Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2003, n. 4345
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Sentenza 30 settembre 2003

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L'art. 51 comma terzo bis cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e stabilisce una 'vis actrativa' di essi nei confronti dei reati connessi, che esulino dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggior gravità.

Non sussiste l'incompatibilità prevista dall'art. 222, lett. d) cod. proc. pen., nel caso cui sia conferito al perito il duplice incarico di trascrizione e di traduzione di conversazioni intercettate svolte in lingua dialettale, in quanto la norma si riferisce alla funzione di interprete e non a quella di mero traduttore di atti utili a fini probatori.

Poiché l'imputato detenuto, a causa del suo stato, non ha libertà di movimento ma deve sottostare alle determinazioni delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della traduzione, il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge (nella specie, il rifiuto di trasferimento presso la casa circondariale del luogo ove si svolge l'udienza) equivale ad impedire la traduzione e quindi a rifiutarla, con un comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2003, n. 4345
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4345
    Data del deposito : 30 settembre 2003

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