Sentenza 2 ottobre 1997
Massime • 1
In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 80 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, il concetto di quantità rilevante è relativo e deve essere rapportato all'area di mercato considerata in un determinato momento storico e al periodo di tempo necessario per quel mercato di assorbire o esaurire la quantità destinata allo spaccio. Spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta le condizioni in base alle quali può dirsi realizzata tale saturazione del mercato. All'uopo deve stabilire, dandone adeguata giustificazione in motivazione, per un verso, quale sia l'area di mercato nella quale la droga detenuta è destinata, intendendosi per mercato non solo l'area territoriale, ma anche la presumibile quantità di domanda cui l'offerta dello stupefacente sarà destinato e quali i criteri di individuazione dell'area stessa e, per altro verso, quale sia il periodo nel quale possa durare la saturazione del mercato, dato che, per quest'ultimo aspetto temporale il periodo di diffusività è tanto maggiore quanto più lungo sia il tempo di saturazione, non potendosi definire ingente un quantitativo che saturi il mercato in breve periodo, sì che la sua pericolosità si esaurisca presto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha rinviato gli atti al giudice di merito perché valutasse i fatti alla luce dei parametri così indicati in una ipotesi in cui l'aggravante era stata ritenuta, solo in ragione delle dosi ricavabili, con riferimento a un quantitativo di 500 grammi di cocaina e 3 chilogrammi di hascisc).
Commentario • 1
- 1. La “ingente quantità” di stupefacenti nel TU 309/90Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2025
I fondamenti giuridici dell'ingente quantità Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [in tema di sostanze tagliate male, ndr]”. In Dottrina, Mazzanti (2020) critica negativamente l'applicazione caotica e non coerente dell'aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Similmente, Bray (2020) mette in risalto che tale comma 2 Art. 80 TU 309/90 è “ormai cliente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1997, n. 2868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2868 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 2/10/1997
1 - Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Ugo Candela Consigliere N. 1282
3 - Dott. Antonio Stefano Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 5524/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) DI MA CE, nato il [...] a [...];
2) ON RT, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza emessa in data 18 ottobre 1996 dalla Corte di appello di Palermo. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Ugo Candela;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al ricorso proposto dal di MA in ordine all'aggravante di cui all'art. 80 secondo comma legge stupefacenti e rigetto nel resto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
CE Di MA e RT GI, imputati di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti ed il primo anche di cessione continuata delle stesse, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 18 ottobre 1996 dalla Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza pronunciata a seguito di rito abbreviato dal Gup presso il Tribunale di Trapani in data 28 marzo 1996, appellata da entrambi i suddetti imputati, ha ridotto la pena al GI ad anni 3, mesi 8 e giorni 20 di reclusione e lire 20.000.000 di multa, per la prevalenza delle attenuanti generiche, ed ha confermato nel resto l'impugnata sentenza e quindi la condanna del Di MA ad anni 2 e mesi 4 di reclusione e lire 20.000.000 di multa.
Il Di MA lamenta illogicità della motivazione (art. 606 lettera e) nella parte in cui ha ritenuto giustificato il dissenso manifestato dal P.M. d'udienza in primo grado ed incongrua la pena richiesta da esso imputato.
Lamenta, inoltre, violazione di legge (606 lettera b), in relazione all'art. 80, 2^ comma del d.P.R. 309 del 1990, deducendo che la detenzione di 500 grammi di cocaina e 3 chili di hascisc non poteva integrare l'aggravante della ingente quantità, per la quale occorrono quantitativi enormi, grandissimi e smisurati, che consentano di qualificare il fatto in termini di grave pericolosità sociale per l'idoneità degli stessi di soddisfare un numero molto elevato di tossicodipendenti, per un periodo prolungato e tali da saturare una vasta area del mercato.
Il GI lamenta violazione di legge e mancanza di motivazione (art. 606 lettere b ed e c.p.p.) in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73, 7^ comma del predetto decreto o dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.- Deduce che soltanto dopo le dichiarazioni di esso GI il di MA si decise a rivelare attività illecite prima taciute nonché ad indicare il sito ove si trovava la sostanza stupefacente ancora nella sua disponibilità, onde le dichiarazioni di esso ricorrente dovevano essere meglio apprezzate come fondamentali ai fini del recupero della sostanza stupefacente residua.
Deduce, infine, che confessando e rivelando informazioni che benché indirette erano risultate fondamentali al rinvenimento della residua sostanza stupefacente, egli aveva posto in essere quel comportamento previsto dall'art. 62 n.6 c.p. nella parte in cui detta norma si riferisce all'elisione od attenuazione delle conseguenze del reato.
La Corte ritiene che il ricorso proposto dal GI non sia fondato.
