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1 luglio 1931
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10 agosto 1982
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22 febbraio 1983
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23 gennaio 1992
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6 febbraio 2016
6 febbraio 2016
Art. 489.
(Uso di atto falso)
Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
(94) (97a) (129)
------------- AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' articolo 2621 del codice civile , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 , nel modificare l' art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
(Uso di atto falso)
Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7))
(94) (97a) (129)
------------- AGGIORNAMENTO (94)
Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art. 1, ultimo comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' articolo 2621 del codice civile , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (97a)
Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43 , nel modificare l' art. 1, comma 5 del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 3) che "E' altresi' concessa amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525 , quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". ------------- AGGIORNAMENTO (129)
Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dagli articoli 482 , 483 , 484 , 485 , 489 , 490 , 492 del codice penale , nonche' dall' art. 2621 del codice civile quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria".
Commentari • 129
- 1. Correlazione tra imputazione e sentenza, progressione criminosa della falsificazione e uso di atto falsoLa Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 3 maggio 2026 · 274.69086
[…] sentenza n. 4774 LA MASSIMA “Non sussiste difetto di correlazione tra l'imputazione e la sentenza, qualora l'imputato, a cui sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso. L'art. 489 c.p., infatti, prevede una condotta, quella di uso dell'atto, […] Pertanto, richiamata la giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra gli artt. 482 e 489 c.p., la Corte ha ribadito che, rispetto alla condotta di falsificazione, quella di uso, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2026, n. 4774Provvedimento: […] della fattispecie concreta, atteso che, nell'originaria imputazione, erano indicati tutti gli elementi di fatto utili a integrare il reato di cui all'art. 489 cod. pen.: nell'imputazione, invero, era specificamente descritto il fatto che l'imputato avesse fatto uso dell'atto falso, […] La decisione dei giudici di merito si pone in linea anche con la giurisprudenza di legittimità formatasi con specifico riferimento agli artt. 482 e 489 cod. pen., secondo la quale «non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, […]Leggi di più...
- art. 489 cod. pen. sussidiarietà·
- art. 62-bis cod. pen.·
- art. 616 cod. proc. pen.·
- correlazione tra accusa e sentenza·
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- art. 110 cod. pen.·
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- art. 157 cod. pen.