che la legittimavano e, quindi, in particolare, della situazione di indisponibilità della sala intercettazioni della procura. Ha citato, in terzo luogo, l'interpretazione accolta dalla più volte citata sentenza delle SS.UU., n. 42792/01, secondo cui "in assenza di significativi mutamenti fattuali delle situazioni condizionanti l'utilizzo di impianti esterni alla procura, il p.m. non è tenuto ad adottare un ulteriore decreto esecutivo, che si limiti a confermare anche per lele operazioni prorogate quanto già precedentemente disposto in merito alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e₁ in particolare, all'impiego dell'apparato alternativo", in quanto ciò non emerge dal modello normativo ed appare consequenziale al fatto che "la proroga, come autorizzazione motivata del giudice.... incide esclusivamente sulla durata delle operazioni d'intercettazione e... non costituisce affatto - di per sé un segnale automatico di discontinuità rispetto all' originario assetto dispositivo dell'intercettazione".
2.8. Il resoconto analitico della ampia motivazione resa dalla corte d'appello consente di operare il raffronto fra le argomentazioni dei giudici del merito ed i motivi sottoposti all'esame di questa corte. Orbene, il confronto chiarisce che gli odierni ricorrenti, di fronte a simili argomentazioni, non hanno prodotto alcuna specifica obiezione;
essi si sono limitati a dissentire ed a proporre nel successivo ricorso gli stessi temi e le stesse argomentazioni contrarie già sottoposte ai giudici del merito, in totale assenza di correlazione fra le ragioni espresse dal giudice
35 dell'appello ed i motivi d'impugnazione. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i motivi costituiscono una parte essenziale ed inscindibile della impugnazione e, pur nella riconosciuta libertà della loro "
formulazione, debbono essere, ai sensi della lett. c) dell'art. 581 c.p.p., articolati in maniera specifica: devono cioè indicare chiaramente, a pena di inammissibilità, le ragioni su cui si fonda la doglianza. In mancanza di ciò, viene meno l'obbligo del giudice di fornire una risposta a tutte le questioni proposte, in quanto tale obbligo trova un limite nella genericità della censura (RIV. 204548, SENT. 4713, 28/03/1996 - 09/05/1996,
Bruno). Approfondendo l'esame dell'indicato principio, la suprema corte, anche con riferimento a questioni attinenti a vizi in procedendo, ha stabilito che il requisito della specificità dei motivi, richiesto espressamente dall'art. 581 c.p.p. a pena di inammissibilità, implica a carico della parte impugnata non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso gli elementi che sono alla base delle censure medesime al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. (SENT. 8803, 27/05/1999 - 08/07/1999, Albanese ed altri).
Quindi, si è giunti ad affermare che l'applicazione della regola, ricavabile dall'art. 606 c.p.p., in relazione all'art. 591, comma 1, lett. c), rende inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. "La mancanza di specificità del motivo, deve invero essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di specificità conducente all'inammissibilità" (cass. 18.9.1997,
Ahmetovic, CED 210157; cass. N. 2125, del 20.3.2000, Barone).
2.9. In ossequio agli enunciati principi, ed indipendentemente dalla condivisione dei principi e delle valutazioni offerte dai giudici del merito, che pure appaiono immuni da vizi logici, questo collegio ritiene non specifici, e, pertanto, affetti da inammissibilità i motivi proposti in ordine all'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto già proposti dinanzi alla corte d'appello, motivatamente respinti da quella corte e, ciò nonostante, reiterati puramente e semplicemente dinanzi a questa corte, senza alcuna correlazione con le argomentazioni rese dalla corte d'appello.
2.10. Restano, peraltro, fuori da tale determinazione quei motivi, che per avventura si facciano carico delle ragioni espresse dalla corte territoriale e
36 ad esse replichino, obiettino, o contrappongano motivatamente soluzioni di diritto difformi. Solo ad essi può esser fornita risposta in questa sede.
2.11. L'analisi svolta in tal senso si rivela, per vero, assai scarna e povera di contenuti. Le difese di RA e di DE, con motivi identici, lamentano assenza di motivazione sul motivo di gravame, che riguardava indistintamente tutti i decreti autorizzativi. Motivi simili sono proposti da altri imputati, i quali sostengono che tutti i decreti autorizzativi vadano valutati con giudizio ex ante, e che, essendo tutti i decreti, anche quelli successivi all'11/4/1996 collegati fra loro, sarebbero irrimediabilmente travolti da nullità assoluta (VE, NE CC, RA IO,
OS EL, DA CO, DE NZ, AT AZ,
IT MI). In sostanza, le difese sostengono che la corte d'appello avrebbe reso una motivazione solo sui decreti dimostratisi utili ai fini della decisione, non sugli altri. Invero, i ricorrenti nei loro ricorsi trascurano il fatto che la corte d'appello ha specificamente risposto sul punto, osservando che la questione posta da alcuni difensori, relativa ai primi decreti, non fosse rilevante, in quanto le intercettazioni scaturite da quei decreti non si sono rivelate utili ai fini della decisione, conseguentemente non sono stati utilizzati dal giudicante. Risulta, dunque, che la corte abbia espresso puntuale motivazione sul punto di doglianza, proprio escludendo la rilevanza di quel motivo. La riproposizione in questa sede di legittimità, della stessa doglianza non ne muta gli esiti. L'assunto della difesa, secondo cui i decreti sono tutti collegati fra loro è infondato, oltre che privo del necessario supporto logico, essendo del tutto ovvio il principio di autonomia di ciascun decreto autorizzativo, una connessione fra essi essendo individuabile normativamente soltanto per le ipotesi codificate di proroga.
2.12. Anche sull'utilizzazione di impianti diversi da quelli della Procura, alcuni difensori sostengono che la corte d'appello avrebbe colmato la lacuna motivazionale del decreto. Ma non si comprende - omettendo le difese di pervenire alle dovute conclusioni - se si voglia eccepire una qualche irregolarità nella motivazione "surrogatoria", ovvero se si voglia continuare ad impugnare il decreto originario. In secondo luogo, si sostiene che la corte avrebbe prodotto motivazione erronea, rappresentando che il p.m. fosse esente dall'obbligo di dimostrare l'indisponibilità degli impianti. Tale motivo solo apparentemente rappresenta un novum rispetto alla originaria impostazione difensiva, la quale, in effetti, è stata identicamente proposta sin dall'origine, è stata respinta reiteratamente dai giudici di merito, e viene puramente e semplicemente riproposta anche dinanzi al giudice di legittimità.
37 2.13. La difesa di NE sostiene in modo apodittico che la corte non poteva ricavare i requisito dell'urgenza dall'intero contesto, perché il provvedimento ha natura autonoma. L'assunto contrasta con quanto la corte d'appello è andata dimostrando sulla possibilità riconosciuta in capo al p.m. di integrare il primo provvedimento attraverso un secondo provvedimento, che espressamente ne colmasse la lacuna motivazionale.
Ma, soprattutto, cede di fronte all'affermazione, contenuta nella sentenza di secondo grado, che nessuno dei difensori abbia, in grado di appello, messo in dubbio la possibilità per il pubblico ministero di fornire una integrazione della motivazione con un successivo provvedimento integrativo (quello del 15/4/96), comunque precedente rispetto all'inizio delle operazioni di ascolto e di intercettazione. E, pertanto, anche l'argomento, che la difesa espone, circa la impossibilità di motivare per relationem, risulta sostanzialmente privo di correlazione con la sentenza impugnata.
3. Perizie di trascrizione.
3.1. Le questioni poste possono esser così sintetizzate:
3.1.1. Violazione degli artt. 221 e 231 c.p.p. avendo i giudici di merito ordinato la ripulitura e la nuova trascrizione delle conversazioni, senza dichiarare la nullità della precedente perizia, senza affidare tale compito al perito già nominato in precedenza, senza scegliere il nuovo perito tra gli iscritti negli appositi albi (VE, RA, OS).
3.1.2. Violazione degli artt. 222, lett. d), 242 e 268, comma 7, 143, comma 2, c.p.p., avendo la corte omesso di affidare un incarico specifico di traduzione del dialetto calabrese in lingua italiana;
avendo il perito ZZ svolto contemporaneamente il doppio incarico di perito trascrittore e di interprete (TI CC, OS, IT, VE, RA, OS); sul punto, alcuni imputati, piuttosto che sostenere la violazione delle su indicate norme processuali, hanno dedotto tout court la violazione del diritto di difesa, assumendo di non essere stati messi in condizione di difendersi, non essendo mai stata depositata una trascrizione in dialetto calabrese, ma solo direttamente la sua traduzione.
3.1.3. Nullità della perizia di trascrizione a causa dell'accertato uso dei brogliacci e del cosiddetto "diario di polizia”. Sul punto, alcuni imputati sostengono che la corte avrebbe autorizzato illegittimamente i periti ad utilizzare i brogliacci, che erano nel fascicolo del p.m. e non nel fascicolo
14
38 per il dibattimento;
altri sostengono anche che il perito IR avrebbe ecceduto il mandato, utilizzando non solo i brogliacci ma anche il cosiddetto diario di polizia (le trascrizioni eseguite direttamente dalla p.g. operante che erano nell'esclusivo possesso del p.m. e non facevano parte del fascicolo processuale); altri ancora, partendo dal presupposto che i giudici avrebbero autorizzato l'uso dei brogliacci, senza alcuna opposizione della difesa, solo per identificare le conversazioni, lamentano che il perito avrebbe comunque ecceduto il mandato, avendo utilizzato i brogliacci anche per una verifica critica del proprio operato (VE, RA, NE, OS, TI CC, RA, Derapo, Friarè, AT, IT).
3.1.4. violazione degli artt. 227, comma 5, 228, 271, 178 lett. c) 143 e 222 n. 1 lett. d) c.p.p., avendo i giudici disposto l'esecuzione di una perizia collegiale, mentre i periti avrebbero svolto disgiuntamente il proprio ufficio (TI CC, RA, NE, AT); di
3.1.5. Nullità della perizia di trascrizione per la accertata collaborazione personale ausiliario, al di fuori dei limiti consentiti dall'incarico (NE
AL, TI NT, TI CC, RA, OS, AT).
3.1.6. Nullità della perizia, per essere stata sottoscritta solo da uno dei due periti (TI CC).
3.2. La corte d'appello si è lungamente soffermata sulle contestazioni difensive, di cui al punto 1). Essa ha giudicato inesatto il richiamo operato alla disposizione dell'art. 231 c.p.p., non essendosi verificato alcuno dei casi previsti da tale norma perché si potesse procedere alla sostituzione del perito precedentemente nominato. La norma in questione, in effetti, disciplina un'ipotesi che non si attaglia al caso in esame, non versandosi in ipotesi di sostituzione di un perito precedentemente nominato, da parte dello stesso giudice che aveva conferito l'incarico, ma del conferimento ex novo di un incarico peritale, sia pure avente il medesimo oggetto, da parte di un giudice diverso da quello che aveva disposto la precedente perizia.
Sempre replicando alle eccezioni di cui al punto 1) la corte argomenta dall'inequivoco tenore letterale del primo comma dell'art. 221 c.p.p., che il legislatore non ha inteso prevedere alcuna limitazione al potere del giudice di disporre una nuova perizia e, in particolare, non ha individuato
- quale condizione di validità di una seconda perizia avente il medesimo oggetto della prima - la declaratoria di nullità della perizia precedente, ma ha solo dettato la regola, in ipotesi di verificata nullità, di non affidare l'incarico alla stessa persona che ha già compiuto l'atto dichiarato nullo.
"L'art. 221 comma primo cod. proc. pen. si limita a dettare la disciplina sulla "nomina del perito", senza minimamente prevedere
39 limitazione alcuna al potere del giudice di disporre, nel caso lo ritenga necessario, una nuova perizia. L'ultima parte del predetto comma non subordina affatto la possibilita' di nuova perizia alla previa declaratoria di nullita' della precedente, ma soltanto ha voluto evitare, se possibile, che il nuovo incarico peritale sia affidato alla stessa persona che ha gia' compiuto un atto poi dichiarato nullo" (così, Cass.
n. 3412; Ced. 204361, 8/1/1996; VI;
Canotti).
Anche la circostanza che siano stati scelti dal tribunale periti non iscritti 3.3. negli appositi albi e che nell'ordinanza di nomina degli stessi non siano state specificamente indicate le ragioni di tale scelta, in violazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 67 disp. att. c.p.p., non costituisce causa di nullità della perizia in questione. E' pacifico, infatti che la norma del primo comma dell'art. 221 c.p.p., la quale prevede che il giudice nomini il perito "scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi", non ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da comportare, quale effetto della sua inosservanza, la nullità della perizia. Manca in tale norma l'esplicita previsione di una simile sanzione mentre vi si prevede addirittura la possibilità che la scelta ricada anche su altre persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina, con ciò lasciandosi intendere chiaramente come l'iscrizione all'albo non costituisca condizione di validità della perizia. Per conseguenza, la mancata esplicitazione da parte del giudice delle ragioni di una scelta operata al di fuori degli iscritti all'albo non può produrre effetti sulla validità della perizia. In effetti, le norme citate non prevedono alcuna ipotesi di nullità o inutilizzabilità, stante il carattere tassativo di tali sanzioni.
Con riferimento al punto 2), che attiene alla traduzione di alcune parti 3.4. delle intercettazioni dal dialetto calabrese alla lingua italiana, si osserva in primo luogo una intima contraddizione fra l'assunto difensivo che lamenta una violazione dell'art. 143 per aver i giudici di merito omesso di nominare un interprete per decifrare il dialetto calabrese, e l'assunto difensivo che sostiene invece una ipotesi di nullità nell'aver conferito quei giudici ad un unico soggetto un doppio incarico peritale, sia per la trascrizione delle intercettazioni, sia per la traduzione dal dialetto calabrese. Sul punto, alcuni imputati, forse consci dell'intima contraddizione, hanno preferito dedurre la violazione del diritto di difesa, assumendo di non essere stati messi in condizione di difendersi, non essendo mai stata depositata una trascrizione in dialetto calabrese, ma solo e direttamente la sua traduzione. Il carattere multiforme delle prospettazioni difensive impone di valutare la questione sotto molteplici aspetti. Il primo attiene alla ontologica differenza esistente tra la funzione di interprete, che la norma predispone essenzialmente a salvaguardia del diritto di difesa dell'imputato che non conosce la lingua italiana, e quella
40 di traduttore di atti o scritti presenti nel fascicolo procedimentale, che possano rivelarsi utili a fini probatori. Nel secondo caso, non è possibile parlare di un obbligo giuridico di provvedere a carico dell'autorità procedente, in tal modo dovendosi interpretare la differente dizione del comma 1 rispetto al comma 2 dell'art. 143. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha optato per l'assenza di obblighi di provvedere alla traduzione proprio con riferimento a casi, simili al presente, in cui si procedeva alla trascrizione di intercettazioni telefoniche svolte in lingua dialettale (cfr. Cass. 3.11.1995, Arfuso, RIV. 203962). Il secondo punto da esaminare riguarda la possibilità di conferire ad un perito un doppio incarico di traduzione e di trascrizione delle intercettazioni. Sembrerebbe di ostacolo la norma dell'art. 222, che alla lettera d), impedisce l'ufficio di perito a pena di nullità a chi è chiamato a prestare ufficio di interprete. Senza necessità di addentrarsi nella ratio di tale norma, né di soffermarsi sulla finalità che essa persegue attraverso il divieto, apparentemene generale, di cumulabilità degli incarichi, si può osservare anzi tutto come la norma citata si riferisca alla funzione di interprete e non a quella di mero traduttore di atti utili a fini probatori. In secondo luogo, l'incompatibilità fra i due compiti sembra statuita solo quando la persona chiamata all'ufficio di perito abbia già svolto nello stesso procedimento funzione di interprete, non quando l'autorità procedente conferisca ad un suo esperto un contemporaneo duplice incarico peritale. In tale senso si è orientata la giurisprudenza di legittimità: "L'art. 222 vieta che sia attribuito l'incarico di perito a chi sia stato già nominato consulente tecnico nello stesso procedimento o in altro connesso..." (Cass. 3.3.200, Saviano, RIV. 217693; nello stesso senso, Cass. 1.2.2000, Singh, RIV. 219857, secondo cui integra una ipotesi di nullità relativa solo il caso di assunzione dell'ufficio di perito da parte di chi abbia già svolto nell'ambito dello stesso procedimento compiti di interprete). Infine, può aggiungersi a quanto sin qui scritto, al solo scopo di completare il quadro valutativo, che, anche se si volesse accomunare il caso di contemporaneo conferimento di doppio incarico peritale al caso di chi abbia già nello stesso procedimento penale assunto compiti di perito o interprete o testimone, la nullità che in tale ipotesi si registrerebbe sarebbe pur sempre una nullità relativa, come tale eccepibile a pena di decadenza entro i termini di cui all'art. 182 c.p.p. Tale norma, al comma due, sancisce che la nullità deve essere eccepita prima del suo compimento e se ciò non è possibile immediatamente dopo. Ebbene, non risulta che gli imputati, pur essendo nelle condizioni di farlo, abbiano sollevato l'eccezione in termini. Il loro tardivo ripensamento sarebbe, dunque, inidoneo comunque a sortire qual si voglia effetto giuridico. Non resta che confutare, da ultimo, l'obiezione secondo cui la scelta di non fare compiere al perito l'operazione intermedia, consistente nella trascrizione in dialetto e poi nella traduzione in lingua italiana, avrebbe
41 comportato una violazione del contraddittorio, non avendo avuto le parti la possibilità di verificare il processo di traduzione dal dialetto alla lingua italiana. Non può esser condiviso, in effetti, tale assunto dal momento che alle parti, anche attraverso la collaborazione dei loro consulenti, è stata fornita la più ampia possibilità di compiere tale verifica, addirittura nel momento stesso in cui i nastri contenenti le registrazioni venivano ascoltati, trascritti e tradotti, partendo dalla versione originale (che costituisce la prova vera e propria), per giungere a quella ottenuta a seguito delle operazioni di ripulitura e filtraggio.
3.5. Quanto al punto 3) è possibile racchiudere in esso tutte le doglianze relative all'uso, che i periti avrebbero irregolarmente fatto, dei brogliacci e del diario di polizia. Si assume, in sostanza, la violazione dell'art. 228, comma 2, c.p.p. che consente al perito di prendere visione solamente degli atti facenti parte del fascicolo per il dibattimento. Sul punto, la giurisprudenza della corte di cassazione ha specificamente escluso che il divieto di allegazione al fascicolo per il dibattimento comporti, in mancanza di previsione normativa in tale senso, l'inutilizzabilità degli esiti peritali. In tali pronunce l'asserita ritualità della allegazione viene ricollegata alla circostanza che il perito trascrittore sia stato o meno fuorviato dalla conoscenza di quei documenti (così Cass. Sez. I, 23/3- 28/4/94, n. 4831, Pulito ed altri), escludendo che possa ritenersi viziata una trascrizione eseguita utilizzando gli stessi al solo scopo di un puntuale svolgimento dell' incarico peritale secondo i quesiti proposti: "Poiché per lo svolgimento della perizia il perito può richiedere, in forza dell'art. 228, comma terzo, C.P.P., notizie all'imputato, alla persona offesa dal reato o ad altro soggetto, restando delimitata l'utilizzazione degli elementi così acquisiti ai soli fini dell'accertamento peritale, non può ritenersi interdetta al perito la visione di atti processuali nei quali dette notizie siano già state raccolte ad iniziativa della polizia giudiziaria o del P.M. Né rileva, sotto tale profilo, l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento, quando vi sia la certezza che il perito abbia fatto uso delle notizie conosciute al solo scopo di un puntuale svolgimento dell'incarico peritale, secondo i quesiti proposti" (così Cass. n. 1064, 13.12.1994, Ced. 201231, Mustaka). Ed invero, la corte d'appello ha correttamente osservato in fatto che, essendosi le operazioni peritali svolte nel rispetto del contraddittorio e sotto il costante controllo effettuato dai consulenti di parte, nulla autorizza a ritenere che il perito, il quale operò sui nastri "ripuliti" ascoltandoli personalmente e redigendo una trascrizione manoscritta del loro contenuto e, ancora, riascoltandoli e confrontandoli con la pagina scritta a mezzo di personal computer dai propri ausiliari sia stato fuorviato, nell'ascolto nell'interpretazione del contenuto di quei nastri, dalla conoscenza che egli aveva dei brogliacci redatti dalla polizia giudiziaria. Egli stesso,
42 d'altronde, ha escluso una simile evenienza, rappresentando che consultò quei documenti esclusivamente al fine di una verifica critica del proprio operato, senza che il suo compito ne fosse risultato influenzato in alcun modo, neppure per l'identificazione delle persone dialoganti. D'altra parte, dalla lettura dei verbali d'udienza del 4/3/99 e del 10.3.99 risulta che sia in occasione dell'incarico peritale di trascrizione sia in occasione dell'incarico di traduzione fu espressamente concessa dal tribunale, senza che le difese vi si opponessero e, quindi, secondo le corrette
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argomentazioni della corte d'appello, con il loro tacito consenso l'autorizzazione a consultare e ritirare le trascrizioni già in precedenza effettuate dai periti, che facevano parte del fascicolo per il dibattimento, oltre che "a servirsi dei brogliacci utilizzati per le conversazioni da trascrivere".
3.6. Con riferimento al punto 4, appare particolarmente analitica la motivazione resa dai giudici d'appello, motivazione che questa corte condivide, ritenendola del tutto immune da vizi logici. In particolare, quella corte si sofferma sulle eccepite nullità o inesistenza della perizia trascrittiva, replicando: a) in primo luogo che non si può desumere l'esistenza di un mandato collegiale dall'uso dell'espressione "congiuntamente" o da talune affermazioni informali rese dal presidente del collegio giudicante, in occasione del conferimento dell'incarico al ZZ, ovvero ancora dalla circostanza che la fascicolazione della trascrizione sia stata individuata tra le voci di spesa, di cui è stata richiesta la liquidazione dal perito IR;
b) in secondo luogo che proprio dalla genesi del conferimento dell'incarico ai due periti è possibile desumere la volontà del tribunale di affidare due incarichi distinti, pur con il medesimo oggetto (traduzione e trascrizione delle conversazioni registrate su nastro nel corso delle intercettazioni eseguite durante le indagini preliminari), da eseguirsi separatamente ed in tempi necessariamente diversi, sulla base della particolare competenza e specializzazione di ciascuno di loro (all'uno il compito di "ripulire" e "filtrare" i nastri, all'altro il compito successivo di trascrivere in lingua italiana, dopo averlo tradotto dal dialetto calabrese usato dagli interlocutori, il contenuto di quelle conversazioni); infatti, quel "doppio" incarico peritale si rese necessario a seguito dell'affermazione di quest'ultimo, in occasione del conferimento del proprio incarico, di non essere in grado di effettuare direttamente la traduzione dal dialetto alla lingua. Valutate le considerazioni in fatto operate dalla corte d'appello, occorre anche osservare come la giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione del secondo comma dell'art. 221 c.p.p., abbia sostenuto che, "in tema di perizia, non costituisce violazione processuale (né lesione del diritto di difesa)
l'affidamento da parte del giudice di distinti incarichi peritali, aventi il medesimo oggetto, a più persone fornite di particolare competenza nella
43 specifica disciplina, sempre che ricorra la condizione che le valutazioni da compiersi siano di notevole complessità, ovvero richiedano distinte conoscenze in differenti discipline, atteso che la scelta del giudice di non affidare un mandato collegiale ma singoli incarichi... lungi dal comprimere il diritto di intervento e rappresentanza dell'imputato, rafforza le garanzie di quest'ultimo" (Cass. Sez. il, 10/11/00-2/4/01, n.
13151, Gianfreda ed altri).
3.7. Circa l'obiezione che il perito si sia avvalso di personale ausiliario per lo svolgimento di attività esorbitanti i limiti del mandato, la corte territoriale, dopo aver precisato che la doglianza si fonda essenzialmente sull'affermazione dello stesso perito di aver impiegato solamente 86 giorni solari per svolgere un incarico che, a suo stesso dire, richiedeva 171 giorni lavorativi, ha replicato, in punto di fatto che, a seguito dell' estensione delle autorizzazioni già concesse dal primo giudice al perito IR, anche il secondo perito (ZZ) era autorizzato ad utilizzare i mezzi e le strutture della “Carro 2001" per le operazioni esecutive (filtraggio, stampa, rilegatura); egli, pertanto, si avvalse di personale ausiliario per la "stampa" della trascrizione da lui manualmente effettuata, secondo quanto egli stesso affermò nel corso dell'udienza dell' 11/10/99. Tali essendo le precisazioni in punto di fatto operate dai giudici del merito e non contestate da alcuno, può essere segnalato, in diritto, che la copiatura di un manoscritto costituisce attività meramente materiale, legittimamente delegabile, sempre che venga sottoposta a controllo da parte del perito
(cfr. Cass. Sez. III, 23/6-25/9/00, n. 10058, Fumarola e altro).
3.8. Quanto, inoltre, alla mancata sottoscrizione da parte di uno dei due periti, (punto 6) essa non è idonea a produrre alcuna nullità delle trascrizioni delle intercettazioni, dal momento che le disposizioni che regolano.
l'espletamento della perizia non prevedono la sottoscrizione di ciascun foglio dell'elaborato e, comunque, non prevedono alcuna sanzione per l'omissione di tale firma (espressamente in tal senso, v. Cass. Sez. I,
2/11/95-27./1/96, n. 825, Marino e altri).
4. Composizione del collegio giudicante.
4.1. Nel corso del dibattimento di secondo grado si è verificata una causa di astensione di un componente del collegio, decisa dal Presidente della corte d'appello, il quale, in applicazione della normativa in vigore, ha anche statuito con decreto che il processo riprendesse in nuova composizione senza travolgere la fase della costituzione delle parti. La corte d'appello si è adeguata a tale decisione.
44 4.2. Alcuni imputati impugnano la decisione, sotto diversi aspetti:
VE AM, TI CC, RA IO, OL AT, 4.3.
OS EL, DE NZ eccepiscono la nullità di tutti gli atti compiuti in presenza del componente del collegio astenutosi, e segnatamente di quelli relativi alla costituzione delle parti.
TI CC e RA IO eccepiscono anche la nullità delle 4.4. udienze del 31/1/2002, del 7 e 8/2/2002 e, comunque, della sentenza di secondo grado, in quanto il mutamento di composizione del collegio avrebbe dovuto comportare la ritraduzione in aula di tutti gli imputati, anche di quelli che avevano in precedenza rinunciato a comparire. In particolare, poi, il TI rileva che, avendo addirittura comunicato tempestivamente la volontà di parteciparvi, solo precisando di non voler essere tradotto prima dell'udienza presso la casa circondariale di Torino, non era possibile attribuirgli la volontà di una rinuncia a comparire.
4.5. OL AT eccepisce la nullità dell'ordinanza 30.1.2002 e della sentenza 1.3.2002, ex art. 178 lett. a) e 179 comma 1, assumendo che la sopravvenuta astensione di un membro del collegio travolgerebbe anche la sentenza -nonostante che la proposta di patteggiamento sia stata accolta successivamente da un collegio correttamente composto- in quanto la proposta fu irregolarmente concordata avanti ad un collegio nel quale uno dei componenti era impossibilitato ad esercitare il proprio ufficio.
4.6. I motivi sono manifestamente infondati.
4.7. La corte d'appello ha fornito un resoconto analitico della vicenda processuale, i cui punti salienti sono rappresentati dall'esistenza di una causa di astensione di uno dei componenti del collegio giudicante, che aveva svolto funzioni di pubblico ministero, sia pure durante il periodo estivo ed in sostituzione del titolare delle indagini, durante la fase delle indagini preliminari del procedimento. Investito della questione, il Presidente della Corte d'appello di Torino con decreto del 30.1.2002 autorizzò l'astensione e, in base alle disposizioni dell'art. 42, comma 2,
c.p.p. indicò, fra gli atti che conservavano efficacia, quelli attinenti alla costituzione delle parti, compresi il controllo della regolare costituzione delle parti, l'esame e le decisioni delle questioni relative, compiuti all'udienza del 20.11.2001. Sicché, il giudizio d'appello riprendeva il proprio corso a partire dalla fase immediatamente successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento. All'udienza successiva del 7.2.2002 alcuni difensori chiedevano che fosse revocata l'ordinanza con la quale era stata disposta la prosecuzione del dibattimento a partire dalla
45 fase immediatamente successiva alla dichiarazione di apertura del dibattimento, sostenendo che a seguito dell'astensione di uno dei componenti del collegio giudicante dovevano ritenersi viziate sia la vocatio in iudicium, sia la valutazione operata da quel collegio circa la regolare costituzione delle parti. La corte d'appello rigettava la richiesta con ordinanza, con cui segnalava la manifesta infondatezza della richiesta difensiva, non incidendo l'incompatibilità di un giudice sulla sua capacità, non potendo essa, conseguentemente, determinare nullità delle decisioni assunte. Nel corpo della sentenza, poi, la corte d'appello ribadiva nuovamente tali concetti.
4.8. Dinanzi alla corte di cassazione alcuni imputati, come si è visto, ripropongono le medesime questioni. Essendo la questione ampiamente sceverata, è possibile brevemente replicare che per giurisprudenza assolutamente costante il decreto presidenziale, che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione e' sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati all'ambito dell'ufficio e assolvono alla funzione di conservare il prestigio dell'amministrazione della giustizia e la fiducia dell'opinione pubblica nella imparzialità dei giudizi. Tale regime non menoma i diritti della difesa, potendo la parte proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la cui decisione e' emessa all'esito di una procedura in contraddittorio ed e' impugnabile mediante ricorso per cassazione ex art. 127 c.p.p. (Cass. 776, RIVISTA 211959, 5/03/1998 - 07/07/1998, SEZ. 6,
Berlusconi). Si palesa, pertanto, inammissibile qualsiasi impugnazione del decreto presidenziale, che sulla base dell'art. 42, comma 2, c.p.p. indicò anche gli atti che conservavano efficacia. Consegue la piena validità degli atti compiuti dal giudice astenutosi, della cui sorte non è fatta menzione nel provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione. (Cass.
4227, RIVISTA 208409, 19/06/1997 - 16/07/1997, Barreca e altri).
Risulta, peraltro, palesemente erronea la tesi degli imputati secondo cui gli atti posti in essere dal giudice astenutosi siano nulli, in quanto la violazione, da parte del giudice, del dovere di astensione non incide sulla di lui capacità e, pertanto, non e' causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178 lett. a) c.p.p., dando essa luogo soltanto al diritto, per la parte, di ricusare il giudice non astenutosi, con conseguente eventuale nullità, ai sensi dell'art. 42 c.p.p., dei soli atti compiuti dal giudice dopo l'accoglimento della ricusazione. (Cass. 1831, RIVISTA 194273, 28/04/1993 17/06/1993, Spampanato). Infine, sembra opportuno ribadire che la necessità di ripartire dal momento successivo alla dichiarazione di apertura del dibattimento discende, nel caso in esame, non già dalla invalidità di qualche atto posto in essere dal giudice astenutosi, ma dal
46 principio dettato dall'art. 525, comma 2, c.p.p., che sancisce il principio dell'immutabilità del giudice. Sennonché, per giurisprudenza costante "Il principio dell'immutabilita' del giudice del dibattimento, coerentemente alla finalita' di assicurare l'identita' tra il giudice che emette la decisione e quello che ha presieduto alla raccolta delle prove ed alla relativa discussione, vale per la fase di istruzione, di discussione e di deliberazione, ma non si estende alla fase degli atti introduttivi, che precede il dibattimento vero e proprio, ed e' dedicata solamente alla verifica della regolare costituzione delle parti. Per conseguenza non configura alcuna nullita' rinviare il dibattimento ad una udienza ove questo sia condotto innanzi ad un collegio diversamente composto, dopo la dichiarazione di contumacia dell'imputato" (Cass. 8537,
RIVISTA 211531, 7/5/1998 - 23/7/1998, Di Leo).
4.9. L'inammissibilità della questione sottoposta all'esame di questa corte trascina con sé anche le residue obiezioni difensive, secondo cui il mutamento di composizione del collegio avrebbe dovuto comportare la ritraduzione in aula di tutti gli imputati, anche di quelli che avevano in precedenza rinunciato a comparire. Non si comprende, in verità, da quale norma le difese traggano tale principio. E' evidente che, non essendo affetto da nullità alcun atto compiuto dal collegio prima dell'astensione di un suo componente, e dovendo il giudizio ripartire dalla fase immediatamente successiva a quella della costituzione delle parti e della risoluzione delle relative questioni, non può dirsi si sia registrata alcuna interruzione del corso ordinario del processo. D'altro canto, appare significativo il fatto che il TI CC solleva simile problematica senza indicare nel motivo di gravame neppure la norma che presume violata (cfr. II motivo a pag. 10 del ricorso), mentre il RA cita l'art. 525 c.p.p. — che tratta della immediatezza della deliberazione - ed individua a
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sostegno del suo assunto una giurisprudenza di legittimità (Cass. 953, 8 - 30/8/95, Capone;
Cass. 4.11.1994, Tini), che non ha specifica attinenza con il caso in esame e che, anzi, se correttamente interpretata, dimostra il contrario di quanto sostenuto dalla difesa. Le sentenze indicate si riferiscono, infatti, a casi in cui l'istruttoria dibattimentale era stata effettuata in assenza dell'imputato, con plurimi successivi rinvii fino all'udienza nella quale fu emessa la decisione da giudice diverso da quello dinanzi al quale erano state raccolte le prove: "L'art. 525, comma secondo, applicabile anche al procedimento pretorile a norma degli artt. 549 e 567, comma primo, dispone che alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullita' assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Il principio di immutabilita' del giudice che si collega, realizzandolo, a quello dell'immediatezza nel rapporto fra giudice e prova, impone che a decidere sul fondamento delle accuse formulate all'imputato sia il medesimo giudice persona
47 fisica davanti al quale le parti hanno esibito e raccolto validamente le ade quelle a discolpa. Pertanto, quando, prove a carico istruzione dibattimentale cominciata o esaurita, muta prima della decisione il pretore, e' inevitabile procedere ad un nuovo giudizio previa rinnovazione - ad opera dello stesso pretore, e non del pubblico ministero della citazione dell'imputato che non era presente al
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rinvio".
4.10. L'imputato TI CC mostra, poi, di voler tornare sull'argomento, sia pure sotto altra angolazione. Egli lamenta una nullità ai sensi dell'art. 185 c.p.p., avendo chiesto di presenziare alla udienza del 31.1.2002, che era la prima udienza da celebrare dinanzi al collegio diversamente composto, senza tuttavia ottenere la traduzione in aula, in quanto il suo rifiuto di venir tradotto presso la casa circondariale di Torino venne malamente interpretato come una rinuncia a comparire a quell'udienza. La questione, posta suggestivamente in collegamento con quella della diversa composizione del collegio, non ha in realtà alcuna connessione con essa, ma attiene semplicemente all'interpretazione del rifiuto opposto dal
NE nel momento in cui stava per esser tradotto presso la casa circondariale di Torino, per poi esser tradotto in aula. Orbene, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, "il rifiuto dell'imputato detenuto di assistere all'udienza dibattimentale può consistere in qualsiasi comportamento indicativo di una inequivoca volontà di non presenziare all'udienza e così in una informale dichiarazione di rinuncia, di non accettazione e simili o nel mero rifiuto della traduzione, restando irrilevante, per la indisponibilità degli effetti del rifiuto, la mancanza di una volontà espressa di consentire il giudizio in assenza o la affermazione di voler optare per il rito contumaciale o persino la pretestuosa contraddittoria affermazione di non consentire il giudizio in assenza, pur rifiutando espressamente la traduzione "(Cass.
S.U. 4895, RIVISTA 172957, 19/04/1986 - 05/06/1986, DI PASQUALE).
Il principio risulta ripetuto anche recentemente, con ulteriori specificazioni. Si è, infatti, stabilito che poiché l'imputato detenuto, a causa del suo stato, non ha libertà di movimento ma deve sottostare alle determinazioni delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della traduzione, il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge equivale ad impedire la traduzione e quindi a rifiutarla, con un comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza (Cass. 486, RIVISTA 212255, 21/12/1998 - 15/01/1999, Avezzano). La massima può essere applicata al caso in esame, poiché il trasferimento del detenuto dal carcere di appartenenza alla casa circondariale del luogo ove si svolge l'udienza costituisce un preciso adempimento del dovere, che investe i militari addetti alla traduzione del detenuto, dettato sia da motivi di sicurezza, sia
48 dalla necessità di consentire una tempestiva traduzione in udienza per il giorno prestabilito. L'aver frapposto ostacoli a tale trasferimento equivale ad aver assunto un comportamento incompatibile con la volontà di presenziare all'udienza.
4.11. Infine, manifestamente infondata si presenta l'eccezione di nullità dell'ordinanza 30.1.2002 e della sentenza 1.3.2002, ex art. 178 lett. a) e
179 comma 1, proposta da OL AT. L'imputato assume che egli concordò con il p.m. in appello il riconoscimento delle circostanze generiche, alla presenza, quale componente del collegio, di quel giudice, che successivamente si astenne. Nonostante la proposta di patteggiamento sia stata accolta successivamente da un collegio regolarmente composto, l'imputato sostiene che l'astensione di un membro del collegio presente quando la proposta fu concordata, rendendo irregolare la proposta stessa, travolgerebbe anche la sentenza successivamente resa. La dimostrazione testé fornita della insussistenza di condizioni di incapacità del giudice e, quindi, della perfetta regolarità di tutti gli atti compiuti dal primo collegio fornisce adeguata risposta a tale eccezione.
5. Mancata assunzione di una prova decisiva.
5.1. Sotto tale dizione vengono in considerazione le questioni poste ai giudici di merito per ottenere una rinnovazione parziale del dibattimento. Si sostiene diffusamente che l'unico modo per individuare correttamente e con certezza le voci dei soggetti dialoganti fosse la perizia fonica, invocata nel corso del dibattimento anche di secondo grado e negata dai giudici di merito. Si sostiene, altresì, la necessità di disporre nuova perizia trascrittiva, allo scopo di dirimere dubbi riguardanti alcune intercettazioni. Si eccepisce la violazione degli artt. 495 e 143, comma 2, c.p.p. per aver la corte respinto (peraltro si assume immotivatamente) la richiesta di procedere all'ascolto in udienza delle conversazioni intercettate (VE, RA, OS).
5.2. TI CC, RA IO, DE NZ eccepiscono in particolare la violazione del diritto di difesa, avendo la corte disconosciuto che la perizia fonica fosse l'unico strumento a disposizione della difesa per contrastare la prova dedotta dall'ispettore IS, che aveva riconosciuto la voce degl'imputati.
5.3. MA BE sostiene che la corte, essendosi fondata su apprezzamenti personali degli agenti di p.g. addetti all'ascolto delle
49 conversazioni, per stabilire a chi appartenessero le voci degli interlocutori, avrebbe violato il disposto dell'art. 194, III comma, che vieta quel tipo di testimonianza. Illogica sarebbe poi la motivazione sulla esistenza di altri dati, che sarebbero peraltro circostanziali e privi di rilievo, se avulsi dalla specifica individuazione della voce oggetto di intercettazione.
5.4. NE PP, SM IO, AT AZ, IT EL eccepiscono la nullità dell'ordinanza emessa in data 7/2/2002, reiettiva delle istanze di rinnovazione del dibattimento per nuova perizia trascrittiva, di cui contestano la motivazione (v. pag. 20 del ricorso). Sostengono la presenza di due diverse trascrizioni degli stessi brani di conversazione, che solo una altra perizia avrebbe potuto risolvere;
contestano, altresì, il ragionamento logico della corte, che dopo aver sostenuto l'inutilità di una nuova perizia giunge poi a sostenere che nel contesto del discorso potrebbero trovarsi riferimenti alla sostanza stupefacente, sfuggiti al trascrittore.
5.5. Nell'ambito delle questioni poste dalle difese in ordine alla mancata rinnovazione parziale del dibattimento, alcune di esse si presentano come strettamente attinenti alla problematica della mancata assunzione di una prova decisiva, altre si collocano in ambiti più genericamente riferibili ad ipotesi di supposta nullità.
5.6. Prendendo le mosse dalla domandata rinnovazione parziale del dibattimento per l'espletamento di perizia fonica, la richiesta difensiva effettuato focalizza l'attenzione sul riconoscimento delle voci dall'ispettore IS. Tale testimonianza è stata oggetto di critiche sotto un duplice ordine di profili. Anzitutto perché il tribunale avrebbe violato il disposto dell'art. 194 comma 3 c.p.p., che vieta al teste di esprimere apprezzamenti personali (tali sarebbero l'individuazione di una voce a seguito di ripetuti ascolti di nastri e registrazioni ed il confronto con un campione di voce di ciascuno degli imputati) (così la difesa di PP NE); in secondo luogo, perché, anche ove se ne riconoscesse la validità sul piano processuale, quelle dichiarazioni testimoniali sarebbero insufficienti a costituire prova dell'identità degli interlocutori delle conversazioni intercettate, perché il loro riconoscimento sarebbe fondato su valutazioni basate esclusivamente sull'uso di un organo di senso, che si sostanzia nel ricordo di una percezione cui non sarebbe possibile attribuire valore di prova (così la difesa di CC NE).
5.7. Il problema concernente la validità processuale e l'efficacia probatoria della testimonianza dell'ispettore è stato correttamente affrontato e risolto dal tribunale, le cui osservazioni sono state recepite dalla corte d'appello. In particolare, quei giudici di merito hanno rilevato, per quanto attiene
50 alla liceità di una testimonianza che abbia per oggetto l'identificazione e l'attribuzione delle voci ascoltate dalla persona esaminata, come non venga in realtà richiesto al testimone di esprimere degli apprezzamenti personali vietati dalla legge, ma gli si richieda solamente di ricordare e riferire il contenuto e il risultato di una sua percezione sensoriale e, quindi, un fatto storico. E' ovvio che anche tale testimonianza, come ogni esame testimoniale che abbia per oggetto il risultato di una percezione sensoriale, contiene in sé anche il risultato di una elaborazione intellettuale, effettuata dal teste. Ma è assolutamente impossibile scinderla dalla deposizione sul fatto percepito attraverso i sensi e risulta, quindi, espressamente consentita, ai sensi della norma di cui al terzo comma dell'art. 194 c.p.p., che, vietando al teste di esprimere apprezzamenti personali, esplicitamente esclude tale divieto allorché, appunto, "sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti". All'obiezione, poi, secondo cui l'ispettore IS, attraverso l'ascolto dei nastri ed il confronto con campioni in suo possesso, avrebbe arbitrariamente svolto compiti propri di un perito, la corte territoriale replica che, consistendo il suo compito istituzionale nell'ascolto di quelle registrazioni al fine dell'utile futuro svolgimento delle indagini, la sua deposizione era perfettamente valida. Sotto il profilo dell'efficacia della deposizione sul piano probatorio, poi, la corte territoriale segnala in primo luogo la grande affidabilità di quelle dichiarazioni, essendo il frutto di un'opera di ascolto svoltasi in un lungo arco di tempo, sulle stesse voci, confrontate fra loro e con campioni sicuri;
in secondo luogo, che all'individuazione delle voci operata dall'ispettore IS si sono affiancati altri numerosi, univoci e convergenti elementi indizianti, quali, il riconoscimento personale effettuato in occasione del contestuale servizio di appostamento di polizia;
l'uso di nome e cognome, da parte di alcuni dei locutori;
il riferimento precedente o successivo all'incontro presso la OG, desumibile da conversazioni telefoniche tra persone sicuramente individuate, o il riferimento, in occasione di conversazioni intercettate, ad appuntamenti tra gli interlocutori, che furono successivamente oggetto di verifica e controllo da parte della polizia;
il riferimento a circostanze o fatti inequivocamente individuanti il soggetto che li riferiva nel corso della conversazione intercettata;
il contesto spazio-temporale di talune intercettazioni, tale da consentire la sicura individuazione delle persone presenti, anche sulla base del solo riferimento al nome di battesimo;
le ammissioni di taluni imputati circa la propria presenza ad un determinato incontro e, in qualche caso, le "chiamate in correità" da parte di coimputati nei confronti di chi, invece, aveva negato di essere stato presente e di avervi partecipato. Sulla base di tali considerazioni la corte d'appello ha escluso l'indispensabilità della perizia fonica.
51 5.8. Con riferimento, poi, alla lamentata violazione degli artt. 495 e 143, comma 2, c.p.p. per aver la corte respinto (peraltro, si assume immotivatamente) la richiesta di procedere a nuova perizia di trascrizione ed all'ascolto in udienza delle conversazioni, deve esser premesso che il richiamo all'art. 143, comma 2, risulta del tutto incongruo, riguardando esso la nomina di un interprete, non l'ascolto delle registrazioni originali, né la nomina di un perito trascrittore. E' d'obbligo, poi, precisare che la corte d'appello ha fornito puntuale risposta in punto di fatto a tutte le doglianze sollevate dalle difese, dalla asserita esistenza di differenze tra le trascrizioni effettuate su incarico del giudice per l'udienza preliminare e quelle eseguite dai periti del tribunale, ai risultati oggettivamente incerti di alcune trascrizioni;
dalle difficoltà interpretative connesse all'uso del dialetto calabrese da parte degli interlocutori, fino alle caratteristiche dei luoghi in cui le intercettazioni erano effettuate, alla presenza di rumori di fondo che ne avrebbero alterato il contenuto ed al passaggio da un segnale analogico ad uno digitale, tale da importare la manipolazione del suono.
Richiamandosi, peraltro, ad una sua ordinanza emessa nel corso del dibattimento, essa ha speso alcune pagine della sentenza per spiegare, punto per punto, le ragioni per cui non riteneva prova decisiva né l'espletamento di una terza perizia di trascrizione, né l'ascolto in dibattimento delle bobine, operazioni che, in sostanza non avrebbero potuto eliminare le residue perplessità interpretative e conoscitive, derivanti dalla non perfetta registrazione delle voci. Essa, ha infine concluso che la traduzione dal dialetto calabrese in lingua italiana è stata affidata ad un esperto, sotto il controllo dei consulenti delle parti, sicché una ulteriore attività di riascolto in sede dibattimentale dei nastri registrati sarebbe risultata inutile, superflua e contraria alle esigenze di economia processuale.
5.9. Preso atto del considerevole sforzo operato con motivazione indenne da vizi logici - dalla corte d'appello di Torino, per spiegare le ragioni del diniego di rinnovazione parziale del dibattimento, deve essere in questa sede richiamata, a maggior suffragio delle ragioni esposte dai giudici di merito, la regola fissata sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, attraverso alcune decisioni, che, nel solco di una costante linea interpretativa, hanno progressivamente precisato e puntualizzato la questione. Con il disposto dell'art. 495, comma 2, c.p.p., che riconosce all'imputato il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, si è recepita nel nostro ordinamento la norma contenuta nell'art. 6 n. 3 lett. d) della Convenzione
Europea dei diritti dell'uomo, per la quale ogni accusato ha diritto di ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni di quelli a carico. Trattasi di un vero e proprio diritto, la cui violazione comporta la nullità della sentenza. L'esercizio di tale diritto
52 trova, tuttavia, dei limiti nella specifica normativa riguardante proprio il diritto alla prova: “Il diritto all'ammissione delle prove indicate a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico, che l'art. 495, comma 2, c.p.p. riconosce all'imputato, non è esercitatile liberamente, incontrando limiti ben precisi nelle prescrizioni degli artt. 188, 189, 190 e 191. Esso deve, perciò, armonizzarsi con il potere-dovere del giudice del dibattimento di valutare la liceità e la rilevanza della prova richiesta onde escludere quelle vietate dalla legge o manifestamente irrilevanti". (Cass. 550, 23/09/1992 - 25/01/1993, SEZ. 6, Concimano, Ced. 193755).
Il principio risulta costantemente adottato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, la quale, tuttavia, ha ulteriormente precisato che "il diritto alla controprova non può avere ad oggetto l'espletamento di una perizia, mezzo di prova per sua natura neutro e, come tale, non classificabile nè a carico, nè a discarico dell'accusato, oltre che sottratto al potere dispositivo delle parti e rimesso essenzialmente al potere discrezionale del giudice, la cui valutazione, se assistita da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità; deve conseguentemente negarsi che l'accertamento peritale possa ricondursi al concetto di prova decisiva la cui mancata assunzione costituisce motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. d), c.p.p." (Cass. 17/06/1994; SEZ. 1; Jahrni). Inoltre, sullo specifico tema delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali, la corte suprema ha precisato che “qualora venga dall'imputato contestata l'attribuzione delle voci degli interlocutori compiuta dai giudici di merito, in difetto di ascolto in contraddittorio delle registrazioni e di perizia fonica, non disposto nonostante le richieste in tal senso formulate, né l'invocata perizia né l'ascolto in contraddittorio delle registrazioni possono giuridicamente ricondursi al concetto di prove decisive richieste a norma dell'art. 495, comma secondo, c.p.p., in rel. all'art. 606, comma primo, lett. d) c.p.p., concernendo tale disposizione il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove da lui dedotte a discarico sui fatti oggetto della prova a carico, mentre sia la perizia che il riascolto dei nastri costituirebbero non prove a discarico contrapposte a quelle di accusa ma semplici mezzi, in sé neutri, di verifica ed interpretazione delle prove vere e proprie, rappresentate esclusivamente dalle registrazioni delle conversazioni" (9370/94, SEZ. 1, RIV. 199913, Morabito ed altri). 6. Questioni relative al reato associativo.
53 principalmente in forza di alcune sentenze acquisite nel giudizio di primo grado;
per aver essi desunto la prova dell'esistenza del sodalizio esclusivamente dalla prova dei reati-fine, acquisita essenzialmente attraverso le intercettazioni telefoniche;
per aver essi valutato l'esistenza di una vasta autonomia fra i vari associati e nei confronti dell'unico promotore (TI CC), senza aver tratto le dovute conseguenze circa l'esistenza stessa del sodalizio criminoso, che ha bisogno per vivere di almeno tre persone. In ordine alla sussistenza del vincolo associativo, si contesta che la corte d'appello l'abbia ricavato da alcune intercettazioni, omettendo di citarne altre, di segno contrario, indicate dalla difesa. Si contesta, peraltro, il ragionamento della corte, secondo cui l'affectio societatis non possa essere considerata sinonimo di totale armonia. Quanto all'organizzazione del gruppo si ritiene che la corte abbia erroneamente attribuito all'associazione i mezzi propri dei singoli, mentre abbia considerato sufficiente ad integrare il presupposto del reato qualsiasi generica forma organizzativa, sostanzialmente priva di mezzi, strutture e patrimoni. Quanto alla divisione dei ruoli si sostiene che la corte d'appello avrebbe adottato una motivazione inadeguata, senza concretamente indicare in cosa si riscontrerebbe simile inadeguatezza. Con riferimento al programma associativo, si sostiene che due anni di intercettazioni non hanno consentito di individuare un preciso progetto. Altri obietta che la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto la durata nel tempo dei rapporti fra gli imputati e la pluralità di condotte violative della normativa sugli stupefacenti, elementi dimostrativi dell'esistenza del programma criminoso. Essi, secondo la tesi difensiva, potrebbero anche essere espressione del vincolo della continuazione. Per altro verso, si sostiene che alcuni elementi considerati dalla corte d'appello, quali l'accordo, il perdurare nel tempo dei rapporti, siano irrilevanti al fine della dimostrazione dell'esistenza dell'associazione. L'unico dato ineludibile sarebbe la presenza di una struttura organizzata, dalla quale si ricavi il contenuto dell'accordo. Si contesta, pertanto, quella giurisprudenza che ritiene sufficiente la presenza di una struttura rudimentale per la configurazione del reato. Si assume che la corte avrebbe esaltato dati congetturali e contrastanti con la realtà a proposito della disaffectio societatis dimostrata nei confronti dei fornitori milanesi, e non avrebbe correttamente delineato la differenza fra associazione e concorso nel reato.
7.1. Ciò posto, la corte d'appello di Torino si è occupata delle tematiche relative alla configurabilità del reato associativo da pag. 104 a pag. 125 della sentenza. Dopo aver richiamato espressamente la motivazione del Tribunale sul punto, e precisato che quell'A.G. ha adottato i principi enunciati dalla giurisprudenza più esigente e restrittiva in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha analizzato le obiezioni della difesa su ciascuno degli elementi costitutivi dell'associazione, individuati nell'esistenza di tre o più associati,
54 nell'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente, nell'esistenza di un'organizzazione, con ripartizione dei ruoli e utilizzo dei mezzi, nell'esistenza di un programma criminoso volto all'esecuzione di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti.
7.2. Non è evidentemente possibile, né utile, ripetere tutto il percorso logico- giuridico seguito da quei giudici. Limitatamente ai punti di interesse, che quella ampia motivazione assume nell'attuale fase processuale, va dato atto alla corte territoriale di aver espresso una motivazione analitica, ricca di richiami agli specifici elementi probatori acquisiti nel corso del lungo itinerario procedimentale, puntuale nell'individuazione delle questioni di diritto come nell'enucleazione delle problematiche in fatto, attenta nella replica alle obiezioni difensive mosse. Così, la corte d'appello ha analiticamente replicato a tutti i rilievi critici avanzati dai difensori appellanti, i quali eminentemente impingevano, similmente agli odierni ricorsi per cassazione, la valutazione operata dai giudici di merito di quel materiale probatorio, per sostenerne l'inidoneità a dimostrare gli elementi costitutivi del delitto associativo. Similmente, la corte territoriale ha fornito compiuta, logica e consequenziale risposta alle argomentazioni difensive volte ad accreditare la tesi dell'esistenza del concorso di persone, piuttosto che del reato associativo, della continuazione dei reati fine, piuttosto che del programma criminoso posto in essere dal sodalizio criminoso, anche scendendo dettagliatamente nella descrizione dei fatti e delle conversazioni intercettate poste a fondamento delle proprie ragioni.
7.3. Tanto premesso, va precisato, con convinta determinazione, che la prima. delle obiezioni mosse (l'aver i giudici di merito ritenuto l'esistenza di un sodalizio criminoso principalmente in forza di alcune sentenze acquisite nel giudizio di primo grado) risulta sconfessata da quel complesso itinerario logico-ricostruttivo operato prima dal Tribunale e poi dalla corte territoriale, la cui sentenza viene oggi impugnata, mentre le restanti obiezioni in fatto si risolvono, in effetti, in ricostruzioni del fatto storico difformi dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, che, secondo quanto è stato già scritto in questo provvedimento, non sono suscettibili di valutazione in sede di legittimità. Quanto, poi, alla obiezione delle difese, relativa alla necessità di una struttura organizzata, dalla quale sia possibile ricavare il contenuto dell'accordo, non è senza significato che le repliche difensive partono dalla contestazione di quella giurisprudenza che ritiene sufficiente la presenza di una struttura rudimentale per la configurazione del reato. Tuttavia, quella giurisprudenza si attaglia perfettamente alla verificazione dei dati del reale e riproduce un orientamento costantemente accolto dalla corte di cassazione e condiviso da questo collegio.
55 7.4. Sul punto va, poi, operata una precisazione metodologica, utile anche in generale per tutti i motivi di gravame presentati. E' diffusa la doglianza dei difensori relativa al modo in cui la corte d'appello ha affrontato le molteplici problematiche del presente processo. Si sostiene assai di sovente nei ricorsi che la corte d'appello sarebbe venuta meno al suo precipuo obbligo motivazionale, in quanto avrebbe limitato il suo compito alla mera replica delle obiezioni mosse dalle difese alla sentenza di primo grado, rappresentando, peraltro, costantemente soluzioni alternative a quelle proposte dalle difese, spesso frutto di congetture, piuttosto che fondate su elementi di prova. L'esempio più vistoso di tale modo di procedere sarebbe evidenziabile proprio nella parte della motivazione che analizza i rilievi critici dei difensori sull'esistenza del delitto associativo.
7.5. Simile prospettazione appare a questa corte del tutto destituita di fondamento. Se è vero che da un punto di vista quantitativo la corte d'appello dedica un gran numero di pagine alla replica delle obiezioni, eccezioni, argomentazioni contrarie delle difese, è però anche vero che essa avverte in premessa che al giudice di secondo grado compete il compito di esaminare i fatti nei limiti del devoluto, dando quindi "per scontato” tutto ciò che, già descritto o valutato in primo grado, non sia più oggetto di discussione o possa ritenersi superato per effetto della ritenuta infondatezza di taluni di quei motivi". La scelta metodologica operata dalla corte territoriale è assolutamente coerente con la fisiologia del suo compito istituzionale. Quanto alla presentazione di soluzioni alternative, che sovente le difese definiscono congetture, deve essere soltanto segnalato che di fronte a prospettazioni congetturali e ad interpretazioni del fatto storico difformi non può esservi altra replica se non quella di procedere, secondo i canoni della logica, al metodo di verificazione e falsificazione del ragionamento contrario. Procedimento logico, questo, seguito costantemente nel corso dell'ampia motivazione elaborata dalla corte territoriale.
7.6. Conclusivamente, va ribadito che tutte le questioni, che le difese sottopongono oggi all'esame della corte di cassazione, hanno ricevuto già in secondo grado puntuale risposta, con motivazione che si giudica nel complesso indenne da vizi logici.
Altre questioni, frequentemente proposte dai ricorrenti. 8.
Prima di affrontare l'analisi delle singole posizioni processuali, le quali 8.1. involgono questioni riferibili specificamente a ciascun ricorrente, giova, ai fini della migliore economia procedimentale e della più compiuta
565 6 comprensibilità del testo, esaminare congiuntamente ancora alcune questioni, che, pur non rivestendo carattere di generalità né ponendosi come preliminari rispetto ad altre, risultano tuttavia identicamente proposte da numerosi imputati, di guisa che appaiono meritevoli di una sola, unitaria risposta.
In questa analisi assumono rilievo in primo luogo le questioni relative alla 8.2. corretta interpretazione delle conversazioni intercettate, sia che esse riguardino il livello probatorio raggiunto nell'individuazione delle voci e, quindi, nell'identificazione dei soggetti dialoganti, sia che esse attengano più dettagliatamente al contenuto indiziario delle conversazioni in ordine alla consumazione del reato associativo e dei singoli reati fine.
Con riferimento al primo dei prospettati problemi, si è già avuto modo di 8.3. precisare, al par. 5, che alcun vizio procedimentale è possibile riscontrare nel percorso seguito dai giudici di merito, sia con riferimento al diniego di rinnovazione parziale del dibattimento, sia con riferimento alla valutazione del rilievo probatorio assunto dalla deposizione dell'ufficiale di p.g., che ha proceduto all'individuazione delle voci presenti nelle conversazioni registrate.
8.4. Quanto al secondo aspetto, taluni imputati, ampiamente entrando nel dettaglio dei fatti, hanno presentato dinanzi a questa corte doglianze relative a presunte violazioni dell'art. 192 c.p.p. Si è così diffusamente sostenuto che le intercettazioni telefoniche, o alcune di esse, meritassero una diversa interpretazione da parte dei giudici di merito, o che fossero insignificanti, o diversamente significanti rispetto alla versione offerta dai giudici di merito;
che talune dichiarazioni si prestassero ad interpretazioni alternative, ecc.
8.4.1. Simili prospettazioni non possono trovare alcun accoglimento in questa sede. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che: "Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata". (Cass. 9392, 21/05/1993 19/10/1993, Germanotta,
RIVISTA 195306). Più approfonditamente, si è sostenuto che: "La specificita' dell'art. 606, lett. e)- c.p.p., dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilita' per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui alla lettera c)
57 dello stesso articolo. E cio', sia perche' la deducibilita' per cassazione e' ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullita', inutilizzabilita', inammissibilita' o decadenza, sia perche' la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale;
sicche' il concetto di mancanza di motivazione non puo' essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori". (SENT. 1088, 26/11/1998 - 26/01/1999, EL e altri, RIVISTA 212248).
8.4.2. Anche se riguardati sotto il diverso aspetto del vizio di motivazione, i motivi si rivelano infondati: "L'art. 192 c.p.p., lungi dal limitare l'operatività del principio del libero convincimento del giudice, codifica due canoni, peraltro, già da tempo acquisiti all'esperienza giurisprudenziale. In base al primo, la chiamata di correo deve essere vagliata insieme agli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità. Per il secondo, l'esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti. Di conseguenza, esso non consente al giudice di legittimita' un controllo sul significato concreto di ciascun indizio (controllo che invaderebbe, inevitabilmente, la competenza, ancora esclusiva, del giudice di merito), ma gli conferisce solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in se stessi e nel loro reciproco collegamento". (SENT. 1898, 17/11/1992 -
26/02/1993, SEZ. 6, Altamura ed altri, RIVISTA 193781). In tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. (RIVISTA 200238 , SENT. 1343, 05/12/1994 - 10/02/1995, Colonnetti).
8.5. Con riferimento, poi, al contenuto indiziario delle intercettazioni telefoniche, i motivi in esame si risolvono in una differente interpretazione dei fatti posti a base della sentenza di condanna. Alla lettura fornita dalla corte di merito, la difesa contrappone, in sostanza, una interpretazione delle conversazioni telefoniche differente, che mira a dimostrare il significato non univoco delle telefonate. Deve essere qui, evidentemente, riaffermata la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "L'indagine di legittimita' sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato -per
58 espressa volonta' del legislatore- a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita' di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicita' della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe' di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimita' al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche' siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento". "In tema di controllo sulla motivazione, alla
Corte di cassazione e' normativamente preclusa la possibilita' non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in se' compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimita' e' limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in se' e per se' considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa e' "geneticamente" informata, ancorche' questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Cass. SS.UU.
24/1999, Spina, e 12/2000 Jakani;
Cass. 6402/1997). Va peraltro, ribadito in questa sede che il vizio di manifesta illogicità che, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., legittima il ricorso per cassazione, deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, il che vuol dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare, in tale sede, che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro "iter", in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità. (Fattispecie in tema di impugnazione di provvedimento cautelare;
cfr. Cass. SS.UU. 22.11.1995,
Ventura).
Un secondo aspetto, che val la pena di esaminare in maniera unitaria, 8.6. riguarda la contestazione dell'aggravante dell'ingente quantità, di cui all'art. 80 del D.p.R. 309/90. Gli imputati attinti da simile aggravante
59 hanno sottoposto alla corte di legittimità varie questioni, in fatto ed in diritto. Le prime riguardano essenzialmente il livello di prova raggiunto nel corso del procedimento, con riferimento alla quantità di droga fatta oggetto del traffico. Si obietta diffusamente che gli inquirenti, attraverso le conversazioni intercettate, avrebbero accertato, a tutto voler concedere, che gli imputati parlavano soltanto di chilogrammi di eroina e cocaina, mentre gli inquirenti non avrebbero acquisito alcuna prova che essi tramutassero i loro discorsi in altrettanti comportamenti conseguentemente orientati al traffico di quella ingente quantità di droga. Ed in assenza di voluminosi sequestri di sostanza stupefacente, si argomenta che il processo non abbia consentito di raggiungere quel livello probatorio adeguato per poter fondare su di esso un tranquillizzante giudizio di responsabilità circa l'ingente quantitativo di sostanza fatta oggetto di traffico illegale.
8.7. Su tali aspetti, deve essere innanzi tutto registrata la replica che la corte d'appello opera puntualmente alle obiezioni relative allo scarso
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quantitativo di droga caduta in sequestro. Essa rileva, in punto di fatto, come dal contenuto delle intercettazioni si desuma serietà del contesto in cui gli imputati parlano, discutono, trattano la compravendita di eroina e cocaina nell'ordine di decine di chilogrammi. Ciò premesso, è agevole sul punto constatare che con tali argomentazioni le difese non fanno altro che riproporre un esame del fatto, una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito attraverso le intercettazioni, prospettando, anche in questo caso, alcune altre possibili interpretazioni delle conversazioni, diverse rispetto a quella fornita dai giudici di merito. A tali critiche occorre, pertanto, rispondere secondo gli indirizzi giurisprudenziali già esposti nel presente paragrafo, che qui vanno decisamente richiamati.
8.8. In diritto, poi, le difese mostrano di seguire quella giurisprudenza di legittimità che assegna al concetto di "saturazione del mercato" ed alla necessità di verificare anche il grado di purezza della sostanza, allo scopo di ricavare argomenti utili circa il numero delle dosi (Cass. 2168,
30.6.1998; 2868, 2.10.97), il punto di discrimine per la corretta contestabilità dell'aggravante, di cui all'art. 80. Partendo da tali presupposti, è evidente che il mancato reperimento di ingenti quantità di sostanze stupefacenti riverbererebbe negativamente i suoi effetti in ordine alla configurabilità di quell'aggravante.
8.9. E', però, altrettanto chiaro (cfr. pag. 134, 135, 136) che la corte territoriale abbia seguito il diverso, più elastico orientamento giurisprudenziale secondo cui "La circostanza aggravante speciale dell'ingente quantita' di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma secondo,
60 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la cui "ratio legis" e' da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori sia tale da creare condizioni di massimi, agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la e' ricorrenza di tale circostanza”. Tale orientamento, che ha assunto vigore in tempi anche più recenti di quelli in cui fu affermato il principio della cosiddetta saturazione del mercato, è oggi sostenuto anche dalla giurisprudenza delle sezioni unite della corte di Cassazione (SS.UU. 17, del 21.6.2000, Primavera e altri), la cui funzione nomofilattica non può certo essere disattesa.
8.10. Di diverso spessore appare la tesi sostenuta da alcune difese, secondo cui il reato di cui all'art. 73 del D.p.R. 309/90 si consumerebbe nel momento della traditio della sostanza stupefacente. E poiché non vi sarebbe prova che gli imputati siano passati dalla fase ideativa a quella della concreta attuazione del programma criminoso, anche per questa via si desume l'inconfigurabilità dell'aggravante in oggetto. L'obiezione, che, a ben vedere, si attaglia più propriamente alla configurabilità stessa dei numerosi reati, in contestazione, relativi alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, trae spunto e fondamento giuridico da un orientamento giurisprudenziale decisamente minoritario, datato nel tempo, ed oggi pressoché abbandonato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, invece, adotta il diverso principio, secondo cui il reato di cui all'art. 73 D.p.R. 309/90 sia perfettamente configurabile sin dal momento del perfezionamento dell'accordo, irrilevante essendo il momento del concreto passaggio di mano della merce. A tale orientamento dichiara apertamente di aderire la corte d'appello, la cui motivazione appare, dunque, non solo coerentemente stesa secondo i canoni della logica, non solo ben coordinata nell'analisi degli aspetti di fatto sottesi alle conclusioni logiche, ma anche correttamente orientata a principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che hanno assunto ormai carattere maggioritario. Tanto premesso, non sembra a questa corte di dover aggiungere altro, attesa la correttezza dell'applicazione di principi sanciti anche dalle sezioni unite e la congruità della loro applicazione al fatto.
9. Le singole posizioni degli imputati
61 9.1. NE RE risponde dei reati indicati ai numeri 1 e 8 del capo d'imputazione. Egli è stato condannato in secondo grado alla pena di anni 9 e mesi 6 di reclusione e lire 65.000.000 (pari ad euro 33.569) di multa. Lamenta violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione, con riferimento a tre punti: a) l'interpretazione fornita dalla corte d'appello della intercettazione telefonica delle 11,56 del 18.2.1997, di quelle immediatamente precedenti, e di alcune altre collegate;
b) la responsabilità penale attribuita al ricorrente anche per la fornitura di stupefacente, di cui all'intercettazione SOGEMAR del 17.7.96; c) la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.
9.1.1. Il ricorrente, quanto alla violazione di legge, fa riferimento soltanto all'art. 192, comma 2, c.p.p. Sostiene, infatti, che tale disposizione sarebbe stata violata, in quanto a suo carico sarebbe stato elaborato un tipico processo indiziario, nell'ambito del quale non sarebbe stata assunta alcuna prova diretta. La tesi difensiva si risolve, in sostanza, in un incondivisibile, generico tentativo di disconoscere qualsiasi valore al processo indiziario. Alla luce dei pacifici principi di diritto e di tutte le considerazioni dianzi svolte nel par. 7, non è possibile prendere in considerazione le doglianze mosse nel presente ricorso, le quali attengono eminentemente ad una ricostruzione dei fatti e dei comportamenti del ricorrente, indotta da una pur possibile lettura delle intercettazioni telefoniche, diversa dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno adottato una motivazione, che appare a questa Corte adeguatamente esplicata ed indenne da vizi logici. Con coerenza logica, infatti, la corte d'appello ribalta l'ordine seguito dalla difesa e prende le mosse dalla intercettazione della conversazione 18.2.1997, ore 11.56, intercorsa fra il OS, il TI CC e l'NE, che ritiene indicativa della comunanza di interesse fra gli interlocutori;
contesta una certa interpretazione difensiva, basata, a suo dire, su di un equivoco. Con argomentazioni consequenziali essa individua i vari interlocutori, le loro connessioni, i loro rapporti e l'NE in particolare quale persona a cui il IT avrebbe potuto rivolgersi con riferimento ad un debito, ed ancora quale persona incaricata dal NE di riscuotere un credito per una fornitura di droga;
ed ancora la corte si sofferma, con ragionamento indenne da vizi logici, sul linguaggio criptico usato dagli interlocutori e sul suo reale significato. Infine, la corte dedica molto spazio alla specifica, analitica contestazione delle numerose obiezioni formulate in fatto dalla difesa, la gran parte delle quali viene inammissibilmente riproposta oggi dinanzi a questa corte, come se il presente fosse un terzo giudizio di merito.
62 9.1.2. Anche il motivo di cui al punto c) è infondato. Risulta, invero, dal testo impugnato che i giudici del merito hanno congruamente indicato, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato, e sono pervenuti in tal modo al diniego di tali circostanze, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi.
9.1.3. Per le indicate ragioni il ricorso deve essere respinto. Segue la condanna del ricorrente, in solido, al pagamento delle spese processuali.
9.2. VE AM e
9.3. DA CO ricorrono per violazione di legge e carenza di motivazione in ordine a molteplici aspetti, indicati tutti nella prima parte di questa sentenza. Fra i numerosi motivi di ricorso, entrambi gli imputati eccepiscono violazione del diritto di difesa, essendo stato di fatto impedito loro di rendere spontanee dichiarazioni all'esito del dibattimento, conseguente nullità dell'udienza pubblica del 7.6.2000, e reclamano la regressione del processo.
9.3.1. Esclusi i motivi, cui è stata già fornita risposta nella parte generale di questo provvedimento, la questione relativa alla tardiva traduzione ha carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto alle altre, in quanto, se accolta, comporta la necessaria dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado e degli atti conseguenti.
9.3.2. Con essa, come già segnalato, i ricorrenti lamentano di non essere stati tradotti in tempo utile per rendere dichiarazioni spontanee, nel corso dell'ultima udienza, svoltasi il 7.6.2000, prima che il collegio si ritirasse in camera di consiglio per la decisione. La corte d'appello ha respinto l'eccezione, ritenendo che la nullità verificatasi in quell'udienza sia astrattamente inquadrabile fra quelle a carattere intermedio, attesa la tassatività dell'art. 177 e il tenore letterale dell'art. 179, che prevede, fra le nullità insanabili e rilevabili anche d'ufficio solamente l'omessa citazione dell'imputato, non anche la sua mancata presenza per un vizio della citazione o per altro motivo. Tuttavia, scendendo ad un esame più dettagliato, la corte territoriale finisce, poi, con l'escludere sia la sanzione processuale della nullità assoluta ed insanabile, non essendo rintracciabile nel disposto del secondo comma dell'art. 179 un'esplicita indicazione dell'ipotesi in esame, sia (dovendosi effettuare la valutazione della lesione del diritto di intervento dell'imputato in concreto) la nullità di ordine generale, di cui al combinato disposto degli artt. 178 lett. c) e 180, in quanto il ritardo nella traduzione non impedì agli imputati di esser
63 comunque presenti in aula, e, quindi, non impedi loro, ove lo avessero desiderato, di far valere, pur dopo la chiusura del dibattimento, il loro diritto ad avere per ultimi la parola.
9.3.3. Il motivo di ricorso è fondato. Per contro, le argomentazioni della corte d'appello possono essere condivise solo in parte.
9.3.4. Va precisato che la tardiva traduzione in udienza, che sia causata da disguidi indipendenti dal comportamento dell'imputato, e che determini una concreta lesione del diritto di difesa, è in tutto equiparabile ai casi di mancata traduzione, e costituisce ipotesi di impedimento assoluto dell'imputato a comparire.
9.3.5. Tanto premesso, va dato atto alla corte territoriale di aver colto correttamente, nella prima parte del suo argomentare, la portata del principio, secondo cui l'omessa traduzione dell'imputato nel corso del giudizio di primo grado, incidendo direttamente sull'intervento dell'imputato nel giudizio, determina una nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p. Per vero, la giurisprudenza di legittimità si è occupata di casi analoghi, risolvendoli, per la maggior parte dei casi, nel senso della sussistenza della nullità assoluta sancita dall'art. 179 c.p.p. Così, con riferimento al procedimento incidentale di riesame, si è stabilito che “la mancata traduzione, perche' non disposta non eseguita, dell'imputato, indagato o condannato che ne abbia O fatto richiesta, all'udienza di riesame determina la nullita' assoluta e insanabile, a norma dell'art. 179 c.p.p., dell'udienza camerale e della successiva pronuncia del Tribunale sull'istanza di riesame” (RIVISTA
203771, SENT. 00040, 22/11/1995 - 07/03/1996,SEZ. U, Carlutti).
Tuttavia, non sono mancate voci dissonanti, che hanno perlustrato la diversa ipotesi della nullità a carattere intermedio, rilevabile anche d'ufficio nel corso dell'intero giudizio di secondo grado (art. 180). Offre testimonianza di tale oscillazione la massima, che qui di seguito viene riportata: “Qualora l'imputato detenuto chieda di essere presente nell'udienza in camera di consiglio fissata per la discussione della richiesta di riesame, tale presenza deve essere assicurata mediante tempestiva traduzione a pena di nullita'. Trattasi di nullità rilevabile anche d'ufficio, perché attiene all'intervento dell'imputato, che ha diritto di essere sentito se presente (art. 127 comma terzo cod. proc.pen.), ed ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della discussione (art. 309 comma sesto cod.proc.pen)" (così Cass. 3941, 29/11/1991 - 11/01/1992,
SEZ. 6, Priolo, RIVISTA 188866).
64 9.3.6. Quale che sia l'opzione che la corte d'appello, nell'oscillazione giurisprudenziale segnalata, abbia ritenuto di far propria, essa rimane saldamente ancorata ad un principio di nullità degli atti posti in essere in presenza di qualsiasi impedimento dell'imputato determinato dallo stato detentivo. Conseguentemente, anche applicando la regola sancita per i casi di nullità di ordine intermedio, la corte avrebbe dovuto prendere atto di tale nullità, attesa la rilevabilità d'ufficio e comunque l'intervenuta deduzione dell'eccezione nei limiti temporali prescritti dalla norma.
9.3.7. A ben vedere, l'errore logico-giuridico della corte territoriale risiede nella parte in cui quei giudici, partendo dal presupposto che la lesione del diritto di difesa debba esser verificato in concreto, credono di enucleare un principio giuridicamente apprezzabile nel fatto che le spontanee dichiarazioni possano essere rese dall'imputato anche dopo la chiusura del dibattimento, addirittura durante il tempo in cui i giudici sono riuniti nella camera di consiglio, per assumere la decisione finale. L'assunto è errato.
Non può, invero, nutrirsi alcun dubbio sul fatto che, poiché le dichiarazioni, ancorché spontanee, dell'imputato non costituiscono un inutile orpello nell'economia del giudizio, ma devono poter incidere sulle valutazioni del giudice, l'imputato non possa rendere dichiarazioni dopo che il collegio si sia riunito in camera di consiglio per la decisione. La privazione di tale diritto investe direttamente il diritto di difesa dell'imputato.
9.3.8. Deve essere, pertanto, annullata la sentenza di primo grado e tutti gli atti conseguenti. Consegue la trasmissione del fascicolo al giudice di primo grado per nuovo giudizio.
9.4. NI OM risponde del reato indicato al numero 29 del capo d'imputazione.
9.4.1. Lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 648 bis ed alla mancata derubricazione nei reati di cui agli artt. 648 ovvero 379 e, comunque, manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta responsabilità penale. Sostiene l'imputato che l'ipotesi di accusa
(l'aver egli utilizzato denaro non proprio, ma dello zio, per impiegarlo nell'acquisto di quote della "Brasserie", conoscendone la provenienza delittuosa) non sia sufficientemente provata, né sotto il profilo oggettivo, in quanto le intercettazioni rivelano un interesse diretto del NE quale reale proprietario delle quote, né sotto il profilo soggettivo, in quanto la consapevolezza del ricorrente di aver investito quote di denaro di provenienza illecita viene dedotta in base ad intercettazioni telefoniche
65 del 1997, quando le quote vennero acquistate nel 1995, in epoca in cui il TI CC era detenuto da circa quattro anni. Essendo i reati di riciclaggio e di reimpiego delitti a consumazione istantanea, occorreva dimostrare che all'epoca dell'acquisto il NI, all'epoca appena diciottenne, sapesse della provenienza delittuosa del danaro acquisito verosimilmente dallo zio vari anni prima.
9.4.2. Le argomentazioni della corte d'appello paiono carenti sotto due principali aspetti. Il primo attiene alla prova della provenienza illegale del denaro che si assume utilizzato dal NI per l'acquisto di quote del locale commerciale denominato "Brasserie". Essendo il NE CC in stato di detenzione dal 1991 e non essendo stati indicati elementi di prova circa il compimento di attività illegali durante il tempo della sua detenzione, è da ritenere che tale danaro fosse nel possesso del TI almeno dal 1991. Tuttavia, non risulta che sulle provviste acquisite illegalmente dal TI CC fino all'anno 1991 siano state svolte indagini disvelatrici dei flussi di denaro registratisi in occasione di precedenti inchieste giudiziarie, ormai conclusesi da tempo. A tale lacuna probatoria non sembra si possa supplire, come mostra di fare la corte territoriale, attraverso l'interpretazione di talune intercettazioni telefoniche registrate nel corso dell'anno 1997, quindi circa sette anni o più dal tempo dei commessi reati presupposti, nel corso delle quali TI CC si mostra variamente interessato a quelle quote sociali ed all'andamento dell'esercizio commerciale. L'affermazione, secondo cui il
TI CC non avrebbe mai svolto attività lavorativa lecita e, dunque, per definizione il suo denaro sarebbe da considerare come acquisito illegalmente, è erronea perché non tiene conto del fatto, pure segnalato in altra parte della sentenza, che quell'imputato abbia posto in essere nel corso degli anni attività di qualche rilievo economico (valga per tutte la sua cointeressenza nel supermercato di Orbassano); apodittica, in quanto non fondata sul compimento di adeguate indagini di natura contabile e patrimoniale sulle attività lecite collaterali, idonee ad escludere la possibilità di provenienza lecita del denaro o di parte di esso;
generica, richiedendo la norma quanto meno la dimostrazione che i beni impiegati non provengano da delitto colposo. D'altro canto, la peculiare fungibilità del denaro rende estremamente complessa l'opera di ricostruzione del suo percorso;
lo stesso decorso di un considerevole lasso di tempo fra il momento dell'acquisizione illegale e quello del riciclaggio, non potendo essere in astratto escluse a priori operazioni di pulizia già approntate, avrebbe imposto una ricerca di elementi probatori che si dimostrassero in grado di escludere soluzioni di continuità fra le acquisizioni illegali ed il loro, sia pur parziale, riciclaggio. La giurisprudenza, pur nel tentativo di ampliare il concetto di "provenienza", si è assestata da tempo sull'adozione del limitrofo concetto di “immanenza”, che richiama
66 comunque ad una intima connessione fra una realtà ed un'altra. Non risulta, invece, nel presente procedimento lo svolgimento di alcuna indagine in tal senso orientata, né il compimento, da parte dei giudici di merito, di alcun ragionamento logico volto a fornire risposta specifica agli indicati quesiti.
9.4.3. Il secondo aspetto attiene al fatto che le fattispecie astratte delineate negli artt. 648 bis e ter c.p. presuppongono che il reato venga commesso al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto. Risulta ampiamente provato dalle registrazioni telefoniche e di tanto la corte d'appello fornisce puntuale resoconto - un diretto interesse del TI CC nella gestione di quelle quote societarie e nell'andamento economico di quell'esercizio commerciale, tanto che la corte d'appello non esita a definire il ruolo del NI come quello di un intestatario fittizio.
Sennonché, nella motivazione di quei giudici, che anche in questo caso si sono profusi in un lodevole impegno ricostruttivo, non si rinviene alcuna considerazione critica sul carattere vicario del ruolo ricoperto da un intestatario fittizio di beni, il quale esaurisce di regola il proprio compito nel prestare il proprio nome al solo scopo di fornire una copertura formale all'operazione economica, commerciale, patrimoniale o finanziaria da compiere, né sull'impegno assunto direttamente dal reale proprietario del bene nell'opera di riciclaggio. Né i giudici di merito individuano elementi probatori utili a qualificare diversamente, in chiave di un maggior coinvolgimento nella gestione delle quote societarie, la funzione esercitata dal NI. In conseguenza di tale impostazione, la motivazione della corte d'appello risulta monca, sia perché trascura di argomentare sulla specifica funzione svolta dal ricorrente, sia sulla problematica del post factum non punibile, sia ancora su quella attinente all'eventualità di un concorso di persone nell'azione di riciclaggio, che veda la cooperazione contemporanea di soggetti, che abbiano commesso il reato presupposto e di soggetti del tutto estranei a quelle precedenti condotte.
9.4.4. Su tali aspetti è necessario che altra sezione della corte d'appello di
Torino si interroghi e fornisca adeguata risposta.
29.5. GI OM è imputato dei reati indicati ai capi 1, e 3 dell'imputazione. Lamenta violazione dell'art. 606 lett. b), c), d) ed e).
Sostiene la lesione del principio generalissimo "in dubio pro reo"; ritiene che i giudici dell'appello abbiano costruito la sentenza su linee generali, prive di riscontri obiettivi. Ne fa derivare una illogicità completa della sentenza e un travisamento dei fatti.
67 9.5.1. Sennonché, la lamentata genericità della sentenza è caratteristica che appartiene invece ai motivi di ricorso. In nessuna articolazione del pensiero espresso dall'imputato è possibile comprendere quali siano le specifiche ragioni di doglianza.
9.5.2. Consegue la dichiarazione di inammissibilità per assoluta genericità dei motivi. Attesa la natura dei motivi del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
9.6. IS RE risponde dei reati ascrittigli ai capi 1 e 7. Si duole della manifesta illogicità della motivazione, che, a suo dire, avrebbe estrapolato dal contesto complessivo delle intercettazioni telefoniche alcune frasi che dimostrerebbero l'esistenza di un suo rapporto debitorio nei confronti del gruppo dei torinesi, attribuito dai giudici del merito ad una compravendita
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di sostanze stupefacenti, mentre le intercettazioni telefoniche si presterebbero ad una pluralità di interpretazioni, che la difesa avrebbe indicato nel corso del procedimento d'appello.
9.6.1. Anche tale ricorso è affetto da vizio di genericità. Non risultano indicate, infatti, le intercettazioni che risulterebbero contraddire l'interpretazione fornita dalla corte d'appello; né sono esplicitate le interpretazioni, diverse da quella offerta dai giudici dell'appello, che meriterebbero di sostituire l'interpretazione fornita dai giudici del merito.
9.6.2. Va, peraltro, ribadito per amor di completezza che il ricorso, anche se avesse superato il vaglio preliminare relativo al vizio di genericità, sarebbe andato incontro ad altra causa di inammissibilità. Difatti, il ricorrente espone una interpretazione dei fatti diversa da quella suffragata dai giudici di merito. Si è già avuto modo di segnalare al par. 7 che il vizio di manifesta illogicità deve risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato;
il che vuol dire, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro "iter", in tesi egualmente corretti sul piano logico. Ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di
68 eguale crisma di logicità. (Fattispecie in tema di impugnazione di provvedimento cautelare;
cfr. Cass. SS.UU. 22.11.1995, Ventura).
9.6.3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Attesa la natura dei motivi del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
9.7. MA BE, imputato dei reati di cui ai numeri 1 e 5 dell'imputazione, lamenta:
9.7.1. violazione dell'art. 194, comma 3, per aver i giudici di merito denegato l'espletamento di perizia fonica;
fondato il giudizio di responsabilità su apprezzamenti personali degli agenti di p.g. addetti all'ascolto delle conversazioni;
fatto riferimento, con motivazione illogica, ad altri dati privi di rilievo, se avulsi dalla specifica individuazione della voce intercettata;
9.7.2. nullità delle intercettazioni, per assenza di motivazione circa l'utilizzo di impianti diversi da quelli in dotazione della procura;
per aver il gip adottato una motivazione per relationem;
per aver omesso i giudici di acquisire dati documentali in ordine al perdurare della indisponibilità ed inidoneità degli impianti di pertinenza della procura;
9.7.3. carenza di motivazione in ordine alla responsabilità penale, equivocità delle intercettazioni;
contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
9.7.4. I punti 8.7.1 e 8.7.2. sono già stati esaminati nella parte generale (par. 2,
3, 5), cui si rinvia.
9.7.5. Con riferimento al vizio motivazionale sollevato, la difesa del MA sostiene che la corte d'appello non avrebbe offerto alcuna dimostrazione della partecipazione dell'imputato all'accordo ed alla condotta illecita riguardanti la cessione di quella droga. Risulta, tuttavia, che la corte abbia replicato a tale obiezione sostenendo di applicare, contrariamente all'interpretazione della difesa, quella giurisprudenza che ritiene sufficiente, per aversi consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti, l'accordo delle parti, senza che occorra la prova della effettiva traditio della sostanza (Cass. sez. I, 1.6.98, 10460). Anche tale questione è stata già esaminata nella prima parte del presente
69 provvedimento (par. 7), cui, per la migliore comprensione del testo, si rinvia.
9.7.6. Inoltre, la difesa contesta l'interpretazione fornita dai giudici dell'appello circa i rapporti esistenti fra il MA ed il RA (che assume inesistenti); ritiene frutto di travisamento dei fatti l'aver attribuito al
MA il soccorso portato all'auto rimasta ferma in autostrada (a bordo della quale vi erano i coimputati NE e IT); sostiene che in effetti il MA andò a prelevare tali persone fuori dal carcere;
sottopone, infine, a critica il contenuto di alcune conversazioni intercettate, per concludere che esse sono suscettibili di spiegazioni alternative.
9.7.7. Alla luce dei pacifici principi di diritto e di tutte le considerazioni dianzi svolte nel par. 7, non è possibile prendere in considerazione le doglianze mosse nel presente ricorso, le quali attengono eminentemente ad una ricostruzione dei fatti e dei comportamenti del ricorrente, indotta da una pur possibile lettura delle intercettazioni telefoniche, diversa dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno adottato una motivazione, che appare a questa Corte adeguatamente esplicata ed indenne da vizi logici. Alle obiezioni difensive sollevate in fatto dinanzi al giudice del gravame, la corte territoriale ha replicato puntualmente fornendo, del complesso delle intercettazioni telefoniche prese in considerazione, una ricostruzione dei fatti, degli accordi, delle cessioni, degli spostamenti, anche con riferimento ai servizi di appostamento di controllo, che appare a questa corte immune da vizi logici e coerentemente esplicata in tutti i suoi passaggi logici.
9.7.8. Consegue il rigetto del presente ricorso e la condanna del ricorrente, in solido, al pagamento delle spese processuali.
9.8. AR AS è imputato del solo reato di cui al capo d'imputazione numero 31. Presenta due motivi di gravame.
9.8.1. Con il primo sostiene la violazione dell'art. 648 bis c.p. La corte territoriale avrebbe ritenuto l'attività del AR agevolatrice delle operazioni di riciclaggio compiute da TI CC e da GI OM nell'acquisto di un immobile sito in Coasco ed intestato a prestanome. Si eccepisce in primo luogo che la condotta del AR si sarebbe esaurita nel momento in cui il proprietario rilasciò procura a vendere al GI;
in secondo luogo che nessuna delle condotte tipiche del reato di riciclaggio sarebbero individuabili in capo al AR;
70 in terzo luogo che il ricorrente si limitò a fornire un ausilio alla condotta del NE, e che, pertanto, stante la clausola di salvaguardia, il suo comportamento sarebbe inquadrabile come contributo causale alla realizzazione di un evento non sanzionabile.
9.8.2. Con il secondo motivo si sostiene che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto di poter attribuire, attraverso una conversazione intercorsa fra il
NE ed il LA, un livello di conoscenza del AR capace di integrare l'elemento psicologico del reato in esame.
9.8.3. La corte d'appello, nell'analizzare la posizione del AR, chiarisce che egli viene attinto da indizi per l'opera svolta, nel periodo intercorrente fra il preliminare di vendita dell'immobile e la procura a vendere rilasciata dalla proprietaria al GI, allo scopo di eliminare un mutuo che gravava sull'immobile. Quanto all'elemento psicologico, la corte d'appello, premesso che la vicenda relativa alla fornitura di alcune schede telefoniche non è stata considerata neppure dai giudici di primo grado come fondante la consapevolezza del AR di essere in contatto con personaggi attivi nel campo della criminalità organizzata, sostiene che il
AR ebbe, quale referente in quella vicenda, la persona del TI CC, e, pertanto, non poteva non sapere che il GI fosse, in quella circostanza un suo prestanome. Da ciò, e dalla stessa ammissione del AR di conoscere i trascorsi del NE, la corte fa derivare come conseguenza logica la sua consapevolezza di intervenire in un'attività di riciclaggio del denaro illegalmente acquisito dal NE.
9.8.4. Quanto all'elemento materiale, la corte d'appello si mostra consapevole del fatto che vi sia una stretta analogia fra la vicenda, che vede coinvolto il AR, e quella del NI. Ed invero, la vicenda è simile, poichè attiene sostanzialmente all'acquisto di un immobile da parte del TI
CC, per il tramite di un prestanome. E', pertanto, utile operare un rinvio alla analisi da questa corte proposta proprio con riferimento alla posizione del NI. Sennonché, individuato il parallelismo, la corte evita di fornire una risposta congrua al quesito posto dalle difese. Essa sostiene che qui il principale autore del reato è il GI, con cui verosimilmente concorse anche il formale acquirente dell'immobile,
NT NE, ed afferma che, se un rilievo va mosso agli inquirenti è di non aver ritenuto di elevare anche nei confronti di costoro un'imputazione analoga a quella ascritta al AR. Non si avvede, la corte territoriale, della profonda contraddizione in cui cade. Difatti, il GI è anch'egli imputato del reato associativo, oltre che di alcuni reati fine. Sicchè, se egli è il principale autore del delitto di riciclaggio, essendo contemporaneamente partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è punibile per il riciclaggio, che si atteggia
71 quale post factum escluso testualmente dalla norma incriminatrice. Le emergenze processuali, analiticamente indicate dalla corte d'appello inducono, tuttavia, a ritenere che partecipi attivamente all'attività di riciclaggio anche il TI CC, che si identifica, poi, nel diretto interessato all'operazione. Sicché, anche per il AR, oltre che per il NI, cui si rinvia espressamente per la maggiore analiticità della trattazione, occorre si analizzino con la dovuta profondità le tematiche relative al concorso di persone ed al contributo causale alla realizzazione della condotta di riciclaggio, posto in essere in concorso con soggetti che abbiano partecipato ai reati presupposti. Consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Torino.
9.9. TT ON è imputato del reato indicato al numero 25. Lamenta manifesta illogicità della motivazione su un colloquio contenuto in una intercettazione ambientale, che, a suo dire, essendo rimasto in un ambito di assoluta genericità ed essendosi sviluppato sul piano di una mera dichiarazione d'intenti, non realizzerebbe una ipotesi penalmente rilevante. La corte d'appello ha preso in considerazione tale doglianza, condividendo anche la giurisprudenza di legittimità citata sul punto dall'imputato. Ha, tuttavia, dissentito nelle conclusioni, traendo da alcuni elementi di fatto (vedasi la vicenda del rinvenimento di settantacinque milioni) il convincimento che l'offerta in vendita della sostanza stupefacente fosse seria e realizzabile.
9.9.1. La premessa consente di chiarire che i motivi del ricorso sono svolti in fatto e reiterano motivi già esposti dinanzi alla corte d'appello, cui quei giudici di merito hanno fornito coerente e congrua risposta. Alla luce dei pacifici principi di diritto e di tutte le considerazioni dianzi svolte nel par. 7, non è possibile prendere in considerazione le doglianze mosse nel presente ricorso, le quali attengono eminentemente ad una ricostruzione dei fatti e dei comportamenti del ricorrente, indotta da una pur possibile lettura delle intercettazioni telefoniche, diversa dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno adottato una motivazione, che appare a questa Corte adeguatamente esplicata ed indenne da vizi logici.
9.9.2. La regola, già applicata nel presente provvedimento, che sanziona con l'inammissibilità simili doglianze, va applicata evidentemente anche al presente caso. Attesa la natura dei motivi del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
°
72 9.10.NE AL, imputato del solo delitto associativo di cui al numero
1 dell'imputazione, propone cinque motivi di ricorso:
9.10.1. incompetenza territoriale del tribunale di Torino per esser competente il tribunale di EN, sulla base del criterio sussidiario della residenza del RA;
9.10.2. nullità delle intercettazioni per aver il p.m. omesso di motivare sia sulle eccezionali ragioni di urgenza, sia sul presupposto della indisponibilità di idonee postazioni d'ascolto;
9.10.3. inutilizzabilità delle intercettazioni, avendo il perito: utilizzato i brogliacci di polizia per una verifica critica del proprio operato (a tal proposito l'autorizzazione all'uso dei brogliacci, senza alcuna opposizione della difesa, sarebbe stata data solo per identificare le conversazioni non già per una verifica critica del suo lavoro); utilizzato personale ausiliario al di fuori dei limiti consentiti dall'incarico; contraddittorietà della motivazione circa l'individuazione del reato 9.10.4. associativo: per l'accertata esistenza di contrasti fra i presunti associati;
per il carattere programmatico riconosciuto a talune dichiarazioni degli imputati, senza aver verificato la concreta realizzazione degli stessi;
per l'erronea attribuzione di taluni beni di stretta pertinenza di singoli imputati all'associazione; per carenza di motivazione relativamente al programma criminoso;
mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato ci cui 9.10.5. al capo 1, avendo il ricorrente, per ciò che ha scritto la corte, ricoperto sostanzialmente un ruolo di intermediario fra TI CC e DE
NZ.
Ai motivi sub 1, 2, 3, 4 si è fornito già risposta nei paragrafi 1, 2, 3, 9.10.6.
6, cui occorre, quindi rinviare.
Quanto al vizio di motivazione, questa corte ritiene fondato 9.10.7. l'argomento trattato dalla difesa al punto 5. In effetti, la motivazione sulla responsabilità penale dell'imputato si rinviene a pagine da 246 a 250 della sentenza di secondo grado, in cui, attraverso una analisi specifica di numerose intercettazioni telefoniche, viene analizzato il suo ruolo di intermediario fra associati, di colui che intervenne in momenti importanti della vita e dell'attività dell'associazione. In particolare, è scritto che egli fungeva "da intermediario in situazioni particolari, quando vi era in programma un incontro ovvero era urgente la necessità di una telefonata e, a causa della frequenza con la quale erano cambiate le schede telefoniche, non conoscevano l'uno il recapito dell'altro". Quanto all'elemento psicologico, la motivazione vi accenna in un unico passaggio
73 motivazionale, in cui, parlandosi di contatti fra CC e DE, si i attribuisce al TI AL la consapevolezza dell'associazione criminale, stante il costante uso di linguaggio criptico ed allusivo normalmente usato anche dagli altri associati. E' dubbio se la corte territoriale se ne occupi anche a pag. 249, quando, a proposito dei rapporti con GI, la corte fa discendere dalla ammissione di responsabilità operata da costui anche la consapevolezza di AL TI di appartenere al sodalizio, essendosi con questi (e con altri) incontrato.
9.10.8. Ritiene questa corte, che i giudici di merito abbiano fornito su tale specifico punto una motivazione apodittica e contraddittoria.
9.10.9. Pur dando atto che l'imputato non compaia in alcuna intercettazione telefonica direttamente attinente al traffico di stupefacenti, i giudici gli attribuiscono l'uso consapevole di un linguaggio criptico. Tuttavia, essi stessi chiariscono che non dell'adozione di un linguaggio criptico si tratti, tipicamente finalizzato all'occultamento del traffico illegale, di cui l'associazione criminale si occupa, bensì di una particolare forma di linguaggio reticente, tesa soltanto a tutelare la segretezza degli incontri fra alcuni soggetti.
9.10.10. Pur conoscendo i rapporti di parentela e di affinità dell'imputato con TI CC e gli altri TI, oltre che con GI, sposato con sua sorella, la corte d'appello mostra di attribuire a qualsiasi contatto o incontro aspecifico, ossia non riconducibile all'attività criminale del sodalizio, valore e significato di collegamenti consapevolmente gestiti nell'interesse del gruppo e per le sue specifiche finalità. In tal modo la corte disapplica un consolidato orientamento giurisprudenziale, che, in materia di criminalità organizzata, ha escluso che la relazione di parentela possa costituire prova o indizio di appartenenza al sodalizio criminoso, considerando possibile desumere dalla relazione di parentela un qualche valore indiziante solo a condizione che sia già accertata da un lato l'esistenza dell'associazione a base familiare, che sia dimostrata dall'altro una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia. Nel caso in esame, tali presupposti non risultano compiutamente accertati.
9.10.11. Ancora, la corte si mostra impermeabile alla conoscenza di un dato sociologico notorio, tanto da esser da tempo recepito anche dalla specifical normativa antimafia, secondo cui i parenti e gli affini del soggetto implicato in organizzazioni criminali vengono normalmente utilizzati come intestatari fittizi dei beni acquisiti illegalmente dal gruppo o acquistati con provviste illecitamente accumulate, a condizione, ovviamente, che non siano essi stessi inseriti organicamente nel gruppo criminale. Orbene, la corte ritiene che la mera intestazione fittizia, in capo
74 a TI AL, di un immobile la cui proprietà viene attribuita a
CC TI, costituisca elemento utile per dedurre la consapevolezza di TI AL di appartenere ad un'associazione criminale.
9.10.12. Sugli indicati punti occorre che i giudici del merito espongano le loro logiche deduzioni. La sentenza della corte d'appello di Torino deve essere conseguentemente annullata ed il relativo procedimento rinviato ad altra sezione della corte d'appello di Torino.
9.11. NE NT è chiamato a rispondere del solo delitto di cui al numero 18 dell'imputazione. Propone, con un unico motivo di ricorso, la questione relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni, avendo il perito utilizzato i brogliacci di polizia per una verifica critica del proprio operato (a tal proposito l'autorizzazione all'uso dei brogliacci, senza alcuna opposizione della difesa, sarebbe stata data solo per identificare le conversazioni non già per una verifica critica del suo lavoro).
Il ricorso propone, dunque, soltanto un motivo di carattere generale, 9.11.1. al quale è stata già fornita risposta nel par. n. 2, cui si rinvia.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Attesa la 9.11.2. natura dei motivi del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma, che stimasi equa,di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
9.12. TI CC imputato dei reati ascrittigli ai capi 1, 2, 3, 33 e 34, propone i seguenti motivi: 9.12.1. incompetenza del tribunale di Torino per esser competente o la DDA di VA ed il Tribunale di SA, o, in linea gradata il tribunale di IL. La questione è stata esaminata nel par. 1 del presente provvedimento;
9.12.2. nullità delle udienze del 31/1/2002, 7 e 8/2/2002 e conseguente nullità della sentenza, per aver i giudici di merito male interpretato la volontà dell'imputato, inizialmente rinunciante a comparire, ma poi mostratosi interessato a partecipare all'udienza. Il motivo è stato esaminato nel par. 4;
9.12.3. nullità delle intercettazioni, per assenza dei gravi o sufficienti indizi almeno al momento di disporre le prime intercettazioni, precedenti alla data dell'11/4/1996;
75 9.12.4. nullità delle intercettazioni ambientali per carenza di motivazione sia sull'indisponibilità di idonee postazioni presso la procura sia sulle ragioni eccezionali di urgenza. I motivi di cui ai punti 3 e 4 sono stati già esaminati nel par. 2; 9.12.5. nullità ed inutilizzabilità della perizia trascrittiva, perché:
9.12.5.1. eseguita disgiuntamente e non collegialmente dai periti;
9.12.5.2. sottoscritta solo da uno dei periti;
9.12.5.3. affidata con doppio contemporaneo incarico di trascrizione e di interpretazione del dialetto calabrese;
9.12.5.4. svolta con l'ausilio di collaboratori non autorizzati;
9.12.5.5. svolta con l'ausilio dei brogliacci e del diario di polizia. Le questioni relative alle perizie di trascrizione sono state trattate nel par. 3; 9.12.6. manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'identificazione di TI CC quale persona presente durante le intercettazioni ambientali;
9.12.7. mancata assunzione di prova decisiva ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta non indispensabilità di una perizia fonica. La questione, in via generale, è stata analizzata nel par. 5; 9.12.8. erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo e manifesta illogicità della motivazione.
Il motivo risulta già esaminato nel par. 6; 9.12.9. erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione dell'imputato all'associazione, al suo ruolo preminente, stante anche l'esistenza di un m
/
omonimo;
9.12.10. sul capo 2, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla partecipazione dell'imputato ai reati contestati;
9.12.11. sul capo 2, erronea applicazione di legge con riferimento all'aggravante di cui all'art. 80, II comma DPR 309/90;
9.12.12. sul capo 3 illogicità della motivazione per mal accorto uso delle dichiarazioni di due chiamanti in correità ed erronea applicazione dell'art. 192;
9.12.13. sul capo 33 erroneità della motivazione stante la presenza di materiale testimoniale opinabile;
9.12.14. sul capo 34 erronea applicazione di legge con riferimento agli artt.
56, 629 e 393 c.p.;
9.12.15. manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pena base irrogata, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e manifesta illogicità;
9.12.16. Con riferimento ai motivi qui indicati sub n. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, già analizzati nella parte generale del presente provvedimento, non può che essere operato un rinvio espresso a quella parte della sentenza.
76 9.12.17. Con i motivi richiamati ai punti 6 e 7 la difesa si addentra nell'analisi dell'intercettazione OG 26.6.96, in cui si parla di un incontro urgente in Orbassano, per escludere che l'imputato potesse identificarsi nel NE CC, dal momento che egli era un sorvegliato speciale impossibilitato a muoversi da Albenga. Le intercettazioni del
17.7.96 e 21.1.96 non potrebbero essere attribuite al NE, in quanto egli alle ore 18,10 si recava presso la caserma CC di Albenga per firmare il registro dei sorvegliati speciali. Seguono analoghe valutazioni su altre intercettazioni, miranti tutte a porre in dubbio il percorso logico ricostruttivo seguito dalla corte d'appello. I motivi risultano, dunque, elaborati attraverso una analisi, che si sviluppa tutta sul fatto, con la finalità di offrire una ricostruzione delle vicende diversa dalla ricostruzione operata dai giudici di merito.
9.12.18. Orbene, è opportuno ribadire ancora una volta quanto si è già diffusamente sostenuto nel par. 7, che cioè il sindacato di legittimità sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata, non avendo il legislatore previsto la verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, nè la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un. n. 6402 del 1997). Di conseguenza, il compito del giudice di legittimità, di fronte all'invocato specifico vizio, è limitato alla necessità di stabilire se i giudici del merito abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esauriente e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. n. 930 del 1996). Infine, come risulta dal chiaro testo della norma invocata dallo stesso ricorrente (art. 606 lett. e c.p.p.), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica
(Cass. Sez. Un. n. 16 del 1996). Sennonché, il ricorrente cade proprio in questo errore prospettico, adombrando di volta in volta l'esistenza di interpretazioni diverse da quella adottata dai giudici di merito, ovvero lamentando il carattere suggestivo di alcune ricostruzioni fatte dalla corte d'appello, ovvero ancora definendo supposizioni le argomentazioni logiche adottate nelle risposte che la corte territoriale fornisce alle tesi difensive. Ma, quel che più conta, la difesa dell'imputato mostra di trascurare del tutto l'ampia motivazione dei giudici di merito in ordine
77 alla certezza processuale raggiunta sull'individuazione della voce del
NE CC, avendo egli stesso ammesso una conversazione, quella del 23.5.1996, il cui raffronto con le altre conversazioni telefoniche
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consente ai giudici di merito di ricostruire tutto il materiale probatorio a carico dell'imputato. Ciò non di meno, la corte territoriale non esclude a priori la possibilità di dubbi o, finanche, di errori in cui sia possibile imbattersi e, pertanto, esamina puntualmente ed analiticamente tutte le obiezioni difensive, che oggi vengono sostanzialmente riproposte all'esame di questa corte di legittimità, replicando con argomentazioni, che si giudicano del tutto indenni da vizi logici, le quali mirano sostanzialmente ad affermare il principio, secondo cui singole marginali incongruenze, o lacune d'indagine, o aporie riscontrabili nel percorso investigativo, purché suscettibili di interpretazioni molteplici e non univocamente orientate verso le ipotesi difensive, non sono in grado di intaccare il sistema probatorio acquisito nel suo complesso.
9.12.19. In ordine al motivo indicato sub n. 9, esso racchiude due ordini di censure. La prima riguarda l'esistenza del reato associativo. Ad essa si è già fornito risposta nel paragrafo 6, cui si rinvia espressamente. La seconda riguarda la partecipazione, rectius, la riscontrata preminenza del ruolo assunto dal CC NE, nell'ambito del sodalizio criminoso. Sul punto, la difesa sostiene manifesta illogicità della motivazione, perché i giudici di merito, nell'assenza di prove circa l'adozione di atti d'imperio, la sussistenza di guadagni comuni o individuali da coordinare, la
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fissazione autorevole di prezzi, guadagni, modalità di gestione del traffico e di verifica dei conti, avrebbero fatto ricorso ad un generico ruolo di rispetto e ad un unico episodio, del tutto banale, avvenuto il 14.11.1996. Prima di ogni altra considerazione, deve essere annotato come il difensore indichi le pagine 117-118 e 127-129 della sentenza come quelle in cui si sarebbe parlato del ruolo di rilievo del TI CC. La difesa mostra di trascurare gli stralci di conversazioni intercettate, che la corte d'appello cita a pag. 108. E' da esse, invece, che occorre prendere le mosse, in quanto è da esse che traspare con evidenza il ruolo preminente nel gruppo ricoperto dal NE. Secondariamente, questa corte di legittimità non riscontra quanto lamentato dalla difesa, ossia un richiamo generico al ruolo di rispetto rivestito dal NE e la citazione di un solo banale episodio. Varie pagine della sentenza (proprio quelle indicate dalla difesa, da pag. 117 a 118 e da pag. 127 a 129), sono dedicate dalla corte territoriale sia per impostare il tema della preminenza del NE, sia per replicare alle obiezioni della difesa. Va, altresì, segnalato che la corte d'appello fa espresso richiamo alla motivazione del Tribunale, per cui il materiale probatorio non può essere estratto, come mostra di fare il difensore, solo dalla sentenza di secondo grado. D'altronde, il giudice di legittimità, al fine della congruità della motivazione del provvedimento
78 impugnato, deve far riferimento alle sentenze di primo e di secondo grado, le quali si integrano a vicenda, confluendo in un unico risultato, organico ed inscindibile (Cass. 13.11.1997, Ambrosino, RIV. 209145).
Va, poi, segnalato che il difetto di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa. La sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri (cfr. Cass. 21.5.1992, Chirico, RIV. 191487). Conclusivamente, sembra a questa corte di legittimità che i giudici di merito abbiano delineato, con ragionamento complessivamente immune da evidenti vizi logici, il ruolo del TI, il riconoscimento del ruolo di preminenza che gli altri associati gli attribuiscono, i numerosi e significativi suoi interventi per dirimere controversie, facendo anche correttamente ricorso ad affermazioni di coimputati ("il capo è lui"), che, benché registrate in un contesto colloquiale privo di particolare pathos, non potevano certo essere relegate semplicisticamente come vorrebbe la difesa - fra le banalità giocose di un gruppo di amici.
9.12.20. Quanto al punto 11 (erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 dpr 309/90), la difesa mostra chiaramente di condividere quella giurisprudenza di legittimità che assegna al concetto di "saturazione del mercato” ed alla necessità di verificare anche il grado di purezza della sostanza allo scopo di ricavare argomenti circa il numero delle dosi (Cass. 2168, 30.6.1998; 2868, corretta contestabilità 2.10.97), il punto di discrimine per la dell'aggravante di cui all'art. 80. Tale specifico punto è stato già esaminato nel par. 7, cui si rinvia per la maggiore compiutezza del ragionamento, ove si è chiarito che (cfr. pag. 134, 135, 136) la corte territoriale abbia applicato il diverso principio sostenuto dalla giurisprudenza più recente delle sezioni unite della corte di Cassazione (SS.UU. 17, del 21.6.2000, Primavera e altri), secondo cui "La circostanza aggravante speciale dell'ingente quantita' di sostanza stupefacente prevista dall'art. 80, comma secondo, D.P.R. 9 ottobre
1990 n. 309, la cui "ratio legis" e' da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, e' da ritenersi in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza".
79 9.12.21. Quanto agli aspetti motivazionali in fatto, la corte replica alle obiezioni relative allo scarso quantitativo di droga caduta in sequestro, rilevando che dal contenuto delle intercettazioni si desume serietà del contesto in cui gli imputati parlano, discutono, trattano la compravendita di eroina e cocaina nell'ordine di decine di chilogrammi. Tanto premesso, non sembra a questa corte di dover aggiungere altro, attesa la correttezza dell'applicazione di principi sanciti dalle sezioni unite e la congruità della loro applicazione al fatto. Per contro, ancora una volta si palesa l'inammissibilità del motivo, rappresentando sostanzialmente esso una diversa prospettazione della questione esaminata dai giudici di merito. Alla luce dei pacifici principi di diritto e di tutte le considerazioni dianzi svolte nel par. 7, non è possibile prendere in considerazione le doglianze mosse nel presente motivo. 9.12.22. Con riferimento al punto 12 (sul capo d'imputazione n. 3, illogicità della motivazione per mal accorto uso delle dichiarazioni di due chiamanti in correità) la difesa invita alla rilettura di dichiarazioni di coimputati e di intercettazioni telefoniche, che, a suo dire, andrebbero interpretate in maniera diversa dalla interpretazione fornita dai giudici di merito. Alla luce dei pacifici principi di diritto e di tutte le considerazioni dianzi svolte nel par. 7, neppure in questo caso è possibile prendere in considerazione le doglianze mosse nel presente motivo, le quali attengono eminentemente ad una ricostruzione dei fatti e dei comportamenti del ricorrente, indotta da una pur possibile lettura delle intercettazioni telefoniche, diversa dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno adottato una motivazione, che appare a questa Corte adeguatamente esplicata ed indenne da vizi logici. 9.12.23. Anche se riguardato sotto il diverso aspetto del vizio di motivazione, il motivo si rivela infondato. Posto il richiamo già operato al par. 7, non si può fare a meno di segnalare che la corte territoriale affronta a pagg. 136, 137, 138 tale argomento, richiama tutto quanto hanno già motivato i giudici di primo grado, replica con ragionamento indenne da vizi logici alle obiezioni difensive, assumendo la portata qualificante delle dichiarazioni rese dallo Zappalà, indica la presenza di riscontri nelle intercettazioni. Il suo itinerario logico appare a questa corte immune da evidenti vizi logici.
80 vecchio concetto di "stato di bisogno", stante la norma transitoria successiva all'entrata in vigore della 1. 108/96; quanto agli altri episodi (Purpi, Raineri, Genovese) la difesa scende in una analisi del fatto, rappresentando il contenuto delle dichiarazioni (ove rese) delle persone offese, di altri dichiaranti, delle intercettazioni. Per il solo episodio Genovese, la difesa sostiene in diritto che l'usura contestata non sarebbe collegabile ad un pagamento di interessi, ma ad operazioni finanziarie aventi ad oggetto compravendita di beni mobili. Sulle questioni sollevate in punto di fatto e riconducibili tutte ad una prospettazione ricostruttiva diversa da quella fornita, con motivazione che appare a questa corte indenne da evidenti vizi logici, si è già precisato dianzi che simili motivi tenderebbero ad indurre la corte di legittimità ad un inammissibile riesame del fatto. A quelle argomentazioni, svolte nel par. 7, occorre, dunque, riportarsi.
9.12.25. Quanto agli aspetti sollevati in diritto, anche per essi va richiamato quanto con puntuale motivazione hanno affermato i giudici di secondo grado a pagg. 138, 139, e soprattutto 140, nella parte in cui si soffermano sull'urgente bisogno di danaro, sul ritardo nell'onorare il prestito, sul tentativo di ridurre il tasso di interesse preteso, elementi tutti che hanno consentito ai giudici del secondo grado di concludere per l'esistenza delle difficoltà economiche, di cui alla norma transitoria sopra richiamata. Sull'episodio Genovese la corte replica ai difensori a pag. 144 e 145, esaminando partitamene ed anche in questo caso con ragionamento
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indenne da evidenti vizi logici - l'assurda sproporzione esistente fra i vantaggi ottenuti dal NE attraverso la creazione di quell'anomala collaborazione ed il debito originariamente contratto dal Genovese.
Sul punto 14 (capo d'imputazione n. 34, erronea applicazione di 9.12.26. legge con riferimento agli artt. 629 e 393 c.p) la difesa sostiene l'erroneità dell'imputazione di tentata estorsione essendo ravvisabile nei fatti il diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 9.12.27. I giudici di merito hanno escluso tale possibilità, ritenendo di conformarsi ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato, oltre che alla dizione letterale della norma, che richiede che la pretesa fatta valere sia comunque suscettibile di tutela dinanzi all'autorità giudiziaria. Poiché - si argomenta la pretesa del NE era esorbitante rispetto all'originario legittimo credito, il comportamento minaccioso integrerebbe la tentata estorsione e non il reato di ragion fattasi.
81 molti anni dal prestito;
perché trascura il fatto che, subito dopo l'incontro dell'estate del 1996, voluto dal Genovese, il AT cedette il suo credito al NE, che iniziò così a rivolgere pressioni sul debitore non tanto per ottenere il saldo del vecchio debito, quanto piuttosto per ottenere l'acquisto di materiale in favore del mobilificio del Raineri, senza pagamento di alcun corrispettivo. Orbene, ritiene questa corte che, quali che siano stati i valori dei materiali oggetto di scambio, su cui i giudici di merito traggono valutazioni incensurabili circa la configurabilità del reato di usura, la motivazione impugnata trascura di valutare che la natura non usuraria del debito originario, il gran tempo trascorso senza che il debito fosse stato onorato, la sua novazione, il comportamento sfuggente del debitore, l'impossibilità di concordare con lui un piano di rientro e di definire l'ammontare complessivo del debito, il carattere parziale delle restituzioni in natura, non facilmente rapportabili ad un ben definito valore economico, non potevano non fare insorgere nel NE la ragionevole convinzione, anche se errata, della legittimità della propria pretesa creditoria.
9.12.29. Meglio si attaglia, dunque, alla vicenda in contestazione la fattispecie astratta del delitto di cui all'art. 393 c.p., ed in tal senso deve essere modificata l'originaria rubrica. Consegue alla presente riqualificazione giuridica del fatto la constatazione dell'assenza di condizione di procedibilità, non risultando essere stata nei termini di legge presentata querela. Va, conseguentemente, eliminata la pena di mesi quattro di reclusione e lire 1.000.000 di multa, che i giudici di merito hanno ritenuto di irrogare per la tentata estorsione, come riunita ad altri reati sotto il vincolo della continuazione. La sentenza impugnata deve essere in tali sensi annullata senza rinvio.
9.12.30. Sul punto 15 (manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pena base irrogata;
mancata concessione delle attenuanti generiche;
133 c.p.) la difesa sostiene che sia il tribunale, sia la corte d'appello hanno ritenuto di non poter scendere al di sotto del minimo edittale, rappresentato da venti anni di reclusione per il reato di associazione, contestato al capo 1, pur essendo stato considerato questo reato meno grave del reato di cui al capo 2. Questa corte ritiene corretta la valutazione operata dai giudici di primo e secondo grado, i quali, per vero, non pare quantifichino la pena base esclusivamente sul fatto che il reato associativo, pur considerato meno grave, contempli una pena minima di venti anni, ma offrono motivazione congrua ed immune da vizi logici in ordine alla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, al ruolo di preminenza svolto dall'imputato, ai suoi gravi precedenti penali, alla sua rilevante capacità a delinquere, elementi tutti che concorrono, alla
82 fissazione della pena base in venti anni di reclusione e lire 150.000.000 di multa.
9.13. RA IO risponde del reato sub n.
5. Espone i seguenti motivi di ricorso: 9.13.1. incompetenza del tribunale di Torino, per essere competente il tribunale di EN (secondo la tesi esposta dall'avv. ) ovvero il tribunale di IL (secondo la tesi esposta dal secondo difensore, avv. Puglisi); 9.13.2. mancata traduzione dell'imputato all'udienza che registrò il mutamento della composizione del collegio;
9.13.3. nullità di tutti gli atti, non avendo la corte diversamente composta rinnovato anche la fase della costituzione delle parti;
9.13.4. nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, per carenza di indizi;
per essere stata adottata una motivazione per relationem;
9.13.5. nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, per essere state disposte in assenza di eccezionali ragioni d'urgenza; per mancanza di motivazione sull'indisponibilità degli impianti della Procura;
9.13.6. nullità della perizia di trascrizione, non essendo stata svolta collegialmente;
non avendo il tribunale dichiarato la nullità della precedente perizia trascrittiva;
non essendovi i presupposti per sostituire il primo perito;
non essendo stati scelti i periti tra quelli iscritti negli appositi albi;
avendo il perito trascrittore utilizzato personale ausiliario non autorizzato;
avendo il perito fatto uso dei brogliacci;
essendo stato impedito l'ascolto in udienza delle conversazioni;
essendo stata immotivatamente negata la trascrizione delle conversazioni in lingua originale (dialetto calabrese);
9.13.7. violazione del diritto di difesa, per il denegato espletamento di perizia fonica;
sulla riconosciuta sussistenza 9.13.8. carenza di motivazione dell'aggravante di cui all'art. 80.; 9.13.9. illogicità della motivazione sugli elementi costitutivi del reato associativo;
9.13.10. illogicità della motivazione sull'elemento psicologico nel reato associativo;
9.13.11. illogicità e in alcuni casi assoluta carenza di motivazione con riferimento all'individuazione del reo, ai tempi, modi e luoghi dello spaccio;
9.13.12. omessa motivazione in ordine all'irrogazione della pena base, all'aumento per la continuazione, al diniego delle attenuanti generiche.
83 9.13.13. Con riferimento ai motivi, espressi dal ricorrente, ed indicati con i n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 si è già fornito risposta nella parte generale, e precisamente nei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Il punto 8 (erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla riconosciuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 comma 2 dpr 309/90) risulta identico a quello proposto dall'imputato NE CC. Il motivo di doglianza è stato già esaminato nella parte generale, al par.
7, cui si rinvia.
9.13.14. Quanto al motivo n. 10, non ci si può esimere dal rilevare come la violazione lamentata in epigrafe (assoluta mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato associativo) risulti contenuta in una sola proposizione, a pag. 23, sintetizzabile nel non aver la corte d'appello spiegato le ragioni sulle quali ha fondato il convincimento che il RA sia stato consapevole del vincolo associativo e che abbia manifestato la propria volontà di fornire il proprio contributo. Le numerose pagine che seguono (da pag. 23 a 36) non hanno alcuna attinenza con la violazione lamentata, ma rappresentano una analisi in fatto delle vicende processuali, attraverso le quali la difesa ripropone inammissibilmente dinanzi alla corte di legittimità tutta l'impostazione difensiva già offerta all'analisi dei giudici di merito di primo e di secondo grado, eminentemente incentrata sulla asserita incertezza dell'identificazione del RA in quel GI o IO, che compare numerose volte nelle intercettazioni telefoniche, questione che di certo non ha alcuna attinenza con l'elemento psicologico del reato.
9.13.15. Tanto premesso, la corte d'appello si occupa della posizione del RA da pag. 251 in poi accomunando la sua posizione a quella del MA. L'analisi puntuale, che i giudici di merito offrono delle condotte del RA e dei suoi coinvolgimenti nel traffico illegale, militano a favore della perfetta consapevolezza del suo ruolo, dell'esistenza dell'associazione criminale e della sua partecipazione al sodalizio. Deve essere, però, segnalato che dal testo della sentenza non risulta che il RA abbia sottoposto ai giudici del gravame alcuna questione specifica relativa all'elemento psicologico nel reato associativo. La puntuale elencazione dei motivi d'appello, che quella corte opera a pagg. 251 e 252, consente di escludere con certezza tale circostanza. Ne consegue che non possa oggi la difesa del RA dolersi dell'assenza di specifica motivazione sull'elemento psicologico, che la corte territoriale non doveva rendere, in ossequio al principio devolutivo.
9.13.16. Con riferimento al motivo di cui al punto 11 (illogicità e in alcuni casi assoluta carenza di motivazione con riferimento all'individuazione
84 del reo, ai tempi, modi e luoghi dello spaccio), il ricorrente si ricollega a quanto già egli ha osservato nei punti precedenti e ribadisce che non sia possibile ricavare da quel materiale probatorio alcuna certezza sull'individuazione del RA, sui tempi, modi, pagamenti relativi al traffico di stupefacente. Con riferimento a tali motivi, va, dunque, ripetuto quanto già è stato precisato, con riferimento ad altri ricorrenti, nel par. 7, essere cioè inammissibile dinanzi al giudice della legittimità riproporre una simile rivisitazione del fatto.
9.13.17. Quanto all'ultimo motivo di gravame, esso lamenta inadeguata motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c. p.. Anche tale motivo è manifestamente infondato. A parte la considerazione che la stessa difesa si limita a dichiarare inadeguata, piuttosto che assente o manifestamente illogica la motivazione impugnata, questa corte riscontra, invece, nella motivazione prodotta l'esame degli elementi essenziali per procedere al giudizio afferente alle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, non essendo necessario procedere all'esame di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p.
9.13.18. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna solidale del ricorrente alle spese.
9.14. IS PP, imputato dei reati elencati sub n. 11 e 37 del capo d'imputazione, lamenta erronea applicazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene che lo stupefacente era detenuto da altri mentre la sua collaborazione successiva a quella di detenzione, potrebbe al più configurare un'ipotesi di favoreggiamento reale.
85 9.14.2. Anche le questioni poste dal presente imputato appaiono in gran parte affette da vizio di genericità.
9.14.3. In ordine alle intercettazioni, va osservato che la difesa non si cimenta affatto nella faticosa ricostruzione interpretativa dei fatti. Essa enuncia soltanto, puramente e semplicemente, la possibilità che di quelle intercettazioni sia possibile fornire una diversa interpretazione. Ma anche se il motivo non fosse generico, basterebbe richiamare il chiaro testo della norma invocata dallo stesso ricorrente (art. 606 lett. e) c.p.p.), per segnalare che la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass. Sez. Un. n. 16 del 1996). Anche con riferimento a tale motivo di gravame, si segnala che l'argomento risulta già esaminato nel par. 7, cui si rinvia.
Proseguendo l'analisi del ricorso, esso non specifica le ragioni per 9.14.4. cui il IS dovrebbe essere considerato pienamente attendibile, né le ragioni per cui non possa considerarsi l'esistenza di rapporti fra IT e
NO. Il credito maturato dal IS nei confronti del IT, non viene posto in correlazione con alcuna argomentazione idonea a sostenere l'innocenza del IS, il quale risulta, peraltro, aver in parte ammesso le sue responsabilità.
Con riferimento, infine, al mancato riconoscimento dell'attenuante, 9.14.5. di cui all'art. 114, ed al diniego delle attenuanti generiche prevalenti, risulta, invero, dal testo impugnato che i giudici del merito hanno congruamente indicato, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato, e sono pervenuti in tal modo al diniego di tali circostanze, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi.
9.14.6. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, in solido.
9.15. NE PP è chiamato a rispondere dei reati di cui ai capi 1, 2, 35.
Propone dodici motivi:
9.15.1. incompetenza del tribunale di Torino per esser competente il tribunale di SA;
86 9.15.2. nullità delle trascrizioni per l'uso illegale di brogliacci e del cosiddetto diario di polizia;
7/2/2002 reiettiva delle istanze di 9.15.3. nullità dell'ordinanza rinnovazione del dibattimento;
9.15.4. nullità della perizia di trascrizione, perché: disposta con incarico. cumulativo di trascrizione e di traduzione;
eseguita con eccessiva rapidità del perito IR;
eseguita dai periti separatamente e non collegialmente;
nullità del rigetto della richiesta di nuova perizia trascrittiva;
9.15.5. nullità del rigetto della richiesta di espletamento di perizia fonica;
9.15.6. nullità delle intercettazioni: per carenza di motivazione in ordine all'uso di impianti diversi da quelli della procura;
9.15.7. nullità del decreto di intercettazione per l'adozione di motivazione per relationem, conseguente carenza di motivazione su punti essenziali della decisione;
9.15.8. nullità e comunque inutilizzabilità dell'esame di LA AG e D'LI CO, ripetuti ad istruttoria dibattimentale ormai conclusa;
9.15.9. erroneità e contraddittorietà della motivazione sul reato associativo e sulla inconfigurabilità del concorso di persone;
erroneità della motivazione con riferimento agli artt. 110 e 648; 9.15.10. carenza di motivazione in ordine al capo 35; 9.15.11. erroneità della motivazione in ordine al reato concorsuale 9.15.12. continuato e all'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente;
9.15.13. carenza di motivazione circa l'affermazione di responsabilità e qualificazione giuridica del reato nonché in ordine al trattamento sanzionatorio e all'attenuante di cui all'art. 62 bis. 9.15.14. I motivi di doglianza del presente imputato, elencati con i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, sono già stati esaminati nella parte generale del presente provvedimento, precisamente nei paragrafi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cui occorre riportarsi espressamente. 9.15.15. In ordine al punto 8 la difesa sostiene che erroneamente la corte d'appello, richiamandosi ai poteri di cui agli artt. 506 e 507, ha ritenuto rituale la ripetizione dell'esame dei due imputati, LA e DA, ad istruttoria dibattimentale chiusa. Sostiene il ricorrente che il primo articolo attiene ai poteri presidenziali di integrazione probatoria e quindi non consente la ripetizione di un esame già reso. Il secondo articolo riguarda l'ammissione di nuove prove e deve essere adottato con provvedimento ordinatorio, che motivi sulla necessità assoluta dell'assunzione di nuovi mezzi di prova. Mancando il provvedimento, le dichiarazioni rese in quella sede sarebbero affette da inutilizzabilità.
87 infatti, che nel momento in cui i su indicati imputati resero quelle dichiarazioni non aveva avuto ancora inizio la discussione finale, la quale prese avvio solamente all'udienza successiva del 19.1.2000. Siffatta motivazione si rivela di per sé sola congrua e risolutiva, atteso che non si evince da alcuna norma del codice di rito l'impossibilità di reiterare l'esame delle parti. Solo “ad abundantiam" la corte d'appello sostiene che, anche nel caso si dia inizio alla discussione finale, ciò non di meno il giudice possa disporre nuove assunzioni di prove, ove ne ravvisi la necessità. Orbene, la difesa, nei suoi motivi di gravame, trascura lo spessore della prima e risolutiva risposta fornita dalla corte d'appello e controdeduce soltanto sugli argomenti esposti da quei giudici a solo scopo di completezza. Il motivo deve essere, perciò, respinto per la sua intrinseca inconferenza.
9.15.17. Il punto 10 risulta irrimediabilmente oscuro. Il motivo consiste in una frase monca di difficile comprensibilità, e nelle tre seguenti proposizioni: "Sapere, conoscere non vuol dire partecipare. Il concorso richiede l'individuazione di una condotta specifica. I Giudici fondano i loro assunti solo su dati che non hanno la forza individuante la specifica ipotesi consistente non già nel liberarsi dei passaporti, ma nell'acquisirli in modo contrario alla legge”. Il motivo, pertanto, non può sfuggire al vizio di genericità, risultando impossibile a questo collegio individuare la specifica doglianza portata all'esame della corte.
9.15.18. Con riferimento al punto 11 (carenza di motivazione circa l'affermazione di responsabilità e qualificazione giuridica del reato nonché in ordine al trattamento sanzionatorio e all'attenuante di cui all'art. 62 bis), la difesa riunisce in un'unica argomentazione una pluralità di motivi, concettualmente distinti. Sono, infatti, riscontrabili nelle doglianze del punto 11 una violazione degli artt. 110 ed 81 c.p.; una violazione degli artt. 73 e 80 DPR 309/90 (sotto il profilo dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente); carenza di motivazione sulla responsabilità penale e sulla qualificazione giuridica del reato;
una carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche, oltre che una lamentata violazione dell'art. 133 c.p.
88 9.15.20. Il ricorso poi affronta brevemente il tema dell'ingente quantità, secondo lo schema logico già seguito da altri imputati, che reclama la dimostrazione dell'elemento della saturazione del mercato, per lamentare, infine, un connotato di contraddittorietà nel trattamento sanzionatorio, avendo i giudici dapprima negato le attenuanti generiche e poi ridimensionato la recidiva per il lungo tempo trascorso fra i fatti passati in giudicato e quelli oggetto del presente procedimento.
9.15.21. Per replicare a tale doglianza è sufficiente, pertanto, riportare quanto è stato già scritto a proposito di doglianze identiche: la difesa mostra chiaramente di condividere quella giurisprudenza di legittimità che assegna al concetto di "saturazione del mercato" ed alla necessità di verificare anche il grado di purezza della sostanza, per ricavare argomenti circa il numero delle dosi (Cass. 2168, 30.6.1998; 2868, 2.10.97), il punto di discrimine per la corretta contestabilità dell'aggravante di cui all'art. 80. E' altrettanto chiaro (cfr. pag. 134, 135, 136) che la corte territoriale abbia applicato il diverso principio sostenuto dalla giurisprudenza più recente delle sezioni unite della corte di Cassazione (SS.UU. 17, del
21.6.2000, Primavera e altri), che stata già richiamata nel par. 7, cui si rinvia.
9.15.22. Infine, con riferimento alla dosimetria della pena, la motivazione assunta dai giudici di merito appare congrua ed immune da evidenti vizi logici, non essendovi contraddizione fra l'esposizione delle ragioni del diniego delle generiche e quelle che hanno consentito di mitigare la pena in ragione del tempo trascorso.
9.15.23. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, in solido.
9.16. AL OB imputato, originariamente dei soli reati indicati, nel capo d'imputazione, con i numeri 26 e 27, è stato assolto dal reato di favoreggiamento indicato sub n. 26, condannato per il solo delitto di rivelazione di segreto d'ufficio.
89 9.16.2. Con altro motivo di gravame, il ricorrente lamenta omessa motivazione in relazione alla fattispecie criminosa di rivelazione di segreti d'ufficio ed al carattere notorio di alcune notizie. Di fronte ad una sentenza di secondo grado, che dedica numerose pagine all'analisi dell'ipotesi accusatoria e richiama comunque espressamente le numerosissime altre spese dal giudice di primo grado, l'imputato propone ricorso con poche righe, in cui focalizza la propria attenzione sul fatto che le notizie propalate dallo AL sarebbero state notorie e la corte d'appello avrebbe dedicato a tale circostanza una sola frase, peraltro, dubitativa ("non pare che le notizie rivelate dallo AL potessero considerarsi notorie”).
9.16.3. Il motivo è infondato. Rileva, in primo luogo, la constatazione, desumibile dalla mera lettura del provvedimento impugnato, che la corte territoriale dedica alla problematica del carattere notorio della propalazione varie considerazioni, in fatto ed in diritto, che occupano adeguato spazio nel corpo della motivazione. Premessa una analisi dell'obbligo che incombeva sull'ispettore di polizia penitenziaria di non rivelare informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, ovvero notizie di cui fosse venuto a conoscenza a causa di tali sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso (combinato disposto degli artt. 15 D.p.R.
10.1.1957, n.3, novellato dall'art. 28 1. 241/90, 1 1. 395/90 e 18 D.p.R.
82/99), la corte territoriale affronta il tema del carattere notorio della notizia rivelata ed esclude esplicitamente una simile ipotesi, sia analizzando l'informazione assunta dal OL, e solo da costui, sia valutando che il NE non era persona autorizzata a ricevere quella notizia da pubblico ufficiale, sia precisando che la notizia, ancorché appresa dal OL per altra via, ciò non di meno non era di dominio pubblico.
90 Solo con riferimento al profilo materiale, in presenza di fluttuazioni 9.16.5. giurisprudenziali, è opportuno segnalare che secondo un orientamento giurisprudenziale più risalente, il quale pone l'accento sul bene giuridico tutelato dalla norma, individuato nel buon funzionamento della pubblica amministrazione, non è necessaria la prova del danno ai fini dell'integrazione del reato (cfr. Cass. RIVISTA 195892, sez. VI, 6.10.1993, Coco). L'orientamento giurisprudenziale più recente ritiene, invece, prevalentemente necessaria l'esistenza del danno: "Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio previsto dall'art. 326 cod. pen. importa per la sua configurabilita' che sia portata a conoscenza di una persona non autorizzata una notizia destinata a rimanere segreta e si configura come un reato di pericolo, nel senso che sussiste sempre che dalla rivelazione del segreto possa derivare un danno alla pubblica amministrazione o a un terzo. Si tratta, in particolare, di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto, tanto e' vero che la rivelazione del segreto e' punibile, non gia' in se' e per se', ma in quanto suscettibile di produrre un qualche nocumento agli interessi tutelati a mezzo della notizia da tenere segreta" (Cass. 9306,
RIVISTA 200133, 6/6/1994 - 26/8/1994, SEZ. 6, Bandiera). Sennonché, quale che sia la tesi giuridica che si intenda privilegiare, il risultato, con riferimento al caso in esame, non muta. Difatti, anche la più rigorosa giurisprudenza esclude la sussistenza del reato in tre ipotesi soltanto: a) nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico;
b) nel caso in cui, trattandosi di notizie di ufficio ancora segrete, le stesse siano rivelate a persone autorizzate a riceverle;
c) nel caso di notizie rivelate a persone che, ancorché estranee ai meccanismi istituzionali pubblici, le abbiano gia' conosciute (cfr. Cass. 9306, cit.). Orbene, avendo la corte d'appello, con indagine svolta in fatto, escluso espressamente la ricorrenza di simili ipotesi, deve concludersi che, anche applicando la tesi giurisprudenziale più rigorosa, non può che pervenirsi ad un giudizio di responsabilità penale del ricorrente.
Quanto alla supposta omessa motivazione in ordine al mancato 9.16.6. riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente sostiene che lo stato di incensuratezza doveva essere valutato due volte, la prima per l'irrogazione del minimo della pena, la seconda per il riconoscimento delle attenuanti generiche (cass. sez VI 90/186232). Il ricorrente poi contesta la correttezza dell'assunto formulato dalla corte, secondo cui le attenuanti andavano negate in considerazione delle conseguenze che sarebbero potute derivare dal comportamento dell'imputato e della gravità dell'azione, dato questo oggettivo, che non risulta posto in bilanciamento con altri elementi soggettivi. Sullo specifico punto di doglianza devesi rilevare, in primo luogo, come dal corpo stesso del ricorso si evinca che non di omessa motivazione può dolersi il
91 ricorrente, ma, semmai, di una illogicità o contraddittorietà di essa. Ciò non di meno, il motivo è manifestamente infondato. Risulta, invero, dal testo impugnato che i giudici del merito hanno congruamente indicato, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato, e sono pervenuti in tal modo al diniego di tali circostanze, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Attesa la 9.16.7. natura dei motivi del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
9.17. LA AG è imputato dei reati rubricati ai n. 1, 2, 3, 33 dell'imputazione. Presenta quattro motivi di ricorso.
Il primo riguarda violazione di norme processuali (521, 522, 604 9.17.1.
c.p.p.), che attengono ad una lamentata mancanza di correlazione fra accusa e sentenza. Si sostiene che il LA fu originariamente raggiunto da una contestazione relativa al delitto associativo, nel corpo della quale gli era attribuito il ruolo di reinvestitore di capitali. I giudici di merito, secondo la tesi difensiva, avrebbero estrapolato quella contestazione, e, riqualificandola come ipotesi di riciclaggio, di cui all'art. 648 bis c.p., sarebbero giunti alla condanna anche per tale reato. Si sostiene che i giudici sarebbero incorsi in errore quando hanno sostenuto che l'originaria imputazione contenesse la descrizione della condotta di cui all'art. 648 bis. In secondo luogo, si deduce che dall'originaria contestazione non si desumerebbero le specifiche condotte di riciclaggio. Si sostiene, ancora, che i giudici di merito avrebbero modificato la sostanza della contestazione originaria, avendo assunto in sentenza che in realtà il LA si occupava di investire danaro personale di TI CC, anzi che danaro proveniente dal traffico di stupefacenti. Si sostiene, inoltre, incompatibilità fra il delitto associativo ed il riciclaggio.
Infine, si lamenta incoerenza logica in ordine all'accertamento dell'illecita provenienza del danaro ed alla specifica attività di riciclaggio contestata.
Il secondo motivo sostiene illogicità della motivazione, avendo i 9.17.2. giudici fatto discendere da elementi indiziari privi dei caratteri di gravità, concordanza e precisione la responsabilità penale del LA in ordine al reato associativo.
92 9.17.3. Il terzo motivo deduce contrasto fra dispositivo e motivazione, in ordine al computo delle circostanze attenuanti generiche, contrasto che sarebbe stato ammesso, ma poi risolto dalla corte d'appello con l'affermazione della prevalenza del dispositivo sulla motivazione. Il ricorrente sostiene l'esistenza di una nullità insanabile della sentenza per illogicità manifesta e per l'impossibilità di comporre l'insanabile contrasto.
Il quarto motivo sostiene erronea applicazione dell'art. 192 ed 9.17.4. illogicità della motivazione, perché la corte sarebbe pervenuta alla dichiarazione di responsabilità penale sulla base di elementi di mero sospetto, che la difesa passa ad esaminare partitamente, sostenendo, peraltro, che la corte non avrebbe fornito risposta alcuna alla produzione di prove contrarie offerta dalla difesa.
Con riferimento al primo motivo di gravame, la corte d'appello di 9.17.5.
Torino si occupa della posizione del LA da pag. 223 a pag. 242 della sentenza, con la solita riconosciuta analiticità. Sulla specifica questione attinente alla contestazione del reato di riciclaggio, in uno con la contestazione del delitto associativo, la corte corrobora il ragionamento del Tribunale, secondo cui è ravvisabile la teorica possibilità che un associato risulti estraneo ad uno o a tutti i delitti fine commessi da altri appartenenti al medesimo sodalizio e, pertanto, ricicli non già i proventi del delitto associativo, bensì quelli di uno o più reati fine, di cui egli non sia stato compartecipe. Passando dalla premessa teorica alla concreta verificazione dei fatti, la corte considera non errato il ragionamento operato dal primo giudice, che ha escluso potesse ritenersi provato il ruolo di contabile dell'associazione attribuito al LA e, pertanto, ha escluso la prova che egli si sia occupato del reinvestimento di danaro proveniente dal traffico di stupefacenti risalente al sodalizio. Dovendosi escludere che il denaro impiegato dal LA provenisse da una cassa comune, mancando la provadi quali fossero gli specifici reati fine da cui sarebbe pervenuto il denaro del NE;
mancando, in definitiva, la prova del concorso del LA nella commissione di quei reati fine, la corte d'appello ha ritenuto corretta sul piano del diritto la riqualificazione operata dal primo giudice della condotta dell'imputato.
93 che il denaro provenga da reati diversi da quello associativo. Sennonché, nell'esecuzione di tale indagine finisce con l'accontentarsi di dimostrare l'assenza di prova certa circa la provenienza dei beni. Da tale accertamento negativo, vero e proprio succedaneo di prova, la corte d'appello, assecondando l'impostazione dei giudici di primo grado, fa derivare la conseguenza che il denaro riciclato non sia provento del delitto associativo, né di quei reati fine di cui si sarebbe reso comunque colpevole il LA. Così, mancando la prova che il LA abbia attinto il denaro dalla cassa comune dell'associazione, si considera accertato che quel denaro non provenga dall'associazione; mancando la prova della provenienza del denaro da taluni reati fine, si ritiene certo che il NE abbia utilizzato denaro proprio, senza neppure interrogarsi, in tal caso, su quale sia la provenienza illegale di quel denaro, se esso provenga da accertate attività illegali o da attività commerciali di copertura, pure esistenti, o altro;
ancora, mancando la prova che il denaro da riciclare provenisse da alcuni reati fine e non da altri, si ritiene accertato che il
LA abbia reinvestito danaro proprio non proveniente dai reati fine, di cui è stato ritenuto responsabile. In verità, non basta affermare l'assenza o l'incertezza della prova di un fatto, per affermare la verificazione del suo contrario. Le investigazioni svolte dalla Procura della Repubblica di Torino non sono state spinte fino al compimento di accertamenti bancari, fiscali, patrimoniali. Ora, in assenza di prove contabili, la corte d'appello avrebbe dovuto dedurre, secondo i canoni della logica, che i guadagni dei reati fine concorressero ad integrare i guadagni dell'associazione, che i guadagni dei singoli associati fossero acquisiti per il tramite della loro appartenenza al sodalizio criminoso. Da un fatto noto (nella specie, che l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti vive eminentemente per finalità di guadagno) può essere presunto, secondo i canoni della logica, un fatto ignoto (che i guadagni del singolo partecipante siano il frutto dell'attività associativa). Da un fatto ignoto (nella specie, non essere certo che l'associazione criminale traesse guadagni dal traffico di stupefacenti) non è consentito trarre per presunzione alcuna conseguenza. La corte territoriale, allo scopo di dimostrare che il LA, benché associato per delinquere, potesse esser condannato anche per riciclaggio di denaro illegalmente acquisito, ha operato, in sostanza, un rovesciamento della logica, che tradizionalmente presiede alla valutazione delle prove, finendo con il risalire all'accertamento di un fatto attraverso l'accertamento negativo di un altro fatto, che tuttavia era privo di univoca significanza.
9.17.7. L'argomento tratto dal primo motivo di ricorso è, dunque, fondato.
Il suo carattere assorbente rispetto agli altri argomenti pure inseriti nel primo motivo di gravame esonera la corte dalla loro specifica trattazione. Consegue l'annullamento della sentenza limitatamente al reato di cui
94 all'art. 648 bis c.p. e la conseguente eliminazione della relativa pena di mesi quattro di reclusione, irrogati in secondo grado in continuazione con i restanti reati. Gli atti devono, altresì, essere trasmessi al Procuratore della Repubblica di Torino per l'ulteriore corso.
In ordine ai restanti motivi proposti, il secondo ed il quarto possono 9.17.8. essere analizzati in un unico contesto. Con essi la difesa eccepisce violazione dell'art. 192 e manifesta illogicità della motivazione. Si è già replicato, nel corpo del presente provvedimento, a simili impostazioni difensive, rappresentandone l'inammissibilità. Per ragioni di sintesi, occorre, pertanto, richiamare quanto è stato già scritto nel par. 7 ed a proposito di altri imputati. Resta, qui, da precisare soltanto che la sentenza si occupa degli elementi probatori emersi a carico dell'imputato da pagina 223 a 242, con esame analitico e congruo, oltre che con motivazione che si giudica esente da evidenti vizi logici.
Quanto al terzo motivo di gravame, sembra che la difesa sostenga 9.17.9. che, avendo il tribunale concesso le attenuanti generiche prevalenti nel dispositivo, mentre le avrebbe considerate equivalenti in motivazione, la sentenza sarebbe affetta da irrimediabile nullità. La corte d'appello avrebbe errato nel considerare prevalente il dispositivo sulla motivazione e nel ridurre, conseguenzialmente, la pena. Essa avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza, nonostante, si legge nel ricorso, tale sanzione non sia espressamente comminata da nessuna norma, perché quel contrasto fra dispositivo e motivazione sarebbe fuori dal vigente diritto positivo.
9.17.10. Annotando, qui a margine, che la corte d'appello ha riconosciuto l'esistenza dell'errore nella sentenza di primo grado, ha dichiarato la prevalenza del dispositivo (del resto più favorevole) sulla motivazione e conseguentemente ridefinito la pena, con motivazione che si giudica immune da vizi logici, e rilevando come le difese del LA in sede di giudizio d'appello abbiano reclamato solo il riconoscimento della prevalenza delle generiche, come rappresentato in dispositivo, e che le loro richieste siano state pienamente soddisfatte, non ci si può esimere, per altro verso, dal segnalare che la questione di nullità oggi avanzata non risulta presentata in grado d'appello. Essa, dunque, si palesa inammissibile, indipendentemente dalla correttezza della soluzione adottata dalla corte d'appello, conforme del resto alla costante giurisprudenza, che esclude in tali casi la ricorrenza di ipotesi di abnormità.
