Articolo 114 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 113Articolo 115
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 114.
(( (Attribuzioni del capo pilota). )) ((Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell'autorita' marittima.
Egli deve mantenere integre le sue qualita' tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessita' deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficolta' e' tenuto a pilotare personalmente la nave.
Il capo pilota mantiene l'ordine e la disciplina tra i piloti.
Unitamente a due piloti designati ogni anno dalla assemblea dei piloti il capo pilota cura l'amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota.
Il capo pilota e' coadiuvato dai sottocapi e puo' essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo piu' anziano di eta' e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981
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