Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1997, n. 2868
CASS
Sentenza 2 ottobre 1997

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Massime1

In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 80 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309, il concetto di quantità rilevante è relativo e deve essere rapportato all'area di mercato considerata in un determinato momento storico e al periodo di tempo necessario per quel mercato di assorbire o esaurire la quantità destinata allo spaccio. Spetta al giudice del merito stabilire di volta in volta le condizioni in base alle quali può dirsi realizzata tale saturazione del mercato. All'uopo deve stabilire, dandone adeguata giustificazione in motivazione, per un verso, quale sia l'area di mercato nella quale la droga detenuta è destinata, intendendosi per mercato non solo l'area territoriale, ma anche la presumibile quantità di domanda cui l'offerta dello stupefacente sarà destinato e quali i criteri di individuazione dell'area stessa e, per altro verso, quale sia il periodo nel quale possa durare la saturazione del mercato, dato che, per quest'ultimo aspetto temporale il periodo di diffusività è tanto maggiore quanto più lungo sia il tempo di saturazione, non potendosi definire ingente un quantitativo che saturi il mercato in breve periodo, sì che la sua pericolosità si esaurisca presto. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha rinviato gli atti al giudice di merito perché valutasse i fatti alla luce dei parametri così indicati in una ipotesi in cui l'aggravante era stata ritenuta, solo in ragione delle dosi ricavabili, con riferimento a un quantitativo di 500 grammi di cocaina e 3 chilogrammi di hascisc).

Commentario1

  • 1La “ingente quantità” di stupefacenti nel TU 309/90
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 giugno 2025

    I fondamenti giuridici dell'ingente quantità Ex comma 2 Art. 80 TU 309/90, “se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'Art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lett. e) del comma 1 [in tema di sostanze tagliate male, ndr]”. In Dottrina, Mazzanti (2020) critica negativamente l'applicazione caotica e non coerente dell'aggravante di cui al comma 2 Art. 80 TU 309/90. Similmente, Bray (2020) mette in risalto che tale comma 2 Art. 80 TU 309/90 è “ormai cliente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/1997, n. 2868
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2868
Data del deposito : 2 ottobre 1997

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