95 9.18. DO IO, imputato del delitto associativo oltre che di quello rubricato sub n. 10, contesta mancata rinnovazione del dibattimento per il conferimento di nuovo incarico peritale;
mancanza e illogicità della motivazione sia sulla prova della responsabilità penale sia con riguardo all'attenuante di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90.
Quanto al primo motivo di gravame, esso trova adeguata risposta 9.18.1. nei paragrafi n. 3 e 5 del presente provvedimento, cui si rinvia.
Con riferimento al secondo motivo, la difesa prende le mosse da un 9.18.2. dato, che considera evidentemente accertato, secondo cui una certa intercettazione andrebbe letta come riferita a mezzo milione di lire. Simile rappresentazione dei fatti non corrisponde alla versione offerta dai giudici di merito, i quali si sono lungamente diffusi sul contenuto della registrazione, letta anche nel contesto probatorio complessivo, per concludere che non di mezzo milione si stesse discutendo, ma di mezzo chilo di droga. E, con ragionamento indenne da vizi logici, la corte d'appello collega tale dato con altro elemento probatorio, relativo al traffico di droga pesante gestito dal IT, per concludere che l'ipotesi attenuata reclamata dalla difesa mal si attaglia al caso in esame. E' agevole constatare che, in effetti, il ricorrente prospetti una lettura differente delle registrazioni e, dunque, tenti di avallare una diversa lettura della vicenda processuale che lo riguarda. Si è già ripetutamente segnalato in altre parti di questo provvedimento come la prospettazione di ipotesi alternative a quelle motivatamente considerate in sentenza non legittimi il ricorso per cassazione. Si ribadisce qui lo stesso concetto, rinviando al 7 per una più compiuta analisi della tematica. par.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna solidale del 9.18.3. ricorrente alle spese.
9.19. SS AL è imputato del solo delitto rubricato al n. 14. Egli ha concordato la pena in appello. Ricorre per cassazione invocando il disposto dell'art. 129; lamenta anche che i motivi rispondenti ai numeri
VI e VII dell'appello non sono stati presi in considerazione dalla corte territoriale e, pertanto, li ripropone alla corte di cassazione. In sostanza, l'imputato lamenta carenza di motivazione ed entra diffusamente nel merito analizzando partitamene le intercettazioni che lo riguardano e gli interrogatori resi dall'imputato; richiede l'acquisizione, ex art. 603, della richiesta del p.m. e del decreto di archiviazione del giudice di Pinerolo che, assume, si sarebbero occupati degli stessi fatti.
96 9.19.1. In verità, su tali motivi la corte d'appello, nonostante il SS
avesse acceduto al cosiddetto patteggiamento in appello, ha esaurientemente risposto, sia richiamando espressamente le pagine della sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la responsabilità penale del SS, sia replicando esplicitamente e puntualmente alla domanda di acquisizione della richiesta e del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari di Pinerolo. Una volta chiariti tali due aspetti, non resta che ricordare, anche per il SS, quella giurisprudenza di legittimità, che considera inammissibile un simile ricorso per cassazione: "Nel giudizio di appello con le forme di cui alla procedura prevista dal quarto comma dell'art.599 c.p.p., la intervenuta rituale rinuncia al motivo concernente l'affermazione di responsabilita' preclude riesame di tale parte dell'impugnata il rinunciato considerarsi come mai decisione, dovendo il motivo avanzato. Ne consegue che, nel caso di riproposizione di detto motivo con ricorso per Cassazione, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile a norma dell'art.606, terzo comma, ultima parte, c.p.p.”.
(Cass. 6181, RIVISTA 207995, 28/04/1997 - 25/06/1997, SEZ. 1,
Stazzone). "Allorche' l'appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p., rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non puo' poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Infatti, la rinuncia ad alcuni dei motivi di appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati;
con la ulteriore conseguenza di precludere ai sensi del terzo comma dell'art. 606 c.p.p. la deduzione in sede di legittimita' dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 609, comma secondo, c.p.p." (Cass. 1346, RIVISTA 209817, 19/11/1997 - 05/02/1998, SEZ. 3,
Cercello D). 9.19.2. Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Attesa la natura dei motivi del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
9.20. OL AT deve rispondere dei delitti ascrittigli ai capi 1, 3, 6, 20. Eccepisce, con unico motivo di gravame, la nullità dell'ordinanza 30.1.2002 e della sentenza 1.3.2002, ex art. 178 lett. a) e 179 comma 1.
Assume che egli concordò con il p.m. in appello il riconoscimento delle circostanze generiche, quando ancora il collegio era composto con la
97 presenza di un giudice, che successivamente si astenne. Nonostante la proposta di patteggiamento sia stata accolta successivamente da un collegio correttamente composto, l'imputato sostiene che l'astensione di un membro del collegio presente quando la proposta fu concordata, rendendo irregolare la proposta stessa, travolgerebbe anche la sentenza successivamente resa. A tale argomento si è già fornito risposta nella parte generale di questo provvedimento, nel paragrafo 4. Ad esso si fa, dunque, esplicito rinvio.
9.20.1. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Attesa la natura dei motivi del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
9.21. OS EL, imputato originariamente dei delitti di cui ai capi 1 e 8, deduce:
9.21.1. incompetenza del tribunale di Torino per esser competente il tribunale di IL;
9.21.2. inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, per carenza dei gravi indizi;
per l'adozione di una motivazione per relationem;
per carenza di motivazione sulle eccezionali ragioni d'urgenza e sulla indisponibilità degli impianti della procura;
9.21.3. nullità della perizia di trascrizione: disposta collegialmente ma eseguita disgiuntamente dai periti;
disposta senza previa declaratoria di nullità della perizia precedente;
affidata a periti non scelti negli appositi albi;
eseguita con l'ausilio dei brogliacci e del diario di polizia;
eseguital con l'ausilio di collaboratori al di fuori dei limiti consentiti dall'incarico; carenza di motivazione in ordine al diniego di ascolto in aula delle 9.21.4. conversazioni;
inutilizzabilità delle stesse ex art. 495 comma 2; 9.21.5. mancata nomina di un interprete ex art. 143 comma 2; 9.21.6.
9.21.7. nullità della vocatio in iudicium, non rinnovata a seguito dell'astensione di un componente del collegio;
9.21.8. illogicità ed erronea motivazione con riferimento all'individuazione della voce dell'imputato in assenza di perizia fonica;
9.21.9. illogicità della motivazione sull'irrogazione della pena, gli aumenti per la recidiva e la continuazione, il diniego delle attenuanti generiche.
9.21.10. Sui motivi di ricorso, che trattano questioni di ordine generale, questo collegio si è già soffermato nei paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a cui si rinvia.
98 9.21.11. Con riferimento alla illogicità della motivazione, la difesa sostiene due argomenti. Il primo attiene sostanzialmente alla corretta individuazione dell'imputato. Assume la difesa che la valutazione dei giudici di merito si rivela un'analisi parziale dei fatti, non avendo mai usato il OS un linguaggio criptico, essendo comparso in poche intercettazioni, non essendo né l'intercettazione del 10.7.96, né alcune altre, che la difesa indica espressamente, attribuibili al OS, sia perché sarebbe incerta l'individuazione della voce, sia perché è certa l'esistenza di più persone rispondenti al nome EL.
9.21.12. Il motivo, che involge valutazioni in fatto, solleva problematiche identiche a quelle già più volte esaminate e, comunque, trattate nel presente provvedimento con maggiore analiticità nel par.
7. Ad esso, per ragioni di sintesi, occorre riportarsi, segnalando che, nel caso specifico, la motivazione resa dai giudici di merito appare congrua ed immune da vizi logici, ricca di riferimenti al fatto, compiuta nei collegamenti logici fra le conversazioni intercettate, analitica anche in relazione alle argomentazioni difensive.
9.21.13. Il secondo motivo (vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena) trae spunto anche dall'intervenuto ridimensionamento delle ipotesi d'accusa a carico dell'imputato. Risulta, invero, dal testo impugnato che i giudici del merito hanno congruamente indicato, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato, e sono pervenuti in tal modo al diniego di tali circostanze, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi.
9.21.14. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato;
il ricorrente condannato in solido alle spese.
9.22.DE NZ deve rispondere del delitto associativo, oltre che del delitto rubricato sub n.
4. Eccepisce: 9.22.1. incompetenza del tribunale di Torino per esser competente il tribunale di IL;
9.22.2. nullità della citazione a giudizio dell'imputato detenuto a seguito dell'astensione di un componente del collegio;
9.22.3. nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, per carenza di indizi;
per essere stata adottata una motivazione per relationem;
99 nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, per essere 9.22.4. state disposte in assenza di eccezionali ragioni d'urgenza; per mancanza di motivazione sull'indisponibilità degli impianti della Procura;
nullità della perizia di trascrizione, avendo il perito fatto uso dei 9.22.5. brogliacci;
9.22.6. violazione del diritto di difesa, per il denegato espletamento di perizia fonica;
9.22.7. carenza e illogicità della motivazione in ordine al reato associativo ed al reato di cui al capo 4; illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità 9.22.8. dell'aggravante di cui all'art. 80 illogicità della motivazione in ordine alla dosimetria della pena. 9.22.9.
I motivi proposti dalla difesa del DE ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.22.10. risultano in tutto identici e sovrapponibili ai motivi proposti da altro imputato, NE PP. Ad essi è stata già fornita risposta e, pertanto, occorre fare rinvio espresso, trattandosi di questioni identiche, alla posizione personale del NE. 9.22.11. Con il motivo n. 7 la difesa lamenta genericità delle contestazioni e vizio di motivazione, perché i giudici di merito avrebbero affermato la responsabilità penale del ricorrente sia per il reato associativo, sia per il reato fine, di cui all'art. 73 DPR 309/90, utilizzando le medesime prove. Secondo la prospettazione difensiva, l'erroneità consisterebbe nel non aver quei giudici sciolto il dilemma che o il DE effettuava vendita di stupefacente a più soggetti o procacciava stupefacente per conto della sola associazione facente capo al NE. 9.22.12. L'argomento risulta, invero, ampiamente trattato dalla corte d'appello in varie parti della sentenza. In particolare, quella corte ha analizzato gli aspetti relativi alla sussistenza del reato associativo e la possibilità di ravvisare l'affectio societatis in capo a tale imputato, tenuto conto del ruolo di fornitore di sostanza stupefacente attribuitogli nel capo d'imputazione, da pag. 104 a pag. 124; ha poi esaminato il diretto coinvolgimento del DE in alcunialcuni momenti particolarmente significativi della vita del sodalizio criminoso nel paragrafo 6, in cui si tratta dell'individuazione dei partecipanti alle conversazioni intercettate presso la OG (pagg. 76 e ss.); ha, infine, analizzato partitamente la posizione dell'imputato e tutte le questioni prospettate dalla difesa nelle pagine da 152 a 185 e segnatamente dalle pagine 158 in poi. Le principali questioni, relative, in sintesi, alle intercettazioni telefoniche ed ambientali espletate per quasi un intero anno, le annotazioni riportate su alcune agendine ritrovate nell'alloggio di DA e le dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia La Piana. La corte s'appello
100 replica alle obiezioni difensive, segnalando come il significato delle conversazioni registrate appaia inequivoco ed evidenzi l'esistenza di un gruppo organizzato, capeggiato dal TI CC, nel quale il DE ricopriva un ruolo di primaria importanza, nel rifornimento della sostanza stupefacente, affidando ad altri funzioni e ruoli subalterni e meramente esecutivi. Argomenta, la corte, con motivazione, ampia ed analitica, che appare a questa corte di legittimità del tutto immune da vizi logici, in grado di inficiarne la complessiva portata probatoria, anche sul doppio ruolo che sarebbe stato ricoperto dal terzetto milanese, secondo le indicazioni del collaboratore di giustizia La Piana. Sottopone a verifica di attendibilità le dichiarazioni del collaboratore, cui non assegna certo il crisma dell'infallibilità, collega secondo logica tale materiale probatorio con quello già esaminato dai giudici di primo grado nelle prime trecento pagine della loro sentenza, spiega le connessioni logiche con il materiale probatorio acquisito nel corso di appostamenti e tiene conto di dichiarazioni di altri coimputati, che, lungi dall'essere collaboratori di giustizia, hanno comunque ammesso la presenza ed il coinvolgimento del DE in occasione di alcuni episodi emblematici. Ancora, la corte, con ragionamento indenne da vizi, si sofferma sulla possibilità di confusione fra più persone recanti lo stesso nome di battesimo e spiega quali siano state le emergenze processuali e le ragioni che hanno condotto alla corretta individuazione del DE, indica fra gli indizi l'uso di cellulari intestati ad altre persone, sconfessa l'affermazione secondo cui la voce dell'imputato non sarebbe mai stata registrata. 9.22.13. Con il motivo indicato al punto 8 si sostiene, conformemente alle doglianze, già esaminate, di altri difensori, l'inconfigurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità ricorrendo al principio della saturazione del mercato. Ma in questo caso si aggiunge che, anche a voler applicare il diverso orientamento giurisprudenziale, che esclude il riferimento al mercato, egualmente la corte d'appello avrebbe dovuto escludere l'aggravante per l'assenza di parametri certi in ordine al quantitativo di sostanza stupefacente trattato dal gruppo. 9.22.14. Anche con riferimento a tali motivi, svolti, come si vede, in fatto, occorre ripetere le argomentazioni già svolte ripetutamente nel corpo del presente provvedimento, e segnatamente nel par. 7, cui si fa rinvio espresso.
101 dell'imputato, e sono pervenuti in tal modo al diniego di tali circostanze, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi. Non si riscontra, invece, alcuna possibilità di introdurre nella motivazione sulla pena la dedotta incertezza sulla quantità dello stupefacente.
9.22.16. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente, in solido, alle spese di giudizio.
9.23. Di ON CO IO, imputato del capo 16, ricorre per violazione del principio del ne bis in idem. Assume di essere stato condannato per gli stessi fatti una prima volta, con rito abbreviato, nell'ambito di un processo denominato "Scalzo" e la seconda volta dalla corte d'appello di Torino, nel presente procedimento, conclusosi in grado d'appello con richiesta concordata ai sensi dell'art. 599 c.p.p. 9.23.1. Il ricorso risulta affetto da assoluta genericità.
In verità, il ricorrente non produce, né indica con la dovuta 9.23.2. compiutezza e precisione gli atti ed i dati utili per consentire a questa corte di valutare l'effettività del doppio giudicato. L'unico richiamo, che il ricorrente opera, riguarda la data della sentenza emessa dalla prima sezione della corte d'appello di Torino. Il principio, che oggi genericamente si invoca, non risulta neppure formulato nei motivi d'appello, coperti, peraltro, da rinuncia, avendo l'imputato nel corso del giudizio di secondo grado prospettato l'accordo intervenuto con il procuratore generale per l'accoglimento della sola richiesta subordinata concernente il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Attesa la 9.23.3. natura dei motivi del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento, oltre che delle spese processuali, anche della somma, che stimasi equa, di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
9.24. RÈ ZO deve rispondere dei capi 1 e 9. L'imputato deduce:
102 descrivere nei suoi elementi essenziali il reato continuato ascritto al RÈ, che costituisce solo uno dei fatti contestati in continuazione. La difesa obietta, in sostanza, che si possa applicare il principio della continenza solo quando le diverse fattispecie contenute nel capo d'imputazione risultino comunque compiutamente definite nei loro elementi costitutivi, non quando la generica formulazione allarghi i comportamenti criminosi ad un periodo di due anni per fatti fra loro materialmente diversi.
L'assunto della difesa risulta, tuttavia, non condiviso dai giudici di 9.24.2. merito. La corte d'appello si occupa nello specifico della posizione del RÈ da pagina 301 fino a pag. 316. Dalla lettura della motivazione prodotta si desume una sostanziale divergenza di opinioni nella considerazione, cui accede la corte d'appello, che non possa parlarsi di immutazione del fatto contestato, né di incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio per la difesa, allorché un soggetto originariamente accusato di aver commesso in un determinato ambito spazio temporale ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso una pluralità di reati, venga poi ritenuto in sentenza, all'esito del dibattimento, svoltosi nel rispetto del contraddittorio, colpevole di uno solo di quei fatti. Seguendo tale impostazione la corte d'appello verifica il luogo ed il tempo del commesso reato, la regolarità delle acquisizioni probatorie, il ridimensionamento dell'accusa ad un solo fatto, fra i vari contestati, valuta la validità della originaria contestazione, in quanto sufficiente a descrivere nei suoi elementi essenziali il fatto reato contestato in continuazione.
Il percorso logico giuridico seguito dalla corte d'appello appare al 9.24.3. giudice della legittimità congruo e correttamente applicato. Anche se non l'ha apertamente dichiarato, la corte di merito mostra di far buon governo dell'insegnamento delle sezioni unite, che, con riferimento al principio di correlazione fra accusa e sentenza, ha precisato che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. E la violazione del diritto di difesa è del tutto inesistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi, come nel caso di specie, nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. S.U. 19.6.1996, Di CO, 360).
Con riferimento ai punti 2) e 3), la difesa deduce mancanza e 9.24.4. manifesta illogicità della motivazione sull'attendibilità delle intercettazioni, meglio sull'efficacia probatoria delle conversazioni. I motivi dedotti dinanzi a questa corte risultano identici a quelli già dedotti dinanzi alla corte d'appello, su cui quei giudici hanno adeguatamente
103 fornito risposte, sia dal punto di vista dell'attendibilità delle conversazioni sia da quello dell'utilizzabilità, sia, ancora dal punto di vista della lamentata, ma non riconosciuta, lesione dell'art. 192. Questa corte si è già soffermata su tutti gli aspetti qui elencati, sia quando ha analizzato nella parte generale le tematiche attinenti all'utilizzabilità delle conversazioni telefoniche ed ambientali, sia quando ha proceduto all'analisi di questioni già prospettate da altri imputati, che hanno sollevato problematiche in diritto analoghe. E, dunque, occorre per esse fare rinvio al par. 7.
Con il quarto motivo la difesa lamenta una non corretta 9.24.5. qualificazione giuridica del fatto. La corte, secondo l'impostazione difensiva, avrebbe erroneamente escluso il favoreggiamento reale, ritenendo per contro, provato l'acquisto di tre chilogrammi di sostanza stupefacente. La difesa contesta la sussistenza di tali prove ed adduce una serie di argomenti logico ricostruttivi miranti alla dimostrazione che i rapporti fra il RÈ ed altri imputati erano dettati da ragioni di commercio di autoveicoli. Sennonché, l'argomento lungi dal delineare una questione strettamente giuridica, parte, in effetti, da una ricostruzione dei fatti difforme dalla ricostruzione operata dai giudici di merito, per inferire, poi, una diversa qualificazione giuridica del fatto. Si è già segnalato in altre parti del presente provvedimento come tale modus procedendi non sia ammissibile, essendo comunque precluso alla corte di cassazione l'esame del mero fatto, in presenza di motivazione congrua prodotta dai giudici di merito. Orbene, tale è la situazione del presente caso. La corte d'appello ha con motivazione, che si giudica del tutto indenne da vizi logici, operato una ricostruzione del fatto puntuale ed analitica, attraverso la precisa analisi di tutte le intercettazioni, la ricostruzione dei movimenti dell'imputato e del suo ruolo, per giungere alla motivata e congrua conclusione del coinvolgimento del RÈ nella compravendita di tre chilogrammi di sostanza stupefacente, e, dunque, dell'esclusione di qualsiasi ipotesi di favoreggiamento, atteso l'accertato diretto coinvolgimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti.
Con riferimento al quinto motivo si lamenta l'eccessività della 9.24.6. pena, la mancata concessione delle attenuanti generiche, si reclama quanto meno il giudizio di equivalenza con la recidiva. Il motivo è manifestamente infondato. Risulta, invero, dal testo impugnato che i giudici del merito hanno congruamente indicato, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato, e sono pervenuti in tal modo al diniego di tali circostanze, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi.
104 Con il sesto motivo (nullità per mancata traduzione 9.24.7. dell'imputato), la difesa sostiene che il RÈ, detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Cuneo, fece pervenire alla corte d'appello di Torino una rinuncia a comparire per la sola prima udienza del
20.11.2001; che la corte d'appello ne dispose la ritraduzione per l'udienza del 28.1.2001, ma, pur avendo ricevuto la medesima dichiarazione di rinuncia relativa all'udienza precedente, non avrebbe provveduto più a disporre la traduzione del detenuto dopo l'udienza del 28.1.2001. Se ne deduce la nullità assoluta ex art. 178 e 179 c.p.p. della sentenza di secondo grado.
Il motivo di gravame è infondato. Per quanto la giurisprudenza di 9.24.8. legittimità non si mostri unanime, questo collegio ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale certamente maggioritario, che assegna alla rinuncia a comparire in udienza espressa da soggetto detenuto effetti permanenti fino al momento in cui egli revochi il consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza (cfr. fra le altre, Cass. 5239,
RIVISTA 211893, del 27/10/1998 - 10/12/1998, SEZ. 1, Bruno).
Scendendo più in dettaglio, va, d'altro canto, osservato che l'imputato ha rinunciato a comparire alla prima udienza del giudizio d'appello, in cui la corte ha verificato la regolarità della costituzione delle parti ed operato rinvio ad udienza fissa per le successive date del 28 e 29.1.2001. E' nota la portata dispositiva dell'art. 477 c.p.p., che al terzo comma statuisce l'oralità degli avvisi e la loro idoneità a sostituire le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire e' legittimamente rappresentato dal difensore. Pertanto, in caso di rinvio ad udienza fissa è sufficiente l'annuncio della data del differimento in presenza del difensore. Secondo l'indicata linea giurisprudenziale si muove, d'altronde, anche la più recente giurisprudenza di legittimità: “La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa e' formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volonta' di essere tradotto". (Cass. 744, RIVISTA 215500, in data 31/01/2000
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06/03/2000, SEZ. 1, Pianese).
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna solidale del 9.24.9. ricorrente alle spese.
9.25. FO MA e
105 9.26.IA LU, le cui posizioni paiono sostanzialmente sovrapponibili, salva una condizione più defilata del IA, ricorrono essenzialmente per due motivi:
9.26.1. Con il primo, rilevano erroneità della motivazione per aver i giudici confuso una vicenda (Eurofiltri) con un'altra (officina meccanica FO di
TA c. & c.); con il secondo, deducono illogicità manifesta per aver la corte accolto concettualmente la derubricazione del reato da reimpiego a riciclaggio, pur continuando a motivare sulla presunta attività di reimpiego;
con il terzo, deducono l'assenza di elementi di prova della costituzione della società Eurofiltri, non essendo stati acquisiti né l'atto costitutivo della società, né lo statuto e non essendo enucleabile dalle intercettazioni alcuna prova della volontà del FO di costituire quella società. Con specifico riferimento alla posizione del IA, la difesa. rileva, poi, che i giudici di merito non avrebbero mai espresso le ragioni della sostenuta identità di posizione fra il FO ed il IA. 9.26.2. Circa le posizioni dei due imputati la corte d'appello, premesso di ritenere accoglibile la spiegazione in fatto operata dal primo giudice in ordine all'esistenza di un refuso presente nel capo d'imputazione, sostiene che la prova della avvenuta costituzione della società Eurofiltri sarebbe stata fornita da alcune intercettazioni telefoniche, da cui si desumerebbe che venne fissato un appuntamento presso lo studio notarile per la redazione dell'atto costitutivo, che tuttavia il numero di repertorio della nuova società mancava e pertanto non era possibile concludere il contratto di affitto dei macchinari. E, dunque, argomenta la corte d'appello, se ciò che mancava era solo il numero di repertorio, appare evidente che l'atto costitutivo era stato redatto in occasione del precedente incontro presso lo studio notarile. Ulteriore conferma sarebbe fornita da una registrazione telefonica da cui si evince che il giorno successivo AT e FO sarebbero andati a ritirare lo statuto.
Ritiene questa corte che sia evidenziabile una ipotesi di manifesta 9.26.3. illogicità del testo impugnato. Difatti, non essendo stati acquisiti l'atto costitutivo e lo statuto della società, che si assume regolarmente costituita, le conversazioni intercettate, utilizzate come elementi indiziari da cui desumere l'avvenuta costituzione di quella società, paiono invero rappresentare elementi indiziari equivoci e non risolutivi del dubbio, pur sollecitato dalla lettura di quelle conversazioni telefoniche, circa un tentativo del FO di truffare i suoi finanziatori, in modo da pervenire al possesso del denaro, senza tuttavia impegnarlo nella costituzione di quella società. Difatti, anche l'ultima conversazione, che la corte d'appello ritiene idonea a corroborare e supportare gli elementi indiziari relativi alla avvenuta costituzione della società, è in realtà priva di qualsiasi forza
106 probatoria, giacchè si colloca temporalmente prima del ritiro effettivo dello statuto, sicché continua a rimanere incerto se i dialoganti si siano effettivamente recati dal notaio per ritirare lo statuto, se, ivi recatisi, lo abbiano effettivamente rinvenuto e ritirato. Dall'impossibilità di attribuire valore di prova al materiale indiziario, come indicato dai giudici di merito, discende l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Torino. I restanti motivi, pur sollevati dalla difesa, risultano assorbiti nel primo motivo esaminato, scaturendo da esso ogni altra argomentazione svolta dalla corte d'appello.
9.27. AT NA è chiamato a rispondere del delitto associativo, dei reati di cui ai numeri 2e 20, e, in concorso con TI CC, anche di quelli contestati ai numeri 33 e 34. L'imputato espone i seguenti motivi:
9.27.1. incompetenza del tribunale di Torino per esser competenti il tribunale di EN o, subordinatamente, quello di IL;
9.27.2. nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, per carenza di indizi;
per essere stata adottata una motivazione per relationem;
9.27.3. nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali, per essere state disposte in assenza di eccezionali ragioni d'urgenza; per mancanza di motivazione sull'indisponibilità degli impianti della Procura;
9.27.4. nullità della perizia di trascrizione, avendo il perito fatto uso dei brogliacci;
9.27.5. nullità della perizia di trascrizione, non essendo stata essa svolta collegialmente;
avendo il perito trascrittore utilizzato personale ausiliario non autorizzato;
avendo il perito fatto uso dei brogliacci;
9.27.6. violazione del diritto di difesa, per il denegato espletamento di perizia fonica;
illogicità della motivazione di diniego;
erroneità nella configurazione del reato associativo;
9.27.7. illogicità della motivazione in relazione al capo 34 (tentativo di 9.27.8. esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non estorsione, credito proprio e non del NE); erroneità della motivazione in ordine all'aggravante dell'ingente 9.27.9. quantità, al trattamento sanzionatorio, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
107 9.27.11. Analogo rinvio deve essere operato alla parte generale (par. 7) per le questioni sollevate con riferimento all'aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente rinvenuta. 9.27.12. In ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non può che essere ribadito anche peril presente ricorso come dal testo impugnato risulti congrua indicazione, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., degli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato, e, quindi, del diniego di tali circostanze, rendendo l'itinerario logico seguito dai giudici di merito disattesi e superati tutti gli altri elementi.
e
Deva essere, conseguentemente, modificata l'imputazione di cui al 9.27.13. capo 34) nel senso che si tratti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l'impugnata sentenza, anche nei confronti di AT NA, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 393 c.p., per mancanza di querela. La pena di mesi quattro di reclusione e lire 1.000.000 di multa, irrogata dai giudici di merito per la originaria contestazione di tentata estorsione deve essere, pertanto, eliminata. 9.27.14. Per le ragioni esposte, i restanti motivi di ricorso devono essere, invece, rigettati.
9.28. NO SQ è imputato del solo delitto di cui al capo 12. Deduce:
inosservanza dell'art. 192 e 191 in ordine all'attendibilità delle 9.28.1. dichiarazioni rese dal coimputato IS PP ed ai riscontri esterni;
9.28.2. carenza di motivazione in ordine alla responsabilità penale dell'imputato.
9.28.3. carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
9.28.4. L'imputato, con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato IS, fa riferimento agli artt. 191 e 192 c.p.p. Sostiene, infatti, che tali disposizioni sarebbero state violate, in quanto i giudici di merito avrebbero utilizzato le dichiarazioni d'accusa del IS, affermando di utilizzarle solo per l'identificazione della voce di tal "SQ" registrata nel corso delle intercettazioni telefoniche. La tesi difensiva eccepisce la violazione dell'art. 191, ma non indica il divieto legale in cui l'acquisizione della prova si sarebbe imbattuta. L'eccezione si risolve, in effetti, nella mera contestazione del percorso logico seguito dai giudici di
108 merito, ai sensi dell'art. 192, con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni di un coimputato. Analizzando la posizione processuale di altri coindagati, questa corte ha già espresso motivatamente le ragioni di diritto per cui non è ammissibile la prospettazione di una simile doglianza. Per ragioni di sintesi occorre qui richiamare espressamente quella parte della motivazione (par. 7).
Ciò premesso, sembra che il ricorrente sollevi, in sostanza, due 9.28.5. questioni. Con la prima egli sostiene, contro l'affermazione dei giudici di merito, che le dichiarazioni del IS siano state pienamente utilizzate ai fini della decisione, in quanto la possibilità di identificare la voce del NO scaturisce soltanto da quelle dichiarazioni d'accusa. In ordine alla seconda, il ricorrente assume che i giudici di merito avrebbero utilizzato le dichiarazioni senza aver effettuato alcuna verifica di attendibilità ed anzi avrebbero verificato l'inattendibilità del IS, ma avrebbero ritenuto, ciò nondimeno, attendibile l'identificazione del
NO.
9.28.6. Anche con riferimento al contenuto indiziario delle intercettazioni telefoniche, il motivo si risolve in una differente interpretazione dei fatti posti a base della sentenza di condanna. Alla lettura fornita dalla corte di merito la difesa contrappone una interpretazione delle conversazioni telefoniche differente, che mira a dimostrare il significato non univoco delle telefonate. Deve essere qui, evidentemente, riaffermata la pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui "L'indagine di legittimita' sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato per espressa volonta' del legislatore- a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilita' di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si e' avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
L'illogicita' della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioe' di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimita' al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purche' siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento". "In tema di controllo sulla motivazione, alla
Corte di cassazione e' normativamente preclusa la possibilita' non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto
109 tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in se' compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimita' e' limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in se' e per se' considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa e' "geneticamente" informata, ancorche' questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Cass. SS.UU. 24/1999, Spina, e 12/2000 Jakani;
Cass. 6402/1997). Orbene, si è ripetutamente affermato in questo provvedimento che in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non un nuovo accertamento, nel senso della ripetizione dell'esperienza conoscitiva del giudice del merito. (RIVISTA 200238, SENT. 1343, 05/12/1994 - 10/02/1995, Colonnetti). 9.28.7. Alla luce di tali pacifici principi di diritto, non è possibile, evidentemente, prendere in considerazione le doglianze mosse nel presente ricorso, le quali attengono eminentemente ad una ricostruzione dei fatti e dei comportamenti del ricorrente, indotta da una pur possibile lettura delle intercettazioni telefoniche, diversa dalla ricostruzione operata dal tribunale con motivazione, che appare a questa Corte, adeguatamente esplicata ed indenne da vizi logici. Con coerenza logica la corte d'appello contesta l'interpretazione difensiva, con argomentazioni consequenziali essa individua i vari interlocutori, le loro connessioni, i loro rapporti.
Infine, la corte dedica molto spazio alla specifica, analitica contestazione delle numerose obiezioni formulate in fatto dalla difesa, la gran parte delle quali viene inammissibilmente riproposta oggi dinanzi a questa corte, come se il presente fosse un terzo giudizio di merito.
110 9.28.9. Per le indicate ragioni il ricorso deve essere respinto. Il ricorrente va condannato, in solido con gli altri imputati indicati nel dispositivo, al pagamento delle spese processuali.
9.29. CE EL, imputato del solo delitto di cui al capo 17, deduce:
9.29.1. violazione degli artt. 266, comma 2, 267, comma 1, e 270, e sostiene l'inutilizzabilità delle intercettazioni a suo carico, in quanto in esse sarebbe rimasto accertato un suo coinvolgimento in un traffico di stupefacenti avvenuto nel corso dell'anno 1991, cioè in un tempo ampiamente trascorso ben prima dell'inizio delle intercettazioni.
9.29.2. carenza della motivazione sull'utilizzazione della seconda perizia di trascrizione anzi che della prima;
9.29.3. illogicità manifesta ed erronea applicazione di legge penale per aver ravvisato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, piuttosto che per favoreggiamento reale;
illogicità manifesta perché i giudici del merito avrebbero dedotto 9.29.4. elementi di responsabilità penale del CE dalla sentenza patteggiata con due altri imputati;
illogicità manifesta e contraddittorietà sull'ingente quantitativo, in 9.29.5. quanto l'aggravante ex art. 80 sarebbe stata esclusa proprio dagli stessi giudici di merito. eccessività della pena. 9.29.6.
Il CE, con riferimento alle intercettazioni ambientali, sottopone 9.29.7. al vaglio della corte di cassazione una questione particolare e diversa dalle altre. L'imputato sostiene che la condotta criminosa ravvisabile a suo carico risale a ben cinque anni prima delle intercettazioni ambientali e riguarda ipotesi criminose diverse da quelle per le quali fu autorizzata l'intercettazione. Individua a sostengo della sua tesi il carattere eccezionale della normativa, che consente la compressione di diritti costituzionalmente garantiti solo in presenza di ragioni meritevoli di tutela privilegiata. Si acquisirebbe, in effetti, attraverso l'uso improprio delle conversazioni intercettate, una confessione stragiudiziale avente ad oggetto fatti ormai esauriti e senza possibilità di interventi immediati ad opera delle forze dell'ordine. Vengono richiamati a sostengo della tesi difensiva gli artt. 266, 267, 268 e 270. Con particolare riferimento a tale ultimo articolo, si sostiene che la sua corretta applicazione consentirebbe l'uso dell'informazione acquisita attraverso l'intercettazione come notizia di reato, da utilizzare in altro procedimento, non già come prova di responsabilità penale.
111 9.29.8. Alle considerazioni svolte dalla difesa la corte d'appello replica analiticamente, sostenendo che la legittimità dell'intercettazione deve 3 essere valutata con giudizio ex ante e con riferimento ad una determinata ipotesi di reato. Una volta accertata la legittimità del provvedimento autorizzativo, il materiale probatorio in tal modo acquisito è perfettamente utilizzabile, a meno che non si rinvenga una specifica disposizione legislativa mirante ad escluderne l'utilizzabilità. Tale norma, secondo la prospettazione della corte d'appello, non può essere l'art. 268 c.p.p., dato che l'ultimo comma di quell'articolo contiene solo un rinvio ad altre norme che vietino l'utilizzazione. La norma può essere individuata esclusivamente nell'art. 270, il quale codifica la possibilità di utilizzare i risultati di un'intercettazione regolarmente disposta in un procedimento diverso da quello nel quale l'intercettazione è stata disposta, a condizione che si tratti di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Poiché, nel caso di specie, si tratta di delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza, l'intercettazione risulta correttamente acquisita e regolarmente utilizzata. La sentenza di secondo grado si fa, altresì, carico di replicare alle considerazioni svolte dalle difese in merito sia alla ventilata compressione di diritti costituzionalmente garantiti, sia alla sostanziale natura di confessione stragiudiziale assunta, secondo la prospettazione difensiva, da quell'intercettazione ambientale. 9.29.9. Orbene, l'analitica interpretazione delle norme di diritto processuale, il loro logico coordinamento e le conclusioni cui perviene la corte d'appello non possono che essere totalmente condivise da questa corte di cassazione, sia per la correttezza del percorso giuridico tracciato, sia per la consequenzialità logica, immune del tutto da vizi, che le contraddistingue. Vale, per il resto, quanto già questa corte ha segnalato nel paragrafo 2, l'aver cioè il ricorrente riproposto in questa sede le medesime questioni già due volte proposte dinanzi ai giudici di merito, e da costoro analizzate compiutamente, senza tener in alcun conto le argomentazioni addotte dai giudici di merito. Sicché, anche tali motivi di ricorso si presentano affetti da inammissibilità per mancanza di correlazione fra le doglianze oggi esposte e le argomentate repliche che la corte d'appello ha frapposto dinanzi ad identici motivi di gravame. 9.29.10. Il secondo motivo (mancata rinnovazione dibattimentale) ha già trovato adeguata risposta nel paragrafo 5, cui si rinvia.
112 conversazione. Anche per tale tipo di doglianza si è fornito risposta nelle pagine precedenti di questo provvedimento, e precisamente nel par. 7, cui è d'obbligo rinviare espressamente. 9.29.12. Infine, con riguardo al motivo relativo al diniego dell'attenuante di cui all'art. 114, e, comunque, afferente alla dosimetria della pena, non può che ripetersi quanto gia è stato in altre parti della sentenza sostenuto, che cioè risulta, dal testo impugnato che i giudici del merito hanno congruamente indicato, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato, e sono pervenuti in tal modo al diniego di tali circostanze, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi. 9.29.13. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna alle spese del ricorrente, in solido.
9.30. IT EL è imputato del delitto associativo, oltre che dei capi 2, 35 e 36. Sostiene: inutilizzabilità della perizia di trascrizione avendo il perito fatto uso 9.30.1. dei brogliacci;
essendo stata immotivatamente negata la trascrizione delle conversazioni in lingua originale (dialetto calabrese); avendo lo stesso perito-interprete tradotto le conversazioni senza documentare la versione originale delle stesse;
9.30.2. illogicità della motivazione sulla rilevanza della perizia fonica;
nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni per assenza di indizi 9.30.3.
(gravi o sufficienti che occorrano), per l'adozione di una motivazione per relationem;
per l'assenza dei motivi di urgenza e l'indisponibilità degli impianti;
9.30.4. manifesta illogicità della motivazione sul punto della penale responsabilità dell'imputato, non essendovi prova che il IT agisse alle dirette dipendenze del TI e, comunque, nella consapevolezza di tenere condotte nell'ambito dell'organizzazione criminale;
né essendovi spiegazione sul perché il IT godesse di autonomia, pur facendo parte dell'associazione.
I motivi riguardanti problematiche di carattere generale hanno già 9.30.5. trovato risposta nei paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 di questo provvedimento. Ad essi si rinvia espressamente.
Il vizio di manifesta illogicità della motivazione risulta sollevato in 9.30.6. modo generico, tanto da rendere in buona parte impossibile
113 l'individuazione specifica delle doglianze. Il ricorrente sostiene che l'accusa di aver, insieme con i fratelli NE, acquistato, detenuto e distribuito eroina e cocaina si basa su "emergenze dibattimentali giammai
(a lui) riferibili", ma omette di specificare per quale motivo quelle emergenze dibattimentali non siano a lui riferibili. 9.30.7. Il ricorrente sostiene, poi, inadeguata motivazione sulla sua appartenenza all'associazione criminale e sulla sua consapevolezza di appartenervi;
infine, sostiene motivazione inadeguata non avendo saputo i giudici di merito fornire spiegazione plausibile dell'autonomia di cui godeva il IT, né della costante mancanza di danaro, né della pessima qualità della droga rinvenuta. 9.30.8. Ora, a parte l'immanente vizio di genericità, di cui sembra pervaso il ricorso, occorre segnalare che il vizio di motivazione, che ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p.,, in relazione all'art. 606 lett. e) c.p.p., autorizza la proposizione del ricorso per cassazione, deve riguardare non già l'inadeguatezza della motivazione, ma la carenza assoluta ovvero la manifesta illogicità della motivazione, sempre a condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato. Evidentemente, si rende necessario ancora una volta ricordare che il sindacato di legittimità sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo sui punti della decisione impugnata, non avendo il legislatore previsto la verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, nè la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un. n. 6402 del 1997). Di conseguenza, il compito del giudice di legittimità, di fronte all'invocato specifico vizio, è limitato alla necessità di stabilire se i giudici del merito abbiano esaminato gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esauriente e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. n. 930 del 1996). Inoltre, come risulta dal chiaro testo della norma invocata dallo stesso ricorrente (art. 606 lett.e c.p.p.), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica
(Cass. Sez. Un. n. 16 del 1996).
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114 9.30.9. Ciò premesso, risulta che i giudici abbiano lungamente e congruamente argomentato, secondo logica, sulle caratteristiche del sodalizio criminoso e sulla sua attitudine a vivere assegnando ai singoli adepti ruoli e compiti compatibili con l'esercizio di una certa autonomia di movimento e gestionale. Quanto alle restanti doglianze, deve esser sinteticamente obiettato alle prospettazioni difensive che, quanto alla mancanza di danaro, non si vede come tale circostanza possa assumere un qualche valore di elemento a discarico dell'imputato; quanto al sequestro dello stupefacente, non sembra rispondente ai canoni della logica il voler desumere dal sequestro di droga di pessima qualità, un qualche argomento idoneo a dimostrare che il ricorrente non si occupasse di quel traffico illegale. 9.30.10. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente in solido alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di GI OM, OL AT,
IS RE, SS AL, Di ON CO IO, TT ON, TI NT, AL RO, che condanna a versare euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, nonché la sentenza 7/6/2000 del Tribunale di Torino, nei confronti di VE AM e DA
CO, e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione del Tribunale di
Torino per nuovo giudizio.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TI AL,
NI OM, FO MA, IA LU e AR AS e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Torino.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di NE CC e
AT NA, limitatamente al reato di cui all'art. 393 c.p., così modificata l'imputazione di cui al capo 34), per mancanza di querela;
elimina la relativa pena di mesi quattro di reclusione e lire 1000.000 di multa per ciascuno di essi. Rigetta nel resto i rispettivi ricorsi.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, nonché la sentenza 7/6/2000 del Tribunale di Torino, nei confronti di LA AG, limitatamente al reato di cui all'art. 648 bis c.p.; elimina la relativa pena di mesi quattro di
J
115 reclusione;
dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di
Torino; rigetta nel resto il ricorso del LA.
Rigetta i ricorsi di DE NZ, NE PP, IT EL, RA IO, MA BE, NE RE, OS EL,
RÉ ZO, DO IO, IS PP, NO SQ e CE EL, che condanna, in solido tra di loro e con GI, OL, IS, SS, De ON, TT, NE NT e AL OB, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 30.9.2003
Il consigliere estensore II Presidente and Rongazi
IL CANCELLIERE C1 Lidia Scalla
قصوری ria
- 4 FEB. 2004
IL CANCELLIERECT
خصوط
116 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 27 2 1.8. Per altro, la questione di competenza territoriale è questione preliminare, soggetta ad un preciso sbarramento temporale, sancito nell'art. 21 c.p.p., che impone la sua deducibilità, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare e, solo ove questa manchi, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. Il limite temporale impone che anche la valutazione della competenza territoriale sia svolta subito dopo l'accertamento, per la prima volta, della costituzione delle parti, o comunque, facendo stretto riferimento agli atti conoscibili in quel momento procedimentale. Ne deriva che la delibazione viene 030
3 7. Alcuni imputati hanno eccepito l'erronea applicazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato associativo e la manifesta illogicità della motivazione. Vizi che si sarebbero estrinsecati nell'aver i giudici di merito ritenuto l'esistenza di un sodalizio criminoso 9.12.24. Sul punto 13 (sul capo d'imputazione n. 33, erroneità della applicazione della legge penale e illogicità della motivazione stante la presenza di materiale testimoniale opinabile) la difesa sostiene, quanto all'episodio SC, che lo stesso SC ha negato in dibattimento di aver pagato interessi;
che, comunque, il concetto di difficoltà economica di cui alla nuova formulazione dell'art. 644 non dovrebbe discostarsi molto dal 9.12.28. L'argomento usato dai giudici di merito si rivela in parte carente, in parte erroneo. Carente, perché omette di considerare l'origine legittima del credito vantato dal AT e mai riscosso, nonostante fossero trascorsi 9.14.1. Con riferimento alla cessione della sostanza stupefacente a terzi, il ricorrente ritiene inconferente la motivazione della sentenza impugnata, sia perché essa non avrebbe considerato che le intercettazioni potessero essere interpretate diversamente (tuttavia, il ricorrente non indica interpretazioni alternative), siasia perché non avrebbe esplicato congruamente le ragioni dell'inattendibilità parziale delle dichiarazioni del ricorrente, sia ancora perché sarebbe incorsa in un macroscopico errore nel ritenere provata l'esistenza di contatti diretti fra IT e NO, l'unico dato certo essendo il credito maturato dal IS nei confronti del IT. Il ricorrente lamenta, infine, il mancato riconoscimento dell'attenuante, di cui all'art. 114, ed il diniego delle attenuanti generiche prevalenti. 9.15.16. In merito all'eccezione processuale, risulta che la corte d'appello abbia già fornito adeguata replica. A pagina 84 la corte territoriale scrive, 9.15.19. Sennonché, l'esplicazione di tali motivi si rivela di difficile comprensibilità. Sembra si lamenti che, quando furono operati i sequestri della non ingente quantità di droga, il NE avesse "abbandonato il campo per interessarsi delle gravi condizioni di salute psichica del fratello" (così recita il ricorso a pag. 47). L'aspetto segnalato, che dovrebbe rivelarsi dimostrativo dell'estraneità dell'imputato dalle condotte incriminate, si palesa in realtà affetto da assoluta genericità. 9.16.1. Deduce, in primo luogo, illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192. Si è già scritto, a proposito di altri ricorrenti, ed in generale nel par. 7, cui si rinvia, che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere la inammissibilità del motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p. In questa sede non può che essere ribadito lo stesso concetto. 9.16.4. Essendo il motivo di gravame del ricorrente ritagliato unicamente sulla questione del carattere notorio della notizia divulgata, è d'obbligo esimersi dal fornire ulteriori valutazioni critiche. Non è, dunque, necessario, in questa sede, ripercorrere i principi seguiti dalla corte territoriale, conformemente con la più recente ed accreditata giurisprudenza di legittimità, in ordine alla questione di diritto, peraltro, non del tutto risolta, suscitata dai reati di pericolo. Qui basti segnalare che assai di recente è stato autorevolmente affermato il principio che la disputa circa la natura del pericolo perde di senso quando, come nel caso che ci occupa, sia la legge a definire segreto un determinato fatto o atto (Cass., sez. VI, 12.2.2003, Pumo). 9.17.6. Ritiene questa corte che il metodo adottato per giungere alla verificazione dei fatti, su cui la corte territoriale ha poi fondato le sue argomentazioni giuridiche, lascia il fianco a critiche insuperabili. Essa, nel dichiarare che "qualora si ritenesse sicuramente provato che dal delitto associativo provengano il denaro, i beni, o le altre utilità da lui riciclati, si verserebbe in ipotesi di condotta penalmente irrilevante", lascia intendere di voler ricercare il materiale probatorio idoneo a dimostrare con certezza 9.22.15. Sulla dosimetria della pena, il ricorrente lamenta l'assenza di dati certi riguardo alla effettiva quantità di droga. Risulta, invero, dal testo impugnato che i giudici del merito hanno congruamente indicato, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità 9.24.1. difetto di correlazione fra imputazione e sentenza. Nel sostenere tale affermazione il ricorrente lamenta che la corte d'appello avrebbe respinto la relativa eccezione, erroneamente sostenendo che, pur essendo generica la contestazione originaria, sarebbe stata comunque sufficiente a 9.27.10. Per la confutazione dei motivi di carattere generale proposti dal presente imputato occorre rinviare ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto alla desunta illogicità della motivazione in relazione al capo 34, la posizione del AT appare sovrapponibile a quella del TI CC. Per quell'episodio e per le conclusioni cui questa corte è pervenuta si rinvia, dunque, alla posizione di tale ultimo imputato. 9.28.8. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, non può che ripetersi, anche in questo caso, quanto si è già andato affermando in precedenza, che cioè risulta dal testo impugnato che i giudici del merito abbiano congruamente indicato, fra gli elementi di cui all'art. 133 c.p., gli elementi essenziali ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato, e siano pervenuti in tal modo al diniego di tali circostanze, rendendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri elementi. 9.29.11. Quanto alla carenza motivazionale sulla responsabilità penale dell'imputato per detenzione di stupefacente, piuttosto che per favoreggiamento, la difesa, nonostante sostenga di sollecitare la verifica dei criteri adottati dal giudice del merito per coglierne la illegittimità, sollecita invero una inammissibile nuova interpretazione della