Per la sussistenza dell'attenuante di cui al 7^ comma dell'art.73 del d.P.R. N. 309 del 1990 (c.d. ravvedimento attivo) occorre un rapporto di causalità diretta tra la collaborazione dell'imputato e l'efficace contributo dato alla neutralizzazione dell'attività criminosa in conseguenza dell'individuazione dei suoi responsabili ovvero alla scoperta od al sequestro di rilevanti risorse in capitali, sostanze od attrezzature. Non basta una chiamata in correità di un complice, ma occorre che l'aiuto si concreti nell'effettivo raggiungimento dello scopo perseguito dalla norma che è quello della reale sottrazione di risorse rilevanti ad ulteriori attività delinquenziali.
Correttamente la Corte di merito ha escluso tale attenuante motivando che, il fatto che l'altro imputato, (il Di MA) soltanto dopo la confessione o la chiamata in correità da parte del GI si fosse indotto confessando, ad indicare la residua sostanza stupefacente ancora disponibile per lo spaccio non consentiva di ritenere il chiamante come diretto ed effettivo collaboratore ai fini della norma, in quanto l'aiuto si era effettivamente concretizzato soltanto con le dichiarazioni del Di MA.
Implicitamente i giudici del merito hanno escluso anche l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 siccome le chiamate di correità che conducono soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico di altri responsabili non integrano l'attenuante in parola, la quale mira a premiare esclusivamente la elisione o l'attenuazione delle conseguenze dannose del commesso reato. I giudici del merito hanno infatti ritenuto che la confessione del GI aveva consentito il rafforzamento del quadro probatorio e di quei risultati già peraltro conseguiti in virtù delle dichiarazioni di altri soggetti esterni allo spaccio oltre che delle reciproche chiamate in correità. Il primo motivo del ricorso del Di MA è infondato.
Correttamente la Corte di merito ha ritenuto la incongruità della pena richiesta e quindi giustificato il dissenso del P.M., avendo confermato la pena inflitta dal primo giudice, pena che, anche tenuto conto dell'eventuale riduzione per il rito, è comunque superiore a quella proposta dall'imputato.
Va invece accolto, perché fondato, il secondo motivo del ricorso proposto dal Di MA, in ordine all'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, 2^ comma del richiamato d.P.R.- È infatti ritenere ultronea, la doglianza relativa a causa della ritenuta subvalenza dell'aggravante stessa rispetto alle attenuanti concesse. Invero sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la decisione che ha dichiarato prevalenti le circostanze attenuanti sulle aggravanti, al fine di ottenere l'esclusione di queste ultime in quanto il giudizio di prevalenza influisce soltanto sulla determinazione della pena e non anche sul titolo del reato, che rimane aggravato (cfr. Cass. Sez I, sent. n. 427 del 21.1.83 Marusoli, RV. 156974).
Apodittica la motivazione in ordine alla ritenuta aggravante della ingente quantità riferita soltanto alla parcellazione della sostanza in "numerosissime dosi atte a soddisfare buona parte del mercato locale".
La nozione di quantità rilevante è un concetto relativo, dovendo essere rapportata all'area di mercato considerata in un determinato momento storico ed al periodo di tempo necessario per quel mercato di assorbire od esaurire la quantità destinata allo spaccio. Spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta le condizioni in base alle quali può dirsi realizzata tale saturazione del mercato. All'uopo deve stabilire, dandone contezza nella motivazione, per un verso, quale sia l'area di mercato nella quale la droga detenuta è destinata, intendendosi per mercato non soltanto l'area territoriale, ma anche la presumibile quantità di domanda cui l'offerta dello stupefacente sarà destinato e quali i criteri di individuazione dell'area stessa e, per altro verso, quale sia il periodo nel quale possa durare la saturazione del mercato, dato che, per quest'ultimo aspetto temporale, il periodo di diffusività è tanto maggiore quanto più lungo sia il tempo di saturazione, non potendosi definire ingente un quantitativo che saturi il mercato in breve periodo, sì che la sua pericolosità si esaurisca in presto. La Corte di merito non ha precisato il mercato, il periodo di saturazione, il numero delle presumibili dosi, e la saturazione della domanda, facendo soltanto in proposito riferimento alle dosi apoditticamente definite numerosissime ed un'approssimativa indicazione, quanto al pericolo di saturazione, a buona parte del mercato locale.
La sentenza impugnata va pertanto annullata nei confronti di MA CE, e, per l'effetto estensivo, anche nei confronti di GI RT, limitatamente alla circostanza aggravante in parola, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
P. Q. M.
La Corte annulla l'impugnata sentenza nei confronti Di MA CE e per l'effetto estensivo nei confronti di GI RT, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, 2^ comma del D.P.R. n. 309 del 1990 e rinvia per nuova giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